CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 aprile 2026
Cassazione n. 11079/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ONISTI, in persona del Presidente e legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa2025 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];4895 - ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 2487/2023 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 12/06/2023 R.G.N. 2784/2022;Numero registro generale 55/2024Numero sezionale 4895/2025udita la relazione della causa svolta nella pubblica udieNnuzmaer od dei ral ccolta generale 11079/2026Data pubblicazione 24/04/202626/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]’ che ha concluso per l'accoglimento delricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].Inarcassa impugna la sentenza in epigrafe indicata, della Corted’appello di Roma, che ha respinto il gravame della Cassaavverso la pronuncia di prime cure che aveva riconosciuto ildiritto dell’attuale intimato alla riliquidazione del propriotrattamento pensionistico (pensione di vecchiaia unificata) acarico di Inarcassa mediante disapplicazione del RegolamentoGenerale di Previdenza del 2012 e applicazione dell’integrazioneal minimo, con decorrenza dal 1° agosto 2015, stante larichiesta di pensionamento in via anticipata presentatadall’assicurato. Secondo la Corte territoriale il [OSCURATO:PERSONA] del 2012, che escludeva il diritto all’integrazione alminimo per la pensione di vecchiaia con anticipo rispetto alladata ordinaria di pensionamento, era illegittimo siccome nonrispettoso del principio del pro-rata.Sono proposti quattro motivi di censura, cui resiste ToticchiPatrizio Alfiero con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.L’Ufficio della Procura Generale ha depositato conclusioni scrittenel senso dell’accoglimento del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONELa sentenza è censurata sulla base di quattro motivi.1)Violazione o falsa applicazione del combinato dispostodell’art.2 del d.lgs. n.509/1994, dell’art.3, comma 12, dellaNumero registro generale 55/2024Numero sezionale 4895/2025legge n.335/1995, dell’art.24, comma 24, del D.L. n. 201N/um2e0ro1 d1i r,a ccolta generale 11079/2026Data pubblicazione 24/04/2026degli artt.38 e 81 della Costituzione, con riferimento all’art.28del Regolamento Generale di [OSCURATO:PERSONA], in relazioneall’art.360, comma 1, n.3 cod. proc. civ.: la Corte di Appello haomesso di considerare che il parametro di legittimità delRegolamento di previdenza Inarcassa era costituito dallariforma cd Fornero del 2011 e dall’art.81 Cost.2)Violazione o falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 del d.lgs.n.509/1994, dell’art.3, comma 12, della legge n.335/1995,dell’art.38 della Costituzione, con specifico riferimento alprincipio del pro rata e all’art.28 del Regolamento Generale diPrevidenza Inarcassa, in relazione all’art.360, comma 1, n.3cod. proc. civ.: la Corte di Appello ha omesso di considerare cheil principio del pro rata temporis è inconferente rispetto allafattispecie dell’anticipazione del trattamento pensionistico edella integrazione al minimo.3)Violazione o falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 del d.lgs.n.509/1994, dell’art.3, comma 12, della legge n.335/1995,dell’art.38 della Costituzione, con specifico riferimento alprincipio di gradualità ed equità intergenerazionale e all’art.28del Regolamento Generale di [OSCURATO:PERSONA], in relazioneall’art.360, comma 1, n.3 cod. proc. civ.: la Corte di Appello haomesso di considerare che il principio di gradualità ed equitàintergenerazionale è inconferente rispetto alla fattispeciedell’anticipazione del trattamento pensionistico e dellaintegrazione al minimo.4)Violazione e/o falsa applicazione dell’art.38 della Costituzione,dell’art.2 del d.lgs. n.509/1994, dell’art.3, comma 12, dellalegge n.335/1995 con riferimento alla natura della integrazioneal minimo e all’art.28 del Regolamento Generale di PrevidenzaInarcassa, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 cod. proc. civ.:Numero registro generale 55/2024Numero sezionale 4895/2025la Corte d’appello ha omesso di tener conto che l’istitutNoum deroe dlli ara ccolta generale 11079/2026Data pubblicazione 24/04/2026integrazione al minimo è una prestazione assistenziale e nonprevidenziale.Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità delricorso formulata da parte controricorrente, secondo la quale imotivi tenderebbero a censurare valutazioni di merito compiutedalla sentenza. Al contrario, i motivi tendono a confutare leargomentazioni giuridiche espresse dalla Corte d’appello, inparticolare negando che si applichi al caso di specie il principiodel pro-rata e affermando che, comunque, esso non è statoviolato.I motivi, data la loro stretta connessione, possono esseretrattati congiuntamente e sono fondati.Risulta pacifico che il professionista chiese ed ottenne iltrattamento pensionistico di vecchiaia unificata a decorrere dal1° agosto 2015, beneficiando dell’anticipo pensionisticointrodotto dal Regolamento Generale di Previdenza del 2012,all’art.20.3. Egli infatti, a quella data, aveva maturato ilrequisito contributivo di 30 anni imposto ai fini della pensione divecchiaia, ma non ancora il requisito anagrafico dei 65 anni,essendo nato il 31 luglio 1952.Al suo trattamento pensionistico, proprio per la richiesta dipensione anticipata rispetto all’età pensionabile ordinaria, fuapplicata la riduzione sulla quota di pensione calcolata colsistema retributivo ex art.20.3 del Regolamento e fu esclusal’integrazione al minimo ai sensi dell’art.28.5, lett. b) delmedesimo Regolamento che, in vigore dal 1 gennaio 2013, hasostituito il pregresso Statuto di Inarcassa.Per quanto riguarda le prestazioni previdenziali, ne è seguitoche:Numero registro generale 55/2024Numero sezionale 4895/2025-in luogo della pregressa pensione di vecchiaia e della peNunmseiroo ndi era ccolta generale 11079/2026Data pubblicazione 24/04/2026di anzianità, viene erogata la pensione di vecchiaia unificata;-i requisiti anagrafico e contributivo della pregressa pensione divecchiaia, rispettivamente di 65 anni e di 30 anni, sono statimantenuti nella nuova pensione di vecchiaia unificata;-per la pensione di anzianità non era previsto un requisitoanagrafico minimo, ma una riduzione del trattamento inproporzione agli anni mancanti per coloro che non avesseromaturato 65 anni di età;-mentre la pensione di vecchiaia era compatibile con l’eserciziodella professione, non lo era la pensione di anzianità, la qualeimplicava l’obbligo di cancellazione dall’albo;-la nuova pensione di vecchiaia unificata è compatibile conl’iscrizione all’albo e la continuazione dell’attività, e, come laprecedente pensione di vecchiaia, attribuisce supplementi dipensione in relazione alla continuazione dell’attività;-sia la pensione di vecchiaia sia quella di anzianità previste dalprecedente [OSCURATO:PERSONA] erano calcolate nel rispetto di unminimo;-il nuovo Regolamento del 2012 ha introdotto la possibilità dichiedere la pensione di vecchiaia unificata in via anticipatarispetto al requisito anagrafico di 65 anni, avendo un’età minimadi 63 anni; in tal caso spetta una riduzione sulla quota deltrattamento pensionistico calcolato con sistema retributivo enon spetta l’integrazione al minimo; di converso, ilprofessionista può continuare a svolgere l’attività e ha diritto asupplementi di pensione al compimento di ogni successivoquinquennio di iscrizione e contribuzione (art.25).Alla luce di tale quadro regolamentare, la Corte d’appello haritenuto che l’art.28.5, lett. b) del Regolamento del 2012 violi ilNumero registro generale 55/2024Numero sezionale 4895/2025principio del pro-rata poiché non salvaguarderebbe l’anNzumiaerno idti àra ccolta generale 11079/2026Data pubblicazione 24/04/2026maturata.Tale assunto non può essere condiviso.In linea generale va ribadito (v. Cass. n. 17980/2023) che laregola del pro-rata introdotta con l’art.1, comma 12, della leggen.335/1995 non costituisce principio destinato ad incideresempre e comunque su qualsiasi evoluzione dei sistemipensionistici, a prescindere dalla loro natura (retributiva ocontributiva), ma attiene specificamente al meccanismo dicalcolo della pensione secondo il criterio retributivo econtributivo.Come già affermato da questa Corte (Cass. n. 34273/2024), ilprincipio del pro-rata non può essere invocato quando il dirittoa pensione sia sorto in forza di una nuova previsione attributivadel diritto stesso: in tal caso, non si tratta di parametrare ilcalcolo della pensione secondo due regimi temporalmente enormativamente distinti in ordine al computo delle quote, ma diall’unico regime che ha previsto e disciplinato il diritto apensione.Nella specie, il diritto alla pensione unificata è sorto solo con ilRegolamento del 2012 che, per la prima volta, ha introdotto lapossibilità di optare per il pensionamento a 63 anni. Ilprofessionista, non avendo il requisito anagrafico per conseguirela pensione di vecchiaia secondo il precedente StatutoInarcassa, ha scelto di andare in pensione in forza del nuovoregime di pensione di vecchiaia unificata, con pensionamento invia anticipata. Dunque, a tale sopravvenuto regime vienea) riduzione della quota calcolata col sistema retributivo exNumero registro generale 55/2024Numero sezionale 4895/2025art.20.3 del Regolamento; b) esclusione dell’integrazNioumneero dai ral ccolta generale 11079/2026Data pubblicazione 24/04/2026minimo ai sensi ex art.28.5, lett. b) del Regolamento.Il principio del pro-rata non viene in gioco nei termini intesi dallaCorte d’appello, essendo già salvaguardato nei diversi terminiprevisti dall’art.20.2 del Regolamento 2012, ovvero prevedendoche la pensione di vecchiaia unificata sia costituita dalla sommadi due distinte quote confluenti in unico trattamento unitario,ove la prima quota, riferita alle anzianità contributive maturateentro il 31 dicembre 2012, è determinata col metodo retributivo,e la seconda quota, per le anzianità contributive maturate adecorrere dal 1° gennaio 2013, è determinata col metodocontributivo.Diversamente da quanto reputato dal Collegio d’appello, non viè alcuna anzianità maturata da salvaguardare né alcun relativoaffidamento, poiché l’istituto della pensione di vecchiaiaunificata, con anticipazione del pensionamento, è statointrodotto a partire dal 1°.1.2013 e, rispetto ad esso, nonpoteva esservi alcun affidamento sul fatto che tale nuovoistituto avrebbe mantenuto l’integrazione al minimo.Alla luce di quanto fin qui detto, si manifesta inconferente ilrilievo di parte controricorrente secondo cui gli assunti di Cass.n.34273/2024 non potrebbero essere richiamati nel presentecaso in quanto, nel detto precedente, sarebbe stata liquidata lapensione anticipata senza decurtazione di alcuna somma,mentre, nella vicenda all’esame, la pensione sarebbe statadecurtata ex art.20.3 del Regolamento. L’applicazionedell’art.20.3, così come dell’art.28.5 del Regolamento del 2012,dipendono dal fatto che il diritto a pensione è stato acquisitosotto la vigenza e in forza dell’introduzione dell’istituto dellapensione di vecchiaia unificata con anticipo sull’età pensionabileNumero registro generale 55/2024Numero sezionale 4895/2025ordinaria, sicché in modo integrale al relativo regNuimeero di iral ccolta generale 11079/2026Data pubblicazione 24/04/2026trattamento pensionistico deve rifarsi.Quanto poi all’affermazione secondo cui l’esclusionedell’integrazione al minimo violerebbe l’art.38, comma 2, Cost.,in quanto priverebbe l’assicurato dei mezzi adeguati alle sueesigenze di vita, occorre rilevare quanto segue.Il diritto all’integrazione al minimo della pensione non puòessere considerato in modo assoluto ma deve essere valutato inun giudizio di bilanciamento con contrapposti interessi, tra cuiquello di contenimento della spesa previdenziale. È così nelsistema dell’AGO, dove l’esclusione dell’integrazione al minimodella pensione calcolata col metodo contributivo (art.1, comma6, della legge n.335/1995) risponde ad esigenze dicontenimento della spesa pubblica (v. punto 5 del Consideratoin diritto di Corte Cost. n.400/1999, nonché punto 12 delConsiderato in diritto di Corte Cost. n.94/2025), e dove, più ingenerale, sempre trattando dell’integrazione al minimo, è statoaffermato che l’art.38 Cost. non esclude la possibilità di unintervento legislativo che, per inderogabile esigenza dicontenimento della spesa pubblica, riduca il trattamentopensionistico (v. Corte Cost. n.240/1994); ed è così anchenell’ordinamento delle Casse professionali, dove l’esigenza dicontenimento della spesa previdenziale è imposta dall’art.3,comma 12, della legge n.335/95, volto ad assicurare l’equilibriodi bilancio e la stabilità delle gestioni previdenziali nell’arcotemporale non inferiore ai trenta anni, poi portato a cinquantaanni, con obbligo delle Casse di adottare i provvedimentinecessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungotermine. Né può dirsi che il predetto bilanciamento traprestazione previdenziale ed equilibrio finanziario delle gestionipensionistiche sia stato attuato, mercè l’eliminazioneNumero registro generale 55/2024Numero sezionale 4895/2025dell’integrazione al minimo, in modo del tutto sproporNzuimoenroa dti ora ccolta generale 11079/2026Data pubblicazione 24/04/2026rispetto al risparmio perseguito dall’ente previdenziale, comeafferma la sentenza impugnata.Merita, inoltre, considerare quanto segue.A) L’esclusione dell’integrazione al minimo è comunque frutto diuna scelta dell’assicurato, il quale opta per un pensionamentocon età anticipata e quindi decide consapevolmente a qualeregime pensionistico sarà soggetto, in luogo del regime dipensione di vecchiaia unificata ordinario. L’autonoma opzionetra diversi possibili trattamenti pensionistici è una costante delsistema di previdenza obbligatoria, come testimoniato, adesempio, dal diritto di opzione di cui all’art.1, comma 23, dellalegge n.335/1995 tra sistema contributivo e retributivo, daldiritto di opzione ex art.5 della legge n.44/1973 relativo altrattamento pensionistico degli iscritti all’Inpdai (v. Cass. n.2223/2007, che valorizza il dato dell’opzione esercitata in epocasuccessiva all’introduzione del limite al trattamentopensionistico), dell’opzione ex art.3 del d.m. n.282/1996 circa ilcomputo entro la Gestione separata degli accrediti contributiviesistenti presso l’AGO. Il dato comune è che il regime normativodel trattamento previdenziale dipende sempre dall’esercizio diun diritto potestativo dell’assicurato che di esso non può poidolersi.B) L’esclusione dell’integrazione al minimo è controbilanciata dalvantaggio – inesistente con la pregressa pensione di anzianità– di continuare ad esercitare l’attività e quindi di fruire deisupplementi di pensione quinquennale (art.25 delRegolamento), in modo da eventualmente integrare l’originariamisura del trattamento pensionistico.Una volta escluso che l’art.28.5, lett. b) del Regolamento del2012 determini l’illegittima compressione del dirittoNumero registro generale 55/2024Numero sezionale 4895/2025costituzionalmente garantito dall’art. 38, comma 2,N uCmeoros dti. r,a ccolta generale 11079/2026Data pubblicazione 24/04/2026nemmeno potrebbe valere l’argomento secondo cui spetterebbealla Cassa dimostrare che l’art.28.5 del Regolamento serva allastabilità finanziaria dell’ente e al pareggiamento di bilancio:peraltro, va precisato che il risparmio di spesa dovuto allamancata integrazione al minimo non può non contribuire allastabilità finanziaria della Cassa così da garantire risorse infavore di tutti gli iscritti e quindi anche alle nuove generazioni,in attuazione dell’equità intergenerazionale cui ha riguardol’art.3, comma 12, della legge n.335/1995.Nemmeno la norma primaria rispetto alla quale risulterebbe –in ipotesi – contraria la previsione del Regolamento può essereindividuata nell’art.7 della legge n.544/1988 indicato nelcontroricorso. In forza dell’art.7 cit., ferma l’autonomiaprevidenziale riconosciuta alle Casse professionali, iltrattamento pensionistico a carico degli ordinamentiprofessionali non può essere inferiore a quello minimo a caricodel Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Ebbene, nel caso dispecie la comparazione chiesta dalla norma non è praticabilepoiché, a monte, l’integrazione al minimo è esclusa per unistituto, quale la pensione di vecchiaia unificata conanticipazione a 63 anni, non esistente nel sistema AGO. L’art.7della legge n.544/1988 va interpretato nel senso che, a paritàdi requisito contributivo e anagrafico, il trattamentopensionistico AGO non può essere inferiore a quello della Cassa,laddove il pensionamento a 63 anni integra un requisitoanagrafico insufficiente nel sistema dell’AGO ai fini delpensionamento di vecchiaia.Conclusivamente, la sentenza va cassata, con rinvio alla Corted’appello di Roma in diversa composizione, per i conseguentiNumero registro generale 55/2024Numero sezionale 4895/2025accertamenti e per la statuizione sulle spese di lite del prNeumseeron dti era ccolta generale 11079/2026Data pubblicazione 24/04/2026giudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cheprovvederà anche in ordine alle spese di lite del presentegiudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 novembre2025.Il Consigliere estensore La PresidenteRossana [OSCURATO:PERSONA] EspositoNumero registro generale 55/2024Numero sezionale 4895/2025Numero di raccolta generale 11079/2026Data pubblicazione 24/04/2026