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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16431/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2022 del TRIBUNALE di PAVIA Lato ppQrTso alle partii 62593 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 41162/22 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il ricorso proposto dal ricorrente in relazione alla condanna per evasione è inammissibile de plano in quanto proposto per motivi non deducibili afferenti alla omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio, dunque su argomenti incompatibili con l'avvenuto concordato sanzionatorio proveniente dallo stesso ricorrente e tale da presupporre il suo consenso in ordine al trattamento penale.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2022 del TRIBUNALE di PAVIA Lato ppQrTso alle partii 62593 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 41162/22 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il ricorso proposto dal ricorrente in relazione alla condanna per evasione è inammissibile de plano in quanto proposto per motivi non deducibili afferenti alla omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio, dunque su argomenti incompatibili con l'avvenuto concordato sanzionatorio proveniente dallo stesso ricorrente e tale da presupporre il suo consenso in ordine al trattamento penale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3
Sentenza Cassazione n. 16431/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris