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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 febbraio 2023

Cassazione n. 26560/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto emesso in data 28 febbraio 2023 la Corte di appello di Napoli, sezione specializzata per le misure di prevenzione, ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro il decreto emesso in data 11 novembre 2022 con cui il Tribunale di Napoli ha applicato al predetto la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per un anno e sei mesi, con obbligo di soggiorno e con altre prescrizioni.

La Corte di appello ha ritenuto sussistente la pericolosità attuale del proposto, nonostante egli sia detenuto in carcere dal 2020 a seguito dell'arresto per il delitto di atti persecutori commessi in danno della compagna.

2. Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con atto presentato personalmente, lamentando l'ingiustizia della decisione, assunta senza neppure sentirlo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso può essere trattato nelle forme "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.proc.pen. - come modificato dalla legge n.103/2017 - trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente e senza l'assistenza di un difensore, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen.

Il testo della norma conseguente alla novella legislativa è chiaro, e la relativa interpretazione è stata stabilita dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010, secondo cui «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione».

2. Nel caso di specie il ricorrente non ha neppure indicato, nell'atto, un proprio avvocato, asserendo anzi di avere denunciato il precedente difensore di fiducia, accusandolo di non avergli assicurato una giusta difesa.

Il ricorso, poi, risulta redatto e sottoscritto personalmente dal Rossomanno, senza l'intervento di alcun difensore abilitato.

Esso deve perciò essere dichiarato inammissibile.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 10 maggio 2023 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto emesso in data 28 febbraio 2023 la Corte di appello di Napoli, sezione specializzata per le misure di prevenzione, ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro il decreto emesso in data 11 novembre 2022 con cui il Tribunale di Napoli ha applicato al predetto la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per un anno e sei mesi, con obbligo di soggiorno e con altre prescrizioni. La Corte di appello ha ritenuto sussistente la pericolosità attuale del proposto, nonostante egli sia detenuto in carcere dal 2020 a seguito dell'arresto per il delitto di atti persecutori commessi in danno della compagna. 2. Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con atto presentato personalmente, lamentando l'ingiustizia della decisione, assunta senza neppure sentirlo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso può essere trattato nelle forme "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.proc.pen. - come modificato dalla legge n.103/2017 - trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente e senza l'assistenza di un difensore, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen. Il testo della norma conseguente alla novella legislativa è chiaro, e la relativa interpretazione è stata stabilita dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010, secondo cui «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione». 2. Nel caso di specie il ricorrente non ha neppure indicato, nell'atto, un proprio avvocato, asserendo anzi di avere denunciato il precedente difensore di fiducia, accusandolo di non avergli assicurato una giusta difesa. Il ricorso, poi, risulta redatto e sottoscritto personalmente dal Rossomanno, senza l'intervento di alcun difensore abilitato. Esso deve perciò essere dichiarato inammissibile. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10 maggio 2023 Il Consigliere
Decreto Cassazione n. 26560/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris