CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 aprile 2026
Cassazione n. 08412/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa2026 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'APONTE;546 - controricorrente -avverso l'ordinanza n. 2565/2025 della CORTE SUPREMA DICASSAZIONE di ROMA, depositata il 03/02/2025 R.G.N.617/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16433/2025Numero di raccolta generale 8412/20261. [OSCURATO:PERSONA], essendo stato destituito dalla EAVData pubblicazione 03/04/2026s.r.l., suo datore di lavoro, ai sensi dell’art. 45, all. A, del r.d. n.148 del 1931, a seguito di contestazione disciplinare a mentedella quale, in giorni specificamente indicati, nonostantel’attestazione della presenza in servizio tramite badge, si era inrealtà dedicato ad altre attività extralavorative, proponevaricorso dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che accoglievala domanda disponendone la reintegra nel posto di lavoro,pronuncia che veniva tuttavia riformata dalla Corte d’appello diNapoli, a seguito di ricorso della società, con sentenza n.4936/2021, avverso la quale il lavoratore proponeva ricorso percassazione2. Tanto premesso, questa Corte di Cassazione conordinanza n. 2565/2025 confermava la sentenza della Corted’appello di Napoli che aveva accolto il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA].,ritenendo legittimo il licenziamento dalla stessa intimatoall’odierno ricorrente per giusta causa, consistente nell’averetimbrato il cartellino, salvo poi dedicarsi nell’orario di lavoro adaltre attività, come, tra l’altro, accertato a seguito di controllioperati dall’agenzia investigativa all’uopo incaricata dal datoredi lavoro.3. Il lavoratore ha proposto ricorso per la revocazione dellasentenza articolando due motivi a fondamentodell’impugnazione, a cui ha resistito l’[OSCURATO:SOCIETA]. concontroricorso.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Va in linea generale osservato che questa Corte haripetutamente affermato che l'errore di fatto previsto dall'art.395, n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, siconfigura come una falsa percezione della realtà, una svistaNumero registro generale 16433/2025Numero sezionale 546/2026obiettivamente e immediatamente rilevabile, la qualeN uamberbo idai r accolta generale 8412/2026Data pubblicazione 03/04/2026portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivoincontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovverol'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessirisulti positivamente accertato, e pertanto consiste in un erroremeramente percettivo che in nessun modo coinvolga l'attivitàvalutativa del giudice di situazioni processuali esattamentepercepite nella loro oggettività; l'errore deve, pertanto, appariredi assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità,senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioniinduttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere, perconverso, in un preteso, inesatto apprezzamento dellerisultanze processuali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell'errore di giudizio, denunciabile con ricorso per cassazione, entroi limiti di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.; esso presuppone, quindi,il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto,delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti edocumenti processuali, sempreché la realtà desumibile dallasentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio; neconsegue che non è configurabile l'errore revocatorio per vizidella sentenza che investano direttamente la formulazione delgiudizio sul piano logico-giuridico o siano frutto di un qualsiasiapprezzamento delle risultanze processuali, ossia di una viziatavalutazione delle prove o delle allegazioni delle parti, essendoesclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di erroridi giudizio formatisi sulla base di una valutazione (v. tra le altre,Cass. n. 8615/2017 e i precedenti ivi richiamati).1.1. Con specifico riferimento alla revocazione dellesentenze della Corte di cassazione, si è poi affermato chel'errore revocatorio è configurabile nelle ipotesi in cui la Cortesia giudice del fatto, individuandosi nell'errore meramenteNumero registro generale 16433/2025Numero sezionale 546/2026percettivo risultante in modo incontrovertibile dagli atti Neum etrao ldei r accolta generale 8412/2026Data pubblicazione 03/04/2026da aver indotto il giudice a fondare la valutazione dellasituazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza)di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà delprocesso, che, ove invece esattamente percepito, avrebbedeterminato una diversa valutazione della situazioneprocessuale, e non anche nella pretesa errata valutazione difatti esattamente rappresentati con la conseguenza che nonrisulta viziata da errore revocatorio la sentenza della Corte diCassazione nella quale il collegio abbia dichiaratol'inammissibilità del ricorso per motivi attinenti al merito dellequestioni ed a valutazioni di diritto, e segnatamente alla asseritaerronea applicazione di norme processuali, venendosi, in talicasi, su errori di giudizio della Corte, con conseguenteinammissibilità del ricorso per revocazione. (v. anche, oltreall’arresto già richiamato e ai precedenti ivi citati, Cass. Sez.U.n. 26022/2008).2. Tanto premesso, con il primo motivo, il ricorrentesostiene che la sentenza della Corte sarebbe frutto di unevidente errore di fatto, ai sensi del combinato disposto degliartt. 391 bis e 395, n. 4, c.p.c., in ordine alla sussistenza delfondato sospetto della commissione di un fatto illecito da partedel lavoratore.L’errore revocatorio in cui sarebbe incorsa la Corterisiederebbe, pertanto, nell’avere fondato il rigetto del primomotivo del ricorso per cassazione sulla supposizione di un fatto(la sussistenza nella specie del sospetto dellacommissione da parte del lavoratore di condotte fraudolente) lacui esistenza è, invece, esclusa dagli atti processuali, nonessendo stato lo stesso preso in considerazione dalla Corted’appello, né dedotto dal lavoratore.Numero registro generale 16433/2025Numero sezionale 546/2026Ebbene, in applicazione delle premesse in diritto Nusmoepror dai r accolta generale 8412/2026Data pubblicazione 03/04/2026individuate, il motivo in esame è inammissibile, in quantol’errore in tesi imputato alla sentenza della quale è chiesta larevocazione non appare costituire l'antecedente di un precisodeterminismo causale rispetto alla concreta decisione adottatasulla base di tale errore.E valga il vero. Dalla lettura della sentenza di cui si chiedela revocazione, emerge come la Corte, a fini di inquadramentodella fattispecie, abbia innanzitutto ricostruito il panoramagiurisprudenziale formatosi sull’istituto dei controlli a mezzoagenzie investigative affermando, in linea generale, i principiche regolano la materia.La stessa ha quindi evidenziato come siffatti controlli nonsiano vietati purché finalizzati a verificare comportamenti deldipendente che possano configurare ipotesi penalmenterilevanti o attività fraudolente e non esclusivamente il correttoadempimento dell’obbligazione contrattuale, in ossequio aldivieto di cui agli artt. 2 e 3 della l. n. 300/1970.Ha poi aggiunto la Corte che il ricorso a siffatti strumenti ègiustificato in presenza del sospetto o della mera ipotesi chedelle condotte illecite siano in corso di esecuzione.Calando tali considerazioni di ordine generale alla fattispecieall’esame, la Corte ha poi dato atto di come la sentenza diappello avesse accertato che l’attività investigativa, nel caso dispecie, non era stata disposta al fine di verificare genericamentel’adempimento della prestazione lavorativa, ma per rilevare everificare delle condotte fraudolente consistite nella falsadel badge.All’esito, la Corte, nel tirare le fila del ragionamento, haconcluso per l’infondatezza del motivo, dando valenza al fattoNumero registro generale 16433/2025Numero sezionale 546/2026che nel caso in esame sussistevano pienamente i presuNpumpeoros dti ir accolta generale 8412/2026Data pubblicazione 03/04/2026per legittimare l’utilizzo dell’agenzia investigativa, poiché, ed èappena il caso di sottolinearlo, la condotta di chi procede allatimbratura del cartellino senza essere presente o trattenersi sulluogo di lavoro e/o si allontana per svolgere attività personali,oltre a violare i doversi contrattuali, con rilevanza anche sotto ilprofilo disciplinare, costituisce un comportamento fraudolento,idoneo a integrare un’ipotesi di truffa aggravata .Rispetto alle sopratrascritte conclusioni nelle quali siestrinseca la ratio di rigetto del primo motivo di ricorso percassazione, l’inciso contenuto in parentesi ( sospette ), nelquale parte ricorrente individua il segno tangibile dell’errorepercettivo in cui sarebbe incorso il Collegio giudicante, a benvedere, è privo di decisività nell’economia complessivadell’apparato motivazionale, che appare piuttosto incentratosulla valenza attribuita dalla Corte alla natura fraudolenta dellacondotta, idonea ad assurgere a ipotesi penalmente rilevante,ciò d’altra parte coerentemente col tenore del relativo motivo diricorso, che consisteva nel denunciare la violazione di legge incui era incorsa la Corte partenopea nell’avere ritenuto legittimoun controllo sull’adempimento della prestazione lavorativatramite agenzia investigativa.2.1. Va, inoltre, osservato come, anche sotto altro aspetto,non emerge la decisività del vizio denunciato, considerato chenon risulta che l’accoglimento del primo motivo avrebbe portatoalla confutazione dell’intera argomentazione della Corte, che haritenuto che la Corte territoriale avesse fondato ilraggiungimento della prova delle condotte ascritte al dipendentenon unicamente sulla relazione investigativa, ma anche sullabase della testimonianza resa in giudizio e sul generale quadroprobatorio.Numero registro generale 16433/20253. Transitando all’esame del secondo motivo, con cui siN umero sezionale 546/2026Numero di raccolta generale 8412/2026denuncia l’errore di fatto in cui sarebbe incorso il Collegio inData pubblicazione 03/04/2026merito alla ritenuta insussistenza dell’obbligatorietàdell’attivazione del Consiglio di disciplina, lo stesso appareinammissibile, in quanto non riconducibile all'ipotesi di cuiall'art. 395, n. 4, c.p.c., richiamato per le sentenze della Cortedi cassazione dall'art. 391 bis c.p.c..E difatti, la soluzione adottata da questa Corte è sorrettadall’interpretazione data alla disciplina degli artt. 53 e 54 r.d. n.148 del 1931 circa la non obbligatorietà di attivazione delConsiglio di disciplina, qualora il lavoratore non lo abbiarichiesto, ritenendosi sufficiente la garanzia apprestata dall’art.7 della l. n. 300/1970.Il ricorrente non contesta in fatto di non avere richiestol’attivazione del Consiglio, sicché l'errore denunciato non siconcreta quindi in una falsa percezione della realtà documentaleda parte del giudice di legittimità, ma - secondo la stessaprospettazione del ricorrente - nel recepimento del principio dinon obbligatorietà dell’attivazione del Consiglio di disciplina.Siffatto errore, però, alla luce della ricordata giurisprudenza dilegittimità, non risponde al modello legale dell'errorerevocatorio, bensì, in via di mera ipotesi, configura, secondo laprospettazione del ricorrente, un errore di valutazione giuridica,non denunciabile in questa sede.4. Il ricorso va in conclusione dichiarato inammissibile.5. La regolamentazione delle spese processuali segue lasoccombenza. Sussistono i presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, dellalegge 24 dicembre 2012, n. 228 .Numero registro generale 16433/2025 P.Q.MNumero di raccolta generale 8412/2026Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alData pubblicazione 03/04/2026pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in€ 4.500,00 per compensi, oltre ad € 200,00 per esborsi,rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori dilegge.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento daparte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma1 bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 febbraio2026.[OSCURATO:PERSONA]