CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33258/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2026 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 23 gennaio 2026 che ha confermato la condanna intervenuta in primo grado per il delitto di furto aggravato. La sentenza, da leggersi unitariamente rispetto a quella di primo grado, in quanto entrambe seguono analogo iter logico argomentativo e si fondano sulla medesima piattaforma probatoria (ex multis, Sez. 2 n. 37295 de/ 12/06/2019 , Rv. 277218 - 0), motiva adeguatamente sia sul piano dei ragionamento probatorio che su quello della qualificazione giuridica del fatto. Rilevato che il primo motivo, relativo al riconoscimento della responsabilità, è inammissibile in quanto del tutto generico, atteso che non si confronta con i contenuti della sentenza impugnata. Quanto al secondo motivo, sollecita una diversa valutazione in punto di fatto del materiale probatorio acquisito, in relazione al quale il giudice del merito ha fornito motivazione esaustiva e logica, con la quale ha dato corretta applicazione ai principi di diritto elaborati in sede di legittimità. I motivi terzo, quarto e quinto sono manifestamente infondati, in quanto attengono alla valutazione discrezionale del giudice, il quale ha esaustivamente motivato sulla speciale causa di non punibilità di cui all'art.131-bis cod.pen., sulla recidiva e sulle circostanze attenuanti generiche. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M