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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 gennaio 2021

Cassazione n. 03677/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza emessa in data 17/01/2017 del Tribunale di Brescia visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per rescissione del giudicato avverso la sentenza del Tribunale di Brescia del 17 gennaio 2017, divenuta definitiva in data 4 aprile 2017, che ha condannato in absentia il Loffredo per il delitto di rapina aggravata commesso in Lonato sul Garda in data 25 agosto 2014.

Deduce il ricorrente che il Loffredo, il giorno dopo la commissione del reato (e, dunque, in data 26 agosto 2014), aveva subito una perquisizione domiciliare e che in tale sede, nel verbale di identificazione, aveva nominato quale proprio difensore l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Brescia ed eletto domicilio presso lo studio dello stesso.

Precisa, inoltre il ricorrente che l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nel corso dell'udienza preliminare, aveva rinunciato al mandato, in quanto tra il medesimo ed il Loffredo non vi era stato alcun contatto e che per il seguito del giudizio era stato nominato al Loffredo, quale difensore di ufficio, l'avv. [OSCURATO:PERSONA].

Rileva il ricorrente che, nel seguito del processo, l'elezione di domicilio era rimasta efficace, stante l'impossibilità del difensore di ufficio di contattare - - l'imputato, e deduce, dunque, che il Loffredo non avrebbe, dunque, mai avuto conoscenza della pendenza del procedimento, né durante la fase investigativa, né in quella dibattimentale.

Nessun atto del processo sarebbe, infatti, stato mai notificato, a mani proprie del Loffredo o di un proprio familiare e nessuno dei difensori nominati avrebbe avuto contatti con lui. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe, dunque, appreso di essere stato condannato solo all'atto della notifica dell'ordine di esecuzione in data 16 giugno 2021.

Il ricorrente chiede, pertanto, la rescissione del giudicato formatosi in ordine alla sentenza emessa in data 17/01/2021 del Tribunale di Brescia.

2. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020.

Con requisitoria e conclusioni scritte del 1 ottobre 2021 il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere accolto in quanto fondato.

2. Occorre rilevare, in via preliminare, come sia corretta la qualificazione del ricorso ai sensi dell'art. 625 ter cod. proc. pen. operata dalla Corte di appello di Brescia.

2.1. Il ricorrente ha, infatti, presentato il ricorso per rescissione del giudicato innanzi alla Corte di appello di Brescia, ancorché la sentenza impugnata sia divenuta definitiva in data 4 aprile 204 e, dunque, prima dell'abrogazione dell'art. 625 ter cod. proc. pen. ad opera dell'art. 1, comma 70, della legge 23 giugno 2017 n. 103 e della correlativa introduzione dell'art. 629-bis cod. proc. pen., sulla base dei principi affermati da una recente sentenza della Corte di Cassazione.

Secondo questa sentenza, infatti, in tema di rescissione del giudicato, ai fini dell'individuazione della norma applicabile, in assenza di disposizioni transitorie che regolino espressamente il passaggio tra le diverse discipline succedutesi nel tempo, si deve fare riferimento non al momento della pronuncia della sentenza passata in giudicato bensì a quello nel quale il condannato in "assenza" è venuto a conoscenza del provvedimento e può esercitare il diritto di impugnazione straordinaria (Sez. 5, n. 15666 del 16/04/20121, Duric, Rv. 280891, in applicazione del principio la Corte ha ritenuto competente la corte d'appello ex art. 629-bis cod. proc. pen. per la decisione sul ricorso per rescissione del giudicato presentato dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103).

La Corte di appello di Brescia, pur consapevole di questa pronuncia, ha, tuttavia, ritenuto di aderire all'orientamento prevalente (espresso da Sez.

U, n. 27614 del 29 marzo 2007, Lista, Rv. 236537), affermando che il dato temporale cui far riferimento per stabilire la norma processuale applicabile sia quello della pronuncia della sentenza oggetto del ricorso straordinario e non già quello in cui l'istante ha avuto conoscenza del provvedimento da impugnare.

2.2. Ritiene il Collegio che l'interpretazione della Corte di appello di Brescia sia corretta.

La sentenza di cui si chiede la rescissione è, infatti, passata in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore (3 agosto 2017) della legge n. 103 del 2017, che ha abrogato l'art. 625 ter cod. proc. pen. e, introducendo nella trama del codice di rito l'art. 629 bis cod. proc. pen., ha sancito la competenza in materia della Corte di appello in luogo di quella della Corte di Cassazione.

Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, che questo Collegio condivide, in quanto fondato su un criterio orientativo maggiormente certo, ai fini dell'individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, allorché si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato con disposizioni transitorie il passaggio dall'una all'altra, l'applicazione del principio tempus regit actum impone di far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell'impugnazione (Sez.

U, n. 27614 del 29 marzo 2007, Lista, Rv. 236537).

La Corte di Cassazione è, dunque, competente a decidere sul ricorso per rescissione del giudicato relativo a sentenza emessa prima della riforma introdotta 3 ><(' con legge 23 giugno 2017, n. 103 (ex plurimis: Sez. 6, n. 19117 del 23/03/2018, Tardiota, Rv. 273441, Sez. 6, n. 40146 del 21/03/2018, Pinti, Rv. 273843).

Il ricorso per rescissione del giudicato proposto dal Loffredo è, dunque, stato ritualmente qualificato dalla Corte di appello di Brescia ai sensi dell'art. 625 ter cod. proc. pen. e correttamente devoluto all'esame della Corte di Cassazione.

3. Quanto al merito, deve rilevarsi che dalla consultazione degli atti del presente procedimento risulta che: - con decreto emesso in data 26 agosto 2014, il Pubblico Ministero del Tribunale di Brescia ha disposto la perquisizione dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e del coimputato [OSCURATO:PERSONA] al fine di reperire, e procedere all'eventuale sequestro, del cellulare [OSCURATO:PERSONA] indebitamente sottratto alla persona offesa [OSCURATO:PERSONA]; - con il medesimo decreto è stato nominato ad entrambi gli indagati quale difensore di ufficio l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. - in sede di perquisizione il Loffredo e il Capistrano hanno nominato quale difensore di fiducia l'avv. [OSCURATO:PERSONA], eleggendo domicilio presso il medesimo; - in data 27 agosto 2014 il Pubblico Ministero ha emesso l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, notificandolo al Loffredo presso il domicilio eletto; - in data 16 ottobre 2014 il Pubblico Ministero ha richiesto il rinvio a giudizio del Loffredo e l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, unitamente a copia della richiesta di rinvio a giudizio, è stata notificata all'imputato presso il domicilio eletto; - con dichiarazione depositata in data 21 gennaio 2015 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato al mandato difensivo conferitogli da [OSCURATO:PERSONA] e ha comunicato «l'inidoneità di ogni notificazione presso il sottoscritto, posta la mancanza di qualsiasi rapporto fiduciaria con l'imputato»; - che, in seguito alla rinuncia dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], è stato nominato un difensore di ufficio al Loffredo; - che, all'esito della celebrazione del processo di merito, il Loffredo è stato condannato, con sentenza emessa dal Tribunale di Brescia del 17 gennaio 2017, divenuta definitiva in data 4 aprile 2017, per il delitto di rapina aggravata commesso in Lonato sul Garda in data 25 agosto 2014.

4. Secondo quanto affermato dalla pronuncia delle Sezioni Unite nella pronuncia Ismail, che ha trattato approfonditamente il tema e di cui si raccolgono le riflessioni interpretative, l'intera configurazione normativa del processo in assenza, in conformità ai principi del giusto processo delineato dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, come interpretata dalla Corte di Strasburgo, postula che il giudice abbia acquisito la certezza della conoscenza, da parte dell'imputato, dell'accusa elevata e della data di udienza (Sez.

U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420).

Pertanto, in tema di rescissione del giudicato, l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium, sicché non può desumersi dalla mera dichiarazione o elezione di domicilio operata nella fase delle indagini preliminari, quando ad essa non sia seguita la notifica dell'atto introduttivo del giudizio in detto luogo, ancorché a mano di soggetto diverso dal destinatario, ma comunque legittimato a ricevere l'atto (ex plurimis: Sez. 6, n. 21997 del 18/06/2020, Cappelli, Rv. 279680; in senso analogo Sez. 5, n. 19949 del 06/04/2021, Olguin, Rv. 281256).

Aderendo a quest'ultimo orientamento, deve rilevarsi come nella specie non vi sia alcuna prova che il Loffredo abbia acquisito la certezza della conoscenza dell'accusa elevata nei suoi confronti e della data di udienza, in quanto, proprio come dimostrato dal tenore della rinuncia al mandato difensivo da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], non vi era stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il medesimo e il Loffredo.

Non vi è prova, del resto, che il Loffredo, che successivamente non ha avuto alcun contatto con il difensore di ufficio, abbia avuto aliunde conoscenza della pendenza del processo e che si sia volontariamente sottratto allo stesso.

5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere accolto.

Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, rinviando al Tribunale di Brescia per la celebrazione di un nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bres

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza emessa in data 17/01/2017 del Tribunale di Brescia visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per rescissione del giudicato avverso la sentenza del Tribunale di Brescia del 17 gennaio 2017, divenuta definitiva in data 4 aprile 2017, che ha condannato in absentia il Loffredo per il delitto di rapina aggravata commesso in Lonato sul Garda in data 25 agosto 2014. Deduce il ricorrente che il Loffredo, il giorno dopo la commissione del reato (e, dunque, in data 26 agosto 2014), aveva subito una perquisizione domiciliare e che in tale sede, nel verbale di identificazione, aveva nominato quale proprio difensore l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Brescia ed eletto domicilio presso lo studio dello stesso. Precisa, inoltre il ricorrente che l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nel corso dell'udienza preliminare, aveva rinunciato al mandato, in quanto tra il medesimo ed il Loffredo non vi era stato alcun contatto e che per il seguito del giudizio era stato nominato al Loffredo, quale difensore di ufficio, l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Rileva il ricorrente che, nel seguito del processo, l'elezione di domicilio era rimasta efficace, stante l'impossibilità del difensore di ufficio di contattare - - l'imputato, e deduce, dunque, che il Loffredo non avrebbe, dunque, mai avuto conoscenza della pendenza del procedimento, né durante la fase investigativa, né in quella dibattimentale. Nessun atto del processo sarebbe, infatti, stato mai notificato, a mani proprie del Loffredo o di un proprio familiare e nessuno dei difensori nominati avrebbe avuto contatti con lui. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe, dunque, appreso di essere stato condannato solo all'atto della notifica dell'ordine di esecuzione in data 16 giugno 2021. Il ricorrente chiede, pertanto, la rescissione del giudicato formatosi in ordine alla sentenza emessa in data 17/01/2021 del Tribunale di Brescia. 2. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020. Con requisitoria e conclusioni scritte del 1 ottobre 2021 il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto in quanto fondato. 2. Occorre rilevare, in via preliminare, come sia corretta la qualificazione del ricorso ai sensi dell'art. 625 ter cod. proc. pen. operata dalla Corte di appello di Brescia. 2.1. Il ricorrente ha, infatti, presentato il ricorso per rescissione del giudicato innanzi alla Corte di appello di Brescia, ancorché la sentenza impugnata sia divenuta definitiva in data 4 aprile 204 e, dunque, prima dell'abrogazione dell'art. 625 ter cod. proc. pen. ad opera dell'art. 1, comma 70, della legge 23 giugno 2017 n. 103 e della correlativa introduzione dell'art. 629-bis cod. proc. pen., sulla base dei principi affermati da una recente sentenza della Corte di Cassazione. Secondo questa sentenza, infatti, in tema di rescissione del giudicato, ai fini dell'individuazione della norma applicabile, in assenza di disposizioni transitorie che regolino espressamente il passaggio tra le diverse discipline succedutesi nel tempo, si deve fare riferimento non al momento della pronuncia della sentenza passata in giudicato bensì a quello nel quale il condannato in "assenza" è venuto a conoscenza del provvedimento e può esercitare il diritto di impugnazione straordinaria (Sez. 5, n. 15666 del 16/04/20121, Duric, Rv. 280891, in applicazione del principio la Corte ha ritenuto competente la corte d'appello ex art. 629-bis cod. proc. pen. per la decisione sul ricorso per rescissione del giudicato presentato dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103). La Corte di appello di Brescia, pur consapevole di questa pronuncia, ha, tuttavia, ritenuto di aderire all'orientamento prevalente (espresso da Sez. U, n. 27614 del 29 marzo 2007, Lista, Rv. 236537), affermando che il dato temporale cui far riferimento per stabilire la norma processuale applicabile sia quello della pronuncia della sentenza oggetto del ricorso straordinario e non già quello in cui l'istante ha avuto conoscenza del provvedimento da impugnare. 2.2. Ritiene il Collegio che l'interpretazione della Corte di appello di Brescia sia corretta. La sentenza di cui si chiede la rescissione è, infatti, passata in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore (3 agosto 2017) della legge n. 103 del 2017, che ha abrogato l'art. 625 ter cod. proc. pen. e, introducendo nella trama del codice di rito l'art. 629 bis cod. proc. pen., ha sancito la competenza in materia della Corte di appello in luogo di quella della Corte di Cassazione. Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, che questo Collegio condivide, in quanto fondato su un criterio orientativo maggiormente certo, ai fini dell'individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, allorché si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato con disposizioni transitorie il passaggio dall'una all'altra, l'applicazione del principio tempus regit actum impone di far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell'impugnazione (Sez. U, n. 27614 del 29 marzo 2007, Lista, Rv. 236537). La Corte di Cassazione è, dunque, competente a decidere sul ricorso per rescissione del giudicato relativo a sentenza emessa prima della riforma introdotta 3 ><(' con legge 23 giugno 2017, n. 103 (ex plurimis: Sez. 6, n. 19117 del 23/03/2018, Tardiota, Rv. 273441, Sez. 6, n. 40146 del 21/03/2018, Pinti, Rv. 273843). Il ricorso per rescissione del giudicato proposto dal Loffredo è, dunque, stato ritualmente qualificato dalla Corte di appello di Brescia ai sensi dell'art. 625 ter cod. proc. pen. e correttamente devoluto all'esame della Corte di Cassazione. 3. Quanto al merito, deve rilevarsi che dalla consultazione degli atti del presente procedimento risulta che: - con decreto emesso in data 26 agosto 2014, il Pubblico Ministero del Tribunale di Brescia ha disposto la perquisizione dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e del coimputato [OSCURATO:PERSONA] al fine di reperire, e procedere all'eventuale sequestro, del cellulare [OSCURATO:PERSONA] indebitamente sottratto alla persona offesa [OSCURATO:PERSONA]; - con il medesimo decreto è stato nominato ad entrambi gli indagati quale difensore di ufficio l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. - in sede di perquisizione il Loffredo e il Capistrano hanno nominato quale difensore di fiducia l'avv. [OSCURATO:PERSONA], eleggendo domicilio presso il medesimo; - in data 27 agosto 2014 il Pubblico Ministero ha emesso l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, notificandolo al Loffredo presso il domicilio eletto; - in data 16 ottobre 2014 il Pubblico Ministero ha richiesto il rinvio a giudizio del Loffredo e l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, unitamente a copia della richiesta di rinvio a giudizio, è stata notificata all'imputato presso il domicilio eletto; - con dichiarazione depositata in data 21 gennaio 2015 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato al mandato difensivo conferitogli da [OSCURATO:PERSONA] e ha comunicato «l'inidoneità di ogni notificazione presso il sottoscritto, posta la mancanza di qualsiasi rapporto fiduciaria con l'imputato»; - che, in seguito alla rinuncia dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], è stato nominato un difensore di ufficio al Loffredo; - che, all'esito della celebrazione del processo di merito, il Loffredo è stato condannato, con sentenza emessa dal Tribunale di Brescia del 17 gennaio 2017, divenuta definitiva in data 4 aprile 2017, per il delitto di rapina aggravata commesso in Lonato sul Garda in data 25 agosto 2014. 4. Secondo quanto affermato dalla pronuncia delle Sezioni Unite nella pronuncia Ismail, che ha trattato approfonditamente il tema e di cui si raccolgono le riflessioni interpretative, l'intera configurazione normativa del processo in assenza, in conformità ai principi del giusto processo delineato dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, come interpretata dalla Corte di Strasburgo, postula che il giudice abbia acquisito la certezza della conoscenza, da parte dell'imputato, dell'accusa elevata e della data di udienza (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420). Pertanto, in tema di rescissione del giudicato, l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium, sicché non può desumersi dalla mera dichiarazione o elezione di domicilio operata nella fase delle indagini preliminari, quando ad essa non sia seguita la notifica dell'atto introduttivo del giudizio in detto luogo, ancorché a mano di soggetto diverso dal destinatario, ma comunque legittimato a ricevere l'atto (ex plurimis: Sez. 6, n. 21997 del 18/06/2020, Cappelli, Rv. 279680; in senso analogo Sez. 5, n. 19949 del 06/04/2021, Olguin, Rv. 281256). Aderendo a quest'ultimo orientamento, deve rilevarsi come nella specie non vi sia alcuna prova che il Loffredo abbia acquisito la certezza della conoscenza dell'accusa elevata nei suoi confronti e della data di udienza, in quanto, proprio come dimostrato dal tenore della rinuncia al mandato difensivo da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], non vi era stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il medesimo e il Loffredo. Non vi è prova, del resto, che il Loffredo, che successivamente non ha avuto alcun contatto con il difensore di ufficio, abbia avuto aliunde conoscenza della pendenza del processo e che si sia volontariamente sottratto allo stesso. 5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere accolto. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, rinviando al Tribunale di Brescia per la celebrazione di un nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bres
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