CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 settembre 2026
Cassazione n. 25931/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]ontroAGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE e [OSCURATO:PERSONA] rappresentate e difese dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATOavverso la SENTENZA di COMM. TRIB. REG. CAMPANIA n. 3705/03/2018, depositata il19/03/2018, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la parte privata ha depositatodocumentazione riconducibile alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente dellaRiscossione prevista dalla art. 1 della L. n. 197/2022 (rottamazione quater) e dall’aggiornamentodatato 04.10.24 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempiper la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità,che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossione sonoestinti;l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nelcorso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferiteai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili; è fatta salvala possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art.391 cod. proc. civ.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSORoma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente [OSCURATO:PERSONA]Angelina-[OSCURATO:PERSONA]