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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 giugno 2026

Cassazione n. 22239/2026

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procura in calce al ricorso;- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA], quale difensore di sé stesso;- controricorrente -avverso la sentenza n. 670/2023 della CORTE D'APPELLO diBRESCIA, depositata il 19/4/2023;Numero registro generale 14607/2023Numero sezionale 1652/2026Numero di raccolta generale 22239/2026Data pubblicazione 29/06/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria del controricorrente;[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con citazione del 5/4/2018 l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella loroqualità di eredi legittime (rispettivamente coniuge e figlia) deldefunto [OSCURATO:PERSONA], deceduto a Bergamo il [OSCURATO:DATA_NASCITA], persentirle condannare al pagamento di euro 30.120,20 a titolo dicorrispettivo per prestazioni professionali rese in favore del decuius.Si costituivano le convenute che contestavano la pretesa attorea,eccependo in particolare il fatto di aver entrambe formalmenterinunciato all’eredità.Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 493 del 17/3/2021,condannava la sola [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della sommarichiesta dall’attore ed altresì al rimborso delle spese di lite.

Inparticolare, il giudice di primo grado rilevava che la convenutaBuffoli aveva, da un lato, dichiarato, in data 5/10/2017, dirinunciare a redigere l’inventario, affermando di non essere nelpossesso dei beni ereditari – senza fornire alcuna prova in merito– dall’altro aveva in precedenza richiesto una proroga del termineper la redazione del medesimo, ciò che presupponeva quindi ilpossesso dei beni de quibus.Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] appello, reiterando le difese svolte in primo grado.Si costituiva l’avv. [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto e la confermadella sentenza impugnata.Ric. 2023 n. 14607 sez.

S2 - ud. 25-06-2026 -2-Numero registro generale 14607/2023Numero sezionale 1652/2026Numero di raccolta generale 22239/2026Data pubblicazione 29/06/2026La Corte d’Appello di Brescia, con sentenza n. 670 del 19 aprile2023, ha rigettato l’appello, condannando gli appellanti, in solido,al rimborso delle spese di lite.Preliminarmente, la Corte territoriale ha evidenziato che il fattoche [OSCURATO:PERSONA] non avesse depositato innanzi al Tribunalecompetente una preventiva istanza di redazione dell’inventarionon era una circostanza rilevante in quanto, ai sensi dell’art. 769,co. 4, c.p.c., la parte può incaricare un notaio di tale incombente,considerando anche che l’accettazione ex art. 484 c.c. può, a suavolta, precedere o seguire detto inventario.[OSCURATO:PERSONA] ha rilevato, inoltre, che con atto depositato il14/9/2017, in ossequio al disposto dell’art. 485 c.c., per cuil’eventuale proroga del termine va richiesta al Tribunale, DeniBuffoli avanzò formale istanza al Tribunale di proroga del termineper la redazione dell’inventario; con tale atto la Buffoli riconobbe,a parere del giudice di secondo grado, espressamente di averiniziato la redazione dell’inventario dei beni del marito, ma di nonaverlo ultimato, nel termine prescritto dalla legge.Tale dichiarazione proveniente dalla parte fa, secondo la Corteterritoriale, piena prova contro la sottoscrittrice del fatto che laBuffoli era nel possesso dei beni del de cuius, non inficiando talerilevanza probatoria né la successiva dichiarazione del 6 ottobre2017 – con la quale la medesima rinunciava alla precedenterichiesta di proroga, dichiarando di non essere in possesso deibeni – né il formale atto di rinuncia depositato in pari data.Secondo il giudice di merito, la Buffoli doveva ritenersi eredepura e semplice del marito con conseguente perdita della facoltàdi rinunciare all’eredità, in conseguenza della mancata redazioneRic. 2023 n. 14607 sez.

S2 - ud. 25-06-2026 -3-Numero registro generale 14607/2023Numero sezionale 1652/2026Numero di raccolta generale 22239/2026Data pubblicazione 29/06/2026dell’inventario nel termine di tre mesi dall’apertura dellasuccessione e del mancato ottenimento di una proroga da partedel Tribunale.Quanto al motivo di appello della Franchi, che lamentava lamancata liquidazione delle spese di lite, nonostante la domandanei suoi confronti fosse stata rigettata, la Corte d’Appello hareputato corretta la compensazione delle spese, in quanto ladomanda attorea era stata proposta in via principale nei confrontidella Buffoli, e solo in via subordinata anche verso la Franchi, laquale si era limitata solo a dedurre di avere rinunciato all’ereditàpaterna.2.

Per la cassazione di tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e FranchiBeatrice hanno proposto ricorso sulla base di due motivi.Ha resistito con controricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha anchedepositato memoria.Il Consigliere delegato, ravvisati profili di inammissibilità delricorso per cassazione, ha proposto la definizione del giudizio anorma dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo introdotto dal d.lgs. n.149 del 2022.Nel termine di legge le ricorrenti hanno presentato istanza didecisione.3.

Preliminarmente, rileva la Corte che nel procedimento ai sensidell’art. 380-bis c.p.c., come disciplinato dal d.lgs. n. 149 del2022, il presidente della sezione o il consigliere delegato, cheabbia formulato la proposta di definizione accelerata, può farparte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegioche definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, non versandoin situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, commaRic. 2023 n. 14607 sez.

S2 - ud. 25-06-2026 -4-Numero registro generale 14607/2023Numero sezionale 1652/2026Numero di raccolta generale 22239/2026Data pubblicazione 29/06/20261, n. 4 e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela unafunzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore dipronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglioconseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fasedistinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione concarattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e dicontrollo sulla proposta stessa (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 9611 del2024 depositata il 10.4.2024).Sulla scorta di tale pronuncia, il cons. [OSCURATO:PERSONA], autoredella proposta di definizione ex art. 380 bis c.p.c., non versa insituazione di incompatibilità.4.

Il primo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame di un fattodecisivo in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., nonché laviolazione, errata/falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. inrelazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. in materia di valutazionedella prova documentale offerta.

In particolare, la Corteterritoriale avrebbe omesso di esaminare il contenuto di unacertificazione rilasciata dal [OSCURATO:PERSONA] diBergamo datata [OSCURATO:DATA_NASCITA] a tenore della quale risulterebbe chela Buffoli non avrebbe mai incaricato alcun notaio del distretto diBergamo per la redazione dell’inventario dei beni del maritorisulterebbe decisiva per acclarare l’assoluta irrilevanza edultroneità dell’istanza di proroga del termine ex art. 485 c.c. inmerito al possesso di beni ereditari da parte della Buffoli inquanto relativa ad un inventario che non sarebbe mai statorichiesto, in relazione al quale non sarebbe mai stato conferitoalcun incarico diretto.Ric. 2023 n. 14607 sez.

S2 - ud. 25-06-2026 -5-Numero registro generale 14607/2023Numero sezionale 1652/2026Numero di raccolta generale 22239/2026Data pubblicazione 29/06/2026Le ricorrenti nell’istanza di decisione del 14 gennaio 2025 hannodichiarato di rinunciare espressamente al primo motivo,insistendo per la decisione unicamente del secondo motivo, il cheesime la Corte dal dover pronunciare sul mezzo in esame.5.

Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione o errata e/ofalsa applicazione degli artt. 2735 c.c., 115 e 116 c.p.c., 2697c.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. in quanto la Corteterritoriale non avrebbe potuto ricavare la prova del possesso deibeni ereditari in capo alla Buffoli dalla sola richiesta di prorogadel termine per la redazione dell’inventario dei beni del marito daessa formalizzata in data 14/9/2017 presso la cancelleria delTribunale di Bergamo.

A parere delle ricorrenti, la sentenza disecondo grado andrebbe necessariamente cassata perché fondatasull’erronea supposizione della sussistenza di una prova legale(contenuto confessorio dell’istanza di proroga), in realtàinesistente, di un fatto (il possesso dei beni ereditari)giuridicamente idoneo a comportare l’acquisto della qualità dierede in capo alla Buffoli.

La richiesta di proroga del termine,priva di qualsiasi indicazione in ordine al possesso di beniereditari, sarebbe da ritenersi mero argomento di prova in quantonecessiterebbe in ogni caso di ulteriori elementi di prova acquisitiin causa, ma non sussistenti ed ex adverso neppure addotti.Il motivo è inammissibile in quanto, pur nella formale denuncia diviolazione di legge, si palesa con evidenza come la critica aspiri asollecitare la Corte ad un diverso apprezzamento delle emergenzeprobatorie, in evidente contrasto con i limiti che connotano ilgiudizio di legittimità.Ric. 2023 n. 14607 sez.

S2 - ud. 25-06-2026 -6-Numero registro generale 14607/2023Numero sezionale 1652/2026Numero di raccolta generale 22239/2026Data pubblicazione 29/06/2026La sentenza impugnata, senza procedere ad alcuna indebitainversione dell’onere della prova, ha ritenuto che fosse stataofferta la prova, ancorché di carattere presuntivo, che laricorrente Buffoli fosse nel possesso dei beni ereditari già alladata dell’apertura della successione, così che, partendo da taleaccertamento, ha escluso che potesse tenersi conto della rinunciaall’eredità, operata allorché si era già verificato, per effettodell’art. 485 c.c., l’acquisto ex lege dell’eredità, stante la mancataredazione dell’inventario nel termine posto dalla norma de qua.Premessa l’inconferenza del richiamo al precedente di questaCorte costituito da Cass. n. 25646/2022 (che ha ad oggetto laspecifica ipotesi di dichiarazione resa nell’atto notorio), in quantoquella valutata nella fattispecie è un’istanza presentata al giudiceper la proroga del termine per la redazione dell’inventario, igiudici di merito con valutazione conforme nei due gradi, hannorilevato che, ancorché la detta richiesta non facesse esplicitoriferimento al possesso dei beni ereditari, intanto si giustificava,soprattutto per la sua tempistica, in quanto presupponeva il dettopossesso.Infatti, la sollecitazione alla concessione della proroga non puòche avere una giustificazione nel fatto che la ricorrente fosse nelpossesso dei beni ereditari, e che quindi avesse necessitò difruire di un maggior tempo per redigere l’inventario onde evitaredi incorrere nell’acquisto ex lege della qualità di erede a mentedell’art. 585 c.c. (non trovando altrimenti alcuna alternativaragione l’atto de quo).Trattasi della evidenziazione di un elemento indiziario da cuiinferire, nel rispetto dei requisiti di cui all’art. 2729 c.c., la provaRic. 2023 n. 14607 sez.

S2 - ud. 25-06-2026 -7-Numero registro generale 14607/2023Numero sezionale 1652/2026Numero di raccolta generale 22239/2026Data pubblicazione 29/06/2026circa l atto che la ricorrete fosse effettivamente nel possesso deibeni ereditari, la cui concreta utilizzazione in chiave probatoria sisottrae alle censure sollevate dalle ricorrenti, ben potendo ancheun solo elemento indiziario essere munito dei requisiti di gravità,precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c.L’affermazione secondo cui la richiesta di proroga contiene unimplicito riconoscimento della condizione di posseditrice dei beniereditari, ancorché non possa assurgere al rango di confessionepiena, costituisce pertanto una valutazione evidentementeriservata al giudice di merito, che sfugge al sindacato dilegittimità.6.

Il motivo di ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, conconseguente condanna della parte ricorrente, risultatasoccombente, al pagamento in favore della parte controricorrentedelle spese processuali, liquidate come in dispositivo.Poiché il ricorso, in relazione al motivo per il quale è statarichiesta la decisione delle ricorrenti, è deciso in conformità allaproposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., vannoapplicati –come previsto dal terzo comma, ultima parte, dellostesso art. 380-bis c.p.c.– il terzo e il quarto comma dell’art. 96c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente alpagamento, in favore della parte controricorrente, di una sommaequitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo),nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒nei limiti di legge‒in favore della cassa delle ammende, non potendo incidere sutale esito la circostanza che sia intervenuta la rinuncia ad uno deimotivi inizialmente proposti, e per i quali era stata nella propostadelineata una prognosi negativa.Ric. 2023 n. 14607 sez.

S2 - ud. 25-06-2026 -8-Numero registro generale 14607/2023Numero sezionale 1652/2026Numero di raccolta generale 22239/2026Data pubblicazione 29/06/2026Con riferimento all’applicazione dell’art. 96 c.p.c. va datacontinuità al principio secondo cui “In tema di procedimento perla decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili omanifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (comenovellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) –che, nei casi di definizionedel giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazionelegale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna aisensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c.– codificaun'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché non attenersiad una valutazione del proponente poi confermata nella decisionedefinitiva lascia presumere una responsabilità aggravata delricorrente” (Cass. Sez.

U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023).7.

Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono lecondizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, dellalegge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazionedel bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testounico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenzadell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per lastessa impugnazione.La Corte, preso atto della rinuncia al primo motivo di ricorso,dichiara inammissibile il secondo motivo del ricorso e condanna lericorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain complessivi € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltreRic. 2023 n. 14607 sez.

S2 - ud. 25-06-2026 -9-Numero registro generale 14607/2023Numero sezionale 1652/2026Numero di raccolta generale 22239/2026Data pubblicazione 29/06/2026spese forfettarie nella misura del 15%, ed accessori come perlegge.Condanna altresì le ricorrenti, in solido tra loro, ai sensi dell’art.96 c.p.c., al pagamento, in favore della parte controricorrente,della somma ulteriore a quella sopra liquidata per compensi di €1.500,00, nonché al pagamento della somma di € 1.500,00 infavore della cassa delle ammende.Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002,inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza deipresupposti per il versamento da parte delle ricorrentidell’ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per ilricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della SecondaSezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 25giugno 2026.Il PresidenteRic. 2023 n. 14607 sez.

S2 - ud. 25-06-2026 -10-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
procura in calce al ricorso;- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA], quale difensore di sé stesso;- controricorrente -avverso la sentenza n. 670/2023 della CORTE D'APPELLO diBRESCIA, depositata il 19/4/2023;Numero registro generale 14607/2023Numero sezionale 1652/2026Numero di raccolta generale 22239/2026Data pubblicazione 29/06/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria del controricorrente;[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con citazione del 5/4/2018 l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella loroqualità di eredi legittime (rispettivamente coniuge e figlia) deldefunto [OSCURATO:PERSONA], deceduto a Bergamo il [OSCURATO:DATA_NASCITA], persentirle condannare al pagamento di euro 30.120,20 a titolo dicorrispettivo per prestazioni professionali rese in favore del decuius.Si costituivano le convenute che contestavano la pretesa attorea,eccependo in particolare il fatto di aver entrambe formalmenterinunciato all’eredità.Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 493 del 17/3/2021,condannava la sola [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della sommarichiesta dall’attore ed altresì al rimborso delle spese di lite. Inparticolare, il giudice di primo grado rilevava che la convenutaBuffoli aveva, da un lato, dichiarato, in data 5/10/2017, dirinunciare a redigere l’inventario, affermando di non essere nelpossesso dei beni ereditari – senza fornire alcuna prova in merito– dall’altro aveva in precedenza richiesto una proroga del termineper la redazione del medesimo, ciò che presupponeva quindi ilpossesso dei beni de quibus.Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] appello, reiterando le difese svolte in primo grado.Si costituiva l’avv. [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto e la confermadella sentenza impugnata.Ric. 2023 n. 14607 sez. S2 - ud. 25-06-2026 -2-Numero registro generale 14607/2023Numero sezionale 1652/2026Numero di raccolta generale 22239/2026Data pubblicazione 29/06/2026La Corte d’Appello di Brescia, con sentenza n. 670 del 19 aprile2023, ha rigettato l’appello, condannando gli appellanti, in solido,al rimborso delle spese di lite.Preliminarmente, la Corte territoriale ha evidenziato che il fattoche [OSCURATO:PERSONA] non avesse depositato innanzi al Tribunalecompetente una preventiva istanza di redazione dell’inventarionon era una circostanza rilevante in quanto, ai sensi dell’art. 769,co. 4, c.p.c., la parte può incaricare un notaio di tale incombente,considerando anche che l’accettazione ex art. 484 c.c. può, a suavolta, precedere o seguire detto inventario.[OSCURATO:PERSONA] ha rilevato, inoltre, che con atto depositato il14/9/2017, in ossequio al disposto dell’art. 485 c.c., per cuil’eventuale proroga del termine va richiesta al Tribunale, DeniBuffoli avanzò formale istanza al Tribunale di proroga del termineper la redazione dell’inventario; con tale atto la Buffoli riconobbe,a parere del giudice di secondo grado, espressamente di averiniziato la redazione dell’inventario dei beni del marito, ma di nonaverlo ultimato, nel termine prescritto dalla legge.Tale dichiarazione proveniente dalla parte fa, secondo la Corteterritoriale, piena prova contro la sottoscrittrice del fatto che laBuffoli era nel possesso dei beni del de cuius, non inficiando talerilevanza probatoria né la successiva dichiarazione del 6 ottobre2017 – con la quale la medesima rinunciava alla precedenterichiesta di proroga, dichiarando di non essere in possesso deibeni – né il formale atto di rinuncia depositato in pari data.Secondo il giudice di merito, la Buffoli doveva ritenersi eredepura e semplice del marito con conseguente perdita della facoltàdi rinunciare all’eredità, in conseguenza della mancata redazioneRic. 2023 n. 14607 sez. S2 - ud. 25-06-2026 -3-Numero registro generale 14607/2023Numero sezionale 1652/2026Numero di raccolta generale 22239/2026Data pubblicazione 29/06/2026dell’inventario nel termine di tre mesi dall’apertura dellasuccessione e del mancato ottenimento di una proroga da partedel Tribunale.Quanto al motivo di appello della Franchi, che lamentava lamancata liquidazione delle spese di lite, nonostante la domandanei suoi confronti fosse stata rigettata, la Corte d’Appello hareputato corretta la compensazione delle spese, in quanto ladomanda attorea era stata proposta in via principale nei confrontidella Buffoli, e solo in via subordinata anche verso la Franchi, laquale si era limitata solo a dedurre di avere rinunciato all’ereditàpaterna.2. Per la cassazione di tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e FranchiBeatrice hanno proposto ricorso sulla base di due motivi.Ha resistito con controricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha anchedepositato memoria.Il Consigliere delegato, ravvisati profili di inammissibilità delricorso per cassazione, ha proposto la definizione del giudizio anorma dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo introdotto dal d.lgs. n.149 del 2022.Nel termine di legge le ricorrenti hanno presentato istanza didecisione.3. Preliminarmente, rileva la Corte che nel procedimento ai sensidell’art. 380-bis c.p.c., come disciplinato dal d.lgs. n. 149 del2022, il presidente della sezione o il consigliere delegato, cheabbia formulato la proposta di definizione accelerata, può farparte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegioche definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, non versandoin situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, commaRic. 2023 n. 14607 sez. S2 - ud. 25-06-2026 -4-Numero registro generale 14607/2023Numero sezionale 1652/2026Numero di raccolta generale 22239/2026Data pubblicazione 29/06/20261, n. 4 e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela unafunzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore dipronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglioconseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fasedistinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione concarattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e dicontrollo sulla proposta stessa (cfr. Sez. U, Sentenza n. 9611 del2024 depositata il 10.4.2024).Sulla scorta di tale pronuncia, il cons. [OSCURATO:PERSONA], autoredella proposta di definizione ex art. 380 bis c.p.c., non versa insituazione di incompatibilità.4. Il primo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame di un fattodecisivo in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., nonché laviolazione, errata/falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. inrelazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. in materia di valutazionedella prova documentale offerta. In particolare, la Corteterritoriale avrebbe omesso di esaminare il contenuto di unacertificazione rilasciata dal [OSCURATO:PERSONA] diBergamo datata [OSCURATO:DATA_NASCITA] a tenore della quale risulterebbe chela Buffoli non avrebbe mai incaricato alcun notaio del distretto diBergamo per la redazione dell’inventario dei beni del maritorisulterebbe decisiva per acclarare l’assoluta irrilevanza edultroneità dell’istanza di proroga del termine ex art. 485 c.c. inmerito al possesso di beni ereditari da parte della Buffoli inquanto relativa ad un inventario che non sarebbe mai statorichiesto, in relazione al quale non sarebbe mai stato conferitoalcun incarico diretto.Ric. 2023 n. 14607 sez. S2 - ud. 25-06-2026 -5-Numero registro generale 14607/2023Numero sezionale 1652/2026Numero di raccolta generale 22239/2026Data pubblicazione 29/06/2026Le ricorrenti nell’istanza di decisione del 14 gennaio 2025 hannodichiarato di rinunciare espressamente al primo motivo,insistendo per la decisione unicamente del secondo motivo, il cheesime la Corte dal dover pronunciare sul mezzo in esame.5. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione o errata e/ofalsa applicazione degli artt. 2735 c.c., 115 e 116 c.p.c., 2697c.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. in quanto la Corteterritoriale non avrebbe potuto ricavare la prova del possesso deibeni ereditari in capo alla Buffoli dalla sola richiesta di prorogadel termine per la redazione dell’inventario dei beni del marito daessa formalizzata in data 14/9/2017 presso la cancelleria delTribunale di Bergamo. A parere delle ricorrenti, la sentenza disecondo grado andrebbe necessariamente cassata perché fondatasull’erronea supposizione della sussistenza di una prova legale(contenuto confessorio dell’istanza di proroga), in realtàinesistente, di un fatto (il possesso dei beni ereditari)giuridicamente idoneo a comportare l’acquisto della qualità dierede in capo alla Buffoli. La richiesta di proroga del termine,priva di qualsiasi indicazione in ordine al possesso di beniereditari, sarebbe da ritenersi mero argomento di prova in quantonecessiterebbe in ogni caso di ulteriori elementi di prova acquisitiin causa, ma non sussistenti ed ex adverso neppure addotti.Il motivo è inammissibile in quanto, pur nella formale denuncia diviolazione di legge, si palesa con evidenza come la critica aspiri asollecitare la Corte ad un diverso apprezzamento delle emergenzeprobatorie, in evidente contrasto con i limiti che connotano ilgiudizio di legittimità.Ric. 2023 n. 14607 sez. S2 - ud. 25-06-2026 -6-Numero registro generale 14607/2023Numero sezionale 1652/2026Numero di raccolta generale 22239/2026Data pubblicazione 29/06/2026La sentenza impugnata, senza procedere ad alcuna indebitainversione dell’onere della prova, ha ritenuto che fosse stataofferta la prova, ancorché di carattere presuntivo, che laricorrente Buffoli fosse nel possesso dei beni ereditari già alladata dell’apertura della successione, così che, partendo da taleaccertamento, ha escluso che potesse tenersi conto della rinunciaall’eredità, operata allorché si era già verificato, per effettodell’art. 485 c.c., l’acquisto ex lege dell’eredità, stante la mancataredazione dell’inventario nel termine posto dalla norma de qua.Premessa l’inconferenza del richiamo al precedente di questaCorte costituito da Cass. n. 25646/2022 (che ha ad oggetto laspecifica ipotesi di dichiarazione resa nell’atto notorio), in quantoquella valutata nella fattispecie è un’istanza presentata al giudiceper la proroga del termine per la redazione dell’inventario, igiudici di merito con valutazione conforme nei due gradi, hannorilevato che, ancorché la detta richiesta non facesse esplicitoriferimento al possesso dei beni ereditari, intanto si giustificava,soprattutto per la sua tempistica, in quanto presupponeva il dettopossesso.Infatti, la sollecitazione alla concessione della proroga non puòche avere una giustificazione nel fatto che la ricorrente fosse nelpossesso dei beni ereditari, e che quindi avesse necessitò difruire di un maggior tempo per redigere l’inventario onde evitaredi incorrere nell’acquisto ex lege della qualità di erede a mentedell’art. 585 c.c. (non trovando altrimenti alcuna alternativaragione l’atto de quo).Trattasi della evidenziazione di un elemento indiziario da cuiinferire, nel rispetto dei requisiti di cui all’art. 2729 c.c., la provaRic. 2023 n. 14607 sez. S2 - ud. 25-06-2026 -7-Numero registro generale 14607/2023Numero sezionale 1652/2026Numero di raccolta generale 22239/2026Data pubblicazione 29/06/2026circa l atto che la ricorrete fosse effettivamente nel possesso deibeni ereditari, la cui concreta utilizzazione in chiave probatoria sisottrae alle censure sollevate dalle ricorrenti, ben potendo ancheun solo elemento indiziario essere munito dei requisiti di gravità,precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c.L’affermazione secondo cui la richiesta di proroga contiene unimplicito riconoscimento della condizione di posseditrice dei beniereditari, ancorché non possa assurgere al rango di confessionepiena, costituisce pertanto una valutazione evidentementeriservata al giudice di merito, che sfugge al sindacato dilegittimità.6. Il motivo di ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, conconseguente condanna della parte ricorrente, risultatasoccombente, al pagamento in favore della parte controricorrentedelle spese processuali, liquidate come in dispositivo.Poiché il ricorso, in relazione al motivo per il quale è statarichiesta la decisione delle ricorrenti, è deciso in conformità allaproposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., vannoapplicati –come previsto dal terzo comma, ultima parte, dellostesso art. 380-bis c.p.c.– il terzo e il quarto comma dell’art. 96c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente alpagamento, in favore della parte controricorrente, di una sommaequitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo),nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒nei limiti di legge‒in favore della cassa delle ammende, non potendo incidere sutale esito la circostanza che sia intervenuta la rinuncia ad uno deimotivi inizialmente proposti, e per i quali era stata nella propostadelineata una prognosi negativa.Ric. 2023 n. 14607 sez. S2 - ud. 25-06-2026 -8-Numero registro generale 14607/2023Numero sezionale 1652/2026Numero di raccolta generale 22239/2026Data pubblicazione 29/06/2026Con riferimento all’applicazione dell’art. 96 c.p.c. va datacontinuità al principio secondo cui “In tema di procedimento perla decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili omanifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (comenovellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) –che, nei casi di definizionedel giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazionelegale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna aisensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c.– codificaun'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché non attenersiad una valutazione del proponente poi confermata nella decisionedefinitiva lascia presumere una responsabilità aggravata delricorrente” (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023).7. Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono lecondizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, dellalegge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazionedel bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testounico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenzadell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per lastessa impugnazione.La Corte, preso atto della rinuncia al primo motivo di ricorso,dichiara inammissibile il secondo motivo del ricorso e condanna lericorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain complessivi € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltreRic. 2023 n. 14607 sez. S2 - ud. 25-06-2026 -9-Numero registro generale 14607/2023Numero sezionale 1652/2026Numero di raccolta generale 22239/2026Data pubblicazione 29/06/2026spese forfettarie nella misura del 15%, ed accessori come perlegge.Condanna altresì le ricorrenti, in solido tra loro, ai sensi dell’art.96 c.p.c., al pagamento, in favore della parte controricorrente,della somma ulteriore a quella sopra liquidata per compensi di €1.500,00, nonché al pagamento della somma di € 1.500,00 infavore della cassa delle ammende.Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002,inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza deipresupposti per il versamento da parte delle ricorrentidell’ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per ilricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della SecondaSezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 25giugno 2026.Il PresidenteRic. 2023 n. 14607 sez. 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Sentenza Cassazione n. 22239/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris