CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 maggio 2026
Cassazione n. 13105/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ata e difesa dall’Avvocatura Generale delloStato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore;-intimato-Nonché controAGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona delDirettore pro tempore;-intimato-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCampania n. 6320/2019, depositata il 19 luglio 2019.Numero registro generale 7849/2020Numero sezionale 1307/2026Numero di raccolta generale 13105/2026Data pubblicazione 07/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. – [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva ricorso avverso la cartella dipagamento n. 07120170044855650001 della [OSCURATO:PERSONA] diriscossione s.p.a., relativa al ruolo emesso dall’Agenzia delledogane e dei monopoli, reso esecutivo il 17 marzo 2017, recante n.2017/9003 87 - intimante il pagamento della somma complessivadi euro 5.589,98 di cui all'avviso di accertamento emesso ai sensidell’art. 5, comma 1, d.lgs. 504/1998 e notificato il 7 maggio 2015alla società [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.denunciava, in particolare, l’insussistenza della proprialegittimazione passiva, la insufficiente motivazione dell’atto e lanullità della notifica a mezzo PEC.L'Agenzia delle dogane e dei monopoli resisteva con atto dicontrodeduzioni.Con sentenza n. 4172/2018, depositata il 19 aprile 2018, laCommissione tributaria provinciale di Napoli rigettava il ricorso.2. – Avverso tale pronuncia, la contribuente proponeva atto diappello.L'Agenzia delle dogane e dei monopoli si costituiva in giudiziochiedendo il rigetto del gravame.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania, consentenza n. 6320 del 2 luglio 2019, ha accolto l'impugnazione.3. – L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha proposto ricorsoper cassazione affidato a un unico motivo.La contribuente non ha svolto attività difensiva.Con ordinanza interlocutoria n. 10096/2022 è stato disposto ilrinvio al nuovo ruolo per l'acquisizione del fascicolo dei gradi dimerito.Numero registro generale 7849/2020Numero sezionale 1307/2026Numero di raccolta generale 13105/2026Data pubblicazione 07/05/20264. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con l'unico motivo si deduce violazione e falsaapplicazione dell'art. 7 l. 212/2000 dell'art. 25 d.P.R. 602/73 e art.6 d.m. 321 del 1999, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., essendo lacartella conforme al modello ministeriale e adeguatamentemotivata. Come correttamente aveva statuito la sentenza di primogrado, l'art. 25 d.P.R. n. 602/73 richiede che la cartella dipagamento debba contenere: l'intimazione ad adempiere l'obbligorisultante dal ruolo entro sessanta giorni dalla notificazione;l'indicazione che, decorsi i 60 giorni, si procederà ad esecuzioneforzata; la data in cui il ruolo è stato reso esecutivo. Quanto all’attoimpositivo, devono essere presenti gli elementi previsti dall'art. 7della l. 212/2000: un'adeguata motivazione; l’ufficio presso il qualeè possibile ottenere informazioni in merito all’atto notificato; ilresponsabile del procedimento; l'organo o l'autorità amministrativapresso i quali è possibile promuovere un riesame dell'atto; lemodalità ed i termini per proporre ricorso o reclamo; il riferimentoall'eventuale precedente avviso di accertamento, ovvero, inmancanza, la motivazione della pretesa fiscale. Il contenutominimo della cartella di pagamento è, poi, stabilito dall'art. 6 deld.m. 3 settembre 1999 n. 321, il quale prevede che tale atto debbacontenere gli elementi che, ai sensi dell'art. 1, co. 1 e 2, dellostesso decreto, devono essere elencati nel ruolo, ad eccezione delladata di consegna del ruolo stesso all'Agente della Riscossione.Pertanto, la cartella di pagamento deve contenere le seguentiindicazioni; l’ente creditore; la specie del ruolo; il codice fiscale edati anagrafici del debitore; l'anno e periodo di riferimento delcredito; l’importo di ogni componente del credito; il totale degliNumero registro generale 7849/2020Numero sezionale 1307/2026Numero di raccolta generale 13105/2026Data pubblicazione 07/05/2026importi; l’indicazione sintetica degli elementi su cui è stataeffettuata riscrizione. Tutti i requisiti in parola erano presenti nelcaso di specie. Si evidenzia, inoltre, che secondo l’insegnamentodella S.C., è da escludere che l'Amministrazione sia, in linea diprincipio, obbligata all'allegazione degli atti prodromiciall'accertamento o alla riscossione ai quali si aggancia, secondo loschema della motivazione per relationem; il dovere di allegazionesussiste solo se l'atto non è conosciuto o ricevuto dal contribuente,mentre di regola è sufficiente che lo stesso sia richiamato nelprovvedimento.1.1. – Il motivo è infondato.In tema di riscossione delle imposte sul reddito, per la validitàdel ruolo e della cartella esattoriale, ex art. 25 del d.P.R. n. 602 del1973, non è indispensabile l'indicazione degli estremi identificativi odella data di notifica dell'accertamento precedentemente emessonei confronti del contribuente ed al quale la riscossione facciariferimento, essendo, al contrario, sufficiente l'indicazione dicircostanze univoche ai fini dell'individuazione di quell'atto, così cheresti soddisfatta l'esigenza del contribuente di controllare lalegittimità della procedura di riscossione promossa nei suoiconfronti. A tale interpretazione non è di ostacolo la previsionecontenuta negli artt. 1, comma 2, e 6, comma 1, del d.m. Finanzen. 321 del 1999 (che nel caso di iscrizione a ruolo o di cartella checonseguano ad un atto precedentemente notificato, richiedel'indicazione degli "estremi di tale atto e la relativa data dinotifica"), in quanto essa va letta in combinato disposto con le dipoco successive norme primarie contenute, prima in via generalenello Statuto del contribuente (art. 7, comma 3, della l. n. 212 del2000) e poi, con specifico riferimento ai ruoli ed alle cartelle, neld.lgs. n. 32 del 2001 (art. 8, comma 1, lett. a) che ha modificatoNumero registro generale 7849/2020Numero sezionale 1307/2026Numero di raccolta generale 13105/2026Data pubblicazione 07/05/2026gli artt. 1 e 12 del d.P.R. n. 602 cit.), che si limitano a richiedereche gli atti da ultimo indicati contengano soltanto "il riferimentoall'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, inmancanza, la motivazione anche sintetica della pretesa" (Cass. n.1111/2018; Cass. n. 11466/2011).Se in tema di responsabilità solidale ex art. 14 del d.lgs. n.472 del 1997 del cessionario di azienda o di ramo di essa, vaesclusa la nullità della cartella di pagamento per il solo fatto chel'emissione della stessa e l'iscrizione a ruolo non siano statipreceduti dalla preventiva escussione del cedente il ramo diazienda, poiché la violazione del beneficium excussionis nonconfigura un vizio proprio della cartella ma la relativa eccezioneintegra un'autonoma causa petendi impugnatoria appartenente alperimetro dell'esecuzione che può fondare, al più, la richiesta disospensione dell'atto riscossivo ex art. 47 d.lgs. n. 546 del 1992(Cass. n. 14736/2021), nondimeno il riferimento alla cessione èelemento necessario.La responsabilità solidale del cessionario per i debiti fiscali,prevista dall'art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997 in tema di cessionedi azienda, presuppone che egli, con la sua condotta, abbia resopossibile una frode dei crediti tributari, avendo scelto di dismetterel'impiego del criterio di diligenza, per porsi in una condizione diilliceità condivisa con il cedente, con conseguente estensione deglieffetti economici, di cui all'art. 3, comma 133, lett. c), della l. n.662 del 1996, della medesima violazione, cui ha contribuito a darcausa in uno schema concorsuale (Cass. n. 33217/2024; Cass. n.15948/2024).Riguardo agli atti della riscossione notificati al cessionario diun'azienda, quale debitore solidale del cedente, per l'interezza dellepretese formate nei confronti di questi sono correttamente motivatiNumero registro generale 7849/2020Numero sezionale 1307/2026Numero di raccolta generale 13105/2026Data pubblicazione 07/05/2026laddove, dall'intestazione degli stessi al cessionario, ovvero daelementi concorrenti, tra cui la notificazione al medesimo diretta,possa evincersi il riferimento alla cessione in sé quale titololegittimante (Cass. n. 33217/2024).La circostanza che, in forza dell'art. 14 d.lgs. n. 472 del 1997,è estesa al cessionario la responsabilità solidale nel pagamento,assume rilevanza ai fini della definizione della questione relativaall'obbligo di motivazione della cartella di pagamento. Tuttavia, ènei confronti del cedente che deve essere svolta l'attivitàaccertativa, essendo questi il soggetto passivo, poiché è nei suoiconfronti che si è realizzato il presupposto impositivo, inparticolare la cessione del bene, il che implica che è nei confrontidel medesimo che deve essere notificato, eventualmente, un avvisodi accertamento contenente la motivazione nella quale devespecificamente essere contestata la sussistenza dei presuppostiper la pretesa impositiva; nei confronti del cessionario, nonessendo il soggetto passivo, correttamente l'amministrazionefinanziaria provvede alla mera iscrizione a ruolo dell'importo nonversato dal cedente, in forza della responsabilità solidaleconfigurata dalla previsione di cui all'art. 14 d.lgs. n. 472 del 1997.Quel che dunque rileva, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo dimotivazione della cartella di pagamento allo stesso notificato, è chein essa sia riportata la ragione della pretesa, cioè la estensione, atitolo di responsabilità solidale, della richiesta di pagamento deltributo di cui è soggetto passivo il cedente, potendo, sotto taleprofilo, ritenersi assolto l'onere di motivazione mediante il meroriferimento alla previsione di cui all'art. 14 d.lgs. n. 472 del 1997.(Cass. n. 10377/2022).Nel caso di specie, come accertato in sede di merito, nessunriferimento è presente nella cartella impugnata riguardo all'atto diNumero registro generale 7849/2020Numero sezionale 1307/2026Numero di raccolta generale 13105/2026Data pubblicazione 07/05/2026cessione di azienda e alla solidarietà invocata. [OSCURATO:PERSONA] regionale ha affermato che nel corpo della cartellagravata non solo non vi era cenno all'atto di cessione, che purradicava nel costrutto giuridico dell'Ufficio il preteso vincolo disolidarietà, ma risultava finanche omesso lo stesso nominativo deldebitore principale impedendo di comprendere, oltre alle ragionigiustificative del vincolo di solidarietà, a quale soggetto si riferissela pretesa impositiva. Secondo quanto evidenziato, la cartellaesattoriale è priva "di qualsivoglia appiglio giuridico che consentadi agganciare la pretesa tributaria azionata ad una delle due ipotesipreviste dall'art 14 del d.lgs. 472/1997 e di giustificarnel'applicazione mediante adeguata dimostrazione dei relativipresupposti". Solo nel corso del giudizio, a seguito dellacostituzione dell'Agenzia delle Dogane, emergeva che la cartellaera stata notificata alla società [OSCURATO:SOCIETA] in qualità di cessionariadi azienda della [OSCURATO:PERSONA].2. – In conclusione, il ricorso va respinto.Non si deve provvedere sulle spese stante la mancatacostituzione della società contribuente P.Q.Mrigetta il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 10 febbraio 2026.Il Presidente