CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 giugno 2025
Cassazione n. 17032/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del 10/06/2025 emessa dalla Corte di appello di Napoli;nel procedimento in atto nei confronti diTuccia [OSCURATO:PERSONA], nato ad Avellino il 06/04/1974visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] A.M. Fiore, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;udite le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa della parte civile RosaGiaquinto, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata;udite le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], hachiesto di dichiarare inammissibile il ricorso della parte civile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha assoltosentenza di condanna emessa all’esito del giudizio di primo grado.nell’ambito di un giudizio civile conseguente ad una domanda di risarcimento danniin conseguenza di un sinistro stradale. I profili di falsità della testimonianza ascrittia [OSCURATO:PERSONA] sono due: (i) egli aveva riferito di avere assistito al sinistro (circostanza,secondo l’imputazione, non veritiera); (ii) egli aveva testimoniato riferendocircostanze sulla dinamica dell’incidente completamente opposte a quelle rese daaltri testimoni.Il Tribunale di Avellino, all’esito del giudizio di primo grado, ha condannatoLa Corte di appello ha invece assolto l’imputato. La sentenza qui impugnataritiene non dimostrato – con il dovuto grado di certezza processuale – che Tuccianon fosse presente «nel contesto spaziale e temporale dell’evento»; secondo igiudici di appello, la difformità della ricostruzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] rispetto aquella proposta dagli altri testimoni può essere attribuita a «fattori ulteriori,eventualmente colposi», o anche, semplicemente, al diverso punto di vista dei varitestimoni rispetto al luogo dell’incidente.2. La parte civile ricorrente impugna – ai soli effetti civili – la sentenza indicatain epigrafe, proponendo due motivi di ricorso, qui sintetizzati nei limiti previstidall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, la parte civile ricorrente deduce la contraddittorietàe/o la manifesta illogicità della motivazione in punto valutazione del quadroprobatorio.2.2. Con il secondo motivo, la parte civile ricorrente deduce la mancatavalutazione di una prova decisiva, rappresentata dall’omesso esame del c.d.prontuario predisposto dagli operatori di Polizia stradale il giorno stessodell’incidente.3. All’udienza pubblica dell’8 aprile 2026 le parti hanno rassegnato leconclusioni indicate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Va preliminarmente evidenziato che, trattandosi di ricorso proposto dallaparte civile ai soli effetti civili, deve essere individuata la disciplina processualeapplicabile. Nel caso in esame, la costituzione di parte civile è avvenuta in data 23marzo 2022; ne discende che trova applicazione la disciplina processualeprevigente all’entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, cheha introdotto l’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 38481 del25/05/2023, D., Rv. 285036 - 01).Ciò premesso, è possibile passare all’esame dei motivi di ricorso, che risultainfondato.2. Il primo motivo di ricorso denuncia vizi di contraddittorietà e/o manifestaillogicità della motivazione: i giudici di appello avrebbero ritenuto possibile cheTuccia sia “sopraggiunto” sul luogo del sinistro subito dopo l’evento; ma si trattadi argomentazione che – oltre ad essere messa in discussione da elementi chevengono considerati nel secondo motivo – è inconferente; secondo il ricorrente, iltema oggetto di giudizio non è il fatto che [OSCURATO:PERSONA] possa essere stato presente sulluogo del sinistro subito dopo l’evento, ma se egli abbia assistito all’evento.2.1. Si tratta di motivo infondato.Va osservato, anzitutto, che la Corte di appello di Napoli non ha sviluppato ilragionamento che le si attribuisce nel ricorso.La motivazione della Corte di appello si sviluppa in due passaggi.2.2. In un primo passaggio si confuta la fondatezza dell’originaria ipotesid’accusa, che escludeva del tutto la presenza di [OSCURATO:PERSONA] sul luogo dell’incidente.Tale segmento della motivazione si fonda su dati probatori menzionati dallaCorte di appello, che valorizza la documentazione fotografica attestante lapresenza di [OSCURATO:PERSONA] sul luogo del sinistro e la deposizione dell’operatore di [OSCURATO:PERSONA] che – pur con qualche incertezza nel ricordo – ammette cheTuccia era presente sul luogo del sinistro (cfr. sentenza impugnata, pag. 4).Si tratta di dati probatori logicamente valutati di cui la parte civile ricorrentenon denuncia il travisamento.2.3. Il secondo segmento motivazionale, invece, si sofferma proprio sul temaoggetto del ricorso.La Corte di appello di Napoli esamina esplicitamente la possibilità che Tucciapossa essere sopraggiunto sul luogo del sinistro «solo qualche tempo dopo», sì dapoter escludere che egli vi abbia assistito in diretta (ciò che – ove provato –renderebbe falsa la deposizione in cui l’imputato ha ricostruito la dinamicadell’incidente; cfr. sentenza impugnata, pag. 4).Il predetto tema è stato oggetto di attenta indagine da parte della Corte diappello che – dopo avere ripercorso in modo analitico il materiale probatorioraccolto nel corso del dibattimento – ha concluso che il fatto da provare (cioè:l’assenza di [OSCURATO:PERSONA] al momento dell’incidente) non è dimostrato al di là di ogniragionevole dubbio.Da un lato, la Corte di appello esamina le fonti di prova che dimostrerebberoche [OSCURATO:PERSONA] non era presente al momento dell’incidente, soffermandosi: (i) sulladeposizione del teste testi [OSCURATO:PERSONA] (operatore di Polizia stradale) che riferì cheTuccia sopraggiunse sul posto dopo l’arrivo della pattuglia di Polizia (testimonianzadi cui la Corte di appello evidenzia alcuni profili di fragilità, legati alla scarsanitidezza dei ricordi, all’essere essi smentiti da altri dati probatori, all’essereravvisabile una contraddizione tra i dati riferiti dall’operatore di polizia e altri datidocumentali; cfr. sentenza impugnata, pag. 4-5); (ii) sulla deposizione deicomponenti dell’equipaggio dell’ambulanza (che non porta elementi di utilità, perassenza di ricordi; cfr. sentenza impugnata, pag. 5); (iii) sulla deposizione deglioperatori dell’ANAS: questi – pur riferendo che, al momento del sinistro, non vierano altre auto o moto sulla strada – hanno riferito che altre auto sopraggiunserosul posto in un arco temporale compreso tra i 10 secondi e meno di un minuto; vadetto che la Corte di appello ha altresì rilevato alcune contraddizioni interne allanarrazione di uno degli operatori ANAS, posto che alcune auto erano passate «nellasostanziale immediatezza dell’incidente» (cfr. sentenza impugnata, pag. 6-8).Dall’altro lato, la Corte di appello prende in considerazione la testimonianzadi [OSCURATO:PERSONA], ossia la persona che fu ferita in occasione dell’incidente,e di suo padre, [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello rileva che i due testimoniriferiscono che – subito dopo il sinistro - [OSCURATO:PERSONA] si avvicinò al corpo del ragazzoferito, parlò con lui e chiamò il padre [OSCURATO:PERSONA] per avvisarlodell’incidente in cui era stato coinvolto il figlio (cfr. sentenza impugnata, pag. 8-10).Ripercorrendo tali dati probatori – di cui la parte civile ricorrente non denunciail travisamento – la Corte di appello rileva che (i) «esiste il margine temporaleentro cui, subito dopo l’incidente, potè intervenire [OSCURATO:PERSONA] (…)», traendoneargomento per affermare (ii) che «non è implausibile che il [OSCURATO:PERSONA] fosseintervenuto nell’immediatezza del sinistro e che, pertanto, non fosse troppodistante con la sua vettura dal fatto occorso» (cfr. sentenza impugnata, pag. 10).Sulla scorta di tali inferenze – che muovono da dati probatori non travisati eche vengono valorizzati in modo non manifestamente illogico – la Corte di appelloafferma che (iii) «esisteva il margine temporale per cui il [OSCURATO:PERSONA] fosse presente suiluoghi del sinistro in un contesto spazio temporale non incompatibile con letempistiche del sinistro», così ritenendo di non potere ritenere dimostrata al di làdi ogni ragionevole dubbio l’ipotesi d’accusa (cfr. sentenza impugnata, pag. 10).2.4.Dunque, non sussiste il denunciato vizio di illogicità della motivazione: laCorte di appello non ha assolto [OSCURATO:PERSONA] ritenendo che egli sia sopraggiunto “subitodopo” il sinistro, ma perché ha ritenuto non adeguatamente dimostrata l’ipotesiche egli non avesse visto il sinistro.3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce un travisamento (per omissione)in conseguenza del mancato esame di una prova decisiva.3.1. Secondo il ricorrente, la Corte di appello di Napoli avrebbe omesso divalutare una prova decisiva che dimostrerebbe in modo inequivoco che l’imputatoTuccia non aveva assistito all’incidente: si tratta del c.d. prontuario redatto daglioperatori di polizia sopraggiunti sul luogo dell’incidente, nel quale è annotato chenon vi sono testimoni del fatto. Dando credito a detta prova documentale,discenderebbe l’inevitabile conseguenza della falsità della deposizione di [OSCURATO:PERSONA],che ha testimoniato di avere assistito all’incidente, descrivendone la dinamica.3.2. Il motivo è infondato.La Corte di appello di Napoli – pur menzionandolo solo implicitamente – hapreso cognizione e valutato detto documento: lo si ricava dal passaggiomotivazionale in cui la Corte territoriale rileva l’esistenza di discrasie tra ladeposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] e i verbali prodotti nel corso del giudizio, conparticolare riferimento al momento in cui sarebbe sopraggiunta la pattuglia dellaPolizia stradale (cfr. sentenza impugnata, pag. 4-5, in cui si rileva che,contrariamente a quanto affermato dal teste, la Polizia sopraggiunse sul posto alleore 12.45, ossia dopo l’arrivo dell’ambulanza, sopraggiunta alle ore 12.32).È dunque da ritenere infondata la censura rivolta alla sentenza della Corte diappello, che non avrebbe preso cognizione di detto materiale documentale.3.3. D’altra parte – e si tratta di ragione assorbente per il rigetto del motivodi ricorso – si deve evidenziare che la parte civile ricorrente postula la decisivitàdi tale elemento di prova (che sarebbe utile a supplire ai deficit di memoria delteste [OSCURATO:PERSONA]).Si tratta di decisività postulata, ma indimostrata; infatti, la parte civilericorrente non indica «le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in mododecisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profilidi radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo delprovvedimento impugnato» (così, Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv.281085 - 01).Anche a voler valorizzare la portata del documento (che riporta l’assenza ditestimoni al momento del sinistro) di cui si deduce il travisamento per omissione,esso sarebbe utile a surrogare le lacune mnesiche del teste [OSCURATO:PERSONA], che lo haredatto; tuttavia, non si spiega come esso potrebbe sovvertire gli elementi didubbio che la Corte territoriale ha logicamente ravvisato muovendo dallavalorizzazione delle deposizioni di altre persone sicuramente presenti sul luogodell’incidente (gli operatori dell’ANAS) o dalle persone (come [OSCURATO:PERSONA] e CarmineDel [OSCURATO:PERSONA]) che collocano l’imputato [OSCURATO:PERSONA] sulla scena dell’incidente ben primadell’arrivo della Polizia (peraltro sopraggiunta dopo alcune decine di minutidall’incidente).3.4. La doglianza relativa alla mancata valutazione di una prova decisiva è,dunque, infondata: da un lato, per essere la stessa stata oggetto di implicitavalutazione; dall’altro lato, perché non è dimostrato il carattere di decisività dellaprova (in tesi) non valutata (v. supra, considerato in diritto 3.3.).4. In chiusura del primo motivo di ricorso, la parte civile si duole del fatto chela motivazione della sentenza impugnata sia comunque illogica, posto che Tucciaavrebbe narrato «una dinamica dell’incidente unica e antitetica rispetto a quellaresa da tutti gli altri testi presenti e incompatibile anche con i rilievi effettuati dallaPolizia stradale, oltre che con i danni riportati dai veicoli).Quest’ultima censura è inammissibile.Anzitutto, si deve registrare la a-specificità della deduzione, che non spiegain quali passaggi la ricostruzione proposta risulterebbe incompatibile con gli altridati probatori; né indica quali dati probatori dimostrerebbero la falsità delladeposizione di [OSCURATO:PERSONA] (non essendo certo sufficiente il riferimento onnicomprensivoe del tutto generico ai «danni riportati dai veicoli» o ai «rilievi effettuati dallaPolizia»).In secondo luogo, perché la generica deduzione del vizio di motivazione sirisolve, in ultima analisi, in una richiesta di rivalutazione del fatto. Esula, tuttavia,dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi difatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in viaesclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la meraprospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dalricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944).5. Ne discende la complessiva infondatezza del ricorso, con conseguentecondanna della parte civile ricorrente al pagamento delle spese processuali, aisensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 08/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAndrea [OSCURATO:PERSONA]