Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 novembre 2023

Cassazione n. 35662/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 23668/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv.toGIUSEPPE GUIDO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avversola sentenza n. 1806/2021 della CORTE D’APPELLO di MI- LANO,depositata il 15/06/2021; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, Adunanzadel22 novembre 2023 - R.G. n. 23668/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri consentenza resa in data 15/06/2021, la Corte d’appello di Milano, inaccoglimento, quanto di ragione, dell’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], e disatteso l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della decisione di primogrado, ha condannato il [OSCURATO:PERSONA] al rilascio dell’immobile dallo stessoricevuto in comodato dalla [OSCURATO:PERSONA], nonché al pagamento, infavore di quest’ultima, della penale contrattualmente prevista dalle parti,individuata nell’importo di euro 500,00 per ciascun mese, o fra- zionedi mese, di occupazione a far tempo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; afondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rile- vatocome le parti (sorella e fratello) avessero inequivocabilmente con- clusoun contratto di comodato precario avente ad oggetto l’immobile dedottoin giudizio; fattispecie negoziale, nella specie non contraddetta dall’avvenuto periodico versamento, da parte del comodatario (il [OSCURATO:PERSONA]),di somme sostanzialmente riconducibili a una sorta di “rimborso spese”; sottoaltro profilo, la corte territoriale – dopo aver dato atto della scadenza del rapporto contrattuale per effetto della richiesta di resti- tuzioneda parte della comodante – ha disposto la riduzione in via equi- tativa della clausola penale convenuta tra le parti per l’ipotesi della ritardata restituzione dell’immobile, determinandone il definitivo im- portonella somma di euro 500,00 per ciascun mese o frazione di mese dioccupazione a far tempo dalla scadenza del comodato, individuato nelladata del 1/8/2017 dalla stessa comodante a seguito della conces- sione,in favore del comodatario, di un termine per il rilascio; avversola sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] pro- ponericorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione; NieveVicenta [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese in questa sede; consideratoche, Adunanzadel22 novembre 2023 - R.G. n. 23668/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e degli artt. 1362,1363, 1366, 1367, 1369, nonché degli artt. 1803, 1809, 1810, 2697 c.c in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3 e 5, per avere la corte d'appelloerroneamente ritenuto dimostrata la sussistenza di un como- datoprecario ex art. 1810 c.c. a fondamento della richiesta di rilascio dellacontroparte, in assenza di alcun elemento di prova idoneo a giu- stificarlae per omesso esame di fatti decisivi ai fini della decisione, con particolare riguardo alle circostanze analiticamente richiamate in ri- corso; ilmotivo è inammissibile ; osservail Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenzadi legittimità, l’interpretazione degli atti negoziali deve ritenersiindefettibilmente riservata al giudice di merito ed è censura- bile in sede di legittimità unicamente nei limiti consentiti dal testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c., ovvero nei casi di violazione dei canoni di ermeneuticacontrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 360, n. 3,c.p.c.; intale ultimo caso, peraltro, la violazione denunciata chiede d’es- serenecessariamente dedotta con la specifica indicazione, nel ricorso percassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice di merito si siadiscostato dai suddetti canoni, traducendosi altrimenti, la ricostru- zione del contenuto della volontà delle parti, in una mera proposta reinterpretativain dissenso rispetto all’interpretazione censurata; ope- razione, come tale, inammissibile in sede di legittimità (cfr. Sez. 3, Sentenzan. 17427 del 18/11/2003, Rv. 568253); nelcaso di specie, l’odierno ricorrente si è totalmente sottratto al dovere di argomentare in modo specifico il preteso tradimento, da partedei giudici di merito, degli evocati canoni legali di ermeneutica Adunanzadel22 novembre 2023 - R.G. n. 23668/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri negoziale,orientando piuttosto l’argomentazione critica rivolta nei con- frontidell’interpretazione della corte territoriale attraverso l’indicazione degliaspetti della ritenuta non condivisibilità della lettura criticata, ri- spettoa quella ritenuta preferibile, in tal modo travalicando i limiti pro- pridel vizio della violazione di legge ( ex art. 360, n. 3, c.p.c.) attra- versola sollecitazione della corte di legittimità alla rinnovazione di una nonconsentita valutazione di merito ; varrà peraltro sottolineare il carattere del tutto inconferente, ri- spettoal caso di specie, del richiamo operato dal ricorrente alla giuri- sprudenzaformatasi in materia di comodato per l’uso di un nucleo fa- miliare(come fatto idoneo a riflettersi sul termine del contratto) , trat- tandosi,con riguardo a tale ultimo caso, dell’avvenuta valorizzazione, daparte della giurisprudenza di legittimità, dell ’esigenza di tutela della prolegenerata in ambito familiare; ragione, quest’ultima, intuibilmente suscettibiledi individuare una finalità specifica del comodato , ulteriore ediversa d a lla mera finalità di abitazione della sola persona del como- datario; parimentiinammissibile deve ritenersi la censura evocata con rife- rimento al vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., essendosi il ricorrente sottrattoall’onere di indicare in modo specifico il ricorso di fatti decisivi idoneia prospettare una sicura diversa decisione della causa nel caso incui il giudice di merito avesse eventualmente considera to (ove mai trascurate)le circostanze di fatto dedotte dal ricorrente in ricorso ; conil secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 1803, 1189, 2033 c.c., 115c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3, 4 e 5, per avere la corte territorialeerroneamente escluso il diritto del D el Valle a vedersi resti- tuite le somme versate alla comodante nel corso del rapporto, in tal modo giungendo allo stravolgimento della struttura negoziale tipica Adunanzadel22 novembre 2023 - R.G. n. 23668/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri propriadel comodato, di natura essenzialmente gratuita, non poten- dosi neppure configurare, nel caso di specie, un’ipotesi di ‘comodato modale’,avuto riguardo alla natura delle prestazioni pecuniarie ese- guite dal D el Valle, tali da configurarsi alla stregua di vere e proprie controprestazioni, suscettibili di snaturare il contenuto del rapporto, privandolodel requisito essenziale della gratuità; ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come l a censura avanzata dal ricorrente, lungi dalprospettarsi alla stregua di una denuncia di violazione di legge (o diun ipotetico omesso esame di fatti decisivi controversi), si risolv a in unasostanziale pretesa di rivisitazione nel merito delle prove e dei fatti di causa, segnatamente in relazione al punto concernente la natura delleprestazioni pecuniarie eseguite dal [OSCURATO:PERSONA], ritenute da quest’ul- timotali da configurare il ricorso di vere proprie controprestazioni con- trattuali,là dove la corte territoriale, nell'esercizio della propria discre- zionalità interpretativa , ha ritenuto di qualificare alla stregua di un onere ( modus ), ossia di una forma di conveniente contenimento dell’entitàdel beneficio gratuit amente apportato al comodatario ; sitratta, a fronte della proposta interpretativa del ricorrente, della contrapposizionetra due letture discrezionali dei fatti di causa (quella delDel Valle rispetto a quella fatta propria dal giudice a quo ); contrap- posizione la cui (eventualmente) corretta discriminazione deve rite- nersi non sottoponibil e al giudizio di legittimità della Corte di cassa- zione; conil terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazionee falsa applicazione degli artt. 1382, 1454, 1809 c. 2, 2697 c.c.e 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3, per aver la corte d’appelloerroneamente accertato e dichiarato il diritto della Constan- tinea riottenere l’abitazione, senza che quest’ultima avesse dimostrato l’urgentee impreveduto bisogno di rientrare nel possesso del bene, e Adunanzadel22 novembre 2023 - R.G. n. 23668/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri peraver accertato e dichiarato il diritto della [OSCURATO:PERSONA] a percepire lapenale, benché ridotta, senza che vi fosse alcun inadempimento del fratellocomodatario; ilmotivo è inammissibile ; osserva preliminarmente il Collegio come la questione relativa all’urgente e impreveduto bisogno della comodataria di rientrare nel possessodel bene concesso in comodato non assuma alcuna rilevanza nelcaso di specie, atteso che tale circostanza rileva, ai sensi dell’art.1809c.c., unicamente nei casi di comodato a termine ( esplicit amente dedottodalle parti o dalle stesse implicitamente stabilito in relazione all’usoconvenuto), là dove, nel caso di specie, le parti ebbero a con- cludereun comodato senza determinazione di termine ( precario ), con laconseguente inammissibilità della censura in ragione dell’ irrilevanza dellaquestione prospettata; . quantoalla presunta insussistenza di alcun inadempimento del co- modatario,è appena il caso di rilevare come, attraverso l’argomenta- zionecritica così dedotta dal ricorrente, quest’ultimo si sia ancora una voltaspinto a prospettare una rivalutazione nel merito dei fatti di causa (con particolare riguardo alla questione concernente la sussistenza o menodel ritardo del comodatario nella restituzione dell’immobile con- cessoin comodato ) sulla base di un ’ impostazione critica come tale non consentitain sede di legittimità; varrà peraltro sottolineare come la stessa corte d’appello abbia espressamentedeterminato, per il rilascio dell’immobile, il termine del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (cfr. il dispositivo della sentenza impugnata), fissando il pagamentodella penale a far tempo dal 1/8/2017 fino alla data dell’ef- fettivo rilascio , con l’implicita affermazione della mancata prova della restituzionedell’immobile nei termini stabiliti , atteso che, comprovata l’avvenutaconclusione di un contratto di comodato e la connessa con- segnadell’immobile, sarebbe spettato al comodatario fornire la prova Adunanzadel22 novembre 2023 - R.G. n. 23668/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri (nella specie mancata) di aver adempiuto all’obbligo di restituzione dell’immobilenei termini previsti ; sullabase di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità delricorso; non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione, in ordine alla regolazionedelle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo laConstantine svolto difese in questa sede; sidà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ver- samento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di con- tributounificato pari a quello , ove dovuto , per il ricorso, a norma del comma1-bis dello stesso articolo 13; P.Q.

M. Dichiarainammissibile il ricorso.

Aisensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 23668/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv.toGIUSEPPE GUIDO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avversola sentenza n. 1806/2021 della CORTE D’APPELLO di MI- LANO,depositata il 15/06/2021; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, Adunanzadel22 novembre 2023 - R.G. n. 23668/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri consentenza resa in data 15/06/2021, la Corte d’appello di Milano, inaccoglimento, quanto di ragione, dell’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], e disatteso l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della decisione di primogrado, ha condannato il [OSCURATO:PERSONA] al rilascio dell’immobile dallo stessoricevuto in comodato dalla [OSCURATO:PERSONA], nonché al pagamento, infavore di quest’ultima, della penale contrattualmente prevista dalle parti,individuata nell’importo di euro 500,00 per ciascun mese, o fra- zionedi mese, di occupazione a far tempo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; afondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rile- vatocome le parti (sorella e fratello) avessero inequivocabilmente con- clusoun contratto di comodato precario avente ad oggetto l’immobile dedottoin giudizio; fattispecie negoziale, nella specie non contraddetta dall’avvenuto periodico versamento, da parte del comodatario (il [OSCURATO:PERSONA]),di somme sostanzialmente riconducibili a una sorta di “rimborso spese”; sottoaltro profilo, la corte territoriale – dopo aver dato atto della scadenza del rapporto contrattuale per effetto della richiesta di resti- tuzioneda parte della comodante – ha disposto la riduzione in via equi- tativa della clausola penale convenuta tra le parti per l’ipotesi della ritardata restituzione dell’immobile, determinandone il definitivo im- portonella somma di euro 500,00 per ciascun mese o frazione di mese dioccupazione a far tempo dalla scadenza del comodato, individuato nelladata del 1/8/2017 dalla stessa comodante a seguito della conces- sione,in favore del comodatario, di un termine per il rilascio; avversola sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] pro- ponericorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione; NieveVicenta [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese in questa sede; consideratoche, Adunanzadel22 novembre 2023 - R.G. n. 23668/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e degli artt. 1362,1363, 1366, 1367, 1369, nonché degli artt. 1803, 1809, 1810, 2697 c.c in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3 e 5, per avere la corte d'appelloerroneamente ritenuto dimostrata la sussistenza di un como- datoprecario ex art. 1810 c.c. a fondamento della richiesta di rilascio dellacontroparte, in assenza di alcun elemento di prova idoneo a giu- stificarlae per omesso esame di fatti decisivi ai fini della decisione, con particolare riguardo alle circostanze analiticamente richiamate in ri- corso; ilmotivo è inammissibile ; osservail Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenzadi legittimità, l’interpretazione degli atti negoziali deve ritenersiindefettibilmente riservata al giudice di merito ed è censura- bile in sede di legittimità unicamente nei limiti consentiti dal testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c., ovvero nei casi di violazione dei canoni di ermeneuticacontrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 360, n. 3,c.p.c.; intale ultimo caso, peraltro, la violazione denunciata chiede d’es- serenecessariamente dedotta con la specifica indicazione, nel ricorso percassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice di merito si siadiscostato dai suddetti canoni, traducendosi altrimenti, la ricostru- zione del contenuto della volontà delle parti, in una mera proposta reinterpretativain dissenso rispetto all’interpretazione censurata; ope- razione, come tale, inammissibile in sede di legittimità (cfr. Sez. 3, Sentenzan. 17427 del 18/11/2003, Rv. 568253); nelcaso di specie, l’odierno ricorrente si è totalmente sottratto al dovere di argomentare in modo specifico il preteso tradimento, da partedei giudici di merito, degli evocati canoni legali di ermeneutica Adunanzadel22 novembre 2023 - R.G. n. 23668/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri negoziale,orientando piuttosto l’argomentazione critica rivolta nei con- frontidell’interpretazione della corte territoriale attraverso l’indicazione degliaspetti della ritenuta non condivisibilità della lettura criticata, ri- spettoa quella ritenuta preferibile, in tal modo travalicando i limiti pro- pridel vizio della violazione di legge ( ex art. 360, n. 3, c.p.c.) attra- versola sollecitazione della corte di legittimità alla rinnovazione di una nonconsentita valutazione di merito ; varrà peraltro sottolineare il carattere del tutto inconferente, ri- spettoal caso di specie, del richiamo operato dal ricorrente alla giuri- sprudenzaformatasi in materia di comodato per l’uso di un nucleo fa- miliare(come fatto idoneo a riflettersi sul termine del contratto) , trat- tandosi,con riguardo a tale ultimo caso, dell’avvenuta valorizzazione, daparte della giurisprudenza di legittimità, dell ’esigenza di tutela della prolegenerata in ambito familiare; ragione, quest’ultima, intuibilmente suscettibiledi individuare una finalità specifica del comodato , ulteriore ediversa d a lla mera finalità di abitazione della sola persona del como- datario; parimentiinammissibile deve ritenersi la censura evocata con rife- rimento al vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., essendosi il ricorrente sottrattoall’onere di indicare in modo specifico il ricorso di fatti decisivi idoneia prospettare una sicura diversa decisione della causa nel caso incui il giudice di merito avesse eventualmente considera to (ove mai trascurate)le circostanze di fatto dedotte dal ricorrente in ricorso ; conil secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 1803, 1189, 2033 c.c., 115c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3, 4 e 5, per avere la corte territorialeerroneamente escluso il diritto del D el Valle a vedersi resti- tuite le somme versate alla comodante nel corso del rapporto, in tal modo giungendo allo stravolgimento della struttura negoziale tipica Adunanzadel22 novembre 2023 - R.G. n. 23668/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri propriadel comodato, di natura essenzialmente gratuita, non poten- dosi neppure configurare, nel caso di specie, un’ipotesi di ‘comodato modale’,avuto riguardo alla natura delle prestazioni pecuniarie ese- guite dal D el Valle, tali da configurarsi alla stregua di vere e proprie controprestazioni, suscettibili di snaturare il contenuto del rapporto, privandolodel requisito essenziale della gratuità; ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come l a censura avanzata dal ricorrente, lungi dalprospettarsi alla stregua di una denuncia di violazione di legge (o diun ipotetico omesso esame di fatti decisivi controversi), si risolv a in unasostanziale pretesa di rivisitazione nel merito delle prove e dei fatti di causa, segnatamente in relazione al punto concernente la natura delleprestazioni pecuniarie eseguite dal [OSCURATO:PERSONA], ritenute da quest’ul- timotali da configurare il ricorso di vere proprie controprestazioni con- trattuali,là dove la corte territoriale, nell'esercizio della propria discre- zionalità interpretativa , ha ritenuto di qualificare alla stregua di un onere ( modus ), ossia di una forma di conveniente contenimento dell’entitàdel beneficio gratuit amente apportato al comodatario ; sitratta, a fronte della proposta interpretativa del ricorrente, della contrapposizionetra due letture discrezionali dei fatti di causa (quella delDel Valle rispetto a quella fatta propria dal giudice a quo ); contrap- posizione la cui (eventualmente) corretta discriminazione deve rite- nersi non sottoponibil e al giudizio di legittimità della Corte di cassa- zione; conil terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazionee falsa applicazione degli artt. 1382, 1454, 1809 c. 2, 2697 c.c.e 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3, per aver la corte d’appelloerroneamente accertato e dichiarato il diritto della Constan- tinea riottenere l’abitazione, senza che quest’ultima avesse dimostrato l’urgentee impreveduto bisogno di rientrare nel possesso del bene, e Adunanzadel22 novembre 2023 - R.G. n. 23668/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri peraver accertato e dichiarato il diritto della [OSCURATO:PERSONA] a percepire lapenale, benché ridotta, senza che vi fosse alcun inadempimento del fratellocomodatario; ilmotivo è inammissibile ; osserva preliminarmente il Collegio come la questione relativa all’urgente e impreveduto bisogno della comodataria di rientrare nel possessodel bene concesso in comodato non assuma alcuna rilevanza nelcaso di specie, atteso che tale circostanza rileva, ai sensi dell’art.1809c.c., unicamente nei casi di comodato a termine ( esplicit amente dedottodalle parti o dalle stesse implicitamente stabilito in relazione all’usoconvenuto), là dove, nel caso di specie, le parti ebbero a con- cludereun comodato senza determinazione di termine ( precario ), con laconseguente inammissibilità della censura in ragione dell’ irrilevanza dellaquestione prospettata; . quantoalla presunta insussistenza di alcun inadempimento del co- modatario,è appena il caso di rilevare come, attraverso l’argomenta- zionecritica così dedotta dal ricorrente, quest’ultimo si sia ancora una voltaspinto a prospettare una rivalutazione nel merito dei fatti di causa (con particolare riguardo alla questione concernente la sussistenza o menodel ritardo del comodatario nella restituzione dell’immobile con- cessoin comodato ) sulla base di un ’ impostazione critica come tale non consentitain sede di legittimità; varrà peraltro sottolineare come la stessa corte d’appello abbia espressamentedeterminato, per il rilascio dell’immobile, il termine del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (cfr. il dispositivo della sentenza impugnata), fissando il pagamentodella penale a far tempo dal 1/8/2017 fino alla data dell’ef- fettivo rilascio , con l’implicita affermazione della mancata prova della restituzionedell’immobile nei termini stabiliti , atteso che, comprovata l’avvenutaconclusione di un contratto di comodato e la connessa con- segnadell’immobile, sarebbe spettato al comodatario fornire la prova Adunanzadel22 novembre 2023 - R.G. n. 23668/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri (nella specie mancata) di aver adempiuto all’obbligo di restituzione dell’immobilenei termini previsti ; sullabase di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità delricorso; non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione, in ordine alla regolazionedelle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo laConstantine svolto difese in questa sede; sidà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ver- samento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di con- tributounificato pari a quello , ove dovuto , per il ricorso, a norma del comma1-bis dello stesso articolo 13; P.Q. M. Dichiarainammissibile il ricorso. Aisensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella
Sentenza Cassazione n. 35662/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris