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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 45267/2022

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A A [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2021 della [OSCURATO:PERSONA] L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Stefano TOCCI, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 12 ottobre 2021 la Corte di appello di L'Aquila confermava la sentenza con la quale il primo giudice aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno di reclusione e 100 euro di multa per il reato di truffa.

2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore chiedendo l'annullamento della sentenza.

Con il primo motivo la difesa ha osservato che il giudice di appello ha omesso di rilevare che, al momento della pronuncia, il reato era già estinto per prescrizione, poiché il dies a quo va individuato nel giorno in cui fu stipulato il rogito e consegnato l'assegno da parte dell'imputato, cui fu trasferito l'immobile, e non già dalla data in cui il titolo fu incassato.

Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato l'omessa applicazione del minimo edittale della pena, stante anche la modesta entità del danno.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in c:assazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

4. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi proposti.

5. In primo luogo, la prescrizione non era maturata al momento della pronuncia della sentenza di appello.

La ricostruzione del fatto in esame è pacifica e non più contestata: l'imputato si fece consegnare dalla persona offesa un assegno in bianco da fungere come garanzia per l'adempimento di un'obbligazione assunta nei confronti di una società dalla quale intendeva acquistare un immobile.

Contrariamente agli accordi, [OSCURATO:PERSONA] utilizzò il titolo, riempito con l'importo di C 1.965,51, per il parziale pagamento del bene, acquistato con rogito del 9 agosto 2013; l'assegno fu poi messo all'incasso il 16 giugno 2014.

Con una risalente pronunzia le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che la truffa è reato istantaneo e di danno, che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore abbia fatto seguito la deminutio patrimonii del soggetto passivo; pertanto, nella ipotesi di truffa contrattuale il reato si consuma non già quando il soggetto passivo assume, per effetto di artifici o raggiri, l'obbligazione della datio di un bene economico, ma nel momento in cui si realizza l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato.

Ne consegue che, qualora l'oggetto materiale del reato sia costituito da titoli di credito, il momento della sua consumazione è quello della loro riscossione, poiché solo per mezzo di essa diviene definitiva la potenziale lesione del patrimonio della parte offesa (Sez.

U, n. 18 del 21/06/2000, Franzo, Rv. 216429; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 2, n. 27833 del 07/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276665; Sez. 2, n. 17322 del 18/01/2019, Creo, Rv. 276420; Sez. 2, n. 23080 del 09/05/2018, [OSCURATO:PERSONA], R.V. 272946; Sez. 2, n. 11102 del 14/02/2017, Giannelli, Rv. 269688).

Nel caso di specie, al momento del rogito, con il passaggio in proprietà dell'immobile, il ricorrente conseguì in effetti il profitto, ma il danno per la persona offesa, vittima della truffa, divenne effettivo solo al momento dell'incasso dell'assegno da parte della società acquirente (evidentemente ignara della illecita condotta posta in essere da [OSCURATO:PERSONA]).

Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha osservato che la prescrizione sarebbe maturata solo il 16 dicembre 2021.

6. Priva di ogni fondamento è poi la doglianza inerente alla mancata applicazione del "minimo edittale", che evidentemente non costituisce un diritto dell'imputato.

La pena è stata determinata in un anno di reclusione e 100 euro di multa, vale a dire in misura non lontano dal minimo edittale (sei mesi di reclusione e 51 euro di multa) e largamente inferiore al medio edittale (un anno e nove mesi e 541 euro), con una quantificazione che la Corte ha condiviso in considerazione dei precedenti penali specifici dell'imputato e dell'entità del danno arrecato, non trascurabile.

La motivazione del giudice di appello è immune da vizi, peraltro neppure dedotti dal ricorrente.

7. Alla inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A A [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2021 della [OSCURATO:PERSONA] L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Stefano TOCCI, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 ottobre 2021 la Corte di appello di L'Aquila confermava la sentenza con la quale il primo giudice aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno di reclusione e 100 euro di multa per il reato di truffa. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore chiedendo l'annullamento della sentenza. Con il primo motivo la difesa ha osservato che il giudice di appello ha omesso di rilevare che, al momento della pronuncia, il reato era già estinto per prescrizione, poiché il dies a quo va individuato nel giorno in cui fu stipulato il rogito e consegnato l'assegno da parte dell'imputato, cui fu trasferito l'immobile, e non già dalla data in cui il titolo fu incassato. Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato l'omessa applicazione del minimo edittale della pena, stante anche la modesta entità del danno. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in c:assazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. 4. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi proposti. 5. In primo luogo, la prescrizione non era maturata al momento della pronuncia della sentenza di appello. La ricostruzione del fatto in esame è pacifica e non più contestata: l'imputato si fece consegnare dalla persona offesa un assegno in bianco da fungere come garanzia per l'adempimento di un'obbligazione assunta nei confronti di una società dalla quale intendeva acquistare un immobile. Contrariamente agli accordi, [OSCURATO:PERSONA] utilizzò il titolo, riempito con l'importo di C 1.965,51, per il parziale pagamento del bene, acquistato con rogito del 9 agosto 2013; l'assegno fu poi messo all'incasso il 16 giugno 2014. Con una risalente pronunzia le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che la truffa è reato istantaneo e di danno, che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore abbia fatto seguito la deminutio patrimonii del soggetto passivo; pertanto, nella ipotesi di truffa contrattuale il reato si consuma non già quando il soggetto passivo assume, per effetto di artifici o raggiri, l'obbligazione della datio di un bene economico, ma nel momento in cui si realizza l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato. Ne consegue che, qualora l'oggetto materiale del reato sia costituito da titoli di credito, il momento della sua consumazione è quello della loro riscossione, poiché solo per mezzo di essa diviene definitiva la potenziale lesione del patrimonio della parte offesa (Sez. U, n. 18 del 21/06/2000, Franzo, Rv. 216429; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 2, n. 27833 del 07/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276665; Sez. 2, n. 17322 del 18/01/2019, Creo, Rv. 276420; Sez. 2, n. 23080 del 09/05/2018, [OSCURATO:PERSONA], R.V. 272946; Sez. 2, n. 11102 del 14/02/2017, Giannelli, Rv. 269688). Nel caso di specie, al momento del rogito, con il passaggio in proprietà dell'immobile, il ricorrente conseguì in effetti il profitto, ma il danno per la persona offesa, vittima della truffa, divenne effettivo solo al momento dell'incasso dell'assegno da parte della società acquirente (evidentemente ignara della illecita condotta posta in essere da [OSCURATO:PERSONA]). Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha osservato che la prescrizione sarebbe maturata solo il 16 dicembre 2021. 6. Priva di ogni fondamento è poi la doglianza inerente alla mancata applicazione del "minimo edittale", che evidentemente non costituisce un diritto dell'imputato. La pena è stata determinata in un anno di reclusione e 100 euro di multa, vale a dire in misura non lontano dal minimo edittale (sei mesi di reclusione e 51 euro di multa) e largamente inferiore al medio edittale (un anno e nove mesi e 541 euro), con una quantificazione che la Corte ha condiviso in considerazione dei precedenti penali specifici dell'imputato e dell'entità del danno arrecato, non trascurabile. La motivazione del giudice di appello è immune da vizi, peraltro neppure dedotti dal ricorrente. 7. Alla inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore
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