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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 15 maggio 2025

Cassazione n. 17656/2026

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ile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Chirico [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Manca [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Manca [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Vollaro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 10/07/2025 della Corte d'appello di NapoliVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].Uditi per l’udienza pubblica con discussione orale richiesta dalla [OSCURATO:PERSONA]:- il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore gen. [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso per [OSCURATO:PERSONA] e l'inammissi-bilità del ricorso o in subordine il rigetto dello stesso per [OSCURATO:PERSONA], BasileAlessandro, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].- l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] eManca [OSCURATO:PERSONA] e in sostituzione ex art. 102 c.p.p., per delega orale, dell'avvocatoEnrica [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Napoli in difesa di [OSCURATO:PERSONA], l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Madore del Foro di Napoli in difesa di [OSCURATO:PERSONA] nonché in sostituzione exart. 102 c.p.p., per delega orale, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Napoli indifesa di [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione ex art. 102 c.p.p., per delega oraledell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Napoli in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e insostituzione ex art. 102 c.p.p., per delega orale, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Napoli in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che hanno tutti insistito perl’accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza dell'8 maggio 2024, il Gup del Tribunale di Napoli, all'esito digiudizio abbreviato, ha ritenuto gli odierni ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato exart. 74 d.P.R. 309/90 loro ascritto al capo A), esclusa l'aggravante della transna-zionalità di cui all'art. 61 bis cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevolidel reato loro ascritto al capo B), esclusa l'aggravante dell'ingente quantità di cuiall'art. 80 dpr 309/90; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MancaAdriano, e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato ex artt. 81 cod. pen. e 73, commi 1e 6, d.P.R. 309/90 loro ascritto al capo C), esclusa l'aggravante dell'ingente quan-tità di cui all'art. 80 d.P.R. 309/90; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato exartt. 81 cod. pen. e 73, commi 1 e 6, e 80 d.P.R. 309/90 loro ascritto al capo D).Ha, invece, assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato ascritto al capo D), per non avercommesso il fatto.Il giudice di primo grado ha, quindi, escluso la recidiva contestata a BarcaRaffaele, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto agli stessi e a BasileAlessandro le circostanze attenuanti generiche, con giudizio di equivalenza rispettoalle altre aggravanti ritenute sussistenti, e ha condannato:• [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di dodici anni di reclusione (p.b.,per il più grave reato sub A, ventuno anni di reclusione, ridotta per le circostanzecon gli altri reati a diciotto anni di reclusione, ridotta alla pena finale per il ritoprescelto);• [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di quindici anni di reclusione e50.000 euro di multa ciascuno (p.b., ritenuto più grave il reato sub D, dieci annidi reclusione e 30.009 euro di multa, aumentata per la recidiva a sedici anni, ottomesi di reclusione e 50.000 euro di multa, aumentata ex art. 63, comma, 4 cod.pen. a venti anni di reclusione e 60.000 euro di multa, aumentata per la continua-zione con gli altri reati a ventidue anni, sei mesi di reclusione e 75.000 euro dimulta, ridotta alla pena finale per il rito prescelto);• [OSCURATO:PERSONA] alla pena di sei anni di reclusione e 50.000 euro di multa(p.b. per il reato sub D, nove anni di reclusione e 75.000 euro di multa, ridottaalla pena finale per il rito prescelto);• [OSCURATO:PERSONA] alla pena di otto anni di reclusione (p.b. per il più gravereato sub A quindici anni di reclusione, ridotta per le circostanze attenuanti gene-riche a undici anni di reclusione, aumentata per la continuazione con il reato subC a dodici anni di reclusione, ridotta alla pena finale per il rito prescelto);• [OSCURATO:PERSONA] alla pena di sei anni di reclusione e 50.000 euro di multa(p.b. nove anni di reclusione e 75.000 euro di multa, ridotta alla pena finale per ilrito prescelto).2.

Proposto appello da parte di tutti gli imputati, nel corso del giudizio disecondo grado, all’udienza del 15 maggio 2025, preliminarmente, gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno dichiarato di rinunciare a tutti i motivi di im-pugnazione ad eccezione di quello relativo al riconoscimento dell'attenuante spe-ciale della collaborazione (art. 74, comma 7, d.p.r. 309/90), concordando con ilPG la pena nella misura di sette anni e quattro mesi di reclusione, in base al se-guente calcolo: pena base, per il reato di cui al capo A), anni 21 di reclusione,ridotta della metà per l'attenuante di cui all'art. 74, comma 7, d.P.R. 309/90, cosìda arrivare alla pena di dieci anni e mesi sei di reclusione, ridotta per le già con-cesse attenuanti generiche ad anni otto di reclusione, aumentata per la continua-zione con i due reati satelliti ad anni undici di reclusione (con pari aumento perciascuno dei due reati), ridotta alla pena finale per la diminuente del rito.All’udienza del 19 giugno 2025, preliminarmente il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con il consenso dell'imputato presente, ha dichiarato di rinunciare a tutti imotivi ad eccezione di quelli indicati ai punti 2, 3 e 4, concernenti il riconoscimentodell’attenuante speciale della collaborazione o di quella comune del ravvedimentooperoso e il trattamento sanzionatorio.Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con il consenso dell'imputato presente, ha di-chiarato di rinunciare a tutti i motivi ad eccezione di quelli indicati ai punti 5, 6 e7 concernenti il trattamento sanzionatorio.Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con il consenso dell'imputato presente, ha di-chiarato di rinunciare a tutti i motivi ad eccezione di quelli indicati ai punti 7 e 8concernenti il trattamento sanzionatorio.Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con il consenso dell'imputato presente, ha di-chiarato di rinunciare a tutti i motivi ad eccezione di quello concernente il tratta-mento sanzionatorio.La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe:• per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], letti gli artt. 599-bis e 605 cod. proc.pen., su concorde richiesta delle parti, riconosciuta la circostanza attenuante di cuiall'art. 74 comma 7 d.P.R. 309/90, con le già concesse circostanze attenuanti ge-neriche, ha rideterminato la pena in sette anni e quattro mesi di reclusione;• per [OSCURATO:PERSONA], riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 74co. 7 d.P.R. 309/90, con le già concesse circostanze attenuanti generiche, ha ri-determinato la pena in quattro anni, tre mesi e dieci giorni di reclusione;• per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], concesse le circostanze attenuantigeneriche equivalenti alla recidiva e alle altre aggravanti, ha rideterminato la penain otto anni, quattro mesi d reclusione e 30.000,00 euro di multa;• per [OSCURATO:PERSONA], ritenute le circostanze attenuanti generiche con giudiziodi prevalenza, ha rideterminato la pena in quattro anni di reclusione ed euro40.000,00 di multa.Il giudice di secondo grado ha confermato la sentenza nei confronti di BasileAlessandro e lo ha condanna al pagamento delle spese del grado di giudizio.4.

Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, amezzo dei rispettivi difensori di fiducia, deducendo, quale unico motivo/i motivi,di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, comedisposto dall’art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen.4.1. [OSCURATO:PERSONA] (Avv. [OSCURATO:PERSONA]).Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione all’art.73 d.P.R. 309/90 ed inosservanza dell’art. 649 cod. proc. pen. con riferimento aicapi B) e C) dell’imputazione, laddove sarebbe stato violato il divieto del bis inidem processuale, essendo stato il medesimo fatto di cui al capo B), ancorchédiversamente qualificato, posto a base anche della contestazione di cui al capo C).Il ricorrente ricorda essere pacifico, in ordine alla qualificazione e alla naturadel reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309/90, che lo stesso costituisce norma apiù fattispecie tra loro alternative, insuscettibili di continuazione interna laddovedue o più fattispecie della condotta abbiano ad oggetto la medesima sostanza stu-pefacente (il richiamo, ex multis, è a Sez. 4, n. 1093/2021).[OSCURATO:PERSONA], al capo B) dell'imputazione veniva contestata la commissione delreato: "di cui agli artt. 110, 81 c.p. e artt. 73 commi 1 e 6, 80 del d.P.R. n. 309/90,per avere, in concorso e previo accordo tra loro ed altri soggetti rimasti non iden-tificati, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, senza l'auto-rizzazione di cui all'art. 17 e fuori dall'ipotesi prevista dall'art. 75 stesso d.P.R.,acquistato, ricevuto a qualsiasi titolo, importato, estratto, detenuto illecitamenteun ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina pari a 25,270chilogrammi, parte dei quali, kg. 21,750, caduti in sequestro in Colombia, in data30 ottobre 2019 ed un quantitativo pari a kg. 1, sottoposti a sequestro nel portodi Napoli, in data 23 dicembre 2019.

In particolare: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel ruolo di promotori, organizzatori e finanziatori dell'illecita attività, consi-stente nell'illecita importazione di kg. 25,270 di cocaina dalla Colombia al porto diNapoli, occultata e sintetizzata in un carico di fertilizzante organico, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel ruolo di finanziatori dell'illecita importazione, investendo50.000 euro il [OSCURATO:PERSONA] e circa 32.000 euro il [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, mettendoa disposizione dell'organizzazione criminale la società [OSCURATO:SOCIETA]., della qualeDe [OSCURATO:PERSONA], con la collaborazione del [OSCURATO:PERSONA], assumeva il ruolo di rappresentantelegale, società attraverso la quale il sodalizio indagato importava il carico di co-pertura, composto da fertilizzante organico, dentro il quale era stata sintetizzatal'illecita sostanza.

Con l'aggravante della quantità ingente.

Con l'aggravante rela-tiva al numero delle persone coinvolte (superiori a tre).

Fatti avvenuti in [OSCURATO:PERSONA] dal mese di ottobre 2019, accertati il 30 ottobre 2019 e il 23 dicembre2019".Al capo C) dell'imputazione gli si addebitava: "il reato di cui agli artt. 110, 81c.p. e artt. 73 commi 1 e 6, 80 del d.P.R. n. 309/90, per avere, in concorso eprevio accordo tra loro od altri soggetti rimasti non identificati, con più azioniesecutive di un medesimo disegno criminoso, senza l'autorizzazione di cui all'art.17 e fuori dall'ipotesi prevista dall'art. 75 stesso d.P.R., acquistato, ricevuto aqualsiasi titolo, importato, estratto, detenuto illecitamente un quantitativo di so-stanza stupefacente, del tipo cocaina, pari a 2,520 chilogrammi, sintetizzata in uncarico di copertura costituito da fertilizzante organico.

Tale partita di droga, fa-cente parte di un ingente carico di cocaina pari a complessivi 25.270 chilogrammi,parte dei quali sequestrati in Colombia (kg. 21,7501 in data 30 ottobre 2019 e inun secondo controllo, accaduto in data 23 dicembre 2019, nel porto di Napoli (kg.1,000), veniva estratta dal sodalizio criminale indagato successivamente al disse-questro del container, avvenuto in data 26 giugno 2020.

In particolare: Barbatilecita attività, consistente nell'illecita importazione e successiva estrazione di kg.2,520 di cocaina dalla Colombia al porto di Napoli, occultata e sintetizzata in uncarico di fertilizzante organico, nel quale erano stati occultati complessivi 25,270chilogrammi di cocaina. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel ruolo di finanziatoridelle operazioni chimiche necessarie ad estrarre 2,520 chilogrammi di cocaina dalfertilizzante organico, utilizzato come merce di copertura e responsabili della suc-cessiva rivendita di parte del narcotico estratto, pari ad i chilogrammo, Chiricodisposizione un immobile sito in Galluccio (CE) dove venivano effettuate le opera-zioni di estrazione del narcotico e la successiva custodia temporanea della droga.Si occupavano, inoltre, della custodia della cocaina estratta dall'organizzazione,pari a kg. 2.520 e ne curavano la parziale vendita a terzi non identificati.

Chiricochilogrammo di cocaina, mentre [OSCURATO:PERSONA] si occupava della vendita di unpanetto di 520 grammi di cocaina, di cui si appropriava. [OSCURATO:PERSONA] e NoceraLuigi nel ruolo di finanziatori dell'illecita importazione, investendo 50.000 euro ilDe [OSCURATO:PERSONA] e circa 32.000 euro il [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, mettendo a disposizionedell'organizzazione criminale la società [OSCURATO:SOCIETA], della quale [OSCURATO:PERSONA], conla collaborazione del [OSCURATO:PERSONA], assumeva il ruolo di rappresentante legale, societàda fertilizzante organico, dentro il quale era stata sintetizzata l'illecita sostanza.Con l'aggravante della quantità ingente.

Con l'aggravante relativa al numero dellepersone coinvolte (superiori a tre).

Fatti avvenuti in Colombia.

Napoli e provincia,Caserta e provincia dal mese di ottobre del 2019 al mese di ottobre 2020".Gli elementi posti a sostegno delle predette contestazioni — evidenzia il ricor-rente — sono tratti essenzialmente dagli esiti delle attività investigative, in parti-colare dal sequestro operato dal 2° Gruppo della G.d.F., in cooperazione con l'A-genzia delle Dogane - sezione antifrode. e controllo, in data 23/12/2019 - chesottoponeva alla verifica scanner il container n.

MSKU1193419, proveniente dalporto di [OSCURATO:PERSONA] (Colombia), con scalo nel porto di Manzanillo (Panama) (cfr.pag. 44 sentenza n. 846/24 GIP Napoli) - nonché dall'apprensione della messag-gistica intercorsa tra gli imputati contenuta nelle chat SKY Ecc.In dettaglio, le attività investigative sopra richiamate consentivano di giun-gere alla conclusione che i soggetti segnalati specificatamente nei capi d'imputa-zione sopra riportati, con la ripartizione dei ruoli ivi indicata, acquistavano unapartita di cocaina occultata in sacchi di fertilizzante presuntivamente di complessivi25,270 Kg., di cui 21,750 Kg. sequestrati in Colombia in data 30/10/2019; 1 Kg.sequestrato in un secondo controllo effettuato presso il Porto di Napoli, in data23/10/2019; ulteriori 2.520 Kg. rientrati nelle mani degli imputati a seguito deldissequestro del container nel dicembre 2020 (cfr. da pag. 44 a pag. 96 sentenzan. 846/24 GIP Napoli).Sostiene il ricorrente che, come pacificamente affermato nella sentenza diprimo grado (cfr. da pag. 44 a pag. 96 sentenza n. 846/24 GIP Napoli), emergein modo chiaro e netto come i fatti contestati nei capi d'imputazione B) e C) noncostituiscono altro che la normale progressione criminosa di una singola condottadi approvvigionamento, rallentata solo per il temporaneo sequestro del container.poi restituito.Ed invero, facendo riferimento alla granitica giurisprudenza di legittimità re-lativa all'art. 73 d.P.R. n. 309/90, secondo cui si è in presenza di una norma a piùfattispecie alternative insuscettibili di continuazione, è chiaro che, rispetto all'ac-quisto dello stupefacente ed all'organizzazione della sua importazione in Italia, equindi alla detenzione dello stesso, non possono configurarsi più ipotesi delittuose,poiché le successive condotte sono la esplicazione dell'inevitabile progressione de-littuosa.Tuttavia, pur a fronte dell'unitarietà della condotta, tenuto conto che la stessaaveva avuto ad oggetto sempre il medesimo quantitativo di sostanza stupefacente,e nonostante la difesa del [OSCURATO:PERSONA] chiedesse esplicitamente, in sede di conclusioni,l'assorbimento del reato contestato al capo B) in quello di cui al capo CJ (il richiamoè a pag. 9, rigo 14, della sentenza n. 846/24 GIP Napoli), il giudice di primo grado,omettendo alcuna argomentazione sul punto. dichiarava l'odierno ricorrente, uni-tamente al [OSCURATO:PERSONA], colpevoli tanto del reato di cui al capo B) che di quello di cui alcapo C) (cfr. pag. 236, sentenza n. 846/24 GIP Napoli, All. 2) e lo condannava"avuto riguardo alla gravità dei fatti, emergente dal ruolo apicale e dalla capacitàcriminale manifestata” alla pena di “anni 12 di reclusione (p. b. per il più gravereato sub A anni 21 di reclusione, ridotto per le generiche ad anni 15 di reclusione,aumentata a titolo di continuazione con i reati residui loro ascritti - in ragione dieguale aumento per ciascun reato satellite - ad anni 18 di reclusione, pena ridottaper il rito ad anni 12 di reclusione" (cfr. pag. 236, sentenza n. 846/24 GIP Napoli,All. 2), applicando un aumento per la continuazione pari ad anni uno per ognunodegli episodi di cui ai capi B).

C) e D).Nei motivi di appello depositati in data 15/10/2024, a firma del difensoreavv.to [OSCURATO:PERSONA] (che vengono allegati al ricorso), alle pag. 26 e ss. sichiedeva la riforma dell'impugnata sentenza laddove non riconosceva l'assorbi-mento del reato di cui al Capo C) della rubrica in quello di cui al capo B) dellastessa, in asserito spregio al divieto di ne bis in idem.Ciononostante — si duole il ricorrente— la Corte partenopea - posto che laviolazione del divieto del "bis in idem" si risolve in un "error in procedendo" che,in quanto tale, comporta la necessità di effettuare un accertamento in ordine allaricorrenza dei suoi presupposti, indipendentemente dal raggiungimento di un "ac-cordo" ex art. 599-bis cod. proc. pen. - ha omesso sul punto alcuna considera-zione. confermando nella sostanza quanto già statuito nella sentenza di primogrado ed incorrendo nell’ irrogazione di una pena illegale.Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione dell’art. 599-bis cod.proc. pen. e conseguente nullità della sentenza che avrebbe un contenuto difformerispetto all’accordo raggiunto tra le parti.Il ricorrente ricorda la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui,nell'applicazione del nuovo concordato in appello, è ritenuto ammissibile il ricorsoper cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. esclu-sivamente nei casi in cui lo stesso deduca motivi relativi alla formazione della vo-lontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratoregenerale sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez.2, n. 944/2020 e Sez. 2 n. 30990/2018) e lamenta come, nel caso di specie, lasentenza emessa risulterebbe difforme rispetto all'accordo raggiunto tra le parti inpunto di aumento ex art. 81 cpv cod. pen. per i capi B), C) e D).Invero, nella parte motiva della stessa, a pag. 7, in ordine al calcolo dellapena da irrogarsi al [OSCURATO:PERSONA], si legge: "pena base, per il reato di cui al capo A),anni 21 di reclusione, ridotta della metà per l’attenuante di cui all'art. 74 co. 7d.P.R. 309/90, cosi da arrivare alla pena di dieci anni e mesi sei di reclusione,ridotta per le già concesse attenuanti generiche ad anni otto di reclusione, aumen-tata per la continuazione con i due reati satelliti ad anni undici di reclusione (conpari aumento per ciascuno dei due reati), ridotta alla pena finale per la diminuentedel rito".Nella parte dispositiva, invece, a pag. 26, dopo il “ P.Q.MBarbati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], letti gli artt. 599-bis e 605 cod. proc. pen., suconcorde richiesta delle parti, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art.74 co. 7 d.P.R. 309/90, con le già concesse circostanze attenuanti generiche, ri-determina la pena in sette anni e quattro mesi di reclusione".Tuttavia, nell'accordo raggiunto tra le parti e verbalizzato all'udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA], il cui verbale il ricorrente allega, si stabiliva: "p. b. per il capo A) a.21 di reclusione, come in 1° grado, ridotta della metà per l'attenuante ex art. 74co. 7 a. 10 m. 6 di reclusione, ridotta per le già concesse attenuanti generiche a.8 di reclusione, aumentata ex art. 81 cpv a.

3. per un totale di a. 11 di reclusione,ridotta per il rito alla pena finale di a. 7 m. 4 di reclusione".Orbene, alla luce di quanto appena riportato, per il ricorrente sussiste unadifformità tra quanto statuito nell'impugnata sentenza e l'intesa raggiunta tra lepartì ex art. 599-bis cod. proc. pen., ove, a fronte dell'accordo che prevedeva unaumento per la continuazione pari a complessi anni 3 per i tre episodi in contesta-zione - capi B), C) e D) -, da una parte si è previsto un aumento pari ad anni treper due soli reati satelliti (cfr. pag. 7 All. 2 "aumentata per la continuazione con idue reati satelliti ad anni undici di reclusione (con pari aumento per ciascuno deidue reati)"), dall'altra, si omette alcun riferimento all'aumento per la continuazioneirrogato (cfr. pag. 26 "riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 74 co 7DPR 309190, con le già concesse circostanze attenuanti generiche, ridetermina lapena in sette anni e quattro mesi di reclusione").Pertanto, il ricorrente chiede annullarsi l'impugnata sentenza, esclusivamentenella parte in cui non si è rilevato il bis in idem tra i reati di cui ai capi B) e C).comportando un aumento di pena da considerarsi illegale, nonché, in via subordi-nata, nella parte in cui vengono previsti aumenti per la continuazione ex art. 81cpv. cod. pen. difformi rispetto a quelli concordati ex art. 599-bis cod. proc. pen.4.2. [OSCURATO:PERSONA] (Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA])Il ricorrente, con un unico motivo, lamenta, cumulativamente, violazione dilegge e vizio motivazionale in punto di continuazione tra i reati.Si ricorda in ricorso che [OSCURATO:PERSONA], all'esito di giudizio abbreviato, è statoritenuto responsabile dei reati allo stesso ascritti e, escluse le aggravanti di cui alcapo A) della rubrica e dell'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 309/90 contestataai capi B) e C) della rubrica, previa concessione delle attenuanti generiche, è statocondannato alla pena di anni 12 di reclusione., così determinata: “p. b. per il piùgrave reato sub A) anni 21 di reclusione ridotta per le generiche ad anni 15 direclusione, aumentata a titolo di continuazione con i reati residui loro ascritti - inragione di eguale aumento per ciascun reato satellite - ad anni 18 di reclusione,pena ridotta per il rito ad anni 12 di reclusione oltre al pagamento delle speseprocessuali e di mantenimento in carcere durante la custodia subita.

E che, conspecifico motivo di appello, tra gli altri, la difesa aveva censurato l'eccessività degliaumenti in continuazione disposta per i reati fine di cui ai capi B) -C) -D) dellarubrica, dovendosi osservare che non si rinveniva alcuna motivazione al riguardonella sentenza di primo grado.

Ed invero, l'eguale ed indistinto aumento per cia-scun reato fine si traduceva nell'aver computato, immotivatamente, un anno dipena in più per ciascuno di essi, pur in presenza di fatti di diversa gravità.In sede di appello — prosegue il ricorso — i! ricorrente ha dichiarato di rinun-ciare a tutti i motivi di impugnazione ad eccezione di quello relativo al riconosci-mento dell'attenuante speciale della collaborazione di cui all’art. 74 comma 7d.P.R. 309/90, in ragione dell'apporto collaborativo costituito dalle significative di-chiarazioni auto ed etero accusatorie rese, e ha avanzato richiesta dl definizionedel processo ex art. 599-bis cod. proc. pen. concordando con il P.G. l'entità dellapena.L'accordo in ordine al trattamento sanzionatorio è stato formalizzato, alla pre-senza dell'imputato, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed è stato formulato nei terminiche seguono: "Riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 74 comma 7 d.P.R. 309/90,p.b. per il capo A) anni 21 di reclusione, come in primo grado, ridotta della metàper l'attenuante ex art 74 comma 7 d.P.R. 309/90 ad anni 10 mesi 6 di reclusione,ridotta per le già concesse attenuanti generiche, ad anni 8 di reclusione, aumen-tata ex art. 81 di anni 3, per un totale di anni 11 di reclusione ridotta per il ritoalla pena finale di anni 7 mesi 4 di reclusione. [OSCURATO:PERSONA], presente con-ferma, Il PG approva l’accordo” (così a verbale).La Corte territoriale, valutato positivamente il contributo dichiarativo fornitoda [OSCURATO:PERSONA], avendo egli non solo ammesso le proprie responsabilità, maanche reso dichiarazioni eteroaccusatorie dl rilevante portata, che hanno consen-tito sia l'identificazione di ulteriori soggetti coinvolti nei traffici di stupefacenti siail consolidamento del quadro probatorio a carico di altri, ha ritenuto l'imputatomeritevole della diminuzione di pena nella misura della metà prevista dalla normacitata.

E pertanto, in accoglimento della richiesta delle parti, ha rideterminato lapena inflitta in primo grado in anni sette e mesi quattro di reclusione (cfr. dispo-sitivo).

Tuttavia, nella parte motiva della sentenza la Corte di appello perviene allapena concordata secondo il seguente calcolo: « p.b. per il reato di cui ai capo A),anni 21 di reclusione, ridotta della metà per l'attenuante di cui all'art. 74 co. 7d.P.R. 309/90, così da arrivare alla pena di dieci anni e mesi sei di reclusione,ridotta per le già concesse attenuanti generiche ad anni otto di reclusione, aumen-tata per la continuazione con i due reati satelliti ad anni undici di reclusione (conpari aumento per ciascuno dei due reati), ridotta alla pena finale per la diminuentedel rito» (così la sentenza impugnata a pag. 7).Nel rimodulare il trattamento sanzionatorio, quindi, la Corte ha disposto atitolo di continuazione ex art 81 cod. pen. lo stesso indistinta aumento di anni 3della sentenza di primo grado applicandolo, tuttavia, per soli due reati satelliti.Conseguentemente, e disponendo in difformità rispetto alla richiesta concor-data dalle parti, la Corte territoriale — ci si duole — è giunta a computare sei mesiin più per ciascuno dei 2 reati fine considerati pervenendo ad un inasprimento dellapena inflitta in primo grado.L'errore in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale risulterebbe per il ricorrentevieppiù determinante se si considera che in sentenza non si rinviene alcuna moti-vazione che dia conto delle modalità con cui è stato effettuato il calcolo della penaex art. 81 cod. pen. (ovvero quale è la quantità di pena inflitta per ciascun reatoin continuazione).

Né in tal senso, appare maggiormente esplicativo il contenutodel dispositivo.4.3. [OSCURATO:PERSONA] (Avv. [OSCURATO:PERSONA])Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio motivazionale in puntodi ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantitativo di cui all'art. 80d.P.R.309/90 e della conseguente responsabilità del ricorrente anche per tale ag-gravante.[OSCURATO:PERSONA] ricorda di avere censurato la sentenza di prime cure sotto diversiprofili e, in particolare, di avere espresso puntuali doglianze in ordine al profilopsicologico della condotta osservata dal ricorrente in riferimento all'operazioned'importazione dello stupefacente, mescolato ad una partita di caffè, dal porto diPanama - capo D) della contestazione.

E di avere, sul punto, sottolineato come ilBasile fosse una pedina duttile nelle mani del [OSCURATO:PERSONA] e fosse stato utilizzato, daisuoi concorrenti nel reato di cui all'art. 73 d.P.R.309/90, al fine di costituire unasocietà avente ad oggetto l'importazione del caffè, la qual cosa avrebbe consentitoai complici l'importazione del narcotico mascherandolo nel caffè, con complessoprocedimento chimico.

Aveva, inoltre, indicato le modalità violente attraverso lequali era avvenuto il coinvolgimento del ricorrente nella complessa operazione,tanto che, ad un certo punto, era rimasto letteralmente ostaggio di altri perso-naggi, coinvolti nell'operazione e come costui fosse del tutto estraneo ai ben piùrilevanti e compromettenti rapporti intercorsi tra il [OSCURATO:PERSONA], i fratelli [OSCURATO:PERSONA], il Vol-laro ed il [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, aveva denunziato come da nessun atto del processo -intercettazioni ambientali e telefoniche - fosse emersa la consapevolezza, da partedel [OSCURATO:PERSONA], circa l'ammontare del quantitativo di stupefacente oggetto dell'opera-zione.[OSCURATO:PERSONA], ci si duole che la Corte territoriale non abbia fornito alcuna rispostaal quesito, relativo alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 309/90e che si sia limitata ad affermare l'esistenza dell'aggravante per tutti concorrenti,senza preoccuparsi di motivare, in riferimento alla posizione di ciascuno e del ri-corrente in particolare, da quale elemento traesse il proprio convincimento e perquale ragione ritenesse che il ricorrente dovesse rispondere anche della detta ag-gravante.

Si lamenta, in particolare, che la Corte territoriale, una volta affermatala responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 in riferi-mento al capo d'imputazione contestato, abbia ritenuto esaurito ogni suo doveremotivazionale, omettendo, così, ogni valutazione, che pure le era stata sollecitata,in ordine ad un profilo rilevante della responsabilità del ricorrente: la consapevo-lezza della quantità dello stupefacente importato.L'errore sarebbe, in pari misura, di diritto sostanziale e processuale.

Di dirittosostanziale, perché ignorerebbe di dover esaminare un profilo che è elemento co-stitutivo della norma: la consapevolezza da parte dell'agente che il traffico riguar-dasse un quantitativo ingente.

E di procedura, nella misura in cui coinvolge lamotivazione che, sul punto, sarebbe del tutto assente.Si sostiene che l'interrogativo, posto dalla difesa ed ignorato dal giudice delmerito, era legittimo giacché il concorrente [OSCURATO:PERSONA], mentre era prodigo di infor-mazioni circa qualità e quantità della merce e dei danari investiti, nelle conversa-zioni captate con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e con i fratelli [OSCURATO:PERSONA] (con i quali si esprimevaapertamente rappresentando dettagli anche quantitativi desumibili dai rispettivi"impegni di spesa", siccome suoi finanziatori) era del tutto avaro di spiegazioni echiarimenti con il [OSCURATO:PERSONA] che trattava come un mero esecutore di ordini dal conte-nuto succinto e circoscritto a poche informazioni - sempre le stesse - relative alcontrollo della predisposizione della copertura.

Mai si era spinto in dettagli chepotessero lasciar supporre la reale entità dell'importazione.

Tra l'altro, millante-rebbe il [OSCURATO:PERSONA] di voler dare "cinquantamila euro all'avvocato" - individuato nelricorrente - ma ciò fa solo quando parla con i suoi concorrenti investitori e maidice o promette al [OSCURATO:PERSONA] di volergli riconoscere un tale appannaggio per la suacollaborazione come intestatario della ditta di importazione del caffè.Il ricorrente ritiene che, probabilmente, tale omissione era funzionale ad unproposito di truffa in danno degli investitori ed anche in danno del ricorrente.Anche, allorquando risulta che abbia affrontato, insieme con il [OSCURATO:PERSONA], profilieconomici della vicenda – prosegue il ricorso- questi risultano circoscritti ai con-teggi delle spese sostenute per il viaggio, il vitto, l'alloggio e la costituzione dellasocietà, ai debiti per anticipazioni, nei confronti di altri; al limite, riguardavanol'acquisto di caffè - vero caffè - o delle buste per le confezioni.

Mai il [OSCURATO:PERSONA] avevafatto cenno alle reali quote d'investimento, desumibili dai contatti con gli altri con-correnti e, ciò che più conta, al corrispondente quantitativo di droga che sarebbestato acquistato e inserito, attraverso il processo chimico, nei pacchi di caffè.La circostanza – si osserva - resta nota a lui soltanto, al chimico, ed agli in-vestitori, non certo al [OSCURATO:PERSONA] che viene utilizzato esclusivamente per una sua ca-pacità di parlare la lingua e per una certa dimestichezza con la burocrazia suda-mericana.D'altra parte, evidenzia il ricorrente che è stato accertato - e la sentenza disecondo grado ne dà conto alle pagine 23 e 24 - che su 4.321 buste di caffè, solo734 erano state analizzate e, di queste, solo 397 contenevano cocaina in minimaquantità.

Come si sia pervenuti al calcolo di 41 kg non sarebbe dato sapere perchéla Corte non lo spiega.Mancherebbe, poi, ogni indagine sul potere drogante.

E, pertanto, non risul-tando alcun accertamento sul principio attivo, nessuna certezza sarebbe stata ac-quisita in ordine al quantitativo di stupefacente asseritamente importato ed og-getto della capo d'imputazione ascritto al ricorrente.Il quantitativo, asseritamente ingente, cioè, sarebbe frutto di un calcolo deltutto congetturale.Sul punto, infatti, la Corte territoriale non avrebbe argomentato nulla, limi-tandosi ad affermare elementi sulla esistenza dei quali avrebbe dovuto fornirepuntuale spiegazione ed adeguata motivazione.Comunque, accertato, per tale via del tutto sprovvista di qualsivoglia ragio-nevole certezza, il quantitativo presunto, la Corte territoriale ritiene che la conte-stata circostanza aggravante si comunichi a tutti i concorrenti, compreso il ricor-rente, senza spiegarne le ragioni che pure la difesa aveva sollecitate.Osserva il ricorrente che avere argomentato che, dalle intercettazioni captate,il ricorrente fosse venuto a conoscenza delle vere ragioni dell'operazione, ovverol'importazione della droga, non equivarrebbe a fornire motivazione circa la consa-pevolezza del quantitativo importato.L'aggravante in questione – si evidenzia- doveva essere oggetto di verificabilee ragionevole argomentazione da parte della Corte territoriale, con specifico rife-rimento alla posizione del ricorrente, riscontrabile negli atti del processo e non solofrutto di mera affermazione.Si lamenta sul punto, conclusivamente, che nel caso di specie, neanche lamera ed apodittica affermazione risulta espressa in sentenza.

Il profilo concer-nente la responsabilità per l'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 309/90 sarebbe deltutto assente e, per tale ragione, la sentenza meriterebbe censura.Con il secondo motivo si lamenta nullità della sentenza per erronea interpre-tazione della legge penale e per manifesta illogicità della motivazione, in riferi-mento alla pena inflitta al ricorrente con entrambe le sentenze, sebbene, sul punto,vi fosse espressa censura difensiva.In ordine al trattamento sanzionatorio, si rileva la illogicità della sentenza diprimo grado, pacificamente replicato dal giudice dell'impugnazione, in ordine all'ir-rogazione della pena.Il ricorrente trascrive in ricorso la motivazione del giudice di primo grado inpunto di trattamento sanzionatorio e lamenta che la valutazione, operata dal giu-dice del merito sia affetta da evidente illogicità nel tratto in cui applica una penasolo apparentemente graduata in ragione delle singole posizioni e, addirittura,nelle intenzioni, calmierata dalla concessione delle generiche.

In pratica, però, ir-rogherebbe al ricorrente una sanzione irragionevolmente elevata, quanto alla penabase, rispetto a quella inflitta, ad esempio, ai coimputati [OSCURATO:PERSONA] edAdriano cui infligge, come pena base, anni 10 di reclusione, dopo averne descrittoil disvalore della condotta e la gravità dei reati da loro commessi, in termini sen-sibilmente dissimili da quelli invece utilizzati nel valutare la gravità della condottaposta in essere dal ricorrente.A tal riguardo — si sostiene in ricorso — una differenza di pena base di appenaun anno tra i 10 irrogati ai due [OSCURATO:PERSONA] e i 9 inflitti al ricorrente appare una con-traddizione rispetto ai rispettivi ruoli come ricostruiti dal giudice del merito.Anche la vita anteatta dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e la capacità delinquenziale vienevalutata ai fini della commisurazione della pena base ma, poi, la distinzione traloro ed il ricorrente si risolve in appena un anno di differenza, sebbene il ricorrenterisponda del solo capo D).La difesa — si evidenzia — aveva censurato il profilo sanzionatorio ma la Corteterritoriale non ha compiuto alcuna ulteriore valutazione, che pure le era statasollecitata, sulla ragionevolezza della pena nel suo complesso soprattutto se rap-portata alle altre posizioni.4.4. [OSCURATO:PERSONA] (Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA]).Con un unico, cumulativo, motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazionedel combinato disposto degli artt. 74, comma 7, 74, comma 2 e 73, comma 1,d.P.R. 309/90, 81 cpv, 132 e 133 cod. pen., 125, comma 3, 533, comma 2 e 546,comma 1 lett. e) n. 2) cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazionedella normativa concernente la determinazione della pena, e comunque per man-canza, contraddittorietà o, comunque, manifesta illogicità della motivazione adot-tata sul punto, oltreché per travisamento della prova desumibile da specifici attidel processo.Il ricorrente riporta in ricorso la parte motiva della sentenza in punto di dosi-metria della pena e osserva che la pena base è stata indicata in anni 15 di reclu-sione, e cioè ben 5 anni in più rispetto al minimo edittale di anni 10 prevedutodalla fattispecie incriminatrice (art. 74, comma 2, d.P.R. 309/90).

E che la moti-vazione posta a fondamento della stessa, nondimeno, si mostrerebbe erronea poi-ché eretta su di un travisamento della prova che interessa questo specifico puntodella sentenza, nella specie di un travisamento per invenzione che aveva attana-gliato anche la sentenza di primo grado.

Invero, sia per quanto concerne la venditadello stupefacente dopo la sua estrazione dal fertilizzante, che la condotta agevo-latrice sulla successiva cointeressenza tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sono ambedue cir-costanze fattuali che [OSCURATO:PERSONA] ha disconosciuto e che non sono state og-getto di accertamento da parte dei giudici di appello, che le ha acriticamente ac-quisite con lo stesso grado di travisamento già operato dal giudicante di primogrado.

Da qui la prova di resistenza che induce a ritenere che senza quell'errorepercettivo il giudizio espresso non poteva non essere diversamente articolato.Ricorda il ricorrente che è vero che, in punto di diritto, è pacifico come nelgiudizio di Cassazione non sia ammissibile la censura che miri ad una nuova valu-tazione della congruità della pena, ma che è parimenti vero che ciò presupponeche tale determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico.

Inol-tre, solo quando la pena si attesti in misura non troppo distante dal minimo, èsufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen. con espressioni del tipo: "pena congrua" o "pena equa", mentre una specificae dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è assolutamentenecessaria quando la pena sia superiore alla misura media di quella edittale.Insomma, al netto delle circostanze oggetto di travisamento per invenzione(che tamquam non esset), la motivazione del provvedimento impugnato si mo-strerebbe illogica anche in relazione al riconoscimento della attenuante di cuiall'art. 74, comma 7, d.P.R. 309/90 e alla positiva affermazione della partecipa-zione assai limitata nel tempo del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio criminale, comeammesso dalla Corte partenopea a pag. 13.Se la collaborazione processuale proietta il [OSCURATO:PERSONA] in una dimen-sione di minor disvalore soggettivo della sua condotta partecipativa, è giocoforza,secondo la tesi difensiva, che anche sotto il profilo oggettivo la concreta offensivitàdel ruolo svolto non può essere ritenuta primaria e non secondaria, alla luce dellimitato arco temporale diacronico della sua partecipazione.Anche in merito alle frazioni di riduzione applicate in relazione alle due atte-nuanti riconosciute, e cioè quella della cd. collaborazione attuosa di cui all'art. 74,comma 7, d.P.R. 309/90 e quelle generiche ex art. 62 bis cod. pen., la motivazionesi presterebbe ad ampia censura per apoditticità e manifesta illogicità.

Ed infatti,se in un primo momento si ritiene che le ragioni sottese al riconoscimento dellediminuenti è di particolare importanza tale da fondare una concessione di tal fatta,dall'altro lato le stesse vengono applicate in una frazione riduttiva assai bassa, taleda rendere ingiustificata e ingiustificabile una simile scelta.Nella specie, quella di maggior peso - e cioè l'art. 74, comma 7, d.P.R. 309/90- è applicata nella frazione minima di 1/2, a riprova della illogicità di come da unlato si ritiene che il contributo collaborativo sia importante (chiamata in correitàdiretta di soggetto fino ad allora permasto ignoto) nonostante la limita partecipa-zione temporale, e dall'altro lato che esso vada parametrato alla frazione minimadi riduzione, senza un vero perché.Dunque, si tratterebbe di una illogicità intrinseca che pervaderebbe tutta lasentenza di secondo grado sulla determinazione e della pena.4.5. [OSCURATO:PERSONA] (Avv. [OSCURATO:PERSONA])Con il primo motivo il ricorrente deduce inosservanza o erronea applicazionedella legge penale in riferimento alla disciplina prevista dagli artt. 62-bis e 133cod. pen. e art. 597, comma 4, cod. proc. pen assumendo che la sentenza impu-gnata risente dell'evidente ed oggettiva violazione della previsione normativa re-lativa all'istituto delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.,della loro specifica funzione di beneficio e degli effetti sulla pena da infliggere inconcreto nell'ipotesi di riconoscimento delle stesse.Ciò perché, se è vero che la Corte territoriale, a differenza del giudice di primogrado, ha ritenuto l'imputato meritevole della concessione delle circostanze atte-nuanti generiche, con giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva ed alle altreaggravanti, ciò non ha prodotto un effetto riduttivo della pena che è stata cosìdeterminata ritenendo il capo D) la violazione più grave, partendo dalla pena basedi anni 10 di reclusione ed euro 30.000 di multa, procedendo ad un aumento exart. 81 cpv cod. pen. di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 15.000,00 di multa(anni 1 e mesi 3 di reclusione per ciascuno dei i reati residui di cui ai capi A) e C)),e rideterminando la pena in anni 8 e mesi 4 di reclusione ed euro 30.000,00 dimulta, a seguito della riduzione ex lege per il rito premiale del giudizio abbreviato.Nel caso di specie, dunque, il riconoscimento e la non "effettiva" applicazionedel beneficio di cui all'art. 62 bis c.p., per il ricorrente discenderebbe in manieraevidente da due elementi fondamentali.

Innanzitutto, la Corte nella specifica indi-viduazione della pena in realtà conferma quanto statuito dalla sentenza di con-danna pronunziata dal giudice di primo grado in riferimento all'entità dell'aumentoin continuazione operato con i capi A) e C).La sentenza impugnata poi, mantenendo inalterata l'entità della pena inflittadal giudice di primo grado (anni 10 di reclusione e euro 30.000 di multa in conti-nuazione con i capi A) e C) per anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 15 000,00 dimulta), avrebbe violato e disatteso apertamente la disciplina prevista nell'ipotesidella concessione delle circostanze attenuati generiche, ex art 62 bis cod. pen.,rispetto alla pronunzia di primo grado.Invero, tale diminuzione non avrebbe operato anche per i reati posti in conti-nuazione con i capi A) e C), i quali conservavano la medesima sanzione, alla qualenon veniva applicata la diminuente disciplinata.

Rectius, renderebbe così il bene-ficio concesso solo formale, e, dunque inapplicato, perché privo della obbligatoriae necessaria funzione di riduzione della pena.A sostegno delle proprie tesi il ricorrente richiama i dicta di Sez. 4 n.39986/2021, Sez. 2 n. 10995/2018 e Sez. 5 n. 19366/2020 e S.U. n. 33752/2013.Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione della disciplina previstadall'art. 81 cpv. cod. pen., in riferimento all'aumento di pena effettuato per i reatisatellite dl cui alla sentenza impugnata, nonché difetto di motivazione per carenzae illogicità in relazione alla misura complessiva degli aumenti apportati a titolo dicontinuazione.Si osserva in ricorso che la Corte partenopea, nel riconoscere la continuazioneex art 81 cpv cod. pen. tra il reato di cui al capo D) e i reati di cui ai capi A) e C)dell'imputazione, ha violato - al pari del giudice di primo grado - il contenuto delladisciplina di cui all'art. 81 cod. pen., nonché disatteso gli importanti insegnamentidella Suprema Corte (Sez.

U n 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv 282269) inmateria.

Invero, individuata la violazione più grave nel reato di cui al capo D) postacome pena base, ovvero la pena pari anni 10 di reclusione ed euro 30.000,00 dimulta, ha operato un aumento per i reati di cui ai capi A) e C) dell'imputazione inmaniera identica, simbioticaIl ricorrente evidenzia che al capo A) dell'imputazione viene contestato il reatop. e p. ex artt. 74 Co. i e 2 d.p.r. 309190 e 61 bis c.p. e che al capo C) il reatocontestato è la fattispecie di cui all'art. 73 commi 1 e 6, 80 del d.P.R. 309/90, reatidi gravità diversa per i quali è stato irrogato il medesimo aumento.La motivazione risulterebbe altresì illogica laddove, dopo aver riconosciutocome reato più grave quello di cui al capo D) dell'imputazione, ha di fatto operatouna sorta di assemblaggio delle pene con gli aumenti in continuazione indicati dalgiudice di primo grado riproposti pedissequamente in maniera identica, in dispre-gio di qualsiasi rapporto di proporzione tra pene ed i diversi reati "satellite" con-testati e in sostanziale non cure della minore offensività complessiva dei reati "sa-tellite" per effetto del riconoscimento in appello del beneficio del riconoscimentodelle circostanze attenuanti generiche.4.6. [OSCURATO:PERSONA] (Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA])I primi due motivi di ricorso sono del tutto sovrapponibili a quelli presentatinell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, si rimanda all’illustrazione degli stessidi cui §5.Con un terzo motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 546 e 125 cod.proc. pen. e artt. 99 c.p. in quanto la Corte territoriale avrebbe affermato la sus-sistenza della recidiva sulla scorta di una motivazione omissiva ed apparente.Ci si duole che l'istanza difensiva volta ad escludere la sussistenza della reci-diva ex art. 99, è stata respinta dalla Corte territoriale in forza di argomentazionitalmente scarne e meramente apparenti da risultare, nella sostanza, del tuttoprive del minimo spessore motivazionale richiesto dagli artt. 546 e 125 cod. proc.pen.La Corte partenopea, difatti, si limita ad affermare che [OSCURATO:PERSONA] sa-rebbe "gravato da precedenti penali qualificanti nell'arco temporale indicato",traendone in modo del tutto apodittico - la conclusione che i fatti oggetto del pre-sente processo rappresenterebbero "espressione di una rinnovata capacità delin-quenziale".

Ma per il ricorrente una simile impostazione motivazionale si risolve-rebbe in una sorta di automatismo punitivo, fondato sul solo dato formale dell'e-sistenza di precedenti penali, senza alcun esame della loro concreta significativitàrispetto al nuovo reato, così come imposto dalla giurisprudenza costituzionale e dilegittimità (si richiama in tal senso la sentenza n. 44854/2019).La Corte territoriale, ci si duole: a. non ha considerato che gli unici precedenti"qualificanti" sono relativi a condotte de! 2006, dunque collocate diciotto anniprima dei fatti oggi contestati; b. non ha valutato che tali condotte sono statericonosciute appartenere ad un unico reato continuato, avvenuto nei soli giorni 13-14 novembre 2006, e che la duplicità delle sentenze è frutto esclusivo del percorsoprocessuale e non di una reale reiterazione criminosa; c. non ha analizzato alcunparametro individualizzante ex art. 133 cod. pen; d. non ha spiegato per qualeragione fatti così risalenti nel tempo, isolati e privi di collegamenti con il nuovoepisodio, possano oggi esprimere una rinnovata capacità criminale.L'applicazione della recidiva sarebbe stata, dunque, fondata sul mero riscon-tro formale dell'esistenza di un precedente per analogo reato, senza alcuna inda-gine sulla sua reale incidenza sul fatto odierno, in aperta violazione dei principiespressi dalla giurisprudenza di legittimità-in tema di recidiva, la quale esclude inmodo categorico che essa possa operare automaticamente o sulla base del merodato formale dell'esistenza di precedenti penali (il richiamo è ai dicta di Sez.

U., n.20798/2011, Indelicato e di Sez.

U, n. 31669/2016, Filosofi).Affidare l'irrigidimento sanzionatorio alla sola esistenza di precedenti - peral-tro risalenti e appartenenti ad un unico segmento criminoso lontano nel tempo -significa reintrodurre, per via interpretativa, un automatismo punitivo che la Con-sulta ha esplicitamente espunto dal nostro ordinamento, in quanto incompatibilecon l'art. 27 Cost., che esige una correlazione proporzionata tra personalità dell'a-gente, gravità del fatto e trattamento sanzionatorio.Ulteriore profilo di censura attiene alla mancata considerazione di una speci-fica argomentazione sottoposta al giudice di appello, volta a evidenziare l'incom-benza del riconoscimento della recidiva in presenza di precedenti estremamenterisalenti e privi di qualunque collegamento qualitativo o temporale con il fatto og-getto dell'odierno giudizio.

La Corte territoriale non ha esaminato né valutato taleargomento, omettendo ogni confronto con gli elementi prospettati e limitandosi adaffermare, in modo del tutto assertivo, la sussistenza di "precedenti qualificanti".L'assenza di qualunque risposta a una deduzione specifica e rilevante integra unvizio di motivazione meramente apparente, oltre che. intrinsecamente illogica eincompleta, in violazione degli artt. 125, comma 3, e 546 cod. proc. pen., nonchédel principio di necessaria coerenza e completezza logica del ragionamento deci-sorio.Ne consegue che il riconoscimento della recidiva risulterebbe fondato su uniter motivazionale privo della necessaria verifica critica e, pertanto, giuridicamenteinidoneo a sorreggere l'aggravamento del trattamento sanzionatorio.4.7. [OSCURATO:PERSONA] (Avv. [OSCURATO:PERSONA])Con un unico motivo il ricorrente lamenta motivazione apparente/ca-rente/omessa rispetto al devoluto/manifestamente illogica, in relazione al man-cato riconoscimento dell’'attenuante di cui all'art. 114 n. 1 cod. pen. lamentandoche difetterebbe del tutto la motivazione in relazione al diniego di concessionedella attenuante della minima partecipazione, nonostante le specifiche censurecontenute nei motivi di gravame.In particolare, evidenzia che la [OSCURATO:PERSONA] aveva posto l’accento sul fatto che ilVollaro aveva avuto un ruolo assolutamente marginale nell’operazione, per giuntaassunto quando la stessa era già stata pianificata per mesi e mesi nei minimi par-ticolari, senza che per giunta il suo contributo fosse noto agli altri autori del reato,fatta accezione per il [OSCURATO:PERSONA].

Ma ciò che conta e che il suo contributo risultavaassolutamente risibile, e pertanto assolutamente trascurabile nell'economia gene-rale dell'iter criminoso.

Ed invero era di solare evidenza che il prestito di pochemigliaia di euro fatto al [OSCURATO:PERSONA], con la speranza di una restituzione eventualmentemaggiorata e comunque non concordata, si traduceva in una condotta che ha in-ciso sul risultato finale dell’impresa criminosa in maniera dei tutto marginale, tantoda poter essere avulsa, senza apprezzabili conseguenze pratiche, dalla serie cau-sale produttiva dell'evento.

Evento già programmato nei minimi particolari da mesie sulla cui realizzazione non poteva certo incidere in maniera netta la condottaascritta all'imputato.Di tale istanza di approfondimento — si duole il ricorrente — non è dato tro-vare e traccia nella impugnata sentenza.D'altronde – si sottolinea conclusivamente - tale ruolo marginale è stato rico-nosciuto implicitamente dalla Corte territoriale che ha ridotto la pena al minimoedittale.Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.5.

Le parti hanno concluso alla pubblica udienza con discussione orale, comerichiesto dalla [OSCURATO:PERSONA], come riportato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I proposti ricorsi sono tutti inammissibili.2.

Partendo dagli imputati che hanno concordato la pena in appello ai sensidell’art. 599-bis cod. proc. pen. va rilevato che i motivi proposti nell’interesse diBarbati [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili.Ed invero il ricorrente lamenta che, ancorché la Corte territoriale si sia pro-nunciata ai sensi dell'articolo 599-bis cod. proc pen sulla pena concordata tra leparti, comprensiva del riconoscimento della circostanza attenuante speciale dellacollaborazione (art. 74, comma 7, d.P.R. 309/90), previa sua rinuncia a tutti irimanenti motivi, avrebbe dovuto tener conto che i fatti di cui capi B) e C) dell'im-putazione sono gli stessi e pertanto avrebbe dovuto ritenere una delle due conte-stazioni assorbita nell'altra.

Si sarebbe trattato, secondo quanto si osserva in ri-corso, di una questione rilevabile d'ufficio e quindi, tenuto conto anche delle dif-formità illustrate in premessa tra quanto si legge in motivazione quanto si leggein dispositivo, sarebbe stato operato un aumento per entrambi i reati; e pertantosi sarebbe di fronte ad una pena illegale in quanto tale denunciabile con ricorsoper cassazione anche in caso di concordato d'appello.Tale prospettazione è manifestamente infondata.Ed invero, come risulta evidente da quanto affermato anche dallo stesso ri-corrente, che ne parla in termini di “progressione delittuosa” (cfr. pag. 7 del ri-corso), la valutazione che i fatti di cui ai capi b) e c) dell’imputazione siano glistessi è una valutazione prettamente di merito (vedasi la recente Sez. 2, n. 6179del 15/01/2021, Pane, Rv. 280648 – 01, secondo cui “l'accertamento relativo allaidentità del fatto (…), intesa come coincidenza di tutte le componenti della fatti-specie concreta, implica un apprezzamento di merito”), che, giustamente, erastata sollecitata ai giudici del gravame del merito con uno specifico motivo di gra-vame afferente alla responsabilità.

Tuttavia, il motivo di appello in questione, cometutti quelli non riguardanti la circostanza attenuante di cui all’art. 74, comma 7,d.P.R. 309/90 e quelli sul trattamento sanzionatorio, sono stati oggetto di unaprevia rinuncia da parte dell'imputato e quindi l'affermazione di responsabilità perentrambe le fattispecie operata dal giudice di primo grado è diventata irrevocabileper la rinuncia ai motivi sulla stessa.Ne discende che alcuna contestazione poteva essere operata in questa sedeladdove come ricorda lo stesso ricorrente costituisce ius receptum che quandol’impugnazione viene proposta contro una sentenza pronunciata ex art. 599-biscod. proc. pen. — con cui il giudice di appello, nell’applicare la pena concordata,ha ratificato l’accordo intervenuto tra le parti — è ammissibile solo il ricorso incassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deducamotivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato,al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme dellapronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivirinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non sisiano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante neilimiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 35846 del11/09/2024, Manzato, non mass.; Sez. 7 ord. n. 35671 del 17/09/2024, Pepe;Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628 – 02; Sez. 2, n. 22002 del10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102- 01; Sez. 2, ord. n. 30990 del 01/06/2018,Gueli, Rv. 272969).

E in altra condivisibile pronuncia si è ribadito che è inammis-sibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, allequali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello,in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod.proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cogni-zione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimentoprocessuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avvienenella rinuncia all'impugnazione. (così Sez. 5, ord. n. 29243 del 04/06/2018, Ca-sero, Rv. 273194, che, in applicazione del principio, in un caso analogo a quelloche ci occupa, ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sullasussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).Una volta che le parti hanno esercitato il potere dispositivo loro riconosciutodalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, unavolta consacrato nella decisione del giudice, il patto non può essere unilateral-mente modificato - salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata - da chi lo hapromosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso percassazione.

Ipotesi che, di certo, non ricorre nel caso di specie.La richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale dellapena è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire a unapena diversa, in quanto l'accoglimento della richiesta postula la condivisione dellaqualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolodella pena (così Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019 dep. 2020, Rv. 278114 che haprecisato che l'applicazione di una pena diversa da quella concordata implica l'an-nullamento senza rinvio della decisione, atteso che il negozio processuale conve-nuto tra le parti è unitario, innestandosi l'applicazione della pena concordata sullarinunzia ai motivi di impugnazione; conf.

Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone,Rv. 277196).È pacifico che nel caso in cui il giudice di appello abbia raccolto le richiesteconcordemente formulate dalle parti, queste ultime non possono dedurre in sededi legittimità difetto di motivazione o altra questione relativa ai motivi rinunciati.(cfr. ex multis Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628 - 02 ).Tali principi, peraltro, erano stati già affermati anche per la previgente ri-chiesta avanzata a norma dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 35108del 8/5/2003, Zardini, Rv. 226707; Sez. 2, n. 39663 del 16/6/2004, calabrese edaltri, Rv. 231109; Sez. 1, n. 43721 del 15/11/2007, Grillo e altro, Rv. 238686;Sez. 1, n. 15601 del 28/3/2008, Caldarelli, Rv. 240146; Sez. 6, n. 40573 del30/9/2008, Gallo ed altro, Rv. 241486; Sez. 1, n. 20967 del 26/2/2009, Anaclerioed altri, Rv. 243546; Sez. 5, n. 38530 del 03/6/2009, B. ed altri, Rv. 245144).Nel caso in esame, nemmeno sussiste la lamentata illegalità della pena nétantomeno una difformità della pena irrogata rispetto a quella concordata tra leparti.La pena finale irrogata al Barbieri, infatti, è stata quella di anni sette e mesiquattro di reclusione, che corrisponde esattamente a quella risultante in atti che èstata concordata tra le parti.

Né il ricorrente può dolersi che vi sia una discrasiatra il verbale di udienza (dove viene indicato come concordato tra le parti un au-mento di tre anni complessivi che si opera in relazione a tre reati in continuazione)e la motivazione del provvedimento impugnato (dove lo stesso aumento concor-dato viene riferito a due, il che è proprio quello che il richiedente chiedeva con ilprimo motivo).La discrasia è evidentemente frutto di un errore nella verbalizzazione, lad-dove risulterebbe illogico che l'imputato abbia concordato una pena comprensivadi un aumento per la continuazione anche per il reato che egli riteneva assorbito.In ogni caso resta il dato, che rende immune la sentenza impugnata da qualunquecensura di legittimità, che la pena irrogata di anni sette e mesi quattro di reclu-sione esattamente quella che le parti avevano concordato e non è illegale.Ciò perché, quand’anche si volesse ritenere che sia stato operato un au-mento pari ad anni uno e mesi sei di reclusione per ciascuno dei due reati in con-tinuazione, ci troveremmo ad un vizio afferente all’illegittimità della pena irrogata,ma non alla sua illegalità, e pertanto al di fuori del perimetro di scrutinabilità diuna sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.3.

La doglianza proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è analoga a quellaproposta dal [OSCURATO:PERSONA] e come quella, e per gli stessi motivi, parimenti inammissibile.Anche il [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato a tutti i motivi di appello afferenti alla respon-sabilità, concordando con il PG una pena che contemplasse anche il riconoscimentodella circostanza attenuante della collaborazione di cui all'articolo 74, comma 7,d.P.R. 309/90, che è stata ratificata dalla Corte territoriale: E anche il [OSCURATO:PERSONA] haconcordato una pena finale di anni sette e mesi quattro di reclusione che è esat-tamente quella applicata dalla Corte partenopea.Tuttavia, anche tale ricorrente, che, come il [OSCURATO:PERSONA], è imputato sia delreato di cui al capo B) che di quello di cui al capo C), come il coimputato era statocondannato in primo grado per tutti e tre i reati fine che gli erano contestati.

Edevidenzia che, come risulta dal verbale di udienza, la pena concordata prevedevaun aumento per la continuazione di complessivi tre anni di reclusione per i tre reatiin continuazione, quindi per un anno ciascuno.

E che poi, secondo quanto si leggenella motivazione del provvedimento impugnato, la Corte territoriale avrebbe ap-plicato la pena mantenendo l'aumento concordato di tre anni di reclusione ma persoli due reati in continuazione.Si tratta, come già detto per l’analoga doglianza proposta dal [OSCURATO:PERSONA], diuna doglianza che esula dal perimetro di scrutinabilità della sentenza in cui si èstata concordata una pena in appello ai sensi dell'articolo 599-bis cod. proc. pen.in quanto non è stata irrogata alcuna pena illegale e la pena irrogata è esattamentequella concordata tra le parti, a nulla rilevando l’eventuale discrasia che vi è tra ilverbale e la motivazione della sentenza che ben può essere frutto di un erroremateriale.4.

Si ritiene a questo punto di passare all’esame dei motivi degli odierniricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 9 della sen-tenza impugnata) e [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata) chein sede di gravame nel merito hanno rinunciato alle eccezioni processuali e ai mo-tivi di merito relativi alla responsabilità e alla sussistenza delle aggravanti, insi-stendo solo per l’accoglimento dei motivi inerenti al trattamento sanzionatorio.4.1 Va dato atto, in primis, che i motivi comuni proposti nell’interesse diManca [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono assolutamente destituiti di fondamento.I due ricorrenti lamentano, come meglio illustrato in premessa, di nonavere ottenuto benefici concreti, in termini di pena, dalla concessione delle circo-stanze attenuanti generiche da parte del giudice di secondo grado.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in primo grado erano stati con-dannati alla pena di 15 anni di reclusione e 50.000 euro di multa ciascuno, par-tendo da una pena base in cui era stato ritenuto più grave il reato sub D) di 10anni di reclusione di 30.000 euro di multa aumentata per la recidiva a 16 anni e 8mesi di reclusione e 50.000 euro di multa, ancora aumentata ex articolo 63,comma 4, cod. pen., a 20 anni di reclusione e 60.000 euro di multa, aumentataper la continuazione con gli altri reati a 22 anni e 6 mesi di reclusione e 75.000euro di multa ridotta alla pena finale di cui sopra.In appello, in virtù del riconoscimento delle circostanze attenuanti generi-che che sono state poste in un rapporto di equivalenza sia con la recidiva che conle altre aggravanti, si sono visti rideterminare la pena in 8 anni e 4 mesi di reclu-sione ed euro 30.000 di multa, quasi la metà di quella irrogata loro in primo grado.Risulta pertanto davvero difficile comprendere la doglianza secondo cui nonci sarebbe stato un beneficio dalla concessione delle circostanze attenuanti gene-riche in termini di pena laddove è stata proprio la concessione delle circostanzerecidiva e per l'aggravante, ben potendo, come ha fatto motivatamente la Corteterritoriale ritenere in sede di aumenti della continuazione di operarli nella stessamisura risposta già dal giudice di primo grado.Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso propostonell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con cui si attacca la motivazionedel provvedimento impugnato in punto di aumenti per la continuazione.Come visto in precedenza, in appello, come legge alle pagg. 11-12 dellamotivazione, la Corte partenopea ha dato atto di ritenere per entrambi gli imputatiche: «L’aumento stabilito dal Gip - pari a un anno e tre mesi di reclusione e 7.500euro di multa per ciascuno dei due reati satellite - risulta congruo in relazione allagravità dei fatti e, in ogni caso, è significativamente inferiore al cumulo materialee alla misura minima dell'aumento prevista dall'ultimo comma dell'art. 81 c.p.».Risulta, pertanto, pienamente soddisfatto l’obbligo motivazionale laddoveè ormai consolidato, il principio espresso da questa Corte di legittimità, secondocui la graduazione della pena per i reati satellite rientra nella discrezionalità delgiudice di merito, il quale, in caso di aumenti applicati in misura contenuta, puòadempiere al relativo obbligo motivazionale anche in maniera sintetica, attraversoil mero richiamo alla gravità dei fatti o ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez.5, n. 34379 del 11/07/2025, Randisi, Rv. 288800 – 01).

In questa prospettiva èstato altresì chiarito che, qualora il giudice determini incrementi sanzionatori diesigua entità, non è richiesta una motivazione specifica e dettagliata per ogni reatosatellite, dovendosi escludere in radice un uso distorto del potere discrezionaleconferito dall’art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato,Rv. 284005 – 01).Ed è stato recentemente e condivisibilmente specificato che il giudicedell'appello, in ragione del principio devolutivo, è tenuto ad esaminare il motivoafferente alla mancata motivazione relativa ai singoli aumenti per la continuazionenel solo caso in cui tale rilievo sia strumentale alla contestazione dell'assenza,della contraddittorietà o della manifesta illogicità della motivazione posta a soste-gno del giudizio di congruità della pena, ma non in quello in cui difetti tale conte-stazione e l'appellante muova doglianze esclusivamente in ordine alla mancataindicazione dei singoli aumenti di pena (così Sez. 4, n. 33393 del 18/09/2025,Arrigo, Rv. 288742 – 01 che, in motivazione, ha, altresì, evidenziato che, in que-st'ultima ipotesi, può ritenersi un'implicita acquiescenza alla pena come determi-nata nel suo complesso).Come chiarito già da Sez. 4, n. 21266 del 14/05/2025, Giordano, Rv. 288420– 01 (in motivazione) e da Sez. 4 n. 15706 del 02/04/2025, Vilardi, non mass.non è in discussione il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, se-condo cui, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena com-plessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anchecalcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reatisatellite con grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumentidi pena correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che siastato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altriilleciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e chenon si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez.

U, n. 47127del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269).Ciò perché — come stato rilevato dalla giurisprudenza successiva — eranostate già S.U.

Pizzone a puntualizzare che l’obbligo di specifica motivazione in re-lazione all'aumento per la continuazione subisce una mitigazione in conformità aiprincipi che emergono dall'ampia giurisprudenza formatasi in materia di vizio dimotivazione relativo alle statuizioni concernenti il trattamento sanzionatorio.È stato, infatti, in più occasioni affermato, dopo la citata pronuncia delle Se-zioni Unite, che: «il giudice, ove riconosca la continuazione tra reati, ai sensidell'articolo 81 cod. pen. nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuareil reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare emotivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite.

Peral-tro, tale obbligo di motivazione richiede modalità di adempimento diverse a se-conda dei casi, essendo necessario e sufficiente che la motivazione dell'entitàdell'aumento per la continuazione per ciascun reato consenta di valutare: cherisultino rispettati i limiti previsti dall'articolo 81 del cod. pen.; che non si sia ope-rato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; che sia stato rispettato, overavvisabile, il rapporto di proporzione tra le pene, riflesso anche della relazioneinterna agli illeciti accertati (si vedano Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone,Rv. 282269)» (così Sez. 4, n. 18748 del 04/05/2022, Manganelli, in motivazione,Rv. 283212 - 01, e già, tra le altre, Sez. 4, n. 48546 del 10/07/2018, Gentile, Rv.274361 - 01 ove si legge: «Ritiene il Collegio di non discostarsi dal principio cheimpone in generale un obbligo di specifica motivazione in relazione all'aumentoper la continuazione, ma di addivenire comunque ad una mitigazione di tale prin-cipio nel senso che un obbligo di specifica motivazione da parte del giudice dimerito sul ragionamento seguito è necessario solo quanto tale aumento si pongaal di sopra della media di pena irrogabile a tale titolo, essendo negli altri casisufficiente il richiamo alla adeguatezza e congruità dell'aumento medesimo).Manifestamente infondato è il motivo proposto nel solo interesse di MancaMaurizio in punto di ritenuta recidiva.La Corte partenopea correttamente ha ritenuto, diversamente da quantosostenuto dalla difesa, che il giudice per le indagini preliminari avesse corretta-mente ritenuto la natura reiterata della recidiva - oltre che specifica e infraquin-quennale - nonostante l'intervenuta unificazione delle due condanne per traffici didroga riportate ai punti 2 e 3 del certificato penale.

Ciò richiamando conferente-mente quell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui non esi-ste alcuna incompatibilità fra la recidiva e la continuazione.

Pertanto, sussisten-done le condizioni, vanno applicati entrambi gli istituti, praticando sul reato basel'aumento di pena per la recidiva e, quindi, quello per la continuazione, potendoquesta essere riconosciuta anche fra un reato già oggetto di condanna irrevocabileed un altro commesso successivamente alla formazione di detto giudicato (il ri-chiamo è a Sez. 4, n. 21043 del 22/03/2018, B., Rv. 272745 - 01, che ha ritenutoimmune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la recidiva reiterata speci-fica avuto riguardo a due precedenti condanne, per reati della stessa indole diquello oggetto della sentenza impugnata, tra le quali era stata riconosciuta la con-tinuazione).

In definitiva, le due condanne subite in precedenza, ancorché afferentia reati unificati quoad poenam sotto il vincolo della continuazione, mantengono laloro autonomia anche ai fini della recidiva reiterata (cfr., in questi termini, ancheSez. 2, n. 9218 del 14/02/2025 Kowalsky, non mass., Sez. 4, n. 21043 del22/03/2018, B., Rv. 272745; Sez. 2, n. 35730 del 02/07/2020, Minucci, Rv.280310)Ad ogni modo, come si dà atto in sentenza, dal certificato penale risultaanche una ulteriore condanna per una spendita di monete false commessa nel2000.

E la nuova condotta delittuosa evidenzia per la Corte partenopea una capa-cità criminale particolarmente accentuata, tenuto conto delle precedenti condanneper reiterate violazioni in materia di detenzione illecita e cessione di sostanze stu-pefacenti.

Inoltre, il dato temporale intercorrente tra la commissione di tali reati(novembre 2006) e l'ultima vicenda oggetto di giudizio - periodo in parte copertodalla detenzione subita dal 14 novembre 2006 al 2 aprile 2010 (cfr. certificatopenale) - è stato logicamente ritenuto inidoneo ad escludere la recidiva.La sentenza impugnata, pertanto, opera un corretto governo dell'insegna-mento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui il giudice ha il compito diverificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprove-volezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla naturadei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado dioffensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omo-geneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altroparametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado dicolpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza diprecedenti penali (Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838), fermorestando che l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva rientranell'esercizio dei poteri discrezionali del giudice, su cui incombe solo l'onere difornire adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'ido-neità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capa-cità a delinquere del reo che giustifichi l'aumento di pena (Cfr.

Corte cost. n.185/2015 nonché, ex plurimis, Sez. 2, n. 50146 del 12/11/2015, Caruso ed altro,Rv. 265684).4.2.

Manifestamente infondato è anche il motivo proposto nell’interesse diVollaro [OSCURATO:PERSONA].Infatti, se è vero che nell’atto di appello del [OSCURATO:DATA_NASCITA] a firma dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA] vi è un motivo (il secondo) con il quale si sollecita, tra l’altro, ilriconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 114, n. 1, cod. pen., laCorte territoriale, legittimamente, non ha affrontato il tema perché inammissibile.Ciò perché [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato in relazione al reato di cui alcapo D) ove è contestata la violazione dell'art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309/90,l’aggravante non è stata esclusa e la stessa è incompatibile con l'applicazionedell'art. 114 cod. pen.Costituisce, infatti, principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte dilegittimità che la circostanza attenuante della partecipazione di minima impor-tanza al fatto, prevista dall'art. 114 cod. pen., non trova applicazione quando ilnumero dei partecipanti al reato sia considerato come circostanza aggravante spe-ciale, come nell'ipotesi prevista dall'art. 73, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (cfr. Sez. 3, n. 19096 del 19/04/2012, Jabonero, Rv. 252399 – 01).

E, piùrecentemente, si è chiarito che, in tema di concorso di persone nel reato, la dispo-sizione del secondo comma dell'art. 114 cod. pen., secondo cui l'attenuante dellaminima partecipazione al fatto pluripersonale non si applica quando ricorra unadelle circostanze aggravanti delineate all'art. 112 dello stesso codice, si riferisceanche ai casi nei quali il numero delle persone concorrenti nel reato sia posto abase di un aggravamento della pena in forza di disposizioni specificamente riguar-danti il reato stesso (così Sez. 3, n. 17180 del 05/03/2020, Zenarti, Rv. 279014 –01, Zenart anche in quel caso in relazione alla fattispecie relativa all'aggravantedi cui all'art. 73, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).In proposito va ricordato che, in casi come quello in esame, il dovere dimotivazione della sentenza è adempiuto, ad opera del giudice del merito attra-verso la valutazione globale delle deduzioni delle parti e delle risultanze proces-suali, non essendo necessaria l'analisi approfondita e l'esame dettagliato delle pre-dette ed è sufficiente che si spieghino le ragioni che hanno determinato il convin-cimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual casodevono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche senon espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisioneadottata (Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011, Schowick, Rv. 250105).

E, ancora siera già in passato affermato che in sede di legittimità, non è censurabile una sen-tenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame,quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenzacomplessivamente considerata (Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv.256340, fattispecie in cui la Corte ha escluso il vizio di motivazione perché il giu-dice di appello, pur non avendo espressamente motivato in ordine alla mancataapplicazione dell'attenuante dell'art. 114 cod. pen. -, esplicitamente richiesta coni motivi di appello - aveva in motivazione dimostrato la partecipazione attivadell'imputato al delitto).4.3.

Manifestamente infondati sono i motivi proposti nell’interesse di Chiricosulla responsabilità, fatta eccezione di quelli indicati ai punti 2, 3 e 4 concernentiil riconoscimento dell'attenuante speciale della collaborazione (che gli è stata rico-nosciuta in appello), il ravvedimento operoso e il trattamento sanzionatorio.In questa sede di legittimità tale ricorrente si duole che la pena base sia stataindicata in 15 anni di reclusione cioè 5 anni in più rispetto al minimo edittale di 10anni previsto dall'articolo 74, comma 2, d.P.R. 309/90 e che ai fini della quantifi-cazione della pena non si sia tenuto conto che la vendita dello stupefacente dopola sua estrazione dal fertilizzante e la condotta agevolatrice sulla successiva coin-teressenza tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono circostanze di fatto che il [OSCURATO:PERSONA] ha di-sconosciuto e che non sono state oggetto di accertamento da parte dei giudici diappello, che le avrebbero acriticamente acquisite con lo stesso grado di travisa-mento già operato dal giudicante di primo grado.Orbene, appare di tutta evidenza che il ricorrente lamenta l’erronea interpre-tazione di tutta una serie di situazioni di fatto che, al di là della non scrutinabilitàin sede di legittimità, sono inammissibili a fronte della sua rinuncia ai motivi diappello sulla responsabilità.Diversamente da quanto opina il ricorrente la Corte territoriale, una volta ri-nunciati i motivi di appello, non poteva rivalutare gli aspetti del fatto, che sonopassati in giudicato come già valutati dal giudice di primo grado.Né una rivalutazione degli stessi poteva e può essere reintrodotta in questasede adducendo un “travisamento della prova per invenzione” in sede di dosime-tria della pena.In altri termini, deducendo un non meglio inquadrabile “travisamento dellaprova per invenzione” che investirebbe la valutazione fatta in punto di dosimetriadella pena, al di là dell’atecnicità e della genericità del richiamo al travisamentodella prova di fronte ad una doppia conforme, che ha dei limiti ben individuati dallagiurisprudenza di questa Corte, il ricorrente cerca di far rientrare nella valutazionedel giudice di legittimità dei profili di merito i cui motivi di gravame sono statirinunciati.La motivazione in punto di dosimetria della pena nel provvedimento impu-gnato è logica, coerente e corretta in punto di diritto (sull'onere motivazionale delgiudice in ordine alla determinazione della pena cfr. Sez. 3, n. 29968 del22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro,Rv. 271243).La Corte territoriale dà atto di ritenere che una quantificazione della pena cheprenda le mosse dalla pena base individuata dal Gip in quindici anni di reclusioneper il reato di cui al capo A), è assolutamente congrua in considerazione del ruolotutt'altro che marginale svolto dall'imputato, che ha agito quale responsabile dellalogistica della prima importazione e della successiva vendita di parte della cocainaestratta dal carico dì fertilizzante, nonché quale intermediario nei contatti con ilsodale [OSCURATO:PERSONA], con il quale il gruppo criminale avrebbe poi organizzatouna nuova importazione.

Tale pena viene ridotta a sette anni e sei mesi di reclu-sione per effetto dei riconoscimento dell'attenuante speciale della collaborazionee ulteriormente diminuita a cinque anni e cinque mesi in ragione delle attenuantigeneriche già riconosciute, E l'aumento di un anno di reclusione stabilito dal GIPper il reato satellite di cui al capo C) viene ritenuto congruo, tenuto conto dellagravità del fatto, ed è comunque ampiamente inferiore al cumulo materiale dellepene.L’onere motivatorio, pertanto, è pienamente adempiuto costituendo ius re-ceptum che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimoedittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale as-solve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli ele-menti indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo,Rv. 230278).Ed invero, il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli con-ferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione diuno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S.,Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754).Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca ilfrutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.

Il che non è nel caso che cioccupa.Va, peraltro, ricordato che una specifica e dettagliata motivazione in meritoai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede solo nelcaso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale ocomunque superiore alla media — il che non è nel caso che ci occupa — risultandoinsindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente ba-sata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso dispecie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre:Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi,Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01).Quanto all’attenuante di cui all’art. 74, comma 7, d.P.R. 309/90, la Cortepartenopea ha ritenuto l'imputato meritevole del suo riconoscimento, con una di-minuzione della pena nella misura minima della metà, avendo reso dichiarazionietero-accusatorie comunque rilevanti ai fini della ricostruzione dell'attività dì spac-cio di sostanze stupefacenti posta in essere dall'associazione criminale sebbenelimitatamente al breve arco temporale della sua partecipazione al sodalizio - con-sentendo, peraltro, l'identificazione di un ulteriore soggetto coinvolto nei trafficiilleciti, mai indagato prima ([OSCURATO:PERSONA]).I giudici del gravame del merito, dunque, motivano sull’entità della ridu-zione — il che rende manifestamente infondato anche l’ulteriore profilo di do-glianza proposto nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] — nel solco della consolidata giurispru-denza di questa Corte di legittimità secondo cui deve ritenersi adempiuto l'obbligodi motivazione da parte del giudice di merito in ordine alla misura della riduzionedella pena per effetto dell'applicazione di un'attenuante, attraverso l'adozione, insentenza, di una formula sintetica, quale "si ritiene congruo" (cfr. Sez. 4, n. 54966del 20/09/2017, Romagnoli, Rv. 271524; così sez. 6, n. 9120 del 2/7/1998, Urratae altri, Rv. 211583).5.

In ultimo, va rilevata la manifesta infondatezza dei motivi propostinell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], unico degli odierni ricorrenti a non avere rinun-ciato in appello ai motivi sulla responsabilità.Come ricorda la Corte territoriale alle pagg. 6-7: «La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ne ha chiesto l'assoluzione dall'imputazione sub capo D), contestando chefosse consapevole del traffico di cocaina.

Ha sostenuto, in particolare, che Basilesarebbe stato coinvolto come "prestanome" per la costituzione delle società ALBASrl. e SAINT Co.

S.A., senza venire informato del reale scopo illecito.

Le intercet-tazioni e le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] dimostrerebbero, infatti, che la consape-volezza del contenuto dei container (cocaina) sarebbe maturata solo successiva-mente e che egli sarebbe stato minacciato da [OSCURATO:PERSONA] perché continuassea collaborare.

In subordine, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la riqualificazione delfatto come ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, eviden-ziando l'assenza di dolo pieno e la marginalità del ruolo del prevenuto.

Ha conte-stato, infine, la valutazione di equivalenza tra attenuanti generiche e aggravanti,sostenendo che le prime avrebbero dovuto prevalere, anche alla luce della minoreresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA] rispetto agli altri imputati con ruoli più gravi (promotori eorganizzatori del traffico).

Con motivi aggiunti, infine, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] insistito per il riconoscimento della circostanza attenuante della collaborazione,evidenziando che [OSCURATO:PERSONA] aveva reso ulteriori dichiarazioni spontanee il 27 dicem-bre 2023, trasmesse alla D.D.A. di Napoli, a causa delle quali aveva, peraltro,subito una violenta aggressione in carcere, venendo trasferito in isolamento permotivi di sicurezza».In appello, dunque, la contestazione aveva riguardato in radice la respon-sabilità (vedasi il primo motivo dell’atto di appello del [OSCURATO:DATA_NASCITA] a firma dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA]) mentre in questa sede viene “corretto il tiro” assumendosi lamancata consapevolezza dell’ingente quantitativo e quindi censurando la sentenzaimpugnata sotto il profilo della motivazione della ritenuta aggravante di cui all’art.80 d.P.R. 309/90.

In tal senso il profilo di doglianza in questione, così come for-mulato, sarebbe inammissibile.In ogni caso, con motivazione logica e congrua, la Corte territoriale (pagg.15-26), così come già il giudice di primo grado (pagg. 171 e ss.), dedica ampiaparte a [OSCURATO:PERSONA], sottolineando in più punti il suo ruolo centrale dell'atti-vità criminosa di cui al capo D) e la sua assoluta consapevolezza della natura delleA pagina 15 della sentenza impugnata si ricorda che [OSCURATO:PERSONA] venne control-lato da una pattuglia della Guardia di Finanza di [OSCURATO:PERSONA] all'internodell'autovettura in uso a [OSCURATO:PERSONA], con la quale i due si diressero prima a TorreAnnunziata e il giorno seguente all'aeroporto di Fiumicino per imbarcarsi versoMadrid e poi andare a Panama.

Si dà poi conto della presenza di [OSCURATO:PERSONA] a SantoDomingo e a Panama, della creazione delle due società di cui [OSCURATO:PERSONA],ovvero “l’avvocato”, era intestatario fittizio, finalizzate a conferire un'apparentelegalità al traffico di stupefacenti e a giustificare dinanzi alle autorità italiane imovimenti commerciali del caffè dalla Colombia a Panama e da Panama all'Italia.In sentenza si dà atto della provata presenza di [OSCURATO:PERSONA] in compagnia diBarbati a Panama di cui si ha prova dal messaggio vocale n. 384 del 18/11/2020da cui — come rileva la Corte territoriale a pagina 17 — emerge con chiarezzal'assoluta consapevolezza da parte di [OSCURATO:PERSONA] della nature illecita delle attività cheBarbate stava conducendo a Panama.

Così, ancora, si riferisce a pag. 19 dellaconversazione del 25 gennaio che pure la Corte partenopea ritiene indicativa dellacircostanza che [OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza di tutti i dettagli dell'organizzazione, com-presi i nomi dei finanziatori, le spese sostenute da [OSCURATO:PERSONA] per il soggiorno a Pa-nama e per i preparativi, nonché la ripartizione dei profitti.Per i giudici partenopei porta alle medesime conclusioni il riferimento alpericolo di un intervento delle forze dell'ordine di cui alla captazione n. 2314 del03/02/2021, che dimostrerebbe ancora una volta la piena consapevolezza di Basilesin dall'inizio circa la natura illecita dell’attività.Nel medesimo solco, a pag. 21 la Corte territoriale dà conto della conver-sazione ambientale dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] progr. n. 962 nel corso della quale venivaregistrato il contenuto di una serie di messaggi locali tra [OSCURATO:PERSONA] e BasileAlessandro da cui si comprendeva chiaramente che l'organizzazione aveva acqui-stato l'ingente partita di caffè in Italia con l'intento, una volta giunta a Panama, dicontaminarlo sintetizzandolo con la cocaina, per poi procedere alla restituzione almittente del carico ovvero la società [OSCURATO:SOCIETA]Analizzando i contenuti di tale telefonata, i giudici partenopei confutano latesi difensiva che la conversazione in esame dimostrerebbe una condizione di sud-ditanza psicologica di [OSCURATO:PERSONA], costretto a lavorare e a collaborare sotto minacciaper garantire il buon esito dell'operazione di importazione della cocaina, rilevandocome, invece, emerge chiaramente che si trattava di un dialogo, sia pure animato,tra soggetti parimenti coinvolti nell'attività illecita, incentrato sulle modalità di spe-dizione e sui rischi connessi ai controlli doganali e ai sistemi antinarcotici.Ancora una volta, dunque, la Corte territoriale dà conto di ritenere cheemerga in modo inequivocabile il pieno e consapevole coinvolgimento di Basilenell'importazione di un'ingente quantitativo di cocaina.A pag. 23 del provvedimento impugnato si dà poi ampiamente conto diun'ulteriore conversazione significativa del consapevole e volontario coinvolgi-mento di [OSCURATO:PERSONA] nell'importazione di cocaina che veniva registrata il 2novembre 2022 (progr. 283).L’attenta ed articolata disamina del vasto materiale probatorio a carico delBasile ha consentito, pertanto, alla Corte territoriale, con motivazione priva di apo-rie logiche e corretta in punto di diritto — e che pertanto si sottrae alle propostecensure di legittimità — di affermare conclusivamente, a pagina 24, che alla lucedi tali inequivocabili emergenze non può davvero nutrirsi alcun dubbio circa il con-sapevole e volontario coinvolgimento dell'imputato, peraltro con un ruolo di primopiano, nella vicenda dell'importazione dell'ingente quantitativo di cocaina di cui alcapo D).I giudici partenopei danno peraltro conto che la versione alternativa fornitada [OSCURATO:PERSONA] nel corso degli interrogatori di garanzia risulta palesemente smentita nonsolo dal contenuto delle intercettazioni di cui si è appena detto, ma anche daquanto dichiarato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei propri interrogatori.In particolare, [OSCURATO:PERSONA], nell'interrogatorio del 21 giugno 2023, hadettagliatamente illustrato il ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA] nella seconda im-portazione di cocaina, chiarendo come il complice fosse perfettamente consape-vole della natura dell'operazione.[OSCURATO:PERSONA], dal suo canto, nell'interrogatorio reso in data 23 maggio2023 ha rilasciato anch’egli dichiarazioni in merito a [OSCURATO:PERSONA], riportandoinformazioni apprese tramite il nipote che si inseriscono nel quadro probatorio giàdelineato contribuendo a chiarire il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda in esame.In particolare, si ricorda in sentenza che tale coimputato ha riferito cheBasile era la persona che il nipote aveva contattato e che voleva utilizzare comeamministratore di alcune società che servivano per importare il caffè con dentromiscelata la cocaina in occasione della seconda operazione di importazione delcontainer da Panama.Manifestamente infondato è anche il motivo proposto dal [OSCURATO:PERSONA] in punto ditrattamento sanzionatorio.La Corte territoriale ha dato conto in sentenza di ritenere che tale imputatoabbia già benevolmente goduto delle circostanze attenuanti generiche, valutate intermini di equivalenza rispetto alle aggravanti, e comunque ha attestato che nonemergono elementi idonei a giustificare-una rivalutazione del giudizio di compara-zione in senso più favorevole, tenuto conto della particolare gravità del fatto edell'assenza di segnali concreti di resipiscenza.

Ciò anche valutando che la difesaanche in quella sede si era limitata a riproporre argomentazioni già ampiamentesmentite dalle risultanze probatorie, insistendo sull'assenta inconsapevolezzadell'imputato circa il contenuto del container, ovvero su un presunto "violento af-fievolimento della coscienza" in ordine alla natura del carico.

E che tali rilievi, tut-tavia, attengono al profilo stesso della responsabilità - su cui ci si è ampiamentesoffermati in precedenza - e non incidono sul grado di riprovevolezza della con-dotta, da ritenere certamente elevato per le considerazioni sopra esposte.La motivazione in punto di dosimetria della pena nel provvedimento impu-gnato, anche per il [OSCURATO:PERSONA], è logica, coerente e corretta in punto di diritto (sull'o-nere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena cfr. Sez.3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del27/4/2017, Mastro, Rv. 271243).I giudici del gravame del merito, facendo corretta applicazione dei principidi diritto già in precedenza ricordati, hanno dato infatti conto che la gravità dellacondotta giustifica anche il sensibile discostamento della pena base dal minimo, inmisura, peraltro, ben ai di sotto della media edittale.L’onere motivatorio, pertanto, è pienamente adempiuto costituendo ius re-ceptum che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimoedittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale as-solve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli ele-menti indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo,Rv. 230278).6.

Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen,non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pa-gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san-zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivoP.Q.M.Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle am-mende.Così deciso il 28/04/2026Il Consigliere estensore La PresidenteVincenzo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Chirico [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Manca [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Manca [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Vollaro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 10/07/2025 della Corte d'appello di NapoliVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].Uditi per l’udienza pubblica con discussione orale richiesta dalla [OSCURATO:PERSONA]:- il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore gen. [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso per [OSCURATO:PERSONA] e l'inammissi-bilità del ricorso o in subordine il rigetto dello stesso per [OSCURATO:PERSONA], BasileAlessandro, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].- l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] eManca [OSCURATO:PERSONA] e in sostituzione ex art. 102 c.p.p., per delega orale, dell'avvocatoEnrica [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Napoli in difesa di [OSCURATO:PERSONA], l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Madore del Foro di Napoli in difesa di [OSCURATO:PERSONA] nonché in sostituzione exart. 102 c.p.p., per delega orale, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Napoli indifesa di [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione ex art. 102 c.p.p., per delega oraledell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Napoli in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e insostituzione ex art. 102 c.p.p., per delega orale, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Napoli in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che hanno tutti insistito perl’accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza dell'8 maggio 2024, il Gup del Tribunale di Napoli, all'esito digiudizio abbreviato, ha ritenuto gli odierni ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato exart. 74 d.P.R. 309/90 loro ascritto al capo A), esclusa l'aggravante della transna-zionalità di cui all'art. 61 bis cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevolidel reato loro ascritto al capo B), esclusa l'aggravante dell'ingente quantità di cuiall'art. 80 dpr 309/90; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MancaAdriano, e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato ex artt. 81 cod. pen. e 73, commi 1e 6, d.P.R. 309/90 loro ascritto al capo C), esclusa l'aggravante dell'ingente quan-tità di cui all'art. 80 d.P.R. 309/90; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato exartt. 81 cod. pen. e 73, commi 1 e 6, e 80 d.P.R. 309/90 loro ascritto al capo D).Ha, invece, assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato ascritto al capo D), per non avercommesso il fatto.Il giudice di primo grado ha, quindi, escluso la recidiva contestata a BarcaRaffaele, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto agli stessi e a BasileAlessandro le circostanze attenuanti generiche, con giudizio di equivalenza rispettoalle altre aggravanti ritenute sussistenti, e ha condannato:• [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di dodici anni di reclusione (p.b.,per il più grave reato sub A, ventuno anni di reclusione, ridotta per le circostanzecon gli altri reati a diciotto anni di reclusione, ridotta alla pena finale per il ritoprescelto);• [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di quindici anni di reclusione e50.000 euro di multa ciascuno (p.b., ritenuto più grave il reato sub D, dieci annidi reclusione e 30.009 euro di multa, aumentata per la recidiva a sedici anni, ottomesi di reclusione e 50.000 euro di multa, aumentata ex art. 63, comma, 4 cod.pen. a venti anni di reclusione e 60.000 euro di multa, aumentata per la continua-zione con gli altri reati a ventidue anni, sei mesi di reclusione e 75.000 euro dimulta, ridotta alla pena finale per il rito prescelto);• [OSCURATO:PERSONA] alla pena di sei anni di reclusione e 50.000 euro di multa(p.b. per il reato sub D, nove anni di reclusione e 75.000 euro di multa, ridottaalla pena finale per il rito prescelto);• [OSCURATO:PERSONA] alla pena di otto anni di reclusione (p.b. per il più gravereato sub A quindici anni di reclusione, ridotta per le circostanze attenuanti gene-riche a undici anni di reclusione, aumentata per la continuazione con il reato subC a dodici anni di reclusione, ridotta alla pena finale per il rito prescelto);• [OSCURATO:PERSONA] alla pena di sei anni di reclusione e 50.000 euro di multa(p.b. nove anni di reclusione e 75.000 euro di multa, ridotta alla pena finale per ilrito prescelto).2. Proposto appello da parte di tutti gli imputati, nel corso del giudizio disecondo grado, all’udienza del 15 maggio 2025, preliminarmente, gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno dichiarato di rinunciare a tutti i motivi di im-pugnazione ad eccezione di quello relativo al riconoscimento dell'attenuante spe-ciale della collaborazione (art. 74, comma 7, d.p.r. 309/90), concordando con ilPG la pena nella misura di sette anni e quattro mesi di reclusione, in base al se-guente calcolo: pena base, per il reato di cui al capo A), anni 21 di reclusione,ridotta della metà per l'attenuante di cui all'art. 74, comma 7, d.P.R. 309/90, cosìda arrivare alla pena di dieci anni e mesi sei di reclusione, ridotta per le già con-cesse attenuanti generiche ad anni otto di reclusione, aumentata per la continua-zione con i due reati satelliti ad anni undici di reclusione (con pari aumento perciascuno dei due reati), ridotta alla pena finale per la diminuente del rito.All’udienza del 19 giugno 2025, preliminarmente il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con il consenso dell'imputato presente, ha dichiarato di rinunciare a tutti imotivi ad eccezione di quelli indicati ai punti 2, 3 e 4, concernenti il riconoscimentodell’attenuante speciale della collaborazione o di quella comune del ravvedimentooperoso e il trattamento sanzionatorio.Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con il consenso dell'imputato presente, ha di-chiarato di rinunciare a tutti i motivi ad eccezione di quelli indicati ai punti 5, 6 e7 concernenti il trattamento sanzionatorio.Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con il consenso dell'imputato presente, ha di-chiarato di rinunciare a tutti i motivi ad eccezione di quelli indicati ai punti 7 e 8concernenti il trattamento sanzionatorio.Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con il consenso dell'imputato presente, ha di-chiarato di rinunciare a tutti i motivi ad eccezione di quello concernente il tratta-mento sanzionatorio.La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe:• per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], letti gli artt. 599-bis e 605 cod. proc.pen., su concorde richiesta delle parti, riconosciuta la circostanza attenuante di cuiall'art. 74 comma 7 d.P.R. 309/90, con le già concesse circostanze attenuanti ge-neriche, ha rideterminato la pena in sette anni e quattro mesi di reclusione;• per [OSCURATO:PERSONA], riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 74co. 7 d.P.R. 309/90, con le già concesse circostanze attenuanti generiche, ha ri-determinato la pena in quattro anni, tre mesi e dieci giorni di reclusione;• per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], concesse le circostanze attenuantigeneriche equivalenti alla recidiva e alle altre aggravanti, ha rideterminato la penain otto anni, quattro mesi d reclusione e 30.000,00 euro di multa;• per [OSCURATO:PERSONA], ritenute le circostanze attenuanti generiche con giudiziodi prevalenza, ha rideterminato la pena in quattro anni di reclusione ed euro40.000,00 di multa.Il giudice di secondo grado ha confermato la sentenza nei confronti di BasileAlessandro e lo ha condanna al pagamento delle spese del grado di giudizio.4. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, amezzo dei rispettivi difensori di fiducia, deducendo, quale unico motivo/i motivi,di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, comedisposto dall’art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen.4.1. [OSCURATO:PERSONA] (Avv. [OSCURATO:PERSONA]).Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione all’art.73 d.P.R. 309/90 ed inosservanza dell’art. 649 cod. proc. pen. con riferimento aicapi B) e C) dell’imputazione, laddove sarebbe stato violato il divieto del bis inidem processuale, essendo stato il medesimo fatto di cui al capo B), ancorchédiversamente qualificato, posto a base anche della contestazione di cui al capo C).Il ricorrente ricorda essere pacifico, in ordine alla qualificazione e alla naturadel reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309/90, che lo stesso costituisce norma apiù fattispecie tra loro alternative, insuscettibili di continuazione interna laddovedue o più fattispecie della condotta abbiano ad oggetto la medesima sostanza stu-pefacente (il richiamo, ex multis, è a Sez. 4, n. 1093/2021).[OSCURATO:PERSONA], al capo B) dell'imputazione veniva contestata la commissione delreato: "di cui agli artt. 110, 81 c.p. e artt. 73 commi 1 e 6, 80 del d.P.R. n. 309/90,per avere, in concorso e previo accordo tra loro ed altri soggetti rimasti non iden-tificati, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, senza l'auto-rizzazione di cui all'art. 17 e fuori dall'ipotesi prevista dall'art. 75 stesso d.P.R.,acquistato, ricevuto a qualsiasi titolo, importato, estratto, detenuto illecitamenteun ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina pari a 25,270chilogrammi, parte dei quali, kg. 21,750, caduti in sequestro in Colombia, in data30 ottobre 2019 ed un quantitativo pari a kg. 1, sottoposti a sequestro nel portodi Napoli, in data 23 dicembre 2019. In particolare: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel ruolo di promotori, organizzatori e finanziatori dell'illecita attività, consi-stente nell'illecita importazione di kg. 25,270 di cocaina dalla Colombia al porto diNapoli, occultata e sintetizzata in un carico di fertilizzante organico, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel ruolo di finanziatori dell'illecita importazione, investendo50.000 euro il [OSCURATO:PERSONA] e circa 32.000 euro il [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, mettendoa disposizione dell'organizzazione criminale la società [OSCURATO:SOCIETA]., della qualeDe [OSCURATO:PERSONA], con la collaborazione del [OSCURATO:PERSONA], assumeva il ruolo di rappresentantelegale, società attraverso la quale il sodalizio indagato importava il carico di co-pertura, composto da fertilizzante organico, dentro il quale era stata sintetizzatal'illecita sostanza. Con l'aggravante della quantità ingente. Con l'aggravante rela-tiva al numero delle persone coinvolte (superiori a tre). Fatti avvenuti in [OSCURATO:PERSONA] dal mese di ottobre 2019, accertati il 30 ottobre 2019 e il 23 dicembre2019".Al capo C) dell'imputazione gli si addebitava: "il reato di cui agli artt. 110, 81c.p. e artt. 73 commi 1 e 6, 80 del d.P.R. n. 309/90, per avere, in concorso eprevio accordo tra loro od altri soggetti rimasti non identificati, con più azioniesecutive di un medesimo disegno criminoso, senza l'autorizzazione di cui all'art.17 e fuori dall'ipotesi prevista dall'art. 75 stesso d.P.R., acquistato, ricevuto aqualsiasi titolo, importato, estratto, detenuto illecitamente un quantitativo di so-stanza stupefacente, del tipo cocaina, pari a 2,520 chilogrammi, sintetizzata in uncarico di copertura costituito da fertilizzante organico. Tale partita di droga, fa-cente parte di un ingente carico di cocaina pari a complessivi 25.270 chilogrammi,parte dei quali sequestrati in Colombia (kg. 21,7501 in data 30 ottobre 2019 e inun secondo controllo, accaduto in data 23 dicembre 2019, nel porto di Napoli (kg.1,000), veniva estratta dal sodalizio criminale indagato successivamente al disse-questro del container, avvenuto in data 26 giugno 2020. In particolare: Barbatilecita attività, consistente nell'illecita importazione e successiva estrazione di kg.2,520 di cocaina dalla Colombia al porto di Napoli, occultata e sintetizzata in uncarico di fertilizzante organico, nel quale erano stati occultati complessivi 25,270chilogrammi di cocaina. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel ruolo di finanziatoridelle operazioni chimiche necessarie ad estrarre 2,520 chilogrammi di cocaina dalfertilizzante organico, utilizzato come merce di copertura e responsabili della suc-cessiva rivendita di parte del narcotico estratto, pari ad i chilogrammo, Chiricodisposizione un immobile sito in Galluccio (CE) dove venivano effettuate le opera-zioni di estrazione del narcotico e la successiva custodia temporanea della droga.Si occupavano, inoltre, della custodia della cocaina estratta dall'organizzazione,pari a kg. 2.520 e ne curavano la parziale vendita a terzi non identificati. Chiricochilogrammo di cocaina, mentre [OSCURATO:PERSONA] si occupava della vendita di unpanetto di 520 grammi di cocaina, di cui si appropriava. [OSCURATO:PERSONA] e NoceraLuigi nel ruolo di finanziatori dell'illecita importazione, investendo 50.000 euro ilDe [OSCURATO:PERSONA] e circa 32.000 euro il [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, mettendo a disposizionedell'organizzazione criminale la società [OSCURATO:SOCIETA], della quale [OSCURATO:PERSONA], conla collaborazione del [OSCURATO:PERSONA], assumeva il ruolo di rappresentante legale, societàda fertilizzante organico, dentro il quale era stata sintetizzata l'illecita sostanza.Con l'aggravante della quantità ingente. Con l'aggravante relativa al numero dellepersone coinvolte (superiori a tre). Fatti avvenuti in Colombia. Napoli e provincia,Caserta e provincia dal mese di ottobre del 2019 al mese di ottobre 2020".Gli elementi posti a sostegno delle predette contestazioni — evidenzia il ricor-rente — sono tratti essenzialmente dagli esiti delle attività investigative, in parti-colare dal sequestro operato dal 2° Gruppo della G.d.F., in cooperazione con l'A-genzia delle Dogane - sezione antifrode. e controllo, in data 23/12/2019 - chesottoponeva alla verifica scanner il container n. MSKU1193419, proveniente dalporto di [OSCURATO:PERSONA] (Colombia), con scalo nel porto di Manzanillo (Panama) (cfr.pag. 44 sentenza n. 846/24 GIP Napoli) - nonché dall'apprensione della messag-gistica intercorsa tra gli imputati contenuta nelle chat SKY Ecc.In dettaglio, le attività investigative sopra richiamate consentivano di giun-gere alla conclusione che i soggetti segnalati specificatamente nei capi d'imputa-zione sopra riportati, con la ripartizione dei ruoli ivi indicata, acquistavano unapartita di cocaina occultata in sacchi di fertilizzante presuntivamente di complessivi25,270 Kg., di cui 21,750 Kg. sequestrati in Colombia in data 30/10/2019; 1 Kg.sequestrato in un secondo controllo effettuato presso il Porto di Napoli, in data23/10/2019; ulteriori 2.520 Kg. rientrati nelle mani degli imputati a seguito deldissequestro del container nel dicembre 2020 (cfr. da pag. 44 a pag. 96 sentenzan. 846/24 GIP Napoli).Sostiene il ricorrente che, come pacificamente affermato nella sentenza diprimo grado (cfr. da pag. 44 a pag. 96 sentenza n. 846/24 GIP Napoli), emergein modo chiaro e netto come i fatti contestati nei capi d'imputazione B) e C) noncostituiscono altro che la normale progressione criminosa di una singola condottadi approvvigionamento, rallentata solo per il temporaneo sequestro del container.poi restituito.Ed invero, facendo riferimento alla granitica giurisprudenza di legittimità re-lativa all'art. 73 d.P.R. n. 309/90, secondo cui si è in presenza di una norma a piùfattispecie alternative insuscettibili di continuazione, è chiaro che, rispetto all'ac-quisto dello stupefacente ed all'organizzazione della sua importazione in Italia, equindi alla detenzione dello stesso, non possono configurarsi più ipotesi delittuose,poiché le successive condotte sono la esplicazione dell'inevitabile progressione de-littuosa.Tuttavia, pur a fronte dell'unitarietà della condotta, tenuto conto che la stessaaveva avuto ad oggetto sempre il medesimo quantitativo di sostanza stupefacente,e nonostante la difesa del [OSCURATO:PERSONA] chiedesse esplicitamente, in sede di conclusioni,l'assorbimento del reato contestato al capo B) in quello di cui al capo CJ (il richiamoè a pag. 9, rigo 14, della sentenza n. 846/24 GIP Napoli), il giudice di primo grado,omettendo alcuna argomentazione sul punto. dichiarava l'odierno ricorrente, uni-tamente al [OSCURATO:PERSONA], colpevoli tanto del reato di cui al capo B) che di quello di cui alcapo C) (cfr. pag. 236, sentenza n. 846/24 GIP Napoli, All. 2) e lo condannava"avuto riguardo alla gravità dei fatti, emergente dal ruolo apicale e dalla capacitàcriminale manifestata” alla pena di “anni 12 di reclusione (p. b. per il più gravereato sub A anni 21 di reclusione, ridotto per le generiche ad anni 15 di reclusione,aumentata a titolo di continuazione con i reati residui loro ascritti - in ragione dieguale aumento per ciascun reato satellite - ad anni 18 di reclusione, pena ridottaper il rito ad anni 12 di reclusione" (cfr. pag. 236, sentenza n. 846/24 GIP Napoli,All. 2), applicando un aumento per la continuazione pari ad anni uno per ognunodegli episodi di cui ai capi B). C) e D).Nei motivi di appello depositati in data 15/10/2024, a firma del difensoreavv.to [OSCURATO:PERSONA] (che vengono allegati al ricorso), alle pag. 26 e ss. sichiedeva la riforma dell'impugnata sentenza laddove non riconosceva l'assorbi-mento del reato di cui al Capo C) della rubrica in quello di cui al capo B) dellastessa, in asserito spregio al divieto di ne bis in idem.Ciononostante — si duole il ricorrente— la Corte partenopea - posto che laviolazione del divieto del "bis in idem" si risolve in un "error in procedendo" che,in quanto tale, comporta la necessità di effettuare un accertamento in ordine allaricorrenza dei suoi presupposti, indipendentemente dal raggiungimento di un "ac-cordo" ex art. 599-bis cod. proc. pen. - ha omesso sul punto alcuna considera-zione. confermando nella sostanza quanto già statuito nella sentenza di primogrado ed incorrendo nell’ irrogazione di una pena illegale.Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione dell’art. 599-bis cod.proc. pen. e conseguente nullità della sentenza che avrebbe un contenuto difformerispetto all’accordo raggiunto tra le parti.Il ricorrente ricorda la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui,nell'applicazione del nuovo concordato in appello, è ritenuto ammissibile il ricorsoper cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. esclu-sivamente nei casi in cui lo stesso deduca motivi relativi alla formazione della vo-lontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratoregenerale sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez.2, n. 944/2020 e Sez. 2 n. 30990/2018) e lamenta come, nel caso di specie, lasentenza emessa risulterebbe difforme rispetto all'accordo raggiunto tra le parti inpunto di aumento ex art. 81 cpv cod. pen. per i capi B), C) e D).Invero, nella parte motiva della stessa, a pag. 7, in ordine al calcolo dellapena da irrogarsi al [OSCURATO:PERSONA], si legge: "pena base, per il reato di cui al capo A),anni 21 di reclusione, ridotta della metà per l’attenuante di cui all'art. 74 co. 7d.P.R. 309/90, cosi da arrivare alla pena di dieci anni e mesi sei di reclusione,ridotta per le già concesse attenuanti generiche ad anni otto di reclusione, aumen-tata per la continuazione con i due reati satelliti ad anni undici di reclusione (conpari aumento per ciascuno dei due reati), ridotta alla pena finale per la diminuentedel rito".Nella parte dispositiva, invece, a pag. 26, dopo il “ P.Q.MBarbati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], letti gli artt. 599-bis e 605 cod. proc. pen., suconcorde richiesta delle parti, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art.74 co. 7 d.P.R. 309/90, con le già concesse circostanze attenuanti generiche, ri-determina la pena in sette anni e quattro mesi di reclusione".Tuttavia, nell'accordo raggiunto tra le parti e verbalizzato all'udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA], il cui verbale il ricorrente allega, si stabiliva: "p. b. per il capo A) a.21 di reclusione, come in 1° grado, ridotta della metà per l'attenuante ex art. 74co. 7 a. 10 m. 6 di reclusione, ridotta per le già concesse attenuanti generiche a.8 di reclusione, aumentata ex art. 81 cpv a. 3. per un totale di a. 11 di reclusione,ridotta per il rito alla pena finale di a. 7 m. 4 di reclusione".Orbene, alla luce di quanto appena riportato, per il ricorrente sussiste unadifformità tra quanto statuito nell'impugnata sentenza e l'intesa raggiunta tra lepartì ex art. 599-bis cod. proc. pen., ove, a fronte dell'accordo che prevedeva unaumento per la continuazione pari a complessi anni 3 per i tre episodi in contesta-zione - capi B), C) e D) -, da una parte si è previsto un aumento pari ad anni treper due soli reati satelliti (cfr. pag. 7 All. 2 "aumentata per la continuazione con idue reati satelliti ad anni undici di reclusione (con pari aumento per ciascuno deidue reati)"), dall'altra, si omette alcun riferimento all'aumento per la continuazioneirrogato (cfr. pag. 26 "riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 74 co 7DPR 309190, con le già concesse circostanze attenuanti generiche, ridetermina lapena in sette anni e quattro mesi di reclusione").Pertanto, il ricorrente chiede annullarsi l'impugnata sentenza, esclusivamentenella parte in cui non si è rilevato il bis in idem tra i reati di cui ai capi B) e C).comportando un aumento di pena da considerarsi illegale, nonché, in via subordi-nata, nella parte in cui vengono previsti aumenti per la continuazione ex art. 81cpv. cod. pen. difformi rispetto a quelli concordati ex art. 599-bis cod. proc. pen.4.2. [OSCURATO:PERSONA] (Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA])Il ricorrente, con un unico motivo, lamenta, cumulativamente, violazione dilegge e vizio motivazionale in punto di continuazione tra i reati.Si ricorda in ricorso che [OSCURATO:PERSONA], all'esito di giudizio abbreviato, è statoritenuto responsabile dei reati allo stesso ascritti e, escluse le aggravanti di cui alcapo A) della rubrica e dell'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 309/90 contestataai capi B) e C) della rubrica, previa concessione delle attenuanti generiche, è statocondannato alla pena di anni 12 di reclusione., così determinata: “p. b. per il piùgrave reato sub A) anni 21 di reclusione ridotta per le generiche ad anni 15 direclusione, aumentata a titolo di continuazione con i reati residui loro ascritti - inragione di eguale aumento per ciascun reato satellite - ad anni 18 di reclusione,pena ridotta per il rito ad anni 12 di reclusione oltre al pagamento delle speseprocessuali e di mantenimento in carcere durante la custodia subita. E che, conspecifico motivo di appello, tra gli altri, la difesa aveva censurato l'eccessività degliaumenti in continuazione disposta per i reati fine di cui ai capi B) -C) -D) dellarubrica, dovendosi osservare che non si rinveniva alcuna motivazione al riguardonella sentenza di primo grado. Ed invero, l'eguale ed indistinto aumento per cia-scun reato fine si traduceva nell'aver computato, immotivatamente, un anno dipena in più per ciascuno di essi, pur in presenza di fatti di diversa gravità.In sede di appello — prosegue il ricorso — i! ricorrente ha dichiarato di rinun-ciare a tutti i motivi di impugnazione ad eccezione di quello relativo al riconosci-mento dell'attenuante speciale della collaborazione di cui all’art. 74 comma 7d.P.R. 309/90, in ragione dell'apporto collaborativo costituito dalle significative di-chiarazioni auto ed etero accusatorie rese, e ha avanzato richiesta dl definizionedel processo ex art. 599-bis cod. proc. pen. concordando con il P.G. l'entità dellapena.L'accordo in ordine al trattamento sanzionatorio è stato formalizzato, alla pre-senza dell'imputato, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed è stato formulato nei terminiche seguono: "Riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 74 comma 7 d.P.R. 309/90,p.b. per il capo A) anni 21 di reclusione, come in primo grado, ridotta della metàper l'attenuante ex art 74 comma 7 d.P.R. 309/90 ad anni 10 mesi 6 di reclusione,ridotta per le già concesse attenuanti generiche, ad anni 8 di reclusione, aumen-tata ex art. 81 di anni 3, per un totale di anni 11 di reclusione ridotta per il ritoalla pena finale di anni 7 mesi 4 di reclusione. [OSCURATO:PERSONA], presente con-ferma, Il PG approva l’accordo” (così a verbale).La Corte territoriale, valutato positivamente il contributo dichiarativo fornitoda [OSCURATO:PERSONA], avendo egli non solo ammesso le proprie responsabilità, maanche reso dichiarazioni eteroaccusatorie dl rilevante portata, che hanno consen-tito sia l'identificazione di ulteriori soggetti coinvolti nei traffici di stupefacenti siail consolidamento del quadro probatorio a carico di altri, ha ritenuto l'imputatomeritevole della diminuzione di pena nella misura della metà prevista dalla normacitata. E pertanto, in accoglimento della richiesta delle parti, ha rideterminato lapena inflitta in primo grado in anni sette e mesi quattro di reclusione (cfr. dispo-sitivo). Tuttavia, nella parte motiva della sentenza la Corte di appello perviene allapena concordata secondo il seguente calcolo: « p.b. per il reato di cui ai capo A),anni 21 di reclusione, ridotta della metà per l'attenuante di cui all'art. 74 co. 7d.P.R. 309/90, così da arrivare alla pena di dieci anni e mesi sei di reclusione,ridotta per le già concesse attenuanti generiche ad anni otto di reclusione, aumen-tata per la continuazione con i due reati satelliti ad anni undici di reclusione (conpari aumento per ciascuno dei due reati), ridotta alla pena finale per la diminuentedel rito» (così la sentenza impugnata a pag. 7).Nel rimodulare il trattamento sanzionatorio, quindi, la Corte ha disposto atitolo di continuazione ex art 81 cod. pen. lo stesso indistinta aumento di anni 3della sentenza di primo grado applicandolo, tuttavia, per soli due reati satelliti.Conseguentemente, e disponendo in difformità rispetto alla richiesta concor-data dalle parti, la Corte territoriale — ci si duole — è giunta a computare sei mesiin più per ciascuno dei 2 reati fine considerati pervenendo ad un inasprimento dellapena inflitta in primo grado.L'errore in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale risulterebbe per il ricorrentevieppiù determinante se si considera che in sentenza non si rinviene alcuna moti-vazione che dia conto delle modalità con cui è stato effettuato il calcolo della penaex art. 81 cod. pen. (ovvero quale è la quantità di pena inflitta per ciascun reatoin continuazione). Né in tal senso, appare maggiormente esplicativo il contenutodel dispositivo.4.3. [OSCURATO:PERSONA] (Avv. [OSCURATO:PERSONA])Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio motivazionale in puntodi ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantitativo di cui all'art. 80d.P.R.309/90 e della conseguente responsabilità del ricorrente anche per tale ag-gravante.[OSCURATO:PERSONA] ricorda di avere censurato la sentenza di prime cure sotto diversiprofili e, in particolare, di avere espresso puntuali doglianze in ordine al profilopsicologico della condotta osservata dal ricorrente in riferimento all'operazioned'importazione dello stupefacente, mescolato ad una partita di caffè, dal porto diPanama - capo D) della contestazione. E di avere, sul punto, sottolineato come ilBasile fosse una pedina duttile nelle mani del [OSCURATO:PERSONA] e fosse stato utilizzato, daisuoi concorrenti nel reato di cui all'art. 73 d.P.R.309/90, al fine di costituire unasocietà avente ad oggetto l'importazione del caffè, la qual cosa avrebbe consentitoai complici l'importazione del narcotico mascherandolo nel caffè, con complessoprocedimento chimico. Aveva, inoltre, indicato le modalità violente attraverso lequali era avvenuto il coinvolgimento del ricorrente nella complessa operazione,tanto che, ad un certo punto, era rimasto letteralmente ostaggio di altri perso-naggi, coinvolti nell'operazione e come costui fosse del tutto estraneo ai ben piùrilevanti e compromettenti rapporti intercorsi tra il [OSCURATO:PERSONA], i fratelli [OSCURATO:PERSONA], il Vol-laro ed il [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, aveva denunziato come da nessun atto del processo -intercettazioni ambientali e telefoniche - fosse emersa la consapevolezza, da partedel [OSCURATO:PERSONA], circa l'ammontare del quantitativo di stupefacente oggetto dell'opera-zione.[OSCURATO:PERSONA], ci si duole che la Corte territoriale non abbia fornito alcuna rispostaal quesito, relativo alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 309/90e che si sia limitata ad affermare l'esistenza dell'aggravante per tutti concorrenti,senza preoccuparsi di motivare, in riferimento alla posizione di ciascuno e del ri-corrente in particolare, da quale elemento traesse il proprio convincimento e perquale ragione ritenesse che il ricorrente dovesse rispondere anche della detta ag-gravante. Si lamenta, in particolare, che la Corte territoriale, una volta affermatala responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 in riferi-mento al capo d'imputazione contestato, abbia ritenuto esaurito ogni suo doveremotivazionale, omettendo, così, ogni valutazione, che pure le era stata sollecitata,in ordine ad un profilo rilevante della responsabilità del ricorrente: la consapevo-lezza della quantità dello stupefacente importato.L'errore sarebbe, in pari misura, di diritto sostanziale e processuale. Di dirittosostanziale, perché ignorerebbe di dover esaminare un profilo che è elemento co-stitutivo della norma: la consapevolezza da parte dell'agente che il traffico riguar-dasse un quantitativo ingente. E di procedura, nella misura in cui coinvolge lamotivazione che, sul punto, sarebbe del tutto assente.Si sostiene che l'interrogativo, posto dalla difesa ed ignorato dal giudice delmerito, era legittimo giacché il concorrente [OSCURATO:PERSONA], mentre era prodigo di infor-mazioni circa qualità e quantità della merce e dei danari investiti, nelle conversa-zioni captate con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e con i fratelli [OSCURATO:PERSONA] (con i quali si esprimevaapertamente rappresentando dettagli anche quantitativi desumibili dai rispettivi"impegni di spesa", siccome suoi finanziatori) era del tutto avaro di spiegazioni echiarimenti con il [OSCURATO:PERSONA] che trattava come un mero esecutore di ordini dal conte-nuto succinto e circoscritto a poche informazioni - sempre le stesse - relative alcontrollo della predisposizione della copertura. Mai si era spinto in dettagli chepotessero lasciar supporre la reale entità dell'importazione. Tra l'altro, millante-rebbe il [OSCURATO:PERSONA] di voler dare "cinquantamila euro all'avvocato" - individuato nelricorrente - ma ciò fa solo quando parla con i suoi concorrenti investitori e maidice o promette al [OSCURATO:PERSONA] di volergli riconoscere un tale appannaggio per la suacollaborazione come intestatario della ditta di importazione del caffè.Il ricorrente ritiene che, probabilmente, tale omissione era funzionale ad unproposito di truffa in danno degli investitori ed anche in danno del ricorrente.Anche, allorquando risulta che abbia affrontato, insieme con il [OSCURATO:PERSONA], profilieconomici della vicenda – prosegue il ricorso- questi risultano circoscritti ai con-teggi delle spese sostenute per il viaggio, il vitto, l'alloggio e la costituzione dellasocietà, ai debiti per anticipazioni, nei confronti di altri; al limite, riguardavanol'acquisto di caffè - vero caffè - o delle buste per le confezioni. Mai il [OSCURATO:PERSONA] avevafatto cenno alle reali quote d'investimento, desumibili dai contatti con gli altri con-correnti e, ciò che più conta, al corrispondente quantitativo di droga che sarebbestato acquistato e inserito, attraverso il processo chimico, nei pacchi di caffè.La circostanza – si osserva - resta nota a lui soltanto, al chimico, ed agli in-vestitori, non certo al [OSCURATO:PERSONA] che viene utilizzato esclusivamente per una sua ca-pacità di parlare la lingua e per una certa dimestichezza con la burocrazia suda-mericana.D'altra parte, evidenzia il ricorrente che è stato accertato - e la sentenza disecondo grado ne dà conto alle pagine 23 e 24 - che su 4.321 buste di caffè, solo734 erano state analizzate e, di queste, solo 397 contenevano cocaina in minimaquantità. Come si sia pervenuti al calcolo di 41 kg non sarebbe dato sapere perchéla Corte non lo spiega.Mancherebbe, poi, ogni indagine sul potere drogante. E, pertanto, non risul-tando alcun accertamento sul principio attivo, nessuna certezza sarebbe stata ac-quisita in ordine al quantitativo di stupefacente asseritamente importato ed og-getto della capo d'imputazione ascritto al ricorrente.Il quantitativo, asseritamente ingente, cioè, sarebbe frutto di un calcolo deltutto congetturale.Sul punto, infatti, la Corte territoriale non avrebbe argomentato nulla, limi-tandosi ad affermare elementi sulla esistenza dei quali avrebbe dovuto fornirepuntuale spiegazione ed adeguata motivazione.Comunque, accertato, per tale via del tutto sprovvista di qualsivoglia ragio-nevole certezza, il quantitativo presunto, la Corte territoriale ritiene che la conte-stata circostanza aggravante si comunichi a tutti i concorrenti, compreso il ricor-rente, senza spiegarne le ragioni che pure la difesa aveva sollecitate.Osserva il ricorrente che avere argomentato che, dalle intercettazioni captate,il ricorrente fosse venuto a conoscenza delle vere ragioni dell'operazione, ovverol'importazione della droga, non equivarrebbe a fornire motivazione circa la consa-pevolezza del quantitativo importato.L'aggravante in questione – si evidenzia- doveva essere oggetto di verificabilee ragionevole argomentazione da parte della Corte territoriale, con specifico rife-rimento alla posizione del ricorrente, riscontrabile negli atti del processo e non solofrutto di mera affermazione.Si lamenta sul punto, conclusivamente, che nel caso di specie, neanche lamera ed apodittica affermazione risulta espressa in sentenza. Il profilo concer-nente la responsabilità per l'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 309/90 sarebbe deltutto assente e, per tale ragione, la sentenza meriterebbe censura.Con il secondo motivo si lamenta nullità della sentenza per erronea interpre-tazione della legge penale e per manifesta illogicità della motivazione, in riferi-mento alla pena inflitta al ricorrente con entrambe le sentenze, sebbene, sul punto,vi fosse espressa censura difensiva.In ordine al trattamento sanzionatorio, si rileva la illogicità della sentenza diprimo grado, pacificamente replicato dal giudice dell'impugnazione, in ordine all'ir-rogazione della pena.Il ricorrente trascrive in ricorso la motivazione del giudice di primo grado inpunto di trattamento sanzionatorio e lamenta che la valutazione, operata dal giu-dice del merito sia affetta da evidente illogicità nel tratto in cui applica una penasolo apparentemente graduata in ragione delle singole posizioni e, addirittura,nelle intenzioni, calmierata dalla concessione delle generiche. In pratica, però, ir-rogherebbe al ricorrente una sanzione irragionevolmente elevata, quanto alla penabase, rispetto a quella inflitta, ad esempio, ai coimputati [OSCURATO:PERSONA] edAdriano cui infligge, come pena base, anni 10 di reclusione, dopo averne descrittoil disvalore della condotta e la gravità dei reati da loro commessi, in termini sen-sibilmente dissimili da quelli invece utilizzati nel valutare la gravità della condottaposta in essere dal ricorrente.A tal riguardo — si sostiene in ricorso — una differenza di pena base di appenaun anno tra i 10 irrogati ai due [OSCURATO:PERSONA] e i 9 inflitti al ricorrente appare una con-traddizione rispetto ai rispettivi ruoli come ricostruiti dal giudice del merito.Anche la vita anteatta dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e la capacità delinquenziale vienevalutata ai fini della commisurazione della pena base ma, poi, la distinzione traloro ed il ricorrente si risolve in appena un anno di differenza, sebbene il ricorrenterisponda del solo capo D).La difesa — si evidenzia — aveva censurato il profilo sanzionatorio ma la Corteterritoriale non ha compiuto alcuna ulteriore valutazione, che pure le era statasollecitata, sulla ragionevolezza della pena nel suo complesso soprattutto se rap-portata alle altre posizioni.4.4. [OSCURATO:PERSONA] (Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA]).Con un unico, cumulativo, motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazionedel combinato disposto degli artt. 74, comma 7, 74, comma 2 e 73, comma 1,d.P.R. 309/90, 81 cpv, 132 e 133 cod. pen., 125, comma 3, 533, comma 2 e 546,comma 1 lett. e) n. 2) cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazionedella normativa concernente la determinazione della pena, e comunque per man-canza, contraddittorietà o, comunque, manifesta illogicità della motivazione adot-tata sul punto, oltreché per travisamento della prova desumibile da specifici attidel processo.Il ricorrente riporta in ricorso la parte motiva della sentenza in punto di dosi-metria della pena e osserva che la pena base è stata indicata in anni 15 di reclu-sione, e cioè ben 5 anni in più rispetto al minimo edittale di anni 10 prevedutodalla fattispecie incriminatrice (art. 74, comma 2, d.P.R. 309/90). E che la moti-vazione posta a fondamento della stessa, nondimeno, si mostrerebbe erronea poi-ché eretta su di un travisamento della prova che interessa questo specifico puntodella sentenza, nella specie di un travisamento per invenzione che aveva attana-gliato anche la sentenza di primo grado. Invero, sia per quanto concerne la venditadello stupefacente dopo la sua estrazione dal fertilizzante, che la condotta agevo-latrice sulla successiva cointeressenza tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sono ambedue cir-costanze fattuali che [OSCURATO:PERSONA] ha disconosciuto e che non sono state og-getto di accertamento da parte dei giudici di appello, che le ha acriticamente ac-quisite con lo stesso grado di travisamento già operato dal giudicante di primogrado. Da qui la prova di resistenza che induce a ritenere che senza quell'errorepercettivo il giudizio espresso non poteva non essere diversamente articolato.Ricorda il ricorrente che è vero che, in punto di diritto, è pacifico come nelgiudizio di Cassazione non sia ammissibile la censura che miri ad una nuova valu-tazione della congruità della pena, ma che è parimenti vero che ciò presupponeche tale determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico. Inol-tre, solo quando la pena si attesti in misura non troppo distante dal minimo, èsufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen. con espressioni del tipo: "pena congrua" o "pena equa", mentre una specificae dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è assolutamentenecessaria quando la pena sia superiore alla misura media di quella edittale.Insomma, al netto delle circostanze oggetto di travisamento per invenzione(che tamquam non esset), la motivazione del provvedimento impugnato si mo-strerebbe illogica anche in relazione al riconoscimento della attenuante di cuiall'art. 74, comma 7, d.P.R. 309/90 e alla positiva affermazione della partecipa-zione assai limitata nel tempo del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio criminale, comeammesso dalla Corte partenopea a pag. 13.Se la collaborazione processuale proietta il [OSCURATO:PERSONA] in una dimen-sione di minor disvalore soggettivo della sua condotta partecipativa, è giocoforza,secondo la tesi difensiva, che anche sotto il profilo oggettivo la concreta offensivitàdel ruolo svolto non può essere ritenuta primaria e non secondaria, alla luce dellimitato arco temporale diacronico della sua partecipazione.Anche in merito alle frazioni di riduzione applicate in relazione alle due atte-nuanti riconosciute, e cioè quella della cd. collaborazione attuosa di cui all'art. 74,comma 7, d.P.R. 309/90 e quelle generiche ex art. 62 bis cod. pen., la motivazionesi presterebbe ad ampia censura per apoditticità e manifesta illogicità. Ed infatti,se in un primo momento si ritiene che le ragioni sottese al riconoscimento dellediminuenti è di particolare importanza tale da fondare una concessione di tal fatta,dall'altro lato le stesse vengono applicate in una frazione riduttiva assai bassa, taleda rendere ingiustificata e ingiustificabile una simile scelta.Nella specie, quella di maggior peso - e cioè l'art. 74, comma 7, d.P.R. 309/90- è applicata nella frazione minima di 1/2, a riprova della illogicità di come da unlato si ritiene che il contributo collaborativo sia importante (chiamata in correitàdiretta di soggetto fino ad allora permasto ignoto) nonostante la limita partecipa-zione temporale, e dall'altro lato che esso vada parametrato alla frazione minimadi riduzione, senza un vero perché.Dunque, si tratterebbe di una illogicità intrinseca che pervaderebbe tutta lasentenza di secondo grado sulla determinazione e della pena.4.5. [OSCURATO:PERSONA] (Avv. [OSCURATO:PERSONA])Con il primo motivo il ricorrente deduce inosservanza o erronea applicazionedella legge penale in riferimento alla disciplina prevista dagli artt. 62-bis e 133cod. pen. e art. 597, comma 4, cod. proc. pen assumendo che la sentenza impu-gnata risente dell'evidente ed oggettiva violazione della previsione normativa re-lativa all'istituto delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.,della loro specifica funzione di beneficio e degli effetti sulla pena da infliggere inconcreto nell'ipotesi di riconoscimento delle stesse.Ciò perché, se è vero che la Corte territoriale, a differenza del giudice di primogrado, ha ritenuto l'imputato meritevole della concessione delle circostanze atte-nuanti generiche, con giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva ed alle altreaggravanti, ciò non ha prodotto un effetto riduttivo della pena che è stata cosìdeterminata ritenendo il capo D) la violazione più grave, partendo dalla pena basedi anni 10 di reclusione ed euro 30.000 di multa, procedendo ad un aumento exart. 81 cpv cod. pen. di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 15.000,00 di multa(anni 1 e mesi 3 di reclusione per ciascuno dei i reati residui di cui ai capi A) e C)),e rideterminando la pena in anni 8 e mesi 4 di reclusione ed euro 30.000,00 dimulta, a seguito della riduzione ex lege per il rito premiale del giudizio abbreviato.Nel caso di specie, dunque, il riconoscimento e la non "effettiva" applicazionedel beneficio di cui all'art. 62 bis c.p., per il ricorrente discenderebbe in manieraevidente da due elementi fondamentali. Innanzitutto, la Corte nella specifica indi-viduazione della pena in realtà conferma quanto statuito dalla sentenza di con-danna pronunziata dal giudice di primo grado in riferimento all'entità dell'aumentoin continuazione operato con i capi A) e C).La sentenza impugnata poi, mantenendo inalterata l'entità della pena inflittadal giudice di primo grado (anni 10 di reclusione e euro 30.000 di multa in conti-nuazione con i capi A) e C) per anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 15 000,00 dimulta), avrebbe violato e disatteso apertamente la disciplina prevista nell'ipotesidella concessione delle circostanze attenuati generiche, ex art 62 bis cod. pen.,rispetto alla pronunzia di primo grado.Invero, tale diminuzione non avrebbe operato anche per i reati posti in conti-nuazione con i capi A) e C), i quali conservavano la medesima sanzione, alla qualenon veniva applicata la diminuente disciplinata. Rectius, renderebbe così il bene-ficio concesso solo formale, e, dunque inapplicato, perché privo della obbligatoriae necessaria funzione di riduzione della pena.A sostegno delle proprie tesi il ricorrente richiama i dicta di Sez. 4 n.39986/2021, Sez. 2 n. 10995/2018 e Sez. 5 n. 19366/2020 e S.U. n. 33752/2013.Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione della disciplina previstadall'art. 81 cpv. cod. pen., in riferimento all'aumento di pena effettuato per i reatisatellite dl cui alla sentenza impugnata, nonché difetto di motivazione per carenzae illogicità in relazione alla misura complessiva degli aumenti apportati a titolo dicontinuazione.Si osserva in ricorso che la Corte partenopea, nel riconoscere la continuazioneex art 81 cpv cod. pen. tra il reato di cui al capo D) e i reati di cui ai capi A) e C)dell'imputazione, ha violato - al pari del giudice di primo grado - il contenuto delladisciplina di cui all'art. 81 cod. pen., nonché disatteso gli importanti insegnamentidella Suprema Corte (Sez. U n 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv 282269) inmateria. Invero, individuata la violazione più grave nel reato di cui al capo D) postacome pena base, ovvero la pena pari anni 10 di reclusione ed euro 30.000,00 dimulta, ha operato un aumento per i reati di cui ai capi A) e C) dell'imputazione inmaniera identica, simbioticaIl ricorrente evidenzia che al capo A) dell'imputazione viene contestato il reatop. e p. ex artt. 74 Co. i e 2 d.p.r. 309190 e 61 bis c.p. e che al capo C) il reatocontestato è la fattispecie di cui all'art. 73 commi 1 e 6, 80 del d.P.R. 309/90, reatidi gravità diversa per i quali è stato irrogato il medesimo aumento.La motivazione risulterebbe altresì illogica laddove, dopo aver riconosciutocome reato più grave quello di cui al capo D) dell'imputazione, ha di fatto operatouna sorta di assemblaggio delle pene con gli aumenti in continuazione indicati dalgiudice di primo grado riproposti pedissequamente in maniera identica, in dispre-gio di qualsiasi rapporto di proporzione tra pene ed i diversi reati "satellite" con-testati e in sostanziale non cure della minore offensività complessiva dei reati "sa-tellite" per effetto del riconoscimento in appello del beneficio del riconoscimentodelle circostanze attenuanti generiche.4.6. [OSCURATO:PERSONA] (Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA])I primi due motivi di ricorso sono del tutto sovrapponibili a quelli presentatinell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, si rimanda all’illustrazione degli stessidi cui §5.Con un terzo motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 546 e 125 cod.proc. pen. e artt. 99 c.p. in quanto la Corte territoriale avrebbe affermato la sus-sistenza della recidiva sulla scorta di una motivazione omissiva ed apparente.Ci si duole che l'istanza difensiva volta ad escludere la sussistenza della reci-diva ex art. 99, è stata respinta dalla Corte territoriale in forza di argomentazionitalmente scarne e meramente apparenti da risultare, nella sostanza, del tuttoprive del minimo spessore motivazionale richiesto dagli artt. 546 e 125 cod. proc.pen.La Corte partenopea, difatti, si limita ad affermare che [OSCURATO:PERSONA] sa-rebbe "gravato da precedenti penali qualificanti nell'arco temporale indicato",traendone in modo del tutto apodittico - la conclusione che i fatti oggetto del pre-sente processo rappresenterebbero "espressione di una rinnovata capacità delin-quenziale". Ma per il ricorrente una simile impostazione motivazionale si risolve-rebbe in una sorta di automatismo punitivo, fondato sul solo dato formale dell'e-sistenza di precedenti penali, senza alcun esame della loro concreta significativitàrispetto al nuovo reato, così come imposto dalla giurisprudenza costituzionale e dilegittimità (si richiama in tal senso la sentenza n. 44854/2019).La Corte territoriale, ci si duole: a. non ha considerato che gli unici precedenti"qualificanti" sono relativi a condotte de! 2006, dunque collocate diciotto anniprima dei fatti oggi contestati; b. non ha valutato che tali condotte sono statericonosciute appartenere ad un unico reato continuato, avvenuto nei soli giorni 13-14 novembre 2006, e che la duplicità delle sentenze è frutto esclusivo del percorsoprocessuale e non di una reale reiterazione criminosa; c. non ha analizzato alcunparametro individualizzante ex art. 133 cod. pen; d. non ha spiegato per qualeragione fatti così risalenti nel tempo, isolati e privi di collegamenti con il nuovoepisodio, possano oggi esprimere una rinnovata capacità criminale.L'applicazione della recidiva sarebbe stata, dunque, fondata sul mero riscon-tro formale dell'esistenza di un precedente per analogo reato, senza alcuna inda-gine sulla sua reale incidenza sul fatto odierno, in aperta violazione dei principiespressi dalla giurisprudenza di legittimità-in tema di recidiva, la quale esclude inmodo categorico che essa possa operare automaticamente o sulla base del merodato formale dell'esistenza di precedenti penali (il richiamo è ai dicta di Sez. U., n.20798/2011, Indelicato e di Sez. U, n. 31669/2016, Filosofi).Affidare l'irrigidimento sanzionatorio alla sola esistenza di precedenti - peral-tro risalenti e appartenenti ad un unico segmento criminoso lontano nel tempo -significa reintrodurre, per via interpretativa, un automatismo punitivo che la Con-sulta ha esplicitamente espunto dal nostro ordinamento, in quanto incompatibilecon l'art. 27 Cost., che esige una correlazione proporzionata tra personalità dell'a-gente, gravità del fatto e trattamento sanzionatorio.Ulteriore profilo di censura attiene alla mancata considerazione di una speci-fica argomentazione sottoposta al giudice di appello, volta a evidenziare l'incom-benza del riconoscimento della recidiva in presenza di precedenti estremamenterisalenti e privi di qualunque collegamento qualitativo o temporale con il fatto og-getto dell'odierno giudizio. La Corte territoriale non ha esaminato né valutato taleargomento, omettendo ogni confronto con gli elementi prospettati e limitandosi adaffermare, in modo del tutto assertivo, la sussistenza di "precedenti qualificanti".L'assenza di qualunque risposta a una deduzione specifica e rilevante integra unvizio di motivazione meramente apparente, oltre che. intrinsecamente illogica eincompleta, in violazione degli artt. 125, comma 3, e 546 cod. proc. pen., nonchédel principio di necessaria coerenza e completezza logica del ragionamento deci-sorio.Ne consegue che il riconoscimento della recidiva risulterebbe fondato su uniter motivazionale privo della necessaria verifica critica e, pertanto, giuridicamenteinidoneo a sorreggere l'aggravamento del trattamento sanzionatorio.4.7. [OSCURATO:PERSONA] (Avv. [OSCURATO:PERSONA])Con un unico motivo il ricorrente lamenta motivazione apparente/ca-rente/omessa rispetto al devoluto/manifestamente illogica, in relazione al man-cato riconoscimento dell’'attenuante di cui all'art. 114 n. 1 cod. pen. lamentandoche difetterebbe del tutto la motivazione in relazione al diniego di concessionedella attenuante della minima partecipazione, nonostante le specifiche censurecontenute nei motivi di gravame.In particolare, evidenzia che la [OSCURATO:PERSONA] aveva posto l’accento sul fatto che ilVollaro aveva avuto un ruolo assolutamente marginale nell’operazione, per giuntaassunto quando la stessa era già stata pianificata per mesi e mesi nei minimi par-ticolari, senza che per giunta il suo contributo fosse noto agli altri autori del reato,fatta accezione per il [OSCURATO:PERSONA]. Ma ciò che conta e che il suo contributo risultavaassolutamente risibile, e pertanto assolutamente trascurabile nell'economia gene-rale dell'iter criminoso. Ed invero era di solare evidenza che il prestito di pochemigliaia di euro fatto al [OSCURATO:PERSONA], con la speranza di una restituzione eventualmentemaggiorata e comunque non concordata, si traduceva in una condotta che ha in-ciso sul risultato finale dell’impresa criminosa in maniera dei tutto marginale, tantoda poter essere avulsa, senza apprezzabili conseguenze pratiche, dalla serie cau-sale produttiva dell'evento. Evento già programmato nei minimi particolari da mesie sulla cui realizzazione non poteva certo incidere in maniera netta la condottaascritta all'imputato.Di tale istanza di approfondimento — si duole il ricorrente — non è dato tro-vare e traccia nella impugnata sentenza.D'altronde – si sottolinea conclusivamente - tale ruolo marginale è stato rico-nosciuto implicitamente dalla Corte territoriale che ha ridotto la pena al minimoedittale.Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.5. Le parti hanno concluso alla pubblica udienza con discussione orale, comerichiesto dalla [OSCURATO:PERSONA], come riportato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I proposti ricorsi sono tutti inammissibili.2. Partendo dagli imputati che hanno concordato la pena in appello ai sensidell’art. 599-bis cod. proc. pen. va rilevato che i motivi proposti nell’interesse diBarbati [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili.Ed invero il ricorrente lamenta che, ancorché la Corte territoriale si sia pro-nunciata ai sensi dell'articolo 599-bis cod. proc pen sulla pena concordata tra leparti, comprensiva del riconoscimento della circostanza attenuante speciale dellacollaborazione (art. 74, comma 7, d.P.R. 309/90), previa sua rinuncia a tutti irimanenti motivi, avrebbe dovuto tener conto che i fatti di cui capi B) e C) dell'im-putazione sono gli stessi e pertanto avrebbe dovuto ritenere una delle due conte-stazioni assorbita nell'altra. Si sarebbe trattato, secondo quanto si osserva in ri-corso, di una questione rilevabile d'ufficio e quindi, tenuto conto anche delle dif-formità illustrate in premessa tra quanto si legge in motivazione quanto si leggein dispositivo, sarebbe stato operato un aumento per entrambi i reati; e pertantosi sarebbe di fronte ad una pena illegale in quanto tale denunciabile con ricorsoper cassazione anche in caso di concordato d'appello.Tale prospettazione è manifestamente infondata.Ed invero, come risulta evidente da quanto affermato anche dallo stesso ri-corrente, che ne parla in termini di “progressione delittuosa” (cfr. pag. 7 del ri-corso), la valutazione che i fatti di cui ai capi b) e c) dell’imputazione siano glistessi è una valutazione prettamente di merito (vedasi la recente Sez. 2, n. 6179del 15/01/2021, Pane, Rv. 280648 – 01, secondo cui “l'accertamento relativo allaidentità del fatto (…), intesa come coincidenza di tutte le componenti della fatti-specie concreta, implica un apprezzamento di merito”), che, giustamente, erastata sollecitata ai giudici del gravame del merito con uno specifico motivo di gra-vame afferente alla responsabilità. Tuttavia, il motivo di appello in questione, cometutti quelli non riguardanti la circostanza attenuante di cui all’art. 74, comma 7,d.P.R. 309/90 e quelli sul trattamento sanzionatorio, sono stati oggetto di unaprevia rinuncia da parte dell'imputato e quindi l'affermazione di responsabilità perentrambe le fattispecie operata dal giudice di primo grado è diventata irrevocabileper la rinuncia ai motivi sulla stessa.Ne discende che alcuna contestazione poteva essere operata in questa sedeladdove come ricorda lo stesso ricorrente costituisce ius receptum che quandol’impugnazione viene proposta contro una sentenza pronunciata ex art. 599-biscod. proc. pen. — con cui il giudice di appello, nell’applicare la pena concordata,ha ratificato l’accordo intervenuto tra le parti — è ammissibile solo il ricorso incassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deducamotivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato,al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme dellapronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivirinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non sisiano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante neilimiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 35846 del11/09/2024, Manzato, non mass.; Sez. 7 ord. n. 35671 del 17/09/2024, Pepe;Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628 – 02; Sez. 2, n. 22002 del10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102- 01; Sez. 2, ord. n. 30990 del 01/06/2018,Gueli, Rv. 272969). E in altra condivisibile pronuncia si è ribadito che è inammis-sibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, allequali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello,in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod.proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cogni-zione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimentoprocessuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avvienenella rinuncia all'impugnazione. (così Sez. 5, ord. n. 29243 del 04/06/2018, Ca-sero, Rv. 273194, che, in applicazione del principio, in un caso analogo a quelloche ci occupa, ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sullasussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).Una volta che le parti hanno esercitato il potere dispositivo loro riconosciutodalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, unavolta consacrato nella decisione del giudice, il patto non può essere unilateral-mente modificato - salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata - da chi lo hapromosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso percassazione. Ipotesi che, di certo, non ricorre nel caso di specie.La richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale dellapena è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire a unapena diversa, in quanto l'accoglimento della richiesta postula la condivisione dellaqualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolodella pena (così Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019 dep. 2020, Rv. 278114 che haprecisato che l'applicazione di una pena diversa da quella concordata implica l'an-nullamento senza rinvio della decisione, atteso che il negozio processuale conve-nuto tra le parti è unitario, innestandosi l'applicazione della pena concordata sullarinunzia ai motivi di impugnazione; conf. Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone,Rv. 277196).È pacifico che nel caso in cui il giudice di appello abbia raccolto le richiesteconcordemente formulate dalle parti, queste ultime non possono dedurre in sededi legittimità difetto di motivazione o altra questione relativa ai motivi rinunciati.(cfr. ex multis Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628 - 02 ).Tali principi, peraltro, erano stati già affermati anche per la previgente ri-chiesta avanzata a norma dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 35108del 8/5/2003, Zardini, Rv. 226707; Sez. 2, n. 39663 del 16/6/2004, calabrese edaltri, Rv. 231109; Sez. 1, n. 43721 del 15/11/2007, Grillo e altro, Rv. 238686;Sez. 1, n. 15601 del 28/3/2008, Caldarelli, Rv. 240146; Sez. 6, n. 40573 del30/9/2008, Gallo ed altro, Rv. 241486; Sez. 1, n. 20967 del 26/2/2009, Anaclerioed altri, Rv. 243546; Sez. 5, n. 38530 del 03/6/2009, B. ed altri, Rv. 245144).Nel caso in esame, nemmeno sussiste la lamentata illegalità della pena nétantomeno una difformità della pena irrogata rispetto a quella concordata tra leparti.La pena finale irrogata al Barbieri, infatti, è stata quella di anni sette e mesiquattro di reclusione, che corrisponde esattamente a quella risultante in atti che èstata concordata tra le parti. Né il ricorrente può dolersi che vi sia una discrasiatra il verbale di udienza (dove viene indicato come concordato tra le parti un au-mento di tre anni complessivi che si opera in relazione a tre reati in continuazione)e la motivazione del provvedimento impugnato (dove lo stesso aumento concor-dato viene riferito a due, il che è proprio quello che il richiedente chiedeva con ilprimo motivo).La discrasia è evidentemente frutto di un errore nella verbalizzazione, lad-dove risulterebbe illogico che l'imputato abbia concordato una pena comprensivadi un aumento per la continuazione anche per il reato che egli riteneva assorbito.In ogni caso resta il dato, che rende immune la sentenza impugnata da qualunquecensura di legittimità, che la pena irrogata di anni sette e mesi quattro di reclu-sione esattamente quella che le parti avevano concordato e non è illegale.Ciò perché, quand’anche si volesse ritenere che sia stato operato un au-mento pari ad anni uno e mesi sei di reclusione per ciascuno dei due reati in con-tinuazione, ci troveremmo ad un vizio afferente all’illegittimità della pena irrogata,ma non alla sua illegalità, e pertanto al di fuori del perimetro di scrutinabilità diuna sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.3. La doglianza proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è analoga a quellaproposta dal [OSCURATO:PERSONA] e come quella, e per gli stessi motivi, parimenti inammissibile.Anche il [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato a tutti i motivi di appello afferenti alla respon-sabilità, concordando con il PG una pena che contemplasse anche il riconoscimentodella circostanza attenuante della collaborazione di cui all'articolo 74, comma 7,d.P.R. 309/90, che è stata ratificata dalla Corte territoriale: E anche il [OSCURATO:PERSONA] haconcordato una pena finale di anni sette e mesi quattro di reclusione che è esat-tamente quella applicata dalla Corte partenopea.Tuttavia, anche tale ricorrente, che, come il [OSCURATO:PERSONA], è imputato sia delreato di cui al capo B) che di quello di cui al capo C), come il coimputato era statocondannato in primo grado per tutti e tre i reati fine che gli erano contestati. Edevidenzia che, come risulta dal verbale di udienza, la pena concordata prevedevaun aumento per la continuazione di complessivi tre anni di reclusione per i tre reatiin continuazione, quindi per un anno ciascuno. E che poi, secondo quanto si leggenella motivazione del provvedimento impugnato, la Corte territoriale avrebbe ap-plicato la pena mantenendo l'aumento concordato di tre anni di reclusione ma persoli due reati in continuazione.Si tratta, come già detto per l’analoga doglianza proposta dal [OSCURATO:PERSONA], diuna doglianza che esula dal perimetro di scrutinabilità della sentenza in cui si èstata concordata una pena in appello ai sensi dell'articolo 599-bis cod. proc. pen.in quanto non è stata irrogata alcuna pena illegale e la pena irrogata è esattamentequella concordata tra le parti, a nulla rilevando l’eventuale discrasia che vi è tra ilverbale e la motivazione della sentenza che ben può essere frutto di un erroremateriale.4. Si ritiene a questo punto di passare all’esame dei motivi degli odierniricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 9 della sen-tenza impugnata) e [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata) chein sede di gravame nel merito hanno rinunciato alle eccezioni processuali e ai mo-tivi di merito relativi alla responsabilità e alla sussistenza delle aggravanti, insi-stendo solo per l’accoglimento dei motivi inerenti al trattamento sanzionatorio.4.1 Va dato atto, in primis, che i motivi comuni proposti nell’interesse diManca [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono assolutamente destituiti di fondamento.I due ricorrenti lamentano, come meglio illustrato in premessa, di nonavere ottenuto benefici concreti, in termini di pena, dalla concessione delle circo-stanze attenuanti generiche da parte del giudice di secondo grado.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in primo grado erano stati con-dannati alla pena di 15 anni di reclusione e 50.000 euro di multa ciascuno, par-tendo da una pena base in cui era stato ritenuto più grave il reato sub D) di 10anni di reclusione di 30.000 euro di multa aumentata per la recidiva a 16 anni e 8mesi di reclusione e 50.000 euro di multa, ancora aumentata ex articolo 63,comma 4, cod. pen., a 20 anni di reclusione e 60.000 euro di multa, aumentataper la continuazione con gli altri reati a 22 anni e 6 mesi di reclusione e 75.000euro di multa ridotta alla pena finale di cui sopra.In appello, in virtù del riconoscimento delle circostanze attenuanti generi-che che sono state poste in un rapporto di equivalenza sia con la recidiva che conle altre aggravanti, si sono visti rideterminare la pena in 8 anni e 4 mesi di reclu-sione ed euro 30.000 di multa, quasi la metà di quella irrogata loro in primo grado.Risulta pertanto davvero difficile comprendere la doglianza secondo cui nonci sarebbe stato un beneficio dalla concessione delle circostanze attenuanti gene-riche in termini di pena laddove è stata proprio la concessione delle circostanzerecidiva e per l'aggravante, ben potendo, come ha fatto motivatamente la Corteterritoriale ritenere in sede di aumenti della continuazione di operarli nella stessamisura risposta già dal giudice di primo grado.Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso propostonell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con cui si attacca la motivazionedel provvedimento impugnato in punto di aumenti per la continuazione.Come visto in precedenza, in appello, come legge alle pagg. 11-12 dellamotivazione, la Corte partenopea ha dato atto di ritenere per entrambi gli imputatiche: «L’aumento stabilito dal Gip - pari a un anno e tre mesi di reclusione e 7.500euro di multa per ciascuno dei due reati satellite - risulta congruo in relazione allagravità dei fatti e, in ogni caso, è significativamente inferiore al cumulo materialee alla misura minima dell'aumento prevista dall'ultimo comma dell'art. 81 c.p.».Risulta, pertanto, pienamente soddisfatto l’obbligo motivazionale laddoveè ormai consolidato, il principio espresso da questa Corte di legittimità, secondocui la graduazione della pena per i reati satellite rientra nella discrezionalità delgiudice di merito, il quale, in caso di aumenti applicati in misura contenuta, puòadempiere al relativo obbligo motivazionale anche in maniera sintetica, attraversoil mero richiamo alla gravità dei fatti o ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez.5, n. 34379 del 11/07/2025, Randisi, Rv. 288800 – 01). In questa prospettiva èstato altresì chiarito che, qualora il giudice determini incrementi sanzionatori diesigua entità, non è richiesta una motivazione specifica e dettagliata per ogni reatosatellite, dovendosi escludere in radice un uso distorto del potere discrezionaleconferito dall’art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato,Rv. 284005 – 01).Ed è stato recentemente e condivisibilmente specificato che il giudicedell'appello, in ragione del principio devolutivo, è tenuto ad esaminare il motivoafferente alla mancata motivazione relativa ai singoli aumenti per la continuazionenel solo caso in cui tale rilievo sia strumentale alla contestazione dell'assenza,della contraddittorietà o della manifesta illogicità della motivazione posta a soste-gno del giudizio di congruità della pena, ma non in quello in cui difetti tale conte-stazione e l'appellante muova doglianze esclusivamente in ordine alla mancataindicazione dei singoli aumenti di pena (così Sez. 4, n. 33393 del 18/09/2025,Arrigo, Rv. 288742 – 01 che, in motivazione, ha, altresì, evidenziato che, in que-st'ultima ipotesi, può ritenersi un'implicita acquiescenza alla pena come determi-nata nel suo complesso).Come chiarito già da Sez. 4, n. 21266 del 14/05/2025, Giordano, Rv. 288420– 01 (in motivazione) e da Sez. 4 n. 15706 del 02/04/2025, Vilardi, non mass.non è in discussione il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, se-condo cui, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena com-plessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anchecalcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reatisatellite con grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumentidi pena correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che siastato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altriilleciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e chenon si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269).Ciò perché — come stato rilevato dalla giurisprudenza successiva — eranostate già S.U. Pizzone a puntualizzare che l’obbligo di specifica motivazione in re-lazione all'aumento per la continuazione subisce una mitigazione in conformità aiprincipi che emergono dall'ampia giurisprudenza formatasi in materia di vizio dimotivazione relativo alle statuizioni concernenti il trattamento sanzionatorio.È stato, infatti, in più occasioni affermato, dopo la citata pronuncia delle Se-zioni Unite, che: «il giudice, ove riconosca la continuazione tra reati, ai sensidell'articolo 81 cod. pen. nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuareil reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare emotivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite. Peral-tro, tale obbligo di motivazione richiede modalità di adempimento diverse a se-conda dei casi, essendo necessario e sufficiente che la motivazione dell'entitàdell'aumento per la continuazione per ciascun reato consenta di valutare: cherisultino rispettati i limiti previsti dall'articolo 81 del cod. pen.; che non si sia ope-rato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; che sia stato rispettato, overavvisabile, il rapporto di proporzione tra le pene, riflesso anche della relazioneinterna agli illeciti accertati (si vedano Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone,Rv. 282269)» (così Sez. 4, n. 18748 del 04/05/2022, Manganelli, in motivazione,Rv. 283212 - 01, e già, tra le altre, Sez. 4, n. 48546 del 10/07/2018, Gentile, Rv.274361 - 01 ove si legge: «Ritiene il Collegio di non discostarsi dal principio cheimpone in generale un obbligo di specifica motivazione in relazione all'aumentoper la continuazione, ma di addivenire comunque ad una mitigazione di tale prin-cipio nel senso che un obbligo di specifica motivazione da parte del giudice dimerito sul ragionamento seguito è necessario solo quanto tale aumento si pongaal di sopra della media di pena irrogabile a tale titolo, essendo negli altri casisufficiente il richiamo alla adeguatezza e congruità dell'aumento medesimo).Manifestamente infondato è il motivo proposto nel solo interesse di MancaMaurizio in punto di ritenuta recidiva.La Corte partenopea correttamente ha ritenuto, diversamente da quantosostenuto dalla difesa, che il giudice per le indagini preliminari avesse corretta-mente ritenuto la natura reiterata della recidiva - oltre che specifica e infraquin-quennale - nonostante l'intervenuta unificazione delle due condanne per traffici didroga riportate ai punti 2 e 3 del certificato penale. Ciò richiamando conferente-mente quell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui non esi-ste alcuna incompatibilità fra la recidiva e la continuazione. Pertanto, sussisten-done le condizioni, vanno applicati entrambi gli istituti, praticando sul reato basel'aumento di pena per la recidiva e, quindi, quello per la continuazione, potendoquesta essere riconosciuta anche fra un reato già oggetto di condanna irrevocabileed un altro commesso successivamente alla formazione di detto giudicato (il ri-chiamo è a Sez. 4, n. 21043 del 22/03/2018, B., Rv. 272745 - 01, che ha ritenutoimmune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la recidiva reiterata speci-fica avuto riguardo a due precedenti condanne, per reati della stessa indole diquello oggetto della sentenza impugnata, tra le quali era stata riconosciuta la con-tinuazione). In definitiva, le due condanne subite in precedenza, ancorché afferentia reati unificati quoad poenam sotto il vincolo della continuazione, mantengono laloro autonomia anche ai fini della recidiva reiterata (cfr., in questi termini, ancheSez. 2, n. 9218 del 14/02/2025 Kowalsky, non mass., Sez. 4, n. 21043 del22/03/2018, B., Rv. 272745; Sez. 2, n. 35730 del 02/07/2020, Minucci, Rv.280310)Ad ogni modo, come si dà atto in sentenza, dal certificato penale risultaanche una ulteriore condanna per una spendita di monete false commessa nel2000. E la nuova condotta delittuosa evidenzia per la Corte partenopea una capa-cità criminale particolarmente accentuata, tenuto conto delle precedenti condanneper reiterate violazioni in materia di detenzione illecita e cessione di sostanze stu-pefacenti. Inoltre, il dato temporale intercorrente tra la commissione di tali reati(novembre 2006) e l'ultima vicenda oggetto di giudizio - periodo in parte copertodalla detenzione subita dal 14 novembre 2006 al 2 aprile 2010 (cfr. certificatopenale) - è stato logicamente ritenuto inidoneo ad escludere la recidiva.La sentenza impugnata, pertanto, opera un corretto governo dell'insegna-mento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui il giudice ha il compito diverificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprove-volezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla naturadei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado dioffensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omo-geneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altroparametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado dicolpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza diprecedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838), fermorestando che l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva rientranell'esercizio dei poteri discrezionali del giudice, su cui incombe solo l'onere difornire adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'ido-neità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capa-cità a delinquere del reo che giustifichi l'aumento di pena (Cfr. Corte cost. n.185/2015 nonché, ex plurimis, Sez. 2, n. 50146 del 12/11/2015, Caruso ed altro,Rv. 265684).4.2. Manifestamente infondato è anche il motivo proposto nell’interesse diVollaro [OSCURATO:PERSONA].Infatti, se è vero che nell’atto di appello del [OSCURATO:DATA_NASCITA] a firma dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA] vi è un motivo (il secondo) con il quale si sollecita, tra l’altro, ilriconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 114, n. 1, cod. pen., laCorte territoriale, legittimamente, non ha affrontato il tema perché inammissibile.Ciò perché [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato in relazione al reato di cui alcapo D) ove è contestata la violazione dell'art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309/90,l’aggravante non è stata esclusa e la stessa è incompatibile con l'applicazionedell'art. 114 cod. pen.Costituisce, infatti, principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte dilegittimità che la circostanza attenuante della partecipazione di minima impor-tanza al fatto, prevista dall'art. 114 cod. pen., non trova applicazione quando ilnumero dei partecipanti al reato sia considerato come circostanza aggravante spe-ciale, come nell'ipotesi prevista dall'art. 73, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (cfr. Sez. 3, n. 19096 del 19/04/2012, Jabonero, Rv. 252399 – 01). E, piùrecentemente, si è chiarito che, in tema di concorso di persone nel reato, la dispo-sizione del secondo comma dell'art. 114 cod. pen., secondo cui l'attenuante dellaminima partecipazione al fatto pluripersonale non si applica quando ricorra unadelle circostanze aggravanti delineate all'art. 112 dello stesso codice, si riferisceanche ai casi nei quali il numero delle persone concorrenti nel reato sia posto abase di un aggravamento della pena in forza di disposizioni specificamente riguar-danti il reato stesso (così Sez. 3, n. 17180 del 05/03/2020, Zenarti, Rv. 279014 –01, Zenart anche in quel caso in relazione alla fattispecie relativa all'aggravantedi cui all'art. 73, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).In proposito va ricordato che, in casi come quello in esame, il dovere dimotivazione della sentenza è adempiuto, ad opera del giudice del merito attra-verso la valutazione globale delle deduzioni delle parti e delle risultanze proces-suali, non essendo necessaria l'analisi approfondita e l'esame dettagliato delle pre-dette ed è sufficiente che si spieghino le ragioni che hanno determinato il convin-cimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual casodevono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche senon espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisioneadottata (Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011, Schowick, Rv. 250105). E, ancora siera già in passato affermato che in sede di legittimità, non è censurabile una sen-tenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame,quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenzacomplessivamente considerata (Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv.256340, fattispecie in cui la Corte ha escluso il vizio di motivazione perché il giu-dice di appello, pur non avendo espressamente motivato in ordine alla mancataapplicazione dell'attenuante dell'art. 114 cod. pen. -, esplicitamente richiesta coni motivi di appello - aveva in motivazione dimostrato la partecipazione attivadell'imputato al delitto).4.3. Manifestamente infondati sono i motivi proposti nell’interesse di Chiricosulla responsabilità, fatta eccezione di quelli indicati ai punti 2, 3 e 4 concernentiil riconoscimento dell'attenuante speciale della collaborazione (che gli è stata rico-nosciuta in appello), il ravvedimento operoso e il trattamento sanzionatorio.In questa sede di legittimità tale ricorrente si duole che la pena base sia stataindicata in 15 anni di reclusione cioè 5 anni in più rispetto al minimo edittale di 10anni previsto dall'articolo 74, comma 2, d.P.R. 309/90 e che ai fini della quantifi-cazione della pena non si sia tenuto conto che la vendita dello stupefacente dopola sua estrazione dal fertilizzante e la condotta agevolatrice sulla successiva coin-teressenza tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono circostanze di fatto che il [OSCURATO:PERSONA] ha di-sconosciuto e che non sono state oggetto di accertamento da parte dei giudici diappello, che le avrebbero acriticamente acquisite con lo stesso grado di travisa-mento già operato dal giudicante di primo grado.Orbene, appare di tutta evidenza che il ricorrente lamenta l’erronea interpre-tazione di tutta una serie di situazioni di fatto che, al di là della non scrutinabilitàin sede di legittimità, sono inammissibili a fronte della sua rinuncia ai motivi diappello sulla responsabilità.Diversamente da quanto opina il ricorrente la Corte territoriale, una volta ri-nunciati i motivi di appello, non poteva rivalutare gli aspetti del fatto, che sonopassati in giudicato come già valutati dal giudice di primo grado.Né una rivalutazione degli stessi poteva e può essere reintrodotta in questasede adducendo un “travisamento della prova per invenzione” in sede di dosime-tria della pena.In altri termini, deducendo un non meglio inquadrabile “travisamento dellaprova per invenzione” che investirebbe la valutazione fatta in punto di dosimetriadella pena, al di là dell’atecnicità e della genericità del richiamo al travisamentodella prova di fronte ad una doppia conforme, che ha dei limiti ben individuati dallagiurisprudenza di questa Corte, il ricorrente cerca di far rientrare nella valutazionedel giudice di legittimità dei profili di merito i cui motivi di gravame sono statirinunciati.La motivazione in punto di dosimetria della pena nel provvedimento impu-gnato è logica, coerente e corretta in punto di diritto (sull'onere motivazionale delgiudice in ordine alla determinazione della pena cfr. Sez. 3, n. 29968 del22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro,Rv. 271243).La Corte territoriale dà atto di ritenere che una quantificazione della pena cheprenda le mosse dalla pena base individuata dal Gip in quindici anni di reclusioneper il reato di cui al capo A), è assolutamente congrua in considerazione del ruolotutt'altro che marginale svolto dall'imputato, che ha agito quale responsabile dellalogistica della prima importazione e della successiva vendita di parte della cocainaestratta dal carico dì fertilizzante, nonché quale intermediario nei contatti con ilsodale [OSCURATO:PERSONA], con il quale il gruppo criminale avrebbe poi organizzatouna nuova importazione. Tale pena viene ridotta a sette anni e sei mesi di reclu-sione per effetto dei riconoscimento dell'attenuante speciale della collaborazionee ulteriormente diminuita a cinque anni e cinque mesi in ragione delle attenuantigeneriche già riconosciute, E l'aumento di un anno di reclusione stabilito dal GIPper il reato satellite di cui al capo C) viene ritenuto congruo, tenuto conto dellagravità del fatto, ed è comunque ampiamente inferiore al cumulo materiale dellepene.L’onere motivatorio, pertanto, è pienamente adempiuto costituendo ius re-ceptum che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimoedittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale as-solve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli ele-menti indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo,Rv. 230278).Ed invero, il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli con-ferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione diuno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S.,Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754).Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca ilfrutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Il che non è nel caso che cioccupa.Va, peraltro, ricordato che una specifica e dettagliata motivazione in meritoai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede solo nelcaso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale ocomunque superiore alla media — il che non è nel caso che ci occupa — risultandoinsindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente ba-sata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso dispecie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre:Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi,Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01).Quanto all’attenuante di cui all’art. 74, comma 7, d.P.R. 309/90, la Cortepartenopea ha ritenuto l'imputato meritevole del suo riconoscimento, con una di-minuzione della pena nella misura minima della metà, avendo reso dichiarazionietero-accusatorie comunque rilevanti ai fini della ricostruzione dell'attività dì spac-cio di sostanze stupefacenti posta in essere dall'associazione criminale sebbenelimitatamente al breve arco temporale della sua partecipazione al sodalizio - con-sentendo, peraltro, l'identificazione di un ulteriore soggetto coinvolto nei trafficiilleciti, mai indagato prima ([OSCURATO:PERSONA]).I giudici del gravame del merito, dunque, motivano sull’entità della ridu-zione — il che rende manifestamente infondato anche l’ulteriore profilo di do-glianza proposto nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] — nel solco della consolidata giurispru-denza di questa Corte di legittimità secondo cui deve ritenersi adempiuto l'obbligodi motivazione da parte del giudice di merito in ordine alla misura della riduzionedella pena per effetto dell'applicazione di un'attenuante, attraverso l'adozione, insentenza, di una formula sintetica, quale "si ritiene congruo" (cfr. Sez. 4, n. 54966del 20/09/2017, Romagnoli, Rv. 271524; così sez. 6, n. 9120 del 2/7/1998, Urratae altri, Rv. 211583).5. In ultimo, va rilevata la manifesta infondatezza dei motivi propostinell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], unico degli odierni ricorrenti a non avere rinun-ciato in appello ai motivi sulla responsabilità.Come ricorda la Corte territoriale alle pagg. 6-7: «La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ne ha chiesto l'assoluzione dall'imputazione sub capo D), contestando chefosse consapevole del traffico di cocaina. Ha sostenuto, in particolare, che Basilesarebbe stato coinvolto come "prestanome" per la costituzione delle società ALBASrl. e SAINT Co. S.A., senza venire informato del reale scopo illecito. Le intercet-tazioni e le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] dimostrerebbero, infatti, che la consape-volezza del contenuto dei container (cocaina) sarebbe maturata solo successiva-mente e che egli sarebbe stato minacciato da [OSCURATO:PERSONA] perché continuassea collaborare. In subordine, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la riqualificazione delfatto come ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, eviden-ziando l'assenza di dolo pieno e la marginalità del ruolo del prevenuto. Ha conte-stato, infine, la valutazione di equivalenza tra attenuanti generiche e aggravanti,sostenendo che le prime avrebbero dovuto prevalere, anche alla luce della minoreresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA] rispetto agli altri imputati con ruoli più gravi (promotori eorganizzatori del traffico). Con motivi aggiunti, infine, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] insistito per il riconoscimento della circostanza attenuante della collaborazione,evidenziando che [OSCURATO:PERSONA] aveva reso ulteriori dichiarazioni spontanee il 27 dicem-bre 2023, trasmesse alla D.D.A. di Napoli, a causa delle quali aveva, peraltro,subito una violenta aggressione in carcere, venendo trasferito in isolamento permotivi di sicurezza».In appello, dunque, la contestazione aveva riguardato in radice la respon-sabilità (vedasi il primo motivo dell’atto di appello del [OSCURATO:DATA_NASCITA] a firma dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA]) mentre in questa sede viene “corretto il tiro” assumendosi lamancata consapevolezza dell’ingente quantitativo e quindi censurando la sentenzaimpugnata sotto il profilo della motivazione della ritenuta aggravante di cui all’art.80 d.P.R. 309/90. In tal senso il profilo di doglianza in questione, così come for-mulato, sarebbe inammissibile.In ogni caso, con motivazione logica e congrua, la Corte territoriale (pagg.15-26), così come già il giudice di primo grado (pagg. 171 e ss.), dedica ampiaparte a [OSCURATO:PERSONA], sottolineando in più punti il suo ruolo centrale dell'atti-vità criminosa di cui al capo D) e la sua assoluta consapevolezza della natura delleA pagina 15 della sentenza impugnata si ricorda che [OSCURATO:PERSONA] venne control-lato da una pattuglia della Guardia di Finanza di [OSCURATO:PERSONA] all'internodell'autovettura in uso a [OSCURATO:PERSONA], con la quale i due si diressero prima a TorreAnnunziata e il giorno seguente all'aeroporto di Fiumicino per imbarcarsi versoMadrid e poi andare a Panama. Si dà poi conto della presenza di [OSCURATO:PERSONA] a SantoDomingo e a Panama, della creazione delle due società di cui [OSCURATO:PERSONA],ovvero “l’avvocato”, era intestatario fittizio, finalizzate a conferire un'apparentelegalità al traffico di stupefacenti e a giustificare dinanzi alle autorità italiane imovimenti commerciali del caffè dalla Colombia a Panama e da Panama all'Italia.In sentenza si dà atto della provata presenza di [OSCURATO:PERSONA] in compagnia diBarbati a Panama di cui si ha prova dal messaggio vocale n. 384 del 18/11/2020da cui — come rileva la Corte territoriale a pagina 17 — emerge con chiarezzal'assoluta consapevolezza da parte di [OSCURATO:PERSONA] della nature illecita delle attività cheBarbate stava conducendo a Panama. Così, ancora, si riferisce a pag. 19 dellaconversazione del 25 gennaio che pure la Corte partenopea ritiene indicativa dellacircostanza che [OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza di tutti i dettagli dell'organizzazione, com-presi i nomi dei finanziatori, le spese sostenute da [OSCURATO:PERSONA] per il soggiorno a Pa-nama e per i preparativi, nonché la ripartizione dei profitti.Per i giudici partenopei porta alle medesime conclusioni il riferimento alpericolo di un intervento delle forze dell'ordine di cui alla captazione n. 2314 del03/02/2021, che dimostrerebbe ancora una volta la piena consapevolezza di Basilesin dall'inizio circa la natura illecita dell’attività.Nel medesimo solco, a pag. 21 la Corte territoriale dà conto della conver-sazione ambientale dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] progr. n. 962 nel corso della quale venivaregistrato il contenuto di una serie di messaggi locali tra [OSCURATO:PERSONA] e BasileAlessandro da cui si comprendeva chiaramente che l'organizzazione aveva acqui-stato l'ingente partita di caffè in Italia con l'intento, una volta giunta a Panama, dicontaminarlo sintetizzandolo con la cocaina, per poi procedere alla restituzione almittente del carico ovvero la società [OSCURATO:SOCIETA]Analizzando i contenuti di tale telefonata, i giudici partenopei confutano latesi difensiva che la conversazione in esame dimostrerebbe una condizione di sud-ditanza psicologica di [OSCURATO:PERSONA], costretto a lavorare e a collaborare sotto minacciaper garantire il buon esito dell'operazione di importazione della cocaina, rilevandocome, invece, emerge chiaramente che si trattava di un dialogo, sia pure animato,tra soggetti parimenti coinvolti nell'attività illecita, incentrato sulle modalità di spe-dizione e sui rischi connessi ai controlli doganali e ai sistemi antinarcotici.Ancora una volta, dunque, la Corte territoriale dà conto di ritenere cheemerga in modo inequivocabile il pieno e consapevole coinvolgimento di Basilenell'importazione di un'ingente quantitativo di cocaina.A pag. 23 del provvedimento impugnato si dà poi ampiamente conto diun'ulteriore conversazione significativa del consapevole e volontario coinvolgi-mento di [OSCURATO:PERSONA] nell'importazione di cocaina che veniva registrata il 2novembre 2022 (progr. 283).L’attenta ed articolata disamina del vasto materiale probatorio a carico delBasile ha consentito, pertanto, alla Corte territoriale, con motivazione priva di apo-rie logiche e corretta in punto di diritto — e che pertanto si sottrae alle propostecensure di legittimità — di affermare conclusivamente, a pagina 24, che alla lucedi tali inequivocabili emergenze non può davvero nutrirsi alcun dubbio circa il con-sapevole e volontario coinvolgimento dell'imputato, peraltro con un ruolo di primopiano, nella vicenda dell'importazione dell'ingente quantitativo di cocaina di cui alcapo D).I giudici partenopei danno peraltro conto che la versione alternativa fornitada [OSCURATO:PERSONA] nel corso degli interrogatori di garanzia risulta palesemente smentita nonsolo dal contenuto delle intercettazioni di cui si è appena detto, ma anche daquanto dichiarato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei propri interrogatori.In particolare, [OSCURATO:PERSONA], nell'interrogatorio del 21 giugno 2023, hadettagliatamente illustrato il ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA] nella seconda im-portazione di cocaina, chiarendo come il complice fosse perfettamente consape-vole della natura dell'operazione.[OSCURATO:PERSONA], dal suo canto, nell'interrogatorio reso in data 23 maggio2023 ha rilasciato anch’egli dichiarazioni in merito a [OSCURATO:PERSONA], riportandoinformazioni apprese tramite il nipote che si inseriscono nel quadro probatorio giàdelineato contribuendo a chiarire il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda in esame.In particolare, si ricorda in sentenza che tale coimputato ha riferito cheBasile era la persona che il nipote aveva contattato e che voleva utilizzare comeamministratore di alcune società che servivano per importare il caffè con dentromiscelata la cocaina in occasione della seconda operazione di importazione delcontainer da Panama.Manifestamente infondato è anche il motivo proposto dal [OSCURATO:PERSONA] in punto ditrattamento sanzionatorio.La Corte territoriale ha dato conto in sentenza di ritenere che tale imputatoabbia già benevolmente goduto delle circostanze attenuanti generiche, valutate intermini di equivalenza rispetto alle aggravanti, e comunque ha attestato che nonemergono elementi idonei a giustificare-una rivalutazione del giudizio di compara-zione in senso più favorevole, tenuto conto della particolare gravità del fatto edell'assenza di segnali concreti di resipiscenza. Ciò anche valutando che la difesaanche in quella sede si era limitata a riproporre argomentazioni già ampiamentesmentite dalle risultanze probatorie, insistendo sull'assenta inconsapevolezzadell'imputato circa il contenuto del container, ovvero su un presunto "violento af-fievolimento della coscienza" in ordine alla natura del carico. E che tali rilievi, tut-tavia, attengono al profilo stesso della responsabilità - su cui ci si è ampiamentesoffermati in precedenza - e non incidono sul grado di riprovevolezza della con-dotta, da ritenere certamente elevato per le considerazioni sopra esposte.La motivazione in punto di dosimetria della pena nel provvedimento impu-gnato, anche per il [OSCURATO:PERSONA], è logica, coerente e corretta in punto di diritto (sull'o-nere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena cfr. Sez.3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del27/4/2017, Mastro, Rv. 271243).I giudici del gravame del merito, facendo corretta applicazione dei principidi diritto già in precedenza ricordati, hanno dato infatti conto che la gravità dellacondotta giustifica anche il sensibile discostamento della pena base dal minimo, inmisura, peraltro, ben ai di sotto della media edittale.L’onere motivatorio, pertanto, è pienamente adempiuto costituendo ius re-ceptum che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimoedittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale as-solve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli ele-menti indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo,Rv. 230278).6. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen,non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pa-gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san-zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivoP.Q.M.Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle am-mende.Così deciso il 28/04/2026Il Consigliere estensore La PresidenteVincenzo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17656/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris