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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 aprile 2026

Cassazione n. 08276/2026

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hele Maturi, con domicilio digitale come perlegge- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio, con domicilio digitalecome per legge- controricorrente e ricorrente incidentale –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 1548/2022depositata il 5/07/2022.Numero registro generale 20503/2022Numero sezionale 325/2026Numero di raccolta generale 8276/2026Data pubblicazione 02/04/2026Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 28/01/2026, dalConsigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] affidò all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] l’incaricoprofessionale di assisterla in una controversia civile, instauratadinanzi al Tribunale di Venezia, attinente a un preliminare di venditadi un immobile a seguito dell’asserito inadempimento da partepromittente venditore [OSCURATO:PERSONA], il quale, oltre a non averevoluto addivenire alla stipula del contratto definitivo, non avevarestituito alla Beltrami la somma di euro centomila, versata a titolo dianticipo sul prezzo di acquisto.

La controversia venne decisa dalTribunale adito con la sentenza n. 387 del 2008, di rigetto delladomanda.2. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinanzi allo stesso Tribunale diVenezia, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenerne la condanna alrisarcimento del danno, causatole dalla mancata proposizione neiconfronti del Bollea della domanda di restituzione della sommaversata a titolo di anticipo.3. [OSCURATO:PERSONA] si costituì in giudizio e resistette alla domanda.4.

Il Tribunale, istruita la causa con escussione di una testimone, con lasentenza n. 1083 del 2019 rigettò la domanda, con compensazionedelle spese di lite.5. [OSCURATO:PERSONA] propose appello.6.

Il professionista legale resistette all’impugnazione e propose appelloincidentale.7.

La Corte di appello di Venezia ha, con la sentenza n. 1548 del5/07/2022, rigettato entrambe le impugnazioni.8.

Avverso la sentenza della Corte territoriale [OSCURATO:PERSONA] proponericorso per cassazione, con atto affidato a sette motivi.9.

Risponde con controricorso, e propone ricorso incidentale condizionato,[OSCURATO:PERSONA], che ha pure depositato memoria per l’adunanzaR.g. n. 20503 del 2022Ad. 28/01/2026; estensore: C. VallePag. 2 di 9Numero registro generale 20503/2022Numero sezionale 325/2026Numero di raccolta generale 8276/2026Data pubblicazione 02/04/2026camerale del 28/01/2026, alla quale il Collegio ha trattenuto il ricorsoin decisione, con riserva di deposito dell’ordinanza nel termine disessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

I motivi di ricorso e le relative motivazioni sono i seguenti.2.

Primo motivo: violazione o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3 cod. proc. civ., dell'art. 2946 cod. civ.

La censuracontesta la violazione dell’art. 2946 cod. civ., sostenendo che l’azioneai sensi dell’art. 2033 cod. civ. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] eragià prescritta nel 2016 e che la Corte d’appello ha erroneamenteescluso il maturarsi della prescrizione ritenendo che al momento dellaproposizione della domanda risarcitoria nei confronti dell’avvocatoTonetto la Beltrami poteva ancora agire nei confronti del Bollea.Il motivo afferma, inoltre, che dato che la prescrizione deve intendersidecorrere dal momento dell'azione od omissione produttiva di danno,è del tutto pacifico che essa decorreva dal momento dell'avvenutoindebito pagamento fatto al Bollea, cosicché alla Beltrami, al contrariodi quanto affermato dai giudici di merito, era preclusa l’instaurazionedi un’altra causa nei confronti del Bollea allorquando ella notificò, il20/06/2016, l'atto di citazione nei confronti dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] alfine di ottenerne la condanna al risarcimento del danno.Il motivo è inammissibile per plurime, concorrenti, ragioni esegnatamente: a) per inosservanza del 366, comma primo, n. 6 cod.proc. civ., in quanto esso non localizza gli atti processuali sui qualil’argomentazione critica dovrebbe essere fondata; b) perché sottol’apparente profilo della violazione di legge in tema di prescrizione,esso censura, in realtà, la ricostruzione del decorso temporale equindi chiede un diverso apprezzamento dei fatti e segnatamente deimomenti di inizio e termine della prescrizione dell’azione restitutoria;c) e, infine, ma non da meno in punto di inammissibilità, censura ilgiudizio causale in tema di responsabilità dell’avvocato, che è giudizioR.g. n. 20503 del 2022Ad. 28/01/2026; estensore: C. VallePag. 3 di 9Numero registro generale 20503/2022Numero sezionale 325/2026Numero di raccolta generale 8276/2026Data pubblicazione 02/04/2026di merito sottratto al sindacato di legittimità come ripetutamenteaffermato dalla giurisprudenza di questa Corte (si vedano: Cass.20/08/2015, n. 17016; Cass. 28/06/2016, n. 13292; Cass.8/11/2016, n. 22606; Cass. 26/09/2017, n. 22420; Cass.20/03/2018, n. 6862; Cass. 26/06/2018, n. 16803; Cass.12/07/2018, n. 18455; Cass. 14/11/2022, n. 33466; Cass.25/07/2023, n. 22451; Cass. 11/11/2024, n. 28903; 09/12/2025, n.32000).3.

Il secondo motivo censura la sentenza d’appello per violazione o falsaapplicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.dell'art. 183, sesto comma, del cod. proc. civ. per avere la Corted’appello affermato che la modifica delle conclusioni da partedell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] nella causa presupposta avrebbe legittimato laBeltrami alla proposizione dell’appello avverso la sentenza che nonvenne da ella interposto, così interrompendosi il nesso di causalità etanto anche per avere la Beltrami revocato l’incarico al professionistalegale.Il motivo è inammissibile: anche la doglianza relativa all’art. 183,comma sesto, n. 1, cod. proc. civ. si risolve nella contestazione dellalettura che la Corte d’appello ha offerto del contenuto delle conclusionimodificate dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] nella causa presupposta e della loroidoneità, in tesi, a fondare un gravame, riproponendo un diversogiudizio causale circa l’incidenza di tali conclusioni sul possibilesviluppo del giudizio.

Si tratta di censure che investono la valutazionein fatto – e, in particolare, il collegamento causale tra il tenore delleconclusioni e le chance di un diverso esito della lite – che non possonoessere rivalutate in sede di legittimità, non essendo prospettato alcuneffettivo errore di sussunzione, ma soltanto una diversa lettura dellavicenda processuale.4.

Il terzo motivo deduce violazione o falsa applicazione, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., degli artt. 115 e 116 del cod.R.g. n. 20503 del 2022Ad. 28/01/2026; estensore: C. VallePag. 4 di 9Numero registro generale 20503/2022Numero sezionale 325/2026Numero di raccolta generale 8276/2026Data pubblicazione 02/04/2026proc. civ. per essere il riferimento ai «testimoni sentiti» errato inquanto l'unica testimone sentita dal Tribunale sul punto era laCampagnaro Nadia, nessun altro testimone essendo mai statoescusso al riguardo, cosicché l’indicazione di «testimoni» al plurale,senza peraltro indicarli con le loro generalità, costituirebbe un palesetravisamento dei fatti e una motivazione senza concreto riferimentoalle prove realmente assunte.Il motivo è palesemente inammissibile trattandosi al più di un meroerrore materiale e, comunque, l’indicazione di «testimoni» in luogo«della testimone» non costituisce violazione degli artt. 115 e 116 cod.proc. civ.

Il motivo inoltre non indica né localizza in ricorso gli atti delgiudizio di merito – in particolare i verbali di causa – dai quali si possatrarre conferma che l’escussione abbia riguardato un solo teste, cosìviolando l’onere di autosufficienza.In ogni caso, non viene illustrata la decisività dell’errore, atteso che ilragionamento della Corte d’appello si fonda sul contenuto di unadeposizione ritenuta attendibile, e anche una sola testimonianza èidonea, in diritto, a sorreggere il percorso motivazionale (lagiurisprudenza è sul punto risalente e non constano mutamenti: Cass.n. 250 del 16/02/1965; Cass. n. 1485 del 12/06/1964), sicchél’eventuale imprecisione terminologica sul numero dei testimoni nonridonda in vizio rilevante ai fini della cassazione della sentenza.5.

Il quarto motivo deduce violazione dell’art. 2721 cod. civ. e degli artt.115 e 116 cod. proc. civ. perché la teste Campagnaro era stata sentitain relazione a contratto, quello della causa presupposta, di valoreampiamente superiore al limite di euro 2,58 e inoltre non sarebbecredibile poiché all’epoca era la segretaria dello studio dell’avvocatoTonetto.Il motivo è inammissibile in quanto non deduce dove e quando lequestioni relative al superamento del limite per l’ammissione dellaprova testimoniale in deroga al 2721 cod. civ. e all’essere la teste laR.g. n. 20503 del 2022Ad. 28/01/2026; estensore: C. VallePag. 5 di 9Numero registro generale 20503/2022Numero sezionale 325/2026Numero di raccolta generale 8276/2026Data pubblicazione 02/04/2026segretaria dell’avvocato erano state mosse dinanzi al Tribunale,dovendo le questioni relative all’ammissibilità della prova esserededotte subito dopo l’articolazione della stessa e comunque primadell’assunzione del mezzo di prova.

Il motivo, sotto la veste dellaviolazione degli artt. 115, 116 cod. proc. civ. e 2721 cod. civ., sollecitain realtà una diversa valutazione dell’attendibilità della testeCampagnaro e del peso da attribuire alla sua deposizione, e quindipone una tipica censura in fatto, diretta contro l’apprezzamentodiscrezionale del giudice di merito.Il richiamo all’art. 2721 cod. civ. non è pertinente: la ricorrente nondenuncia un effettivo utilizzo di prova testimoniale in sostituzionedella prova scritta nei limiti legali, ma contesta il contenuto e lacredibilità della prova assunta; si tratta, quindi, di una critica algiudizio valutativo sulla prova, non di una violazione delle regole diammissibilità.

Sul punto la giurisprudenza di questa Corte afferma(Cass. 10/06/2016 n. 11892 e Sez.

U 30/09/2020 n. 20867) che perdedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., occorre denunciareche il giudice, in contraddizione espressa o implicita con laprescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisioneprove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori deipoteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti noncontestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre èinammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le proveproposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimentoad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativaconsentita dall'art. 116 cod. proc. civ..6.

Il quinto motivo deduce omessa motivazione su un punto decisivo dellacausa poiché «nessuna motivazione esiste nella sentenza d'appelloper ribaltare o confutare i motivi (favorevoli all'appellante) in base aiquali il Tribunale aveva poi riconosciuto la inadempienza dell’avv.[OSCURATO:PERSONA].».R.g. n. 20503 del 2022Ad. 28/01/2026; estensore: C. VallePag. 6 di 9Numero registro generale 20503/2022Numero sezionale 325/2026Numero di raccolta generale 8276/2026Data pubblicazione 02/04/2026Il motivo è inammissibile: la ricorrente deduce un vizio di «omessamotivazione su un punto decisivo» secondo la formulazione anteriorealla riforma dell’art. 360, primo comma n. 5, cod. proc. civ. – a mezzodell’art. 54, comma 1, lett. b) del d.l. n. 83 del 22/06/2012, convertitocon modificazioni nella legge n. 134 del 7/08/2012 – senzaconfrontarsi con il vigente testo della norma, che consente oggisoltanto la denuncia dell’omesso esame di un fatto storico decisivo,effettivamente discusso tra le parti, e non più un sindacato sullasufficienza o congruità della motivazione.

Inoltre, anche taledoglianza tenta di incidere sul giudizio causale operato dalla Corteterritoriale in ordine all’asserita inutilità di un appello contro lasentenza del Tribunale dell’anno 2008, richiedendo una rinnovatavalutazione delle probabilità di successo del gravame; giudizioprobabilistico e causale che, come tale, è riservato al giudice delmerito ed è insindacabile in cassazione nei limiti in cui non si alleghil’omesso esame di un fatto storico nei termini rigorosi richiesti dalnuovo art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. e tale censura è,peraltro, nella specie preclusa per doppia conforme, ai sensi dell’art.348 ter commi terzo e quarto, cod. proc. civ.7.

Il sesto motivo pone censure di violazione o falsa applicazione dell'art.40 del cod. pen., violazione dell'art. 101, comma secondo, cod. proc.civ., violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per avere la Corteterritoriale esaminato d’ufficio la questione del nesso causale e senzasottoporla al contraddittorio delle parti.

La ricorrente assume che laCorte d’appello avrebbe «rilevato d’ufficio» l’interruzione del nessocausale per effetto dell’inerzia successiva della stessa Beltrami.Il motivo è infondato: la sussistenza del nesso eziologico tra condottadel professionista e danno lamentato costituisce fatto costitutivo delladomanda risarcitoria da ella proposta, il cui accertamento rientra neldovere‑potere del giudice di merito.

Ne consegue che il giudice, nelvalutare se il danno sia causalmente riconducibile alla condotta delR.g. n. 20503 del 2022Ad. 28/01/2026; estensore: C. VallePag. 7 di 9Numero registro generale 20503/2022Numero sezionale 325/2026Numero di raccolta generale 8276/2026Data pubblicazione 02/04/2026professionista legale o ad autonome scelte omissive del cliente, può– ed anzi deve – scrutinare il nesso causale sulla base dei fattiemergenti dagli atti, anche in mancanza di una specifica eccezione delconvenuto, trattandosi di profilo interno alla verifica della fondatezza(an) della pretesa, e non di eccezione in senso stretto.8.

Il settimo motivo deduce mancata compensazione delle spese,violazione o falsa applicazione dell'art. 92 cod. proc. civ.La ricorrente censura la sentenza per non avere i giudicidell’impugnazione di merito esplicitato le ragioni per le quali nonavevano compensato le spese, come fatto, invece, dal Tribunale.Il motivo è palesemente inammissibile, in quanto non sussiste unobbligo di motivazione sulla mancata compensazione, poichél’applicazione del criterio della soccombenza costituisce la regolaordinaria di disciplina delle spese, ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ.,dovendo, viceversa, la compensazione ad implicare un onere dispecifica motivazione.

La scelta del giudice d’appello di noncompensare le spese del grado, applicando il principio di causalità–soccombenza, rientra nel margine di discrezionalità che la leggeprocessuale riconosce al giudice di merito e non è sindacabile incassazione se, come nella specie, la soccombenza è integralmenteascritta alla parte ricorrente e non risultano violati divieti legali dicondanna alle spese (si veda tra le altre: Cass. n. 26912 del26/11/2020).9.

Il ricorso incidentale del [OSCURATO:PERSONA] definito espressamente qualecondizionato e che è proposto al fine di ottenere la statuizione diavvenuta formazione del giudicato sulla dedotta responsabilitàprofessionale dell’avvocato, a seguito della condanna della Beltrami,da parte del Tribunale di Venezia, a corrispondere al professionistalegale oltre settantamila euro per parcelle professionali, tra le qualianche quella relativa alla causa contro il Bollea, è assorbito.R.g. n. 20503 del 2022Ad. 28/01/2026; estensore: C. VallePag. 8 di 9Numero registro generale 20503/2022Numero sezionale 325/2026Numero di raccolta generale 8276/2026Data pubblicazione 02/04/202610.

Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenzadella ricorrente e tenuto conto dell’attività processuale espletata e delvalore della controversia, sono liquidate come da dispositivo.11.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, devedarsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente e in favore del competenteUfficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis,dello stesso art. 13.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentalecondizionato.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidatiin Euro 200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione,sezione III civile, in data 28/01/2026.Il PresidenteEmilio IannelloR.g. n. 20503 del 2022Ad. 28/01/2026; estensore: C. VallePag. 9 di 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
hele Maturi, con domicilio digitale come perlegge- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio, con domicilio digitalecome per legge- controricorrente e ricorrente incidentale –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 1548/2022depositata il 5/07/2022.Numero registro generale 20503/2022Numero sezionale 325/2026Numero di raccolta generale 8276/2026Data pubblicazione 02/04/2026Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 28/01/2026, dalConsigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] affidò all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] l’incaricoprofessionale di assisterla in una controversia civile, instauratadinanzi al Tribunale di Venezia, attinente a un preliminare di venditadi un immobile a seguito dell’asserito inadempimento da partepromittente venditore [OSCURATO:PERSONA], il quale, oltre a non averevoluto addivenire alla stipula del contratto definitivo, non avevarestituito alla Beltrami la somma di euro centomila, versata a titolo dianticipo sul prezzo di acquisto. La controversia venne decisa dalTribunale adito con la sentenza n. 387 del 2008, di rigetto delladomanda.2. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinanzi allo stesso Tribunale diVenezia, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenerne la condanna alrisarcimento del danno, causatole dalla mancata proposizione neiconfronti del Bollea della domanda di restituzione della sommaversata a titolo di anticipo.3. [OSCURATO:PERSONA] si costituì in giudizio e resistette alla domanda.4. Il Tribunale, istruita la causa con escussione di una testimone, con lasentenza n. 1083 del 2019 rigettò la domanda, con compensazionedelle spese di lite.5. [OSCURATO:PERSONA] propose appello.6. Il professionista legale resistette all’impugnazione e propose appelloincidentale.7. La Corte di appello di Venezia ha, con la sentenza n. 1548 del5/07/2022, rigettato entrambe le impugnazioni.8. Avverso la sentenza della Corte territoriale [OSCURATO:PERSONA] proponericorso per cassazione, con atto affidato a sette motivi.9. Risponde con controricorso, e propone ricorso incidentale condizionato,[OSCURATO:PERSONA], che ha pure depositato memoria per l’adunanzaR.g. n. 20503 del 2022Ad. 28/01/2026; estensore: C. VallePag. 2 di 9Numero registro generale 20503/2022Numero sezionale 325/2026Numero di raccolta generale 8276/2026Data pubblicazione 02/04/2026camerale del 28/01/2026, alla quale il Collegio ha trattenuto il ricorsoin decisione, con riserva di deposito dell’ordinanza nel termine disessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. I motivi di ricorso e le relative motivazioni sono i seguenti.2. Primo motivo: violazione o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3 cod. proc. civ., dell'art. 2946 cod. civ. La censuracontesta la violazione dell’art. 2946 cod. civ., sostenendo che l’azioneai sensi dell’art. 2033 cod. civ. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] eragià prescritta nel 2016 e che la Corte d’appello ha erroneamenteescluso il maturarsi della prescrizione ritenendo che al momento dellaproposizione della domanda risarcitoria nei confronti dell’avvocatoTonetto la Beltrami poteva ancora agire nei confronti del Bollea.Il motivo afferma, inoltre, che dato che la prescrizione deve intendersidecorrere dal momento dell'azione od omissione produttiva di danno,è del tutto pacifico che essa decorreva dal momento dell'avvenutoindebito pagamento fatto al Bollea, cosicché alla Beltrami, al contrariodi quanto affermato dai giudici di merito, era preclusa l’instaurazionedi un’altra causa nei confronti del Bollea allorquando ella notificò, il20/06/2016, l'atto di citazione nei confronti dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] alfine di ottenerne la condanna al risarcimento del danno.Il motivo è inammissibile per plurime, concorrenti, ragioni esegnatamente: a) per inosservanza del 366, comma primo, n. 6 cod.proc. civ., in quanto esso non localizza gli atti processuali sui qualil’argomentazione critica dovrebbe essere fondata; b) perché sottol’apparente profilo della violazione di legge in tema di prescrizione,esso censura, in realtà, la ricostruzione del decorso temporale equindi chiede un diverso apprezzamento dei fatti e segnatamente deimomenti di inizio e termine della prescrizione dell’azione restitutoria;c) e, infine, ma non da meno in punto di inammissibilità, censura ilgiudizio causale in tema di responsabilità dell’avvocato, che è giudizioR.g. n. 20503 del 2022Ad. 28/01/2026; estensore: C. VallePag. 3 di 9Numero registro generale 20503/2022Numero sezionale 325/2026Numero di raccolta generale 8276/2026Data pubblicazione 02/04/2026di merito sottratto al sindacato di legittimità come ripetutamenteaffermato dalla giurisprudenza di questa Corte (si vedano: Cass.20/08/2015, n. 17016; Cass. 28/06/2016, n. 13292; Cass.8/11/2016, n. 22606; Cass. 26/09/2017, n. 22420; Cass.20/03/2018, n. 6862; Cass. 26/06/2018, n. 16803; Cass.12/07/2018, n. 18455; Cass. 14/11/2022, n. 33466; Cass.25/07/2023, n. 22451; Cass. 11/11/2024, n. 28903; 09/12/2025, n.32000).3. Il secondo motivo censura la sentenza d’appello per violazione o falsaapplicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.dell'art. 183, sesto comma, del cod. proc. civ. per avere la Corted’appello affermato che la modifica delle conclusioni da partedell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] nella causa presupposta avrebbe legittimato laBeltrami alla proposizione dell’appello avverso la sentenza che nonvenne da ella interposto, così interrompendosi il nesso di causalità etanto anche per avere la Beltrami revocato l’incarico al professionistalegale.Il motivo è inammissibile: anche la doglianza relativa all’art. 183,comma sesto, n. 1, cod. proc. civ. si risolve nella contestazione dellalettura che la Corte d’appello ha offerto del contenuto delle conclusionimodificate dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] nella causa presupposta e della loroidoneità, in tesi, a fondare un gravame, riproponendo un diversogiudizio causale circa l’incidenza di tali conclusioni sul possibilesviluppo del giudizio. Si tratta di censure che investono la valutazionein fatto – e, in particolare, il collegamento causale tra il tenore delleconclusioni e le chance di un diverso esito della lite – che non possonoessere rivalutate in sede di legittimità, non essendo prospettato alcuneffettivo errore di sussunzione, ma soltanto una diversa lettura dellavicenda processuale.4. Il terzo motivo deduce violazione o falsa applicazione, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., degli artt. 115 e 116 del cod.R.g. n. 20503 del 2022Ad. 28/01/2026; estensore: C. VallePag. 4 di 9Numero registro generale 20503/2022Numero sezionale 325/2026Numero di raccolta generale 8276/2026Data pubblicazione 02/04/2026proc. civ. per essere il riferimento ai «testimoni sentiti» errato inquanto l'unica testimone sentita dal Tribunale sul punto era laCampagnaro Nadia, nessun altro testimone essendo mai statoescusso al riguardo, cosicché l’indicazione di «testimoni» al plurale,senza peraltro indicarli con le loro generalità, costituirebbe un palesetravisamento dei fatti e una motivazione senza concreto riferimentoalle prove realmente assunte.Il motivo è palesemente inammissibile trattandosi al più di un meroerrore materiale e, comunque, l’indicazione di «testimoni» in luogo«della testimone» non costituisce violazione degli artt. 115 e 116 cod.proc. civ. Il motivo inoltre non indica né localizza in ricorso gli atti delgiudizio di merito – in particolare i verbali di causa – dai quali si possatrarre conferma che l’escussione abbia riguardato un solo teste, cosìviolando l’onere di autosufficienza.In ogni caso, non viene illustrata la decisività dell’errore, atteso che ilragionamento della Corte d’appello si fonda sul contenuto di unadeposizione ritenuta attendibile, e anche una sola testimonianza èidonea, in diritto, a sorreggere il percorso motivazionale (lagiurisprudenza è sul punto risalente e non constano mutamenti: Cass.n. 250 del 16/02/1965; Cass. n. 1485 del 12/06/1964), sicchél’eventuale imprecisione terminologica sul numero dei testimoni nonridonda in vizio rilevante ai fini della cassazione della sentenza.5. Il quarto motivo deduce violazione dell’art. 2721 cod. civ. e degli artt.115 e 116 cod. proc. civ. perché la teste Campagnaro era stata sentitain relazione a contratto, quello della causa presupposta, di valoreampiamente superiore al limite di euro 2,58 e inoltre non sarebbecredibile poiché all’epoca era la segretaria dello studio dell’avvocatoTonetto.Il motivo è inammissibile in quanto non deduce dove e quando lequestioni relative al superamento del limite per l’ammissione dellaprova testimoniale in deroga al 2721 cod. civ. e all’essere la teste laR.g. n. 20503 del 2022Ad. 28/01/2026; estensore: C. VallePag. 5 di 9Numero registro generale 20503/2022Numero sezionale 325/2026Numero di raccolta generale 8276/2026Data pubblicazione 02/04/2026segretaria dell’avvocato erano state mosse dinanzi al Tribunale,dovendo le questioni relative all’ammissibilità della prova esserededotte subito dopo l’articolazione della stessa e comunque primadell’assunzione del mezzo di prova. Il motivo, sotto la veste dellaviolazione degli artt. 115, 116 cod. proc. civ. e 2721 cod. civ., sollecitain realtà una diversa valutazione dell’attendibilità della testeCampagnaro e del peso da attribuire alla sua deposizione, e quindipone una tipica censura in fatto, diretta contro l’apprezzamentodiscrezionale del giudice di merito.Il richiamo all’art. 2721 cod. civ. non è pertinente: la ricorrente nondenuncia un effettivo utilizzo di prova testimoniale in sostituzionedella prova scritta nei limiti legali, ma contesta il contenuto e lacredibilità della prova assunta; si tratta, quindi, di una critica algiudizio valutativo sulla prova, non di una violazione delle regole diammissibilità. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte afferma(Cass. 10/06/2016 n. 11892 e Sez. U 30/09/2020 n. 20867) che perdedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., occorre denunciareche il giudice, in contraddizione espressa o implicita con laprescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisioneprove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori deipoteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti noncontestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre èinammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le proveproposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimentoad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativaconsentita dall'art. 116 cod. proc. civ..6. Il quinto motivo deduce omessa motivazione su un punto decisivo dellacausa poiché «nessuna motivazione esiste nella sentenza d'appelloper ribaltare o confutare i motivi (favorevoli all'appellante) in base aiquali il Tribunale aveva poi riconosciuto la inadempienza dell’avv.[OSCURATO:PERSONA].».R.g. n. 20503 del 2022Ad. 28/01/2026; estensore: C. VallePag. 6 di 9Numero registro generale 20503/2022Numero sezionale 325/2026Numero di raccolta generale 8276/2026Data pubblicazione 02/04/2026Il motivo è inammissibile: la ricorrente deduce un vizio di «omessamotivazione su un punto decisivo» secondo la formulazione anteriorealla riforma dell’art. 360, primo comma n. 5, cod. proc. civ. – a mezzodell’art. 54, comma 1, lett. b) del d.l. n. 83 del 22/06/2012, convertitocon modificazioni nella legge n. 134 del 7/08/2012 – senzaconfrontarsi con il vigente testo della norma, che consente oggisoltanto la denuncia dell’omesso esame di un fatto storico decisivo,effettivamente discusso tra le parti, e non più un sindacato sullasufficienza o congruità della motivazione. Inoltre, anche taledoglianza tenta di incidere sul giudizio causale operato dalla Corteterritoriale in ordine all’asserita inutilità di un appello contro lasentenza del Tribunale dell’anno 2008, richiedendo una rinnovatavalutazione delle probabilità di successo del gravame; giudizioprobabilistico e causale che, come tale, è riservato al giudice delmerito ed è insindacabile in cassazione nei limiti in cui non si alleghil’omesso esame di un fatto storico nei termini rigorosi richiesti dalnuovo art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. e tale censura è,peraltro, nella specie preclusa per doppia conforme, ai sensi dell’art.348 ter commi terzo e quarto, cod. proc. civ.7. Il sesto motivo pone censure di violazione o falsa applicazione dell'art.40 del cod. pen., violazione dell'art. 101, comma secondo, cod. proc.civ., violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per avere la Corteterritoriale esaminato d’ufficio la questione del nesso causale e senzasottoporla al contraddittorio delle parti. La ricorrente assume che laCorte d’appello avrebbe «rilevato d’ufficio» l’interruzione del nessocausale per effetto dell’inerzia successiva della stessa Beltrami.Il motivo è infondato: la sussistenza del nesso eziologico tra condottadel professionista e danno lamentato costituisce fatto costitutivo delladomanda risarcitoria da ella proposta, il cui accertamento rientra neldovere‑potere del giudice di merito. Ne consegue che il giudice, nelvalutare se il danno sia causalmente riconducibile alla condotta delR.g. n. 20503 del 2022Ad. 28/01/2026; estensore: C. VallePag. 7 di 9Numero registro generale 20503/2022Numero sezionale 325/2026Numero di raccolta generale 8276/2026Data pubblicazione 02/04/2026professionista legale o ad autonome scelte omissive del cliente, può– ed anzi deve – scrutinare il nesso causale sulla base dei fattiemergenti dagli atti, anche in mancanza di una specifica eccezione delconvenuto, trattandosi di profilo interno alla verifica della fondatezza(an) della pretesa, e non di eccezione in senso stretto.8. Il settimo motivo deduce mancata compensazione delle spese,violazione o falsa applicazione dell'art. 92 cod. proc. civ.La ricorrente censura la sentenza per non avere i giudicidell’impugnazione di merito esplicitato le ragioni per le quali nonavevano compensato le spese, come fatto, invece, dal Tribunale.Il motivo è palesemente inammissibile, in quanto non sussiste unobbligo di motivazione sulla mancata compensazione, poichél’applicazione del criterio della soccombenza costituisce la regolaordinaria di disciplina delle spese, ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ.,dovendo, viceversa, la compensazione ad implicare un onere dispecifica motivazione. La scelta del giudice d’appello di noncompensare le spese del grado, applicando il principio di causalità–soccombenza, rientra nel margine di discrezionalità che la leggeprocessuale riconosce al giudice di merito e non è sindacabile incassazione se, come nella specie, la soccombenza è integralmenteascritta alla parte ricorrente e non risultano violati divieti legali dicondanna alle spese (si veda tra le altre: Cass. n. 26912 del26/11/2020).9. Il ricorso incidentale del [OSCURATO:PERSONA] definito espressamente qualecondizionato e che è proposto al fine di ottenere la statuizione diavvenuta formazione del giudicato sulla dedotta responsabilitàprofessionale dell’avvocato, a seguito della condanna della Beltrami,da parte del Tribunale di Venezia, a corrispondere al professionistalegale oltre settantamila euro per parcelle professionali, tra le qualianche quella relativa alla causa contro il Bollea, è assorbito.R.g. n. 20503 del 2022Ad. 28/01/2026; estensore: C. VallePag. 8 di 9Numero registro generale 20503/2022Numero sezionale 325/2026Numero di raccolta generale 8276/2026Data pubblicazione 02/04/202610. Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenzadella ricorrente e tenuto conto dell’attività processuale espletata e delvalore della controversia, sono liquidate come da dispositivo.11. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, devedarsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente e in favore del competenteUfficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis,dello stesso art. 13. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentalecondizionato.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidatiin Euro 200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione,sezione III civile, in data 28/01/2026.Il PresidenteEmilio IannelloR.g. n. 20503 del 2022Ad. 28/01/2026; estensore: C. VallePag. 9 di 9