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CassazionesentenzaSezione F

Cassazione n. 31029/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 28/6/2022 dalla Corte di appello di Brescia; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello, con l'impugnata sentenza, accoglieva la richiesta di consegna formulata dall'autorità giudiziaria francese e sostituiva la custodia cautelare in carcere, inizialmente disposta nei confronti della ricorrente, con gli arresti domiciliari.

2. Avverso la suddetta sentenza, la ricorrente ha proposto tre motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.a), cod. proc. pen., eccepisce che la Corte di appello avrebbe esercitato una potestà riservata ad organi legislativi, avendo fatto applicazione di una norma di diritto francese, l'art.131 del codice di procedura, senza che il suo contenuto fosse illustrato nel mandato di arresto.

2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge sostenendo che la consegna sarebbe stata disposta in violazione di principi costituzionali ed in violazione dell'art. 2,

I. 22 aprile 2005, n. 69.

Si assume, infatti, che il mandato di arresto non conterrebbe alcuna indicazione dei motivi dell'arresto e della durata massima della misura cautelare, cosicché verrebbe data esecuzione ad un provvedimento restrittivo della libertà personale senza che il giudice abbia avuto effettiva conoscenza della durata e dello scopo dell'arresto.

2.3. Con il terzo motivo, infine, deduce violazione di legge, con riguardo all'art. 274 lett.b) cod. proc. pen., in quanto la misura cautelare sarebbe stata disposta desumendo il pericolo di fuga esclusivamente dalla gravità dei reati contestati, senza tener conto del fatto che la ricorrente, pur da tempo a conoscenza della pendenza del procedimento penale a suo carico, non aveva manifestato alcuna reale intenzione di allontanarsi dall'attuale residenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. I primi due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, posto che - a prescindere dalla qualificazione dei singoli motivi compiuta dal ricorrente - ciò che si contesta è il presupposto sulla cui base è stato emesso il mandato di arresto europeo.

Il ricorrente, infatti, lamenta che la Corte di appello avrebbe affermato che il mandato era stato emesso, ai sensi dell'art. 131 del codice di procedura penale francese, sulla base del mero presupposto dell'assenza del soggetto sottoposto a indagini nel territorio francese.

Si contesta, altresì, la possibilità della Corte di appello di interpretare la citata norma, appartenente alla legislazione dello Stato richiedente.

2.1. Le doglianze sono destituite di fondamento, atteso che la Corte di appello, si è uniformata al chiaro dettato normativo contenuto all'art. 6, comma 1, lett.c)

I. 22 aprile 2005, n. 69, in base al quale il mandato deve contenere l'indicazione di un "provvedimento cautelare", ma non richiede anche una verifica circa i presupposti dello stesso.2.2.

Parimenti infondata è la doglianza circa la diretta interpretazione della norma posta a fondamento del mandato di arresto europeo (art. 131 codice di procedura penale francese), posto che il principio iura novit curia è applicabile anche in relazione alle norme di diritto straniero direttamente richiamate nel provvedimento cui il giudice interno è chiamato a dare esecuzione.

Peraltro, nel mandato di arresto è ampiamente illustrato come nei confronti della ricorrente è stato emesso un mandato di arresto, al fine di consentire la presenza dell'imputata allo svolgimento del processo a suo carico.

Ne consegue che la Corte di appello non ha esercitato alcun potere ad essa precluso, essendosi limitata a prendere atto dell'esistenza di un provvedimento cautelare posto a fondamento del mandato di arresto.

2.3. Manifestamente infondata è la questione relativa alla mancata indicazione del limite massimo di durata della misura cautelare posta a fondamento del mandato di arresto europeo.

Deve preliminarmente rilevarsi che, a seguito del d.lgs.2 febbraio 2021, n.10, è stata abrogata la lett.e, dell'art. 18,

I. 22 aprile 2005, n. 69, che stabiliva un'ipotesi di rifiuto obbligatorio della consegna nel caso in cui la legislazione dello stato richiedente non prevedesse i limiti massimi della carcerazione preventiva.

La questione, pertanto, non è più suscettibile di essere dedotta, neppure riconducendola nell'alveo del novellato art. 2,

I. 22 aprile 2005, n. 69, contenente una clausola di riserva per cui la consegna può essere rifiutata in tutti i casi in cui l'esecuzione del mandato comporterebbe una violazione dei principi posti a tutela dei diritti fondamentali, aventi rango costituzionale o previsti dalla CEDU.

Invero, questa Corte ha da tempo riconosciuto che il codice di procedura penale francese prevede una serie di limiti massimi alla detenzione provvisoria (Sez.6, n.24705 del 12/7/2006, Charaf, Rv. 234274), né il ricorrente ha dedotto elementi concreti idonei a superare tale affermazione.

3. Passando all'esame del terzo motivo di ricorso, occorre premettere che, pur essendo stata dedotta una violazione di legge, in concreto si contesta la motivazione posta a fondamento del mancato accoglimento della richiesta di revoca della misura cautelare; più nello specifico, il ricorrente lamenta l'insussistenza del pericolo di fuga.

Il motivo, per come formulato, è inammissibile, atteso che a seguito delle modifiche apportate dall'art. 18 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, all'art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69, non è ammissibile il ricorso per cassazione per vizi di motivazione avverso i provvedimenti che decidono sulla consegna dell'interessato, essendo stato espunto dalla norma il riferimento alla proponibilità del ricorso «anche nel merito» e, al contempo, essendosi circoscritto il potere di sindacato della corte di cassazione ai soli motivi previsti dall'art. 606, lett. a), b) e c) (Sez.6, n. 8299 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Gheorghe, Rv. 282911).

4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ncorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n.69/2005.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 28/6/2022 dalla Corte di appello di Brescia; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello, con l'impugnata sentenza, accoglieva la richiesta di consegna formulata dall'autorità giudiziaria francese e sostituiva la custodia cautelare in carcere, inizialmente disposta nei confronti della ricorrente, con gli arresti domiciliari. 2. Avverso la suddetta sentenza, la ricorrente ha proposto tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.a), cod. proc. pen., eccepisce che la Corte di appello avrebbe esercitato una potestà riservata ad organi legislativi, avendo fatto applicazione di una norma di diritto francese, l'art.131 del codice di procedura, senza che il suo contenuto fosse illustrato nel mandato di arresto. 2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge sostenendo che la consegna sarebbe stata disposta in violazione di principi costituzionali ed in violazione dell'art. 2, I. 22 aprile 2005, n. 69. Si assume, infatti, che il mandato di arresto non conterrebbe alcuna indicazione dei motivi dell'arresto e della durata massima della misura cautelare, cosicché verrebbe data esecuzione ad un provvedimento restrittivo della libertà personale senza che il giudice abbia avuto effettiva conoscenza della durata e dello scopo dell'arresto. 2.3. Con il terzo motivo, infine, deduce violazione di legge, con riguardo all'art. 274 lett.b) cod. proc. pen., in quanto la misura cautelare sarebbe stata disposta desumendo il pericolo di fuga esclusivamente dalla gravità dei reati contestati, senza tener conto del fatto che la ricorrente, pur da tempo a conoscenza della pendenza del procedimento penale a suo carico, non aveva manifestato alcuna reale intenzione di allontanarsi dall'attuale residenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. I primi due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, posto che - a prescindere dalla qualificazione dei singoli motivi compiuta dal ricorrente - ciò che si contesta è il presupposto sulla cui base è stato emesso il mandato di arresto europeo. Il ricorrente, infatti, lamenta che la Corte di appello avrebbe affermato che il mandato era stato emesso, ai sensi dell'art. 131 del codice di procedura penale francese, sulla base del mero presupposto dell'assenza del soggetto sottoposto a indagini nel territorio francese. Si contesta, altresì, la possibilità della Corte di appello di interpretare la citata norma, appartenente alla legislazione dello Stato richiedente. 2.1. Le doglianze sono destituite di fondamento, atteso che la Corte di appello, si è uniformata al chiaro dettato normativo contenuto all'art. 6, comma 1, lett.c) I. 22 aprile 2005, n. 69, in base al quale il mandato deve contenere l'indicazione di un "provvedimento cautelare", ma non richiede anche una verifica circa i presupposti dello stesso.2.2. Parimenti infondata è la doglianza circa la diretta interpretazione della norma posta a fondamento del mandato di arresto europeo (art. 131 codice di procedura penale francese), posto che il principio iura novit curia è applicabile anche in relazione alle norme di diritto straniero direttamente richiamate nel provvedimento cui il giudice interno è chiamato a dare esecuzione. Peraltro, nel mandato di arresto è ampiamente illustrato come nei confronti della ricorrente è stato emesso un mandato di arresto, al fine di consentire la presenza dell'imputata allo svolgimento del processo a suo carico. Ne consegue che la Corte di appello non ha esercitato alcun potere ad essa precluso, essendosi limitata a prendere atto dell'esistenza di un provvedimento cautelare posto a fondamento del mandato di arresto. 2.3. Manifestamente infondata è la questione relativa alla mancata indicazione del limite massimo di durata della misura cautelare posta a fondamento del mandato di arresto europeo. Deve preliminarmente rilevarsi che, a seguito del d.lgs.2 febbraio 2021, n.10, è stata abrogata la lett.e, dell'art. 18, I. 22 aprile 2005, n. 69, che stabiliva un'ipotesi di rifiuto obbligatorio della consegna nel caso in cui la legislazione dello stato richiedente non prevedesse i limiti massimi della carcerazione preventiva. La questione, pertanto, non è più suscettibile di essere dedotta, neppure riconducendola nell'alveo del novellato art. 2, I. 22 aprile 2005, n. 69, contenente una clausola di riserva per cui la consegna può essere rifiutata in tutti i casi in cui l'esecuzione del mandato comporterebbe una violazione dei principi posti a tutela dei diritti fondamentali, aventi rango costituzionale o previsti dalla CEDU. Invero, questa Corte ha da tempo riconosciuto che il codice di procedura penale francese prevede una serie di limiti massimi alla detenzione provvisoria (Sez.6, n.24705 del 12/7/2006, Charaf, Rv. 234274), né il ricorrente ha dedotto elementi concreti idonei a superare tale affermazione. 3. Passando all'esame del terzo motivo di ricorso, occorre premettere che, pur essendo stata dedotta una violazione di legge, in concreto si contesta la motivazione posta a fondamento del mancato accoglimento della richiesta di revoca della misura cautelare; più nello specifico, il ricorrente lamenta l'insussistenza del pericolo di fuga. Il motivo, per come formulato, è inammissibile, atteso che a seguito delle modifiche apportate dall'art. 18 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, all'art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69, non è ammissibile il ricorso per cassazione per vizi di motivazione avverso i provvedimenti che decidono sulla consegna dell'interessato, essendo stato espunto dalla norma il riferimento alla proponibilità del ricorso «anche nel merito» e, al contempo, essendosi circoscritto il potere di sindacato della corte di cassazione ai soli motivi previsti dall'art. 606, lett. a), b) e c) (Sez.6, n. 8299 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Gheorghe, Rv. 282911). 4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ncorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n.69/2005.
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