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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 settembre 1969

Cassazione n. 14147/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/09/1969 avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. La Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo siculo aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei delitti di ricettazione, falso e tentata truffa e, con il vincolo della continuazione tra le diverse violazioni di legge, lo aveva condannato alla pena complessiva di anni 2 e mesi 2 di reclusione ed Euro 300 di multa oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento del danno patito dalla costituita parte civile in cui favore aveva infine liquidato le spese;

2. ricorre per cassazione il difensore del Modica lamentando violazione di legge con riferimento all'art. 62bis cod. pen.: rileva che tanto il giudice di primo grado che la Corte di Appello hanno ingiustificatamente respinto la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che era stata avanzata dalla difesa.

3. Il ricorso è inammissibile poiché si limita a dedurre l'erroneità della decisione e ad evocare - in linea astratta - la funzione riconosciuta dal legislatore allo strumento delle attenuanti generiche con il correlativo obbligo del giudice di merito di motivare sul punto senza, tuttavia, confrontarsi con la motivazione con cui la Corte di Appello ha ritenuto la infondatezza della richiesta difensiva.

Non è allora inutile ribadire che tra i requisiti del ricorso per cassazione, come è noto, vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; il ricorso è pertanto privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che ha dato conto delle ragioni per le quali l'appello non poteva essere accolto, non si confronta minimamente con le argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata del cui contenuto si è invece del tutto disinteressato non indicando gli elementi alla base della censura formulata e non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 22.3.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Mantovano [OSCURATO:PERSONA] E

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/09/1969 avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo siculo aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei delitti di ricettazione, falso e tentata truffa e, con il vincolo della continuazione tra le diverse violazioni di legge, lo aveva condannato alla pena complessiva di anni 2 e mesi 2 di reclusione ed Euro 300 di multa oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento del danno patito dalla costituita parte civile in cui favore aveva infine liquidato le spese; 2. ricorre per cassazione il difensore del Modica lamentando violazione di legge con riferimento all'art. 62bis cod. pen.: rileva che tanto il giudice di primo grado che la Corte di Appello hanno ingiustificatamente respinto la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che era stata avanzata dalla difesa. 3. Il ricorso è inammissibile poiché si limita a dedurre l'erroneità della decisione e ad evocare - in linea astratta - la funzione riconosciuta dal legislatore allo strumento delle attenuanti generiche con il correlativo obbligo del giudice di merito di motivare sul punto senza, tuttavia, confrontarsi con la motivazione con cui la Corte di Appello ha ritenuto la infondatezza della richiesta difensiva. Non è allora inutile ribadire che tra i requisiti del ricorso per cassazione, come è noto, vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; il ricorso è pertanto privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che ha dato conto delle ragioni per le quali l'appello non poteva essere accolto, non si confronta minimamente con le argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata del cui contenuto si è invece del tutto disinteressato non indicando gli elementi alla base della censura formulata e non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 22.3.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Mantovano [OSCURATO:PERSONA] E
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