CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 gennaio 2023
Cassazione n. 02100/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 39:17/2 ,23 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ex lege. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 40, presso lo studio dell'avvocato C-,useppe Merlino che la rappresenta e difende unitamente all'avvocan:9 [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Piacenza, giusta procura speciale in calce -Al conti °ricorso. - controricorrente - avverso la sentenza n. 90/VII/2013 della COMM.TRIB.REG.[OSCURATO:PERSONA], depositata il 12312/2013. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'Agenzia delle entrate ha impugnato la suindicata sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la pronuncia di primo grado, che aveva accolto il ricorso introduttivo di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sanzione comminata dall'Ufficio, ai sensi dell'art. 8, comma 3 bis, I. 18 dicembre 1997 n. 471, per omessa separata indicazione nel [OSCURATO:PERSONA] 2004 -per l'anno d'Imposta 2003- e nel [OSCURATO:PERSONA] 2006 -per l'anno d'Imposta 2005- di spese ed altri componenti negativi sostenuti per operazioni con Paesi a fiscalità privilegiata, nonostante la presentazione di regolari dichiarazioni integrative ex art. 2, d.P.R. n. 322 del 1998 e successiva definizione con l'Ufficio tramite distinti atti di adesione ex d.lgs. n. 218 del 1997. 2. Il giudice regionale motiva la decisione affermando che la tempestiva presentazione, da parte del contribuente, della dichiarazione integrativa, che ha nella forma e nella sostanza corretto quanto contabilizzato con soggetti residenti in Paesi a regime fiscale privilegiato ex d. m. 23/1/2002, esclude l'applicazione di sanzioni in quanto non incide in alcun modo sulla determinazione dei tributi, né arreca alcun danno all'erario. 3. Con il ricorso in cassazione l'Agenzia delle entrate ha censurato la decisione per violazione e falsa applicazione degli artt. 1, commi 301, 302 e 303, I. n. 296 del 2006, 6 e 7, d.lgs. n. 218 del 1997, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto inapplicabile la sanzione comminata dall'Ufficio, ai sensi dell'art. 8, comma 3 bis, I. n. 471 del 1997, per essere intervenuta, sia pure successivamente alla conclusione di apposita verifica fiscale, la dichiarazione integrativa di cui all'art. 2, comma 8, d.P.R. n. 322 del 1998, in relazione al disatteso obbligo dichiarativo di cui all'art. 110, d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) in materia di costi derivanti da operazioni commerciali intrattenute con imprese estere di nazionalità c.d. black list nonché accertamento per adesione sul maggior onere fiscale "sostanziale" di cui a separati e precedenti avvisi di accertamento. 4. Si è costituita la società contribuente che ha contestato le ragioni del ricorso, di cui ha chiesto il rigetto. 5. Le parti hanno depositato memorie; l'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata tenuta mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 140 bis c.p.c., giusta decreto in data í6/1/2023 del presidente del collegio. [OSCURATO:PERSONA] 6. L'art. 9 del d.l. n. 119 del 2018 recita: «le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze dì obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'Iva, dell'Irap e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018, possono essere regolarizzate mediante il versamento dì una somma pari ad C 200,00 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni». 7. La violazione sanzionata dall'art. 8, comma 3 bis, d.lgs. n. 471 del 1997 si riferisce all'ipotesi della omessa separata indicazione nella dichiarazione dei redditi annuale dei costì sostenuti per operazioni con Paesi a fiscalità privilegiata, come previsto dall'art. 110, commi 10 e 11, d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, ratione temporís vigente. 8. Si tratta di un obbligo che seppur perseguito, nell'ipotesi di inosservanza, con una sanzione amministrativa di apprezzabile entità, resta sempre di natura formae per cui la sua inosservanza non può rilevare ai fini della determinazione della base imponibile (v. risposta all'interpello n. 101/2019 fornita dall'Agenzia delle entrate). 9. Tanto premesso, dalla documentazione allegata e prodotta dal contribuente, giusta nota dì deposito del 25/7/2019, resa ìn tal modo conoscibile all'Amministrazione, si ricava l'intervenuta definizione della controversia mediante pagamento dell'importo previsto dall'art. 9 citato, avendo la società provveduto all'esecuzione del versamento (v. quietanze di versamento - mod. F24). 10. Con l'adempimento della procedura prevista dal di n. 119 del 2018 risultano regolarizzati gli obblighi di natura formale violati dalla società e sanzionati dall'art. 8 comma 3 bis citato (Cass. ordinanza n. 29329/2021). 11. Ne discende che non assume rilievo decisivo quanto dedotto dall'Agenzia delle entrate, nella memoria datata 5/1/2023, circa il fatto il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni ed il procedimento di accertamento del tributo sono del tutto autonomi (Cass. n. 17529/2012; n. 10778/2015; Sez. 5, 23/05/, n. 12748/2018; n. 33583/2022), tanto che il primo non postula affatto la definitività del secondo (Cass. n. 20938/2013) e che, pertanto, sono soggetti ad una disciplina del tutto differente e non sovrapponibile, essendo il procedimento di irrogazione e definizione delle sanzioni regolato esclusivamente dagli artt. 16-18 del d.lgs. n. 472 del 1997 (v. Cass. n. 20864/2020, che, in tema di sanzioni, ha rimarcato l'autonomia dei due procedimenti per dedurne che l'eventuale proposizione dell'istanza di adesione non sospende il termine per l'impugnazione dell'atto di contestazione). 12. Il giudizio, pertanto, dichiarato estinto, perché la relativa controversia risulta definita mediante il documentato pagamento delle somme previste dall'art. 9, d.l. n. 119 del 2018, con spese a carico della parte che le ha sostenute. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Spese a ca