CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 33328/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto dal: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro; avverso la ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 22/01/2026; nell'ambito del procedimento relativo a: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza n.1181/25 del 22 gennaio 2025 il Tribunale di Catanzaro - decidendo sull'appello presentato, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., dal Procuratore della Repubblica in sede avverso la ordinanza in data 16 settembre 2025, con la quale il Giudice per le indagini preliminari, previa esclusione della natura mafiosa dell'associazione per delinquere di cui al capo 1 e dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.l. cod. pen. per i reati fine, aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere - dichiarava inammissibile, per cessazione della materia del contendere, il gravame della Pubblica accusa in relazione al capo 22 e lo rigettava rispetto agli altri capi della imputazione provvisoria (1, 1-bis, 1-ter, 18, 19-bis, 19-ter, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29). 1.1. In particolare, il Tribunale del riesame osservava che l'ordinanza genetica, nelle more, era stata riformata con ordinanza emessa dal medesimo Tribunale che l'aveva annullata con riferimento al capo 22 trattandosi di reato contravvenzionale, di talché l'appello andava dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse sul punto. 1.2. Quanto, invece, ai restanti capi della imputazione provvisoria il Tribunale riteneva infondato l'appello (con il quale era stato richiesto il riconoscimento della natura mafiosa della associazione per delinquere sub 1 e dell'aggravante del metodo e dell'agevolazione mafiosa rispetto agli altri reati fine), non emergendo dagli atti elementi indiziari dai quali desumere che il clan [OSCURATO:PERSONA] (al quale era ritenuto appartenere l'[OSCURATO:PERSONA]) fosse una associazione mafiosa e che i vari reati-fine fossero aggravati ai sensi del citato art. 416-bis.1. 2. Avverso detta ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. 2.1. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 416-bis cod. pen. ed il vizio di motivazione per avere negato — mediante una lettura parcellizzata dei numerosi dati indizianti - 2la sussistenza, nel caso di specie, di un'associazione di stampo mafioso, nonostante il clan [OSCURATO:PERSONA] rivesta tutte le tipiche caratteristiche di una associazione di tal fatta, essendo sorto a seguito di una scissione dal sodalizio mafioso [OSCURATO:PERSONA] attivo nello stesso ambito territoriale di Cetraro. 2.2. In particolare, l'attività investigativa ha dimostrato l'esistenza di una frattura tra la frangia mafiosa diretta da [OSCURATO:PERSONA] e quella di [OSCURATO:PERSONA], come confermato da vari collaboratori di giustizia e da alcune intercettazioni versate in atti ed espressamente richiamate dal ricorrente; nello specifico, secondo la Pubblica accusa, vi sono molteplici e concordanti elementi indiziari a conferma della volontà del gruppo di [OSCURATO:PERSONA] di controllare totalmente il territorio di riferimento, mediante l'uso della violenza e della intimidazione, con la commissione di vari tipi di reati tra cui rapine, tentati omicidi, danneggiamenti, furti di autovetture ed estorsioni; a quanto sopra deve aggiungersi che il sodalizio ha imposto alle discoteche operanti nella zona di assumere come buttafuori soggetti di propria fiducia e ha picchiato selvaggiamente un persona che si era resa colpevole di avere criticato lo stesso gruppo. Inoltre, il clan — proprio al fine di garantirsi l'impunità rispetto ai reati perpetrati - non ha esitato a danneggiare ed a rimuovere le telecamere di videosorveglianza fatte installare dal Comune di Cetraro. 2.3. Il ricorrente lamenta, poi, la omessa valutazione - da parte del Tribunale - della percezione dall'esterno del sodalizio, quale compagine mafiosa, e, in particolare, da parte delle vittime delle estorsioni come nel caso delle richieste estorsive ai danni del '[OSCURATO:PERSONA]'; in altri termini, l'analisi complessiva delle attività delittuose del gruppo facente capo allo [OSCURATO:PERSONA] offrono la prova della sua natura di associazione di stampo mafioso, poiché esso non soltanto commette reati, ma assoggetta il territorio, si sostituisce alla legge e mantiene una operatività di tipo militare. 2.4. L'impugnazione, inoltre, evidenzia che la lettura parcellizzata dei plurimi elementi indizianti ha determinato anche una erronea valutazione delle posizioni soggettive dei vari indagati. Con particolare riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] (alias 'Garibaldi' o 'Pane e Bullone', latitante sino al 12 febbraio 2017) la Pubblica accusa sottolinea che egli non è un semplice gregario, ma piuttosto un elemento di massima fiducia del vertice, incaricato della gestione militare e 3logistica del sodalizio essendo deputato alla custodia ed al trasporto delle armi e degli esplosivi utilizzati per le azioni delittuose del clan; egli, inoltre, ha partecipato alle fasi esecutive dei delitti diretti a finanziare il gruppo criminale, operando come conducente dei mezzi rubati o quale esecutore di attentati dinamitardi, condividendo con il gruppo l'abbigliamento utilizzato per commettere le rapine e gli strumenti di comunicazione protetti. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con la quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso con il conseguente annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. 4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato articolata memoria di replica con la quale ha insistito per la declaratoria di inammissibilità o, comunque, il rigetto del ricorso della Pubblica accusa. 5. Infine, alla udienza in camera di consiglio ex art. 127 cod. proc. pen., le parti presenti hanno discusso e concluso nei termini sopra riportati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, deve ricordarsi che nel procedimento incidentale cautelare, deve ritenersi concreto ed attuale l'interesse del pubblico ministero ad impugnare l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari, pur accogliendo la richiesta di applicazione della custodia in carcere, abbia escluso la sussistenza della circostanza aggravante ad effetto speciale del c.d. metodo mafioso, atteso che dal riconoscimento della predetta circostanza conseguono l'applicazione di termini più lunghi di durata della misura, l'operatività della presunzione di adeguatezza della misura custodiale, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. ed il radicarsi della competenza a svolgere l'attività di indagine in capo all'ufficio distrettuale (Sez. 2, n. 37977 del 24/11/2020, Rv. 280469 - 01). Ciò posto, il ricorso (che, come visto, attiene alla sussistenza dei gravi indizi circa la natura mafiosa dell'associazione sub 1 nonché all'aggravante ex art. 416- bis.1 cod. pen. per i reati-fine, eccezion fatta per quello n. 22: tanto in ragione delle conclusioni ampie dell'atto di impugnazione e del riferimento a pag. 11 del ricorso alle attività delittuose del gruppo, oltre che della correlazione logica, sia nel provvedimento impugnato che nel ricorso, tra configurabilità dell'associazione mafiosa e sussistenza della circostanza aggravante) è fondato nei termini e per 4le ragioni di seguito illustrati, mentre deve essere dichiarato inammissibile con riferimento al capo di imputazione sub 22) non contenendo censure sul punto. 2. Prima di passare all'esame delle censure sollevate dal ricorrente, deve premettersi, in via generale, che, secondo l'orientamento prevalente di questa Corte, ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. non richiamato dalli art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. (ex plurimis, Sez. 5, n. 7092 del 19/11/2024, dep. 2025, Ziino, Rv. 287532 - 01; Sez. 4, n. 27498 del 23/05/2019, Puca, Rv. 276704 - 01; Sez. 6, n. 7793 del 05/02/2013, Rossi, Rv. 255053 - 01; Sez. 1, n. 43258 del 22/05/2018, Tantone, Rv. 275805 - 01). 2.1. In particolare, va evidenziato che nella materia cautelare personale la valutazione del peso probatorio degli indizi è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre sono inammissibili le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.m. in proc. Tiana, Rv. 255460 - 01). Alla Corte di legittimità spetta, infatti, il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni in ordine alla gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Tanto premesso, nel caso in esame, deve riscontrarsi la sussistenza di gravi vizi motivazionali che impongono l'annullamento della decisione, perché il giudice del merito, attraverso un complessivo riesame della vicenda, fornisca una motivazione priva delle lacune di seguito evidenziate, dovendo colmare plurime e evidenti carenze argomentative, che, in uno alla 5incompleta considerazione degli elementi indicati nella impugnazione, anche attraverso il richiamo della richiesta operata dal Pubblico ministero, rendono il provvedimento meritevole di annullamento. 2.2. Non è superfluo aggiungere che, in tema di applicazione di misure cautelari personali, la gravità degli indizi di colpevolezza postula una considerazione non frazionata ma coordinata degli stessi, che consenta di verificare se la valutazione sinottica di essi sia o meno idonea a sciogliere le eventuali incertezze o ambiguità discendenti dall'esame parcellizzato dei singoli elementi di prova, e ad apprezzare quindi la loro effettiva portata dimostrativa e la loro congruenza rispetto al tema di indagine prospettato nel capo di imputazione provvisoria: il requisito della gravità degli indizi di colpevolezza non può, dunque, essere reputato insussistente sulla base di una valutazione separata dei vari dati probatori, dovendosi, invece, verificare se gli stessi, coordinati ed apprezzati globalmente secondo logica comune, assumano la valenza richiesta dall'art. 273 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 30415 del 25/09/2020, Castagnella, Rv. 279789 - 01; Sez. 1, n. 39125 del 22/09/2015, Filippone e altro, Rv. 264780 01; Sez. F, n. 38881 del 30/07/2015, Salerno, Rv. 264515 - 01). 2.3. Inoltre, in tema di associazione di tipo mafioso, la costituzione di una nuova organizzazione, alternativa ed autonoma rispetto ai gruppi storici, può essere desunta da indicatori fattuali come le modalità con cui sono commessi i delitti-scopo, la disponibilità di armi e il conflitto con le tradizionali associazioni operanti sul territorio, purché detti indici denotino la sussistenza delle caratteristiche di stabilità e di organizzazione che dimostrano la reale capacità di intimidazione del vincolo associativo e la condizione di omertà e di assoggettamento che ne deriva (Sez. 6, n. 27094 del 01/03/2017, Rv. 270736 — 01, in un caso nel quale la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza che ha escluso l'esistenza della gravità indiziaria del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. con riferimento ad una nuova formazione delinquenziale in difetto dell'accertamento che essa si sia proposta sul territorio ingenerando il clima di generale soggezione che ne giustifica la qualificazione mafiosa). 2.4. Deve poi ricordarsi che in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, mentre per la mafie "storiche" l'esistenza del sodalizio è già giudizialmente acclarata, di modo che è sufficiente accertare la sussistenza della 6condotta partecipativa dei singoli imputati alla consorteria, nel caso delle "nuove mafie" o "mafie atipiche" il "thema probandum" involge, in primo luogo, in carattere mafioso dell'associazione e dunque, principalmente, l'avvalimento del metodo mafioso e il programma criminale mafioso ex art. 416-bis, terzo e sesto comma, cod. pen. (Fattispecie relativa ad una organizzazione autonoma ed originale operante in un territorio limitato, cd. "mafia locale"). (Sez. 2, n. 2159 del 24/11/2023, dep. 2024, Rv. 285908 - 02). Non va poi dimenticato che, in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, la costituzione di un gruppo formalmente nuovo all'interno di un territorio già controllato da cosche mafiose non vale ad escludere la configurabilità del reato, allorché il nuovo sodalizio riproduca struttura e finalità criminali del "clan" storico, realizzi la stessa tipologia di reati, sfruttando la notorietà del primo per mantenere lo stato di assoggettamento intimidatorio nella popolazione del territorio di pertinenza, in modo da far percepire una sorta di continuità tra le azioni del gruppo originario e le proprie (Sez. 2, n. 20926 del 13/5/2020, Rv. 279477). 2.5. Infine, la circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa, prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen., postulando che il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l'attività di un'associazione mafiosa, implica necessariamente la prova dell'esistenza reale e non semplicemente supposta di essa (Sez. 6, n. 11352 del 31/01/2023, Rv. 284471 - 01). 3. Nel caso di specie, il Tribunale del riesame di Catanzaro non ha fatto corretta applicazione degli enunciati criteri di valutazione, pervenendo alla conferma del provvedimento genetico e incorrendo in irrimediabili vizi motivazionali nell'escludere la natura mafiosa del clan [OSCURATO:PERSONA] e la sussistenza della aggravante dell'agevolazione mafiosa per i reati-fine sopra indicati. 3.1. Invero, i rilievi svolti dal Procuratore della Repubblica ricorrente appaiono tali da disarticolare potenzialmente l'assetto motivazionale della decisione, che, attraverso una disamina parcellizzata delle diverse emergenze investigative, ha omesso di correlare logicamente tra loro una serie di profili indiziari e, segnatamente: a) la pacifica precedente appartenenza degli indagati al clan mafioso [OSCURATO:PERSONA] di Cetraro dal quale avevano di deciso di staccarsi e rendersi autonomi dopo i contrasti con il capo [OSCURATO:PERSONA] (come confermato da varie 7intercettazioni indicate nella impugnazione); b) il fatto che il nuovo sodalizio ha continuato ad operare nel settore delle rapine, delle estorsioni, degli stupefacenti e nel controllo dei locali da ballo mediante l'imposizione di propri uomini in qualità di 'buttafuori' che poi spacciavano droga all'interno dei medesimi locali; c) la posizione di supremazia all'interna del sodalizio di [OSCURATO:PERSONA] (che, come riferito da alcuni collaboratori, aveva conseguito i gradi di 'sgarrista' e 'Santa' quando era detenuto) e la sua volontà di far percepire alla popolazione, anche mediante azioni violente, la propria posizione di potere; d) le attività estorsive poste in essere dal gruppo con metodi tali da controllare l'intero territorio di Cetraro e delle varie attività economiche; e) la percezione da parte delle vittime dell'estorsione ai danni del '[OSCURATO:PERSONA] di avere a che fare con un gruppo mafioso, seppure distinto da quello dei [OSCURATO:PERSONA] ed il timore di dovere comunque scendere a patti con gli estorsori per evitare guai peggiori; e) il controllo militare del territorio anche mediante il danneggiamento ed il furto di telecamere di sorveglianza installate dal Comune di Cetraro e, in particolare, quelle poste nelle vicinanze dell'abitazione dello [OSCURATO:PERSONA]; f) i ripetuti attentati compiuti ai danni di attività imprenditoriali al fine di indurre i titolari a corrispondere il 'pizzo'; g) i pestaggi di soggetti che aveva espresso critiche e giudizi negativi nei confronti degli indagati e la composizione di controversie tra privati da parte del sodalizio a conferma della sua autorità sul territorio; h) la disponibilità da parte del gruppo di un vero e proprio arsenale composto da armi e da esplosivi. 3.2. Quanto al criterio di valutazione del materiale indiziario rispetto alla partecipazione dell'[OSCURATO:PERSONA] al sodalizio mafioso in questione va richiamato il pacifico insegnamento giurisprudenziale di questa Corte secondo cui, sul piano probatorio, la partecipazione ad una associazione di tipo mafioso può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi l'appartenenza del soggetto al sodalizio, purché si tratti di indizi gravi e precisi, come, ad esempio, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici e significativi facta concludentia, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, 8con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico lasso temporale considerato dall'imputazione (Sez. Un., n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670; Sez. 1, n. 1470 del 11/12/2007, dep. 2008, Addante, Rv. 238839). È stato, inoltre, chiarito, che rappresenta un comportamento concludente, idoneo a costituire indizio di intraneità al sodalizio criminale, l'essere posto a conoscenza dell'organigramma e della struttura organizzativa delle cosche della zona, dell'identità dei loro capi e gregari, dei luoghi di riunione, degli argomenti trattati, nonché l'essere stato ammesso a partecipare ad incontri deputati all'inserimento di nuovi sodali (Sez. 5, n. 25838 del 23/07/2020, Prestia, Rv. 279597 — 02; Sez. 1, n. 4937 del 19/12/2012, dep. 2013, Modafferi, Rv. 254915). 3.3. Orbene, dalle indagini svolte, sono stati acquisiti elementi indiziari che avrebbero dovuto essere apprezzati unitamente a quelli sopra ricordati circa il fatto che [OSCURATO:PERSONA] è elemento di massima fiducia del vertice, incaricato della gestione militare e logistica del sodalizio essendo incaricato della custodia, del trasporto delle armi e degli esplosivi utilizzati per le azioni delittuose del clan. Inoltre, come raccontato da alcuni collaboratori, egli ha partecipato alla esecuzione dei delitti diretti a finanziare il gruppo criminale, quale conducente dei mezzi rubati ed esecutore di attentati dinamitardi, utilizzando anche lui lo speciale abbigliamento (tute) utilizzato dal sodalizio per commettere le rapine e gli strumenti di comunicazione protetti. 4. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Catanzaro affinché, in piena autonomia decisionale, proceda ad un nuovo giudizio rispetto alla natura mafiosa del sodalizio sub 1) ed alla sussistenza dell'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. per i reati-fine indicati nel dispositivo, colmando le lacune motivazionali sopra evidenziate. Il ricorso del Pubblico ministero, invece, deve essere dichiarato inammissibile quanto al reato fine sub 22. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza P.Q.MCatanzaro, Sezione riesame. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso del P.M. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 3 settembre 2026. §igliere e ensore [OSCURATO:PERSONA] io [OSCURATO:PERSONA]1uspé [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Prima3ginaly_ Depositata in Cancelleria oggi Rorrv, li 1 i SEI 2026 IL FUNZIOr G [OSCURATO:PERSONA] O [OSCURATO:PERSONA] 10