CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 novembre 2023
Cassazione n. 29377/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2023 della [OSCURATO:PERSONA] TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Agostini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione voglia dichiarare inammissibile il ricorso, con le conseguenze previste dalla legge; lette le conclusioni del difensore della parte civile avv. [OSCURATO:PERSONA] di Sala, che ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 17 novembre 2023 la Corte di appello di Torino confermava la sentenza del 5 aprile 2022 con la quale il primo giudice aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno di reclusione per il reato previsto dall'art. 642 cod. pen., integrando il dispositivo della prima decisione con l'espresso riferimento al giudizio di equivalenza fra le attenuanti generiche e la recidiva. 2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza "per violazione di legge e vizio di motivazione per la illogicità della mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p." e "per inosservanza o erronea applicazione della legge penale [...] con riferimento all'art. 133 c.p.". 3. Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, nella quale è stato convertito il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215), in mancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione orale, proposta nei termini ivi previsti. Il Procuratore generale e il difensore della parte civile hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. 4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi non consentiti, generici e manifestamente infondati. 4.1. Nell'atto di appello non era stato chiesto il riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., nonostante detta norma fosse già in vigore al momento della pronuncia di primo grado. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 609, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza d'appello né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, Polillo, Rv. 282773; Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Semmah, Rv. 275782; Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 272789; Sez. 5, n. 57491 del 23/11/2017, Moio, Rv. 271877; Sez. 3, n. 6870 del 28/04/2016, Fontana, dep. 2017, Rv. 269160; Sez. 7, n. 43838 del 27/5/2016, Savini, Rv 268281; Sez. 6, n. 20270 del 27/4/2016, Gravina, Rv. 266678). In ogni caso il ricorso è del tutto generico perché non spiega il rilievo della documentazione prodotta all'udienza di appello ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità (nell'impugnazione vi è solo un generico riferimento a una "richiesta documentata di istanza di risarcimento del danno"). 4.2. Quanto al secondo motivo, con il gravame la difesa si era limitata a chiedere l'applicazione delle attenuanti generiche, riconosciute dal primo giudice, con giudizio di prevalenza sulla recidiva reiterata, peraltro precluso dal disposto dell'art. 69, quarto comma, cod. pen. Con il ricorso, invece, la difesa ha lamentato la violazione dell'art. 133 cod. pen., obliterando la circostanza che all'imputato è stata inflitta la pena nel minimo edittale. 5. Alla inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Non vengono liquidate le spese alla parte civile, che ha depositato le proprie conclusioni, in assenza di un interesse all'intervento nel presente grado di giudizio: il ricorso non aveva ad oggetto le statuizioni civili e un eventuale accoglimento non avrebbe arrecato alcun pregiudizio alla parte civile, in ragione della pronuncia con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 538 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis del codice penale, decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile, a norma degli artt. 74 e seguenti cod. proc. pen.» (sent. n. 173 del 2022). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquid