CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026
Cassazione n. 26741/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte d'appello di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che l’unico motivo di ricorso con il quale è stato dedotto il difettodella motivazione quanto alla affermazione di responsabilità richiamando in modoaspecifico l’elemento oggettivo del reato quanto alla rapina impropria contestata,nonché quanto al trattamento sanzionatorio, senza alcuna specificazione inordine al tipo di vizio ricorrente, è generico in assenza di qualsiasi concretaargomentazione che realizzi un effettivo confronto con la motivazione della Cortedi appello, limitandosi ad affermazioni astratte e di principio e sostenendo lanecessità del giudice di confrontarsi con i motivi di appello (senza neancherichiamarli) in assenza di considerazione dei punti specifici della motivazione;che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non soloper la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza dicorrelazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisioneimpugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez.4, n. 256 del18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157-02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007,Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv.255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2,n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 -01);che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto i fatti, percome ricostruiti, nelle fattispecie oggetto di contestazione e condannaampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento, specificamenteanalizzando la portata delle testimonianze assunte in dibattimento e delmateriale documentale a riscontro (si vedano pagg. 2 e 4 e segg. dove sonostate specificamente valorizzate le modalità particolarmente violente dellacondotta,posta in essere anche con mezzi atti ad offendere, con successivaanalisi delle censure in tema di trattamento sanzionatorio);considerato conseguentementeche tali doglianze inerenti alla prova della penaleresponsabilità sono del tutto prive dei requisiti di specificità previsti, a pena diinammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzionigeneriche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti ilricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]