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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 aprile 2023

Cassazione n. 14690/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24600/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, alla via TAGLIAMENTO n. 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , alla via ALESSANDRIA n. 130, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente – nonchécontro CONDOMINIO di [OSCURATO:PERSONA] n. 16 in MILANO , in per sona dell’amministratore in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, al viale [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale – avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di MILANO n. 2502/2022depositata il 18/07/2022 .

Ad. 6/04/2023 CC R.g. n. 24600 del 2022; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta, nella camera di consiglio del 6/04/2023 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 2502 del 18/07/2022 ha riformato la sentenza di primo grado del Tribunale della stessa sede, che aveva rigettato il ricorso proposto, ai sensi dell’art. 702 bis cod. proc. civ. , d a [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’architetto [OSCURATO:PERSONA] e del Condominio di via F. Hayez n. 16 di Milano, e ha condannato l’architetto Calvi, quale alienante dell’immobile e progettista dei lavori e il Con dominio di via Hayez n. 16 di Milano, a effettuare una serie di lavori, come risultanti da un allegato tecnico,sull’appartamento di proprietà, in detto edificio, di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva acquistato dall’architetto Calvi, pure condomino nello stesso palazzo, nonché a una penale per ogni giorno di ritardo nell’effettuazione dei detti lavori, da realizzarsi nel termine di dieci mesi dalla notificazione della sentenza e al risarcimento dei danni, liquidati in euro tremila e ottocento oltre accessori e rivalutazione dal 15/04/2020 alla data della sentenza, oltre interessi al saggio di legge sulla somma annualmente rivalutata dalla data della sentenza al saldo.

La sentenza della Corte territoriale è gravata sia dall’architetto Calvi, con ricorso principale, che dal Condominio di via Hayez n. 16, con ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] resiste avverso entrambi i ricorsi, con separati controricorsi.

Il Procuratore generale non ha formulato conclusioni.

Tutte le parti hanno depositato memori e per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente principale, [OSCURATO:PERSONA], censura come segue la sentenza d’appello.

Ad. 6/04/2023 CC R.g. n. 24600 del 2022; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] primo motivo deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 cod. p roc . c iv . ed in particolare dell’art. 702 quater cod. p roc . c iv . , in particolare l’ a rch itetto Calvi lamenta che i nuovi documenti prodotti in appello sarebbero stati , e sono , privi del requisito dell’indispensabilità, e pertanto, di essi la Corte territoriale non poteva tenere conto ai fini della decisione.

Il secondo motivo pone censure di violazione di legge ai sensi dell’art 360, comma 1, n. 3, cod. p roc . c iv . ed in particolare degli artt. 1495 c od. c iv ., 1669 c od. c iv . e 2966 c od. c iv . , per avere la Corte d’Appello di Milano ritenuto rilevanti ai fini dell’interruzione della prescrizione,e comunque ai fini di escludere il verificarsi delle decadenze previste dal codice civile in materia di vendita e di appalto, degli atti che dalla Severoni non erano stati indirizzati direttamente al Calvi.

Il terzo motivo deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. ed in particolare dell’art. 112 c od. proc. civ., per avere la Corte territoriale pronunciato oltre i limiti segnati dal contenuto della domanda originaria e segnatamente per avere omesso di rilevare che la domanda non era rivolta avverso l’architetto Calvi.

Il quarto, e ultimo, motivo, propone ai sensi dell’ art. 360, comma 1, n. 3, cod. p roc . c iv . vizio di violazione e (o) falsa applicazione di norme di diritto e in particolare dell’art. 92 c.p.c. nonché violazione di legge carenza assoluta di motivazione.

Il primo motivo è infondato.

La Corte d’Appello ha motivato sulle ragioni per le quali i documenti dovevano essere ritenuti indispensabili, richiamandosi alla giurisprudenza di legittimità (Sez.

U n. 10790 del 04/05/2017 Rv. 643939 - 01) e affermando che la necessità della loro produzione era sorta dalle difese del convenuto in primo grado e che alla parte, la Severoni, che ne era in possesso, a seguito delle Ad. 6/04/2023 CC R.g. n. 24600 del 2022; estensore: C. Valle difese del Calvi, non era stato assegnato alcun termine per la loro produzione, avendo il giudice dopo la prima udienza, rinviato la causa per discussione, senza fare luogo ad alcun incombente istruttorio Il secondo motivo è infondato, poiché la Corte d’Appello (alla pag. 9) ha correttamente affermato che a seguito del riconoscimento dei vizi da parte dell’architetto [OSCURATO:PERSONA], a mezzo di missive inviate all’amministratore del Condominio di via Hayez, e tanto nell’ambito del termine decennale di prescrizione, non poteva più farsi luogo a rilievo di decadenza dalla denuncia dei vizi, poiché«l’impegno del debitore di eliminare i vizi equivale a un riconoscimento degli stessi», pur se intervenuto dopo lo spirare del termine per far valere la decadenza e anche in relazione a detto motivo la conclusione cui perviene la Corte territoriale è coerente con la giurisprudenza, anche nomofilattica (Sez.

U n. 13294 del 21/06/2005 Rv. 582103 - 01) .

La sentenza, inoltre, enumera specificamente gli atti interruttivi della prescrizione, quali le diffide legali del 17/03/2015 e del 27/12/2017; la convenzione di negoziazione assistita e la successiva notifica del ricorso per accertamento tecnico preventivo del novembre 2019.

Il terzo mezzo, che deduce vizio di carattere processuale, consistente nell’avere il giudice di merito pronunciato oltre i limiti segnati dalla domanda, è infondato, in quanto dalla lettura del ricorso proposto in primo grado da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti sia del dante causa che del Condominio, introduttivo del rito sommario di cognizione, alle pagg. 8-10, alla quale questa Corte può accedere trattandosi di vizio processuale, risulta che la domanda era stata proposta nei confronti del Calvi nella duplice qualità di proprietario venditore e progettista dei lavori (realizzati da ditta di sua fiducia).

Ad. 6/04/2023 CC R.g. n. 24600 del 2022; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] quarto, ed ultimo,motivo è, al pari dei precedenti, i nfondato .

La motivazione in punto di rinnovata determinazione delle spese di lite e segnatamente del loro onere è nella soccombenza del Calvi e del Condominio e risiede nel potere del giudice d’appello, che accolga integralmente la domanda formulata in primo grado, così modificando la sentenza di primo grado, di rideterminare le spese, come da costante orientamento di questa Corte (Cass. n. 14916 del 13/07/2020 Rv. 658671 – 01 , Cass n. 0 1775 del 24 / 01 / 2017 Rv. 642738 – 01 ), al quale il Collegio aderisce e intende assicurare continuità.

Il ricorso incidentale del Condominio di via [OSCURATO:PERSONA] n. 16, il cui difetto di potere in capo all’amministratore può ritenersi sanato in forza della delibera assembleare allegata in ambiente telematico (tra i documenti depositati ai fini del processo telematico)e assunta il 22/11/2021, a fronte di una rituale procura alle liti per cassazione, non può essere esaminato, per tardività, in quanto l’interesse alla sua proposizione nasceva dalla stessa sentenza d’appello, poiché il ricorso per cassazione dell’architetto Calvi non muove alcuna censura avverso il Condominio, come fatto palese dalla piana lettura dei motivi di ricorso, e non dall’impugnazione principale della Severoni.

Il ricorso incidentale è stato, invero, proposto oltre il termine dell’art. 370 cod. proc. civ., poiché a fronte di una sentenza notificata in data 18/07/2022 l’atto è stato notificato soltanto il 23/11/2022 e non, invece, entro il 17/10/2022, ossia entro i sessanta giorni dalla notifica della sentenza della Corte d’Appello, effettuata lo stesso giorno della pubblicazione del provvedimento.

In adesione all’orientamento, oramai costante, di questa Corte (da ultimo Cass. n. 17614 del 24/08/2020 Rv. 658685 -01) il detto ricorso incidentale deve essere dichiarato, pertanto, inammissibile.

Ad. 6/04/2023 CC R.g. n. 24600 del 2022; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] conclusione, il ricorso principale è rigettato e quel l o incidentale è dichiarato inammissibile.

Le spese di lite di questa fase di legittimità possono essere compensate, stante il diverso esito delle fasi di merito.

Al rigetto dell’impugnazione principale , e alla dic hiarazione d’inammissibilità dell’incidental,e consegue che deve darsi atto della sussistenza, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrent e principale e di quello incidentale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale e di quello incidentale , a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso principale e di chiara inammissibile il ricorso incidentale; compensa le spese di questo giudiziodi legittimità.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24600/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, alla via TAGLIAMENTO n. 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , alla via ALESSANDRIA n. 130, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente – nonchécontro CONDOMINIO di [OSCURATO:PERSONA] n. 16 in MILANO , in per sona dell’amministratore in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, al viale [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale – avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di MILANO n. 2502/2022depositata il 18/07/2022 . Ad. 6/04/2023 CC R.g. n. 24600 del 2022; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta, nella camera di consiglio del 6/04/2023 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 2502 del 18/07/2022 ha riformato la sentenza di primo grado del Tribunale della stessa sede, che aveva rigettato il ricorso proposto, ai sensi dell’art. 702 bis cod. proc. civ. , d a [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’architetto [OSCURATO:PERSONA] e del Condominio di via F. Hayez n. 16 di Milano, e ha condannato l’architetto Calvi, quale alienante dell’immobile e progettista dei lavori e il Con dominio di via Hayez n. 16 di Milano, a effettuare una serie di lavori, come risultanti da un allegato tecnico,sull’appartamento di proprietà, in detto edificio, di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva acquistato dall’architetto Calvi, pure condomino nello stesso palazzo, nonché a una penale per ogni giorno di ritardo nell’effettuazione dei detti lavori, da realizzarsi nel termine di dieci mesi dalla notificazione della sentenza e al risarcimento dei danni, liquidati in euro tremila e ottocento oltre accessori e rivalutazione dal 15/04/2020 alla data della sentenza, oltre interessi al saggio di legge sulla somma annualmente rivalutata dalla data della sentenza al saldo. La sentenza della Corte territoriale è gravata sia dall’architetto Calvi, con ricorso principale, che dal Condominio di via Hayez n. 16, con ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] resiste avverso entrambi i ricorsi, con separati controricorsi. Il Procuratore generale non ha formulato conclusioni. Tutte le parti hanno depositato memori e per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente principale, [OSCURATO:PERSONA], censura come segue la sentenza d’appello. Ad. 6/04/2023 CC R.g. n. 24600 del 2022; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] primo motivo deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 cod. p roc . c iv . ed in particolare dell’art. 702 quater cod. p roc . c iv . , in particolare l’ a rch itetto Calvi lamenta che i nuovi documenti prodotti in appello sarebbero stati , e sono , privi del requisito dell’indispensabilità, e pertanto, di essi la Corte territoriale non poteva tenere conto ai fini della decisione. Il secondo motivo pone censure di violazione di legge ai sensi dell’art 360, comma 1, n. 3, cod. p roc . c iv . ed in particolare degli artt. 1495 c od. c iv ., 1669 c od. c iv . e 2966 c od. c iv . , per avere la Corte d’Appello di Milano ritenuto rilevanti ai fini dell’interruzione della prescrizione,e comunque ai fini di escludere il verificarsi delle decadenze previste dal codice civile in materia di vendita e di appalto, degli atti che dalla Severoni non erano stati indirizzati direttamente al Calvi. Il terzo motivo deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. ed in particolare dell’art. 112 c od. proc. civ., per avere la Corte territoriale pronunciato oltre i limiti segnati dal contenuto della domanda originaria e segnatamente per avere omesso di rilevare che la domanda non era rivolta avverso l’architetto Calvi. Il quarto, e ultimo, motivo, propone ai sensi dell’ art. 360, comma 1, n. 3, cod. p roc . c iv . vizio di violazione e (o) falsa applicazione di norme di diritto e in particolare dell’art. 92 c.p.c. nonché violazione di legge carenza assoluta di motivazione. Il primo motivo è infondato. La Corte d’Appello ha motivato sulle ragioni per le quali i documenti dovevano essere ritenuti indispensabili, richiamandosi alla giurisprudenza di legittimità (Sez. U n. 10790 del 04/05/2017 Rv. 643939 - 01) e affermando che la necessità della loro produzione era sorta dalle difese del convenuto in primo grado e che alla parte, la Severoni, che ne era in possesso, a seguito delle Ad. 6/04/2023 CC R.g. n. 24600 del 2022; estensore: C. Valle difese del Calvi, non era stato assegnato alcun termine per la loro produzione, avendo il giudice dopo la prima udienza, rinviato la causa per discussione, senza fare luogo ad alcun incombente istruttorio Il secondo motivo è infondato, poiché la Corte d’Appello (alla pag. 9) ha correttamente affermato che a seguito del riconoscimento dei vizi da parte dell’architetto [OSCURATO:PERSONA], a mezzo di missive inviate all’amministratore del Condominio di via Hayez, e tanto nell’ambito del termine decennale di prescrizione, non poteva più farsi luogo a rilievo di decadenza dalla denuncia dei vizi, poiché«l’impegno del debitore di eliminare i vizi equivale a un riconoscimento degli stessi», pur se intervenuto dopo lo spirare del termine per far valere la decadenza e anche in relazione a detto motivo la conclusione cui perviene la Corte territoriale è coerente con la giurisprudenza, anche nomofilattica (Sez. U n. 13294 del 21/06/2005 Rv. 582103 - 01) . La sentenza, inoltre, enumera specificamente gli atti interruttivi della prescrizione, quali le diffide legali del 17/03/2015 e del 27/12/2017; la convenzione di negoziazione assistita e la successiva notifica del ricorso per accertamento tecnico preventivo del novembre 2019. Il terzo mezzo, che deduce vizio di carattere processuale, consistente nell’avere il giudice di merito pronunciato oltre i limiti segnati dalla domanda, è infondato, in quanto dalla lettura del ricorso proposto in primo grado da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti sia del dante causa che del Condominio, introduttivo del rito sommario di cognizione, alle pagg. 8-10, alla quale questa Corte può accedere trattandosi di vizio processuale, risulta che la domanda era stata proposta nei confronti del Calvi nella duplice qualità di proprietario venditore e progettista dei lavori (realizzati da ditta di sua fiducia). Ad. 6/04/2023 CC R.g. n. 24600 del 2022; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] quarto, ed ultimo,motivo è, al pari dei precedenti, i nfondato . La motivazione in punto di rinnovata determinazione delle spese di lite e segnatamente del loro onere è nella soccombenza del Calvi e del Condominio e risiede nel potere del giudice d’appello, che accolga integralmente la domanda formulata in primo grado, così modificando la sentenza di primo grado, di rideterminare le spese, come da costante orientamento di questa Corte (Cass. n. 14916 del 13/07/2020 Rv. 658671 – 01 , Cass n. 0 1775 del 24 / 01 / 2017 Rv. 642738 – 01 ), al quale il Collegio aderisce e intende assicurare continuità. Il ricorso incidentale del Condominio di via [OSCURATO:PERSONA] n. 16, il cui difetto di potere in capo all’amministratore può ritenersi sanato in forza della delibera assembleare allegata in ambiente telematico (tra i documenti depositati ai fini del processo telematico)e assunta il 22/11/2021, a fronte di una rituale procura alle liti per cassazione, non può essere esaminato, per tardività, in quanto l’interesse alla sua proposizione nasceva dalla stessa sentenza d’appello, poiché il ricorso per cassazione dell’architetto Calvi non muove alcuna censura avverso il Condominio, come fatto palese dalla piana lettura dei motivi di ricorso, e non dall’impugnazione principale della Severoni. Il ricorso incidentale è stato, invero, proposto oltre il termine dell’art. 370 cod. proc. civ., poiché a fronte di una sentenza notificata in data 18/07/2022 l’atto è stato notificato soltanto il 23/11/2022 e non, invece, entro il 17/10/2022, ossia entro i sessanta giorni dalla notifica della sentenza della Corte d’Appello, effettuata lo stesso giorno della pubblicazione del provvedimento. In adesione all’orientamento, oramai costante, di questa Corte (da ultimo Cass. n. 17614 del 24/08/2020 Rv. 658685 -01) il detto ricorso incidentale deve essere dichiarato, pertanto, inammissibile. Ad. 6/04/2023 CC R.g. n. 24600 del 2022; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] conclusione, il ricorso principale è rigettato e quel l o incidentale è dichiarato inammissibile. Le spese di lite di questa fase di legittimità possono essere compensate, stante il diverso esito delle fasi di merito. Al rigetto dell’impugnazione principale , e alla dic hiarazione d’inammissibilità dell’incidental,e consegue che deve darsi atto della sussistenza, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrent e principale e di quello incidentale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale e di quello incidentale , a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso principale e di chiara inammissibile il ricorso incidentale; compensa le spese di questo giudiziodi legittimità. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma
Sentenza Cassazione n. 14690/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris