CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 luglio 2025
Cassazione n. 27883/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del 29aprile 2025 del Tribunale della libertà di Caltanissetta ; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha conclusoper l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza impugnata il Tribunale di Caltanissetta, rigettando l’appello di [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento con cui il Tribunale di Gela aveva rigettato la richiesta di sostituire con gli arresti domiciliari corredati da un dispositivo elettronico di controllo, la misura della custodia cautelare in carcere applicatagli in relazione ai reati exartt. 74 e 73 p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, per i quali è stato condannato in primo grado. 2.Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l’annullamento della ordinanza e si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel ravvisare il rischio di reiterazione del reato, trascurando l’assoluzione per il reato exart. 416-bis cod. pen. e il venire meno della aggravante ex art. 416 bis . 1 cod. pen.Si assume che il Tribunale ha considerato come assoluta la presunzione ex art. 275, comma 3, cod. proc pen. mentre è in ogni caso necessaria una valutazione del caso concreto. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il ricorso non si confronta con le argomentazioni espressedal Tribunale che, decidendo sull’appello, ha rimarcato che già il Tribunale per il riesame aveva escluso il reato ex art. 416 - bis cod. pen. pen. e, tuttavia, aveva ritenuto di mantenere la custodia cautelare in carcere considerando la gravità degli altri reati e la presunzione di adeguatezza posta dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Inoltre, ha considerato che [OSCURATO:PERSONA] è ritornato a delinquere pur dopo avere scontato la pena inflittagli nell’ambito del procedimento penale cosiddetto Cerbero e presenta numerosi precedenti penalispecifici in materia di stupefacenti, oltre che per omicidio, così rivelando una inclinazione criminale rispetto alla quale la corretta condotta tenuta nel corso degli arresti domiciliari e di misurealternative alla detenzione applicategli in altri procedimenti rimane un dato neutro. 2.Ne deriva che il ricorso risulta inammissibile con conseguente condanna della ricorrente, exart. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così decisoil 03/07/2025 [OSCURATO:PERSONA]