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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2022

Cassazione n. 14422/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento alla censura in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., corretto risulta il ragionamento operato da parte della Corte territoriale che ha con precisione circoscritto l'ambito del giudizio di rinvio all'esito della decisione di questa Suprema Corte; manifestamente infondato risulta il tentativo di far apprezzare un motivo nuovo con riferimento all'invocata attenuate di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., mentre corretto risulta la preclusione in ordine alle denegate circostanze generiche, che non hanno formato oggetto di impugnazione in sede di legittimità; quanto alla mancata risposta alla richiesta immotivata di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, pur avendo errato nella risposta la Corte di appello quanto a preclusione per la mancata impugnazione del precedente diniego, la manifesta infondatezza della relativa istanza, fa ritenere la doglianza originariamente inammissibile per carenza d'interesse, in quanto l'eventuale accoglimento della stessa non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 6, n.47722 del 06/10/2015, Rv.265878; Sez.2, n.10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Rv.263157); rilevato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ostantini [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C LL

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento alla censura in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., corretto risulta il ragionamento operato da parte della Corte territoriale che ha con precisione circoscritto l'ambito del giudizio di rinvio all'esito della decisione di questa Suprema Corte; manifestamente infondato risulta il tentativo di far apprezzare un motivo nuovo con riferimento all'invocata attenuate di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., mentre corretto risulta la preclusione in ordine alle denegate circostanze generiche, che non hanno formato oggetto di impugnazione in sede di legittimità; quanto alla mancata risposta alla richiesta immotivata di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, pur avendo errato nella risposta la Corte di appello quanto a preclusione per la mancata impugnazione del precedente diniego, la manifesta infondatezza della relativa istanza, fa ritenere la doglianza originariamente inammissibile per carenza d'interesse, in quanto l'eventuale accoglimento della stessa non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 6, n.47722 del 06/10/2015, Rv.265878; Sez.2, n.10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Rv.263157); rilevato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ostantini [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C LL
Sentenza Cassazione n. 14422/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris