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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 giugno 2023

Cassazione n. 35151/2023

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uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 19143/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]Maglia s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in [OSCURATO:PERSONA], Roma; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; -intimata – avverso la sentenza n. 1372/23 della Corte d’Appello di Venezia pubblicata il 27/6/2023; letta la rinuncia al ricorsodella ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, in mancanza di diufese di parte intimata.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma,14 dicembre 2023 IlP

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 19143/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]Maglia s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in [OSCURATO:PERSONA], Roma; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; -intimata – avverso la sentenza n. 1372/23 della Corte d’Appello di Venezia pubblicata il 27/6/2023; letta la rinuncia al ricorsodella ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, in mancanza di diufese di parte intimata. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,14 dicembre 2023 IlP
Decreto Cassazione n. 35151/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris