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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 giugno 2025

Cassazione n. 29500/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1000/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 15493/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE DI APPELLO di LECCE – SEZIONE DISTACCATA di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 16 novembre 2021 dalla Corte di appello di Lecce–Sezione distaccata di Taranto, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 494 cod. pen.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 29500/2025 Roma, lì, 13/08/2025 Secondo l'impostazione accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato, al fine di procurarsi un vantaggio, chiedeva un prestito di euro 1.299,00 alla società finanziaria “[OSCURATO:SOCIETA].”, attribuendosi il falso nome di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 luglio 1971.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.

Con un unico motivo, deduce il vizio di motivazione e l’erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 494 cod. pen.

Sostiene che non sarebbe stata raggiunta la prova del fatto che la persona che aveva chiesto il finanziamento, utilizzando le generalità dell'ignaro [OSCURATO:PERSONA], fosse proprio l'imputato.

I giudici di merito non avrebbero puntualmente ricostruito i fatti né adeguatamente valutato le dichiarazioni rese dai testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Mignini.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

1.1. L’unico motivo di ricorso è aspecifico e manifestamente infondato.

Con esso, il ricorrente ha articolato alcune generiche censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (cfr. Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez.

U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano).

Va, in ogni caso, osservato che la Corte di appello, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, ha ricostruito i fatti in conformità all’ipotesi accusatoria, rispondendo anche alle censure mosse con l’atto di impugnazione (cfr. pagine 5 e ss. della sentenza impugnata).

In particolare, ha evidenziato che, dall'istruttoria, era emerso che: l'imputato aveva utilizzato le generalità e la copia del documento di identità del Crisanti per stipulare un contratto di acquisto di un elettrodomestico; il [OSCURATO:PERSONA] si era procurato il documento in occasione di una precedente vicenda, relativa alla stipula di un contratto di locazione per una casa-vacanza; in quell’occasione, l’imputato aveva ottenuto dal [OSCURATO:PERSONA] la copia del documento di identità e una somma di denaro per un contratto che non aveva avuto alcuna esecuzione, nell’ambito di una vicenda che si era risolta in un mero raggiro.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, il 26 giugno 2025.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1000/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 15493/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE DI APPELLO di LECCE – SEZIONE DISTACCATA di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 16 novembre 2021 dalla Corte di appello di Lecce–Sezione distaccata di Taranto, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 494 cod. pen. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 29500/2025 Roma, lì, 13/08/2025 Secondo l'impostazione accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato, al fine di procurarsi un vantaggio, chiedeva un prestito di euro 1.299,00 alla società finanziaria “[OSCURATO:SOCIETA].”, attribuendosi il falso nome di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 luglio 1971. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. Con un unico motivo, deduce il vizio di motivazione e l’erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 494 cod. pen. Sostiene che non sarebbe stata raggiunta la prova del fatto che la persona che aveva chiesto il finanziamento, utilizzando le generalità dell'ignaro [OSCURATO:PERSONA], fosse proprio l'imputato. I giudici di merito non avrebbero puntualmente ricostruito i fatti né adeguatamente valutato le dichiarazioni rese dai testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Mignini. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. L’unico motivo di ricorso è aspecifico e manifestamente infondato. Con esso, il ricorrente ha articolato alcune generiche censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). Va, in ogni caso, osservato che la Corte di appello, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, ha ricostruito i fatti in conformità all’ipotesi accusatoria, rispondendo anche alle censure mosse con l’atto di impugnazione (cfr. pagine 5 e ss. della sentenza impugnata). In particolare, ha evidenziato che, dall'istruttoria, era emerso che: l'imputato aveva utilizzato le generalità e la copia del documento di identità del Crisanti per stipulare un contratto di acquisto di un elettrodomestico; il [OSCURATO:PERSONA] si era procurato il documento in occasione di una precedente vicenda, relativa alla stipula di un contratto di locazione per una casa-vacanza; in quell’occasione, l’imputato aveva ottenuto dal [OSCURATO:PERSONA] la copia del documento di identità e una somma di denaro per un contratto che non aveva avuto alcuna esecuzione, nell’ambito di una vicenda che si era risolta in un mero raggiro. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 26 giugno 2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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