CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04101/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi che replicano profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici del merito atteso che la lettura delle due conformi decisioni da conto della immediata infondatezza della tesi difensiva diretta a contestare l'identificazione nell'[OSCURATO:PERSONA] del soggetto fermato quale passeggero del ciclomotore condotto da [OSCURATO:PERSONA] considerato che siffatta conclusione si appoggia sul portato delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] i cui snodi centrali ( l'aver sentito il Nicomede rivelgersi al terzo trasportato chiamandolo Ivan e l'aver riconosciuto, la sera dell'arresto, nell'[OSCURATO:PERSONA] senza incertezze il soggetto fermato poche ore prima) non risultano in alcun modo mesi in crisi dai rilievi difensivi prospettati con i motivi sub 1, 3, 4 dell'odierno ricorso ( che denunziano vizi di motivazione non riscontrati), né dal motivo sub 2 ( genericamente addotto perché non si precisano con la dovuta specificità i termini del dato probatorio travisato per omissione) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 gennaio 2