CassazionedecretoSezione 5Decisione del 10 maggio 2023
Cassazione n. 08011/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10123/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 57, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. dell’[OSCURATO:PERSONA] - Bolognan. 2151/2018 depositata i l 17/09/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], attinta da avviso di intimazione di pagamento n. 512 del 2016 relativamente ad accise sull'energia elettrica ed interessi non versati per l'anno di imposta 2013, proponeva impugnazione sul rilievo che produceva energia elettrica da fonti rinnovabili per i propri associati e che perciò doveva essere mandata esente dall’accisa ai sensi degli artt. 2, comma 2, D.Lgs. n. 79 del 1999 (cd. decreto Bersani), 10, comma 6, l. n. 133 del 1999, 28 l. n. 388 del 2000 e 52, comma 3, lett. b), D.Lgs. n. 504 del 1995 (cd. TUA), come riconosciuto dall’autorizzazione ad operare in regime d’esenzione rilasciata dall’Ufficio dell’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli di Foggia con prot. n. 2008/A/2725 del 18 marzo 2008 e da analoghe autorizzazioni di svariati altri Uffici territoriali. La CTP di Bologna, con sentenza n. 770/05/2017 depositata il 21 luglio 2017, respingeva il ricorso. La contribuente proponeva appello, rigettato dalla CTR dell’[OSCURATO:PERSONA] con la sentenza in epigrafe, ritenendo che le società consortili, qual è la contribuente, pur rientrando nella nozione astratta di autoproduttori, sono fornitori di energia elettrica nei confronti degli associati, con conseguente assoggettabilità all’accisa. La contribuente propone ricorso per cassazione con tre motivi. Resiste l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli con articolato controricorso. Considerato che: I tre motivi di ricorso sono volti, sinteticamente, a far valere: - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 52, comma 3, lett. b), TUA ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., essendo errato negare che nella nozione di autoproduttore possa essere sussunta anche la società consortile che distribuisca energia elettrica agli associati; - nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., non illustrando la CTR le ragioni per cui ha escluso il legittimo affidamento della società, anche con riguardo ai consumi effettuati nel corso del 2013; - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10 e 11 l. n. 212 del 2000 ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., non potendosi escludere la tutela dell'affidamento, anche con riguardo alle imposte, in relazione a comportamenti tenuti conformemente alla prassi dell'[OSCURATO:PERSONA] ed a specifici provvedimenti da questa rilasciati in favore della contribuente. A fronte di quanto innanzi, risulta avere la contribuente depositato istanza addì 10 maggio 2023 “di cessata materia del contendere”, corredata di documentazione, rappresentando quanto segue: - In data 30 settembre 2022 la Società istante ha depositato presso la cancelleria fallimentare del Tribunale di Forlì accordo di ristrutturazione del debito con transazione fiscale (R.G. 4/2022); - in data 21 novembre 2022 il Tribunale di Forlì ha trasmesso per la pubblicazione il deposito del decreto di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti; -l’accordo transattivo prevede espressamente la chiusura delle liti con spese compensate sancendo espressamente che: “Con la proposizione degli Accordi la società intende definire ogni posizione creditoria e debitoria, diretta e indiretta, con abbandono del contenzioso fiscale pendente in ogni grado di giudizio anche con riferimento alle posizioni fiscali non ancora accertate definitivamente e rispetto alle quali sussisterebbero valide ragioni per un possibile riconoscimento delle istanze della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], nonché del contenzioso avviato presso la CEDU, il tutto a spese compensate”; - la riferita transazione si è conclusa con il pagamento di tutte le posizioni creditorie in capo alla controricorrente; -pertanto, non vi è più interesse alla prosecuzione del presente giudizio. Indi concludeva per “l’estinzione del presente giudizio per cessazione della materia con compensazione delle spese di lite”. L’istanza di cui innanzi, sottoscritta sia dal legale rappresentante della contribuente che dal suo difensore, pur non corredata della documentazione attestante l’allegato “pagamento di tutte le posizioni creditorie in capo alla controricorrente”, di per sé manifesta, sulla non opposizione della costituita Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli, che ne ha ricevuto notifica, il sopravvenuto difetto di interesse all’impugnazione in capo alla contribuente (tale requisito dovendo sussistere al momento della proposizione dell’impugnazione e persistere per l’intero corso del giudizio). In conseguenza di ciò, le spese restano a carico di chi le ha anticip