CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 luglio 2022
Cassazione n. 47070/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Na) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] de Martino, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di Napoli rigettava la richiesta avanzata ex art. 309 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] con riguardo all'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Propone ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con unico motivo - la nullità del provvedimento per violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), 182 cod. proc. pen. Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, l'avviso dell'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non sarebbe stato notificato al difensore fiduciario del ricorrente - Avv. [OSCURATO:PERSONA] de Martino - ma ad un altro legale - Avv. [OSCURATO:PERSONA] - con indirizzo e recapito PEC diversi da quelli del primo. L'ufficio fiduciario coperto da quest'ultimo, peraltro, sarebbe stato ben noto al Tribunale, dato che il 19/7/2022 l'Avv. de Martino avrebbe avanzato richiesta di copia degli atti di indagine. Risulterebbe evidente, dunque, la nullità denunciata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. L'esame degli atti del procedimento - consentito a questa Corte dalla natura della censura proposta - evidenzia che: a) il 13/7/2022, il Tarasca - ristretto in carcere - ha nominato proprio difensore fiduciario l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], con revoca del precedente difensore; b) il 18/7/2022, la cancelleria del Tribunale del riesame ha notificato l'avviso di fissazione dell'udienza camerale allo stesso Avv. [OSCURATO:PERSONA]; c) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], l'Avv. de Martino - dichiarandosi difensore fiduciario del Tarasca - ha delegato l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] a prendere visione del fascicolo ed estrarre copia degli atti; d) nel verbale del 26/7/2022, innanzi al Tribunale del riesame, è stato dato atto della presenza dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] "che sostituisce l'Avv. de [OSCURATO:PERSONA]", peraltro con deposito di una memoria a firma dello stesso Avv. de Martino; e) nello stesso verbale, il ricorrente - presente personalmente - ha chiarito che la nomina in precedenza fatta era da riferire, in realtà, all'Avv. de Martino del foro di [OSCURATO:PERSONA], "che in questa sede dichiara di voler nominare, con revoca dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]" (forse un refuso, comunque irrilevante, non risultando alcun Avv. [OSCURATO:PERSONA] coinvolto nella difesa). 5. Tutto ciò premesso, risulta dunque evidente che nessuna violazione di legge può essere riscontrata. Alla data della notifica degli avvisi di fissazione dell'udienza, infatti, il difensore formalmente nominato dal Tarasca era l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], correttamente destinatario dell'avviso stesso. La nomina dell'Avv. de Martino, per contro, è stata ufficializzata dal ricorrente soltanto all'udienza camera del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; in quella occasione, peraltro, lo stesso legale era presente a mezzo di un sostituto dallo stesso nominato e, sempre tramite questi, ha depositato una memoria difensiva.6. Non si è verificata, dunque, alcuna nullità formale, né alcuna sostanziale lesione del diritto di difesa. 7. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così