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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 marzo 2023

Cassazione n. 18862/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5239/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.,in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] , n.18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat i in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], n. 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 5410/2018,depositata i l 05/11/2018 , il R.G.N. 188/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli con la sentenza n. 5410/2018, pronunciando in sede di riassunzione, dichiarava la nullità della cessione del ramo d’azienda di cui al contratto 30.12.2005 e quindi del trasferimento degli attuali ricorrenti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) a [OSCURATO:SOCIETA], ordinando alla cedente [OSCURATO:SOCIETA] di reintegrare i predetti lavoratori nel loro posto di lavoro con condanna alle spese.

La Corte territoriale in applicazione dei principi enunciati nel giudizio rescindente dal Giudice di legittimità ( Cass.n.22935/2016), afferente l’accertamento delle condizioni necessarie per la configurazione della cessione del ramo di azienda, evidenziava che le attività preesistenti alla cessione non avevano i connotati della autonomia e dell’insieme funzionale, trattandosi di singole funzioni tra loro scollegate, altresì valutando che i beni conferiti erano di scarso rilievo al fine della connotazione richiesta.

Concludeva accogliendo la domanda dei lavoratori e dichiarando l’illegittimità e nullità della cessione e dei contratti di lavoro, ordinando a [OSCURATO:SOCIETA] di reintegrare i lavoratori.

Avverso detta decisione CREDEMspa proponeva ricorso affidato ad un solo articolato motivo cui resistevano con controricorso i lavoratori.

Entrambe le parti depositavano successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1)-Con unico motivo è dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo già oggetto di discussone tra le parti, nonché la violazione e falsa applicazione art. 41 Cost. e artt. 2112, 2555, 20182 c.c.

La censura è sostanzialmente diretta a proporre una rivisitazione circa gli elementi attestativi dell’autonomia funzionale delle attività cedute.

Assume preliminare rilievo la giustapposizione in un unico motivo di censura di più profili, tra loro differenti, ciascuno veicolato da un vizio differente.

Tale modalità contrasta con il principio secondo cui “nel ricorso per cassazione, i motivi di impugnazione che prospettino una pluralità di questioni precedute unitariamente dalla elencazione delle norme asseritamente violate sono inammissibili in quanto, da un lato, costituiscono una negazione della regola della chiarezza e, dall'altro, richiedono un intervento della Corte volto ad enucleare dalla mescolanza dei motivi le parti concernenti le separate censure” ( Cass.n. 18021/2016).

Deve inoltre evidenziarsi come la denunciata omissione di esame di un fatto decisivo non sia accompagnata, come avrebbe dovuto, dalla specifica indicazione di quale fatto storico o documentale non sia stato considerato.

Questa Corte ha avuto modo di chiarire che “In tema di ricorso per cassazione costituisce fatto (o punto) decisivo ai sensi del'art.360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. quello la cui differente considerazione è idonea a comportare, con certezza, una decisione diversa ( Cass. n.18368/2013; Cass. n. 17761/2016).

Ha anche specificato che “L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, ossia idoneo a determinare un esito diverso della controversia” ( Cass. n.23238/2017) La decisività del “fatto” omesso assume nel vizio considerato dalla disposizione richiamata rilevanza assoluta poiche’ determina lo stretto nesso di causalità tra il fatto in questione e la differente decisione ( non solo eventuale ma certa).

Tale condizione deve dunque essere chiaramente allegata dalla parte che invochi il vizio, onerata di rappresentare non soltanto l’omissione compiuta ma la sua assoluta determinazione a modificare l’esito del giudizio.

Nel caso in esame la censura indica, come omesso, non giàuno specifico fatto, ma l’intero esame di elementi idonei a configurare la preesistenza del ramo ceduto.

Si tratta, pertanto, di una critica generica e generale alla valutazione svolta dal giudice di merito, diretta a sollecitare una inammissibile ri-valutazione del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità.

La Corte territoriale,esaminando il contratto determinativo della cessione ed il materiale probatorio acquisito, ha accertato l’inesistenza dell’autonomia del ramo ceduto e la carenza di preesistenza di tale requisito in conformità al principio secondo cui “Ai fini dell’applicazione dell'art. 2112 c.c., costituisce elemento costitutivo dellacessione l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere, autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente, indipendentemente dal contratto di fornitura di servizi che venga contestualmente stipulato tra le parti”(Cass 19034/2017; più di recente Cass. n. 7364/2021; Cass.n. 22249/2021).

Per le esposte ragioni il ricorso deve essere complessivamente rigettato.

Le spese seguono il principio di soccombenza.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato,ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E.15.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5239/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.,in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] , n.18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat i in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], n. 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 5410/2018,depositata i l 05/11/2018 , il R.G.N. 188/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli con la sentenza n. 5410/2018, pronunciando in sede di riassunzione, dichiarava la nullità della cessione del ramo d’azienda di cui al contratto 30.12.2005 e quindi del trasferimento degli attuali ricorrenti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) a [OSCURATO:SOCIETA], ordinando alla cedente [OSCURATO:SOCIETA] di reintegrare i predetti lavoratori nel loro posto di lavoro con condanna alle spese. La Corte territoriale in applicazione dei principi enunciati nel giudizio rescindente dal Giudice di legittimità ( Cass.n.22935/2016), afferente l’accertamento delle condizioni necessarie per la configurazione della cessione del ramo di azienda, evidenziava che le attività preesistenti alla cessione non avevano i connotati della autonomia e dell’insieme funzionale, trattandosi di singole funzioni tra loro scollegate, altresì valutando che i beni conferiti erano di scarso rilievo al fine della connotazione richiesta. Concludeva accogliendo la domanda dei lavoratori e dichiarando l’illegittimità e nullità della cessione e dei contratti di lavoro, ordinando a [OSCURATO:SOCIETA] di reintegrare i lavoratori. Avverso detta decisione CREDEMspa proponeva ricorso affidato ad un solo articolato motivo cui resistevano con controricorso i lavoratori. Entrambe le parti depositavano successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1)-Con unico motivo è dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo già oggetto di discussone tra le parti, nonché la violazione e falsa applicazione art. 41 Cost. e artt. 2112, 2555, 20182 c.c. La censura è sostanzialmente diretta a proporre una rivisitazione circa gli elementi attestativi dell’autonomia funzionale delle attività cedute. Assume preliminare rilievo la giustapposizione in un unico motivo di censura di più profili, tra loro differenti, ciascuno veicolato da un vizio differente. Tale modalità contrasta con il principio secondo cui “nel ricorso per cassazione, i motivi di impugnazione che prospettino una pluralità di questioni precedute unitariamente dalla elencazione delle norme asseritamente violate sono inammissibili in quanto, da un lato, costituiscono una negazione della regola della chiarezza e, dall'altro, richiedono un intervento della Corte volto ad enucleare dalla mescolanza dei motivi le parti concernenti le separate censure” ( Cass.n. 18021/2016). Deve inoltre evidenziarsi come la denunciata omissione di esame di un fatto decisivo non sia accompagnata, come avrebbe dovuto, dalla specifica indicazione di quale fatto storico o documentale non sia stato considerato. Questa Corte ha avuto modo di chiarire che “In tema di ricorso per cassazione costituisce fatto (o punto) decisivo ai sensi del'art.360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. quello la cui differente considerazione è idonea a comportare, con certezza, una decisione diversa ( Cass. n.18368/2013; Cass. n. 17761/2016). Ha anche specificato che “L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, ossia idoneo a determinare un esito diverso della controversia” ( Cass. n.23238/2017) La decisività del “fatto” omesso assume nel vizio considerato dalla disposizione richiamata rilevanza assoluta poiche’ determina lo stretto nesso di causalità tra il fatto in questione e la differente decisione ( non solo eventuale ma certa). Tale condizione deve dunque essere chiaramente allegata dalla parte che invochi il vizio, onerata di rappresentare non soltanto l’omissione compiuta ma la sua assoluta determinazione a modificare l’esito del giudizio. Nel caso in esame la censura indica, come omesso, non giàuno specifico fatto, ma l’intero esame di elementi idonei a configurare la preesistenza del ramo ceduto. Si tratta, pertanto, di una critica generica e generale alla valutazione svolta dal giudice di merito, diretta a sollecitare una inammissibile ri-valutazione del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità. La Corte territoriale,esaminando il contratto determinativo della cessione ed il materiale probatorio acquisito, ha accertato l’inesistenza dell’autonomia del ramo ceduto e la carenza di preesistenza di tale requisito in conformità al principio secondo cui “Ai fini dell’applicazione dell'art. 2112 c.c., costituisce elemento costitutivo dellacessione l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere, autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente, indipendentemente dal contratto di fornitura di servizi che venga contestualmente stipulato tra le parti”(Cass 19034/2017; più di recente Cass. n. 7364/2021; Cass.n. 22249/2021). Per le esposte ragioni il ricorso deve essere complessivamente rigettato. Le spese seguono il principio di soccombenza. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato,ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E.15.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto
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