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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 giugno 2023

Cassazione n. 23819/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.34/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 774/2016 depositata il 13/05/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal PresidenteFELICE MANNA. [OSCURATO:PERSONA] Sanzionato nel 2013 per la violazione dell’art. 49, 5° comma, del D.Lgs. n. 231/07, per aver presentato all’incasso un assegno bancario dell’importo di € 1.573,00 privo della clausola di non trasferibilità, [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione ai sensi dell’art. 22 legge n. 689/81, innanzi al Tribunale di Pistoia, adducendo la buona fede della propria condotta.

Dichiarata inammissibile in primo grado, l’opposizione era accolta, invece, dalla Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 774/16.

Limitatamente a quanto ancora rileva in questa sede di legittimità, la Corte territoriale, pur ritenendo integrato l’elemento oggettivo e quello soggettivo dell’infrazione, osservava che la legge di stabilità del 2016, n. 208/15, aveva previsto, a decorrere dal 1°.1.2016, l’innalzamento a € 2.999,00 della soglia per i trasferimenti in contanti, libretti di deposito bancari o postali al portatore e per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta.

Ciò comportava «che, se il Barranu avesse tenuto lo stesso comportamento in epoca successiva al 1.1.16, il fatto non sarebbe [stato] più idoneo ad integrare l’illecito amministrativo contestato».

Pur non essendosi verificata «una totale abolitio criminis » dell’illecito amministrativo contestato, proseguiva la Corte distrettuale, il suddetto innalzamento della soglia d’uso del denaro contante ne aveva «oggettivamente ridotto la portata applicativa».

Pertanto, concludeva, l’opponente non poteva più essere sanzionato per un fatto non più previsto dalla legge come illecito amministrativo, per cui, in applicazione del principio del favor rei di cui all’art. 23-bis, terzo comma, D.P.R. n. 148/88, il provvedimento sanzionatorio doveva essere annullato.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base di un motivo. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]

1. - L’unico motivo di ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 49, commi 1° (come modificato dall’art. 1, comma 898 della legge n. 208/15) e 5°, D.Lgs. n. 231/07 e 23-bis, comma 2°, D.P.R. n. 148/88.

La Corte territoriale, deduce parte ricorrente, è incorsa in errore nell’individuare la norma violata dall’opponente e sanzionata dall’Amministrazione, norma che deve essere individuata nel quinto –e non già nel primo – comma dell’art. 49 D.Lgs. n. 231/07, quello vietando l’emissione e la negoziazione di assegni bancari privi della clausola di non trasferibilità, lì dove questo proibisce, invece, il trasferimento di denaro o di titoli al portatore senza il tramite degli intermediari a ciò abilitati.

Il quinto comma dell’art. 49 D.Lgs. cit., infatti, non è stato modificato dalla legge n. 208/15, sicché l’applicazione del principio del favor rei risulta in palese contraddizione con tale premessa.

2. -Il motivo è fondato.

L’odierno intimato è stato sanzionato nel 2013 per la violazione dell’art. 49, quinto comma, D.Lgs. n. 231/07 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione), per aver presentato all’incasso un assegno bancario dell’importo di € 1.573,00, privo della clausola di non trasferibilità.

Detta norma stabilisce che gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000,00 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

Dopo vari e pregressi interventi di modifica tale importo fu così adeguato dal 6.12.2011 per effetto dell’art. 12, comma 1, D.L. n. 201/11 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni in legge n. 214/11, in base al quale “le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all’importo di euro mille: conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49, le parole: "30 settembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011”.

Dal 28.12.2011 ad oggi il testo è stato così aggiornato: “Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all'importo di euro mille: conseguentemente, nel comma 13 del predettoarticolo 49, le parole: «30 settembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2012».

Non costituisce infrazione la violazione delle disposizioni previste dall’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, commessa nel periodo dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012 e riferita alle limitazioni di importo introdotte dal presente comma”.

La norma della cui violazione si tratta ha mantenuto inalterato, dunque, non solo il proprio testo (dal 6.12.2011), ma anche il suo effettivo e conforme portato normativo (dal 28.12.2011) in rapporto alle limitazioni dell’uso del contante e dei titoli al portatore disposte dal D.L. n. 201/11.

La legge di stabilità 2016 (legge n. 208/15), posta a base della decisione impugnata, non ha modificato né testualmente né implicitamente l’art. 49, quinto comma, D.Lgs. n. 231/07, poiché all’art. 1, commi 898 e 899 si è limitata a modificare gli importi di cui ai commi 1 e 1-bis dell’art. 49 D.Lgs. n. 23 1/07, elevandoli ad euro 3.000,00, rispettivamente, (i) per il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi; e (ii) per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall’art. 17-bisdel D.Lgs. n. 141/10.

Si tratta, dunque, di altro rispetto all’emissione di assegni bancari, a nulla rilevando che questi ultimi, oltre che nominativi, possono essere emessi anche al portatore.

L’espressione “titoli al portatore” di cui al primo comma dell’art. 49 D.Lgs. ult. cit. si riferisce ai titoli tali per loro natura, con esclusione degli assegni bancari, i quali restano espressamente e diversamente disciplinati dal quinto comma del medesimo art. 49, non a caso rimasto del tutto inalterato nel testo sopra riprodotto.

Oltre ad aver sovrapposto il primo al quinto comma di detto articolo, la Corte distrettuale è incorsa nell’ulteriore errore di ritenere applicabile alla fattispecie il principio del favor rei di cui all’art. 23-bis, terzo comma, D.P.R. n. 148/88, come introdotto dall’art. 1, secondo comma, legge n. 326/00, e una sentenza di questa Corte (la n. 15705/09) pronunciata al riguardo.

Ciò senza considerare che l’uno e l’altra si riferiscono alle sanzioni amministrative per infrazioni in materia valutaria, la quale concerne la normativa nazionale ed internazionale concernente i trasferimenti di denaro, titoli di credito e attività finanziarie da e per l’estero, materia nella quale non rientra la disciplina dell’emissione di assegni bancari all’interno del territorio nazionale.

3. - Il ricorso va, dunque, accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa deve essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, seconda ipotesi, c.p.c., rigettando l’opposizione.

4. - Le spese dei gradi di merito e del presente giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione e condanna l’opponente al pagamento in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze delle spese dell’intero giudizio, che liquida per il primo grado in € 1.300,00, per il secondo grado in € 1.500,00 e per il processo di cassazione in € 1.000,00, il tutto oltre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.34/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 774/2016 depositata il 13/05/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal PresidenteFELICE MANNA. [OSCURATO:PERSONA] Sanzionato nel 2013 per la violazione dell’art. 49, 5° comma, del D.Lgs. n. 231/07, per aver presentato all’incasso un assegno bancario dell’importo di € 1.573,00 privo della clausola di non trasferibilità, [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione ai sensi dell’art. 22 legge n. 689/81, innanzi al Tribunale di Pistoia, adducendo la buona fede della propria condotta. Dichiarata inammissibile in primo grado, l’opposizione era accolta, invece, dalla Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 774/16. Limitatamente a quanto ancora rileva in questa sede di legittimità, la Corte territoriale, pur ritenendo integrato l’elemento oggettivo e quello soggettivo dell’infrazione, osservava che la legge di stabilità del 2016, n. 208/15, aveva previsto, a decorrere dal 1°.1.2016, l’innalzamento a € 2.999,00 della soglia per i trasferimenti in contanti, libretti di deposito bancari o postali al portatore e per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta. Ciò comportava «che, se il Barranu avesse tenuto lo stesso comportamento in epoca successiva al 1.1.16, il fatto non sarebbe [stato] più idoneo ad integrare l’illecito amministrativo contestato». Pur non essendosi verificata «una totale abolitio criminis » dell’illecito amministrativo contestato, proseguiva la Corte distrettuale, il suddetto innalzamento della soglia d’uso del denaro contante ne aveva «oggettivamente ridotto la portata applicativa». Pertanto, concludeva, l’opponente non poteva più essere sanzionato per un fatto non più previsto dalla legge come illecito amministrativo, per cui, in applicazione del principio del favor rei di cui all’art. 23-bis, terzo comma, D.P.R. n. 148/88, il provvedimento sanzionatorio doveva essere annullato. Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base di un motivo. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1. - L’unico motivo di ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 49, commi 1° (come modificato dall’art. 1, comma 898 della legge n. 208/15) e 5°, D.Lgs. n. 231/07 e 23-bis, comma 2°, D.P.R. n. 148/88. La Corte territoriale, deduce parte ricorrente, è incorsa in errore nell’individuare la norma violata dall’opponente e sanzionata dall’Amministrazione, norma che deve essere individuata nel quinto –e non già nel primo – comma dell’art. 49 D.Lgs. n. 231/07, quello vietando l’emissione e la negoziazione di assegni bancari privi della clausola di non trasferibilità, lì dove questo proibisce, invece, il trasferimento di denaro o di titoli al portatore senza il tramite degli intermediari a ciò abilitati. Il quinto comma dell’art. 49 D.Lgs. cit., infatti, non è stato modificato dalla legge n. 208/15, sicché l’applicazione del principio del favor rei risulta in palese contraddizione con tale premessa. 2. -Il motivo è fondato. L’odierno intimato è stato sanzionato nel 2013 per la violazione dell’art. 49, quinto comma, D.Lgs. n. 231/07 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione), per aver presentato all’incasso un assegno bancario dell’importo di € 1.573,00, privo della clausola di non trasferibilità. Detta norma stabilisce che gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000,00 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Dopo vari e pregressi interventi di modifica tale importo fu così adeguato dal 6.12.2011 per effetto dell’art. 12, comma 1, D.L. n. 201/11 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni in legge n. 214/11, in base al quale “le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all’importo di euro mille: conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49, le parole: "30 settembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011”. Dal 28.12.2011 ad oggi il testo è stato così aggiornato: “Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all'importo di euro mille: conseguentemente, nel comma 13 del predettoarticolo 49, le parole: «30 settembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2012». Non costituisce infrazione la violazione delle disposizioni previste dall’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, commessa nel periodo dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012 e riferita alle limitazioni di importo introdotte dal presente comma”. La norma della cui violazione si tratta ha mantenuto inalterato, dunque, non solo il proprio testo (dal 6.12.2011), ma anche il suo effettivo e conforme portato normativo (dal 28.12.2011) in rapporto alle limitazioni dell’uso del contante e dei titoli al portatore disposte dal D.L. n. 201/11. La legge di stabilità 2016 (legge n. 208/15), posta a base della decisione impugnata, non ha modificato né testualmente né implicitamente l’art. 49, quinto comma, D.Lgs. n. 231/07, poiché all’art. 1, commi 898 e 899 si è limitata a modificare gli importi di cui ai commi 1 e 1-bis dell’art. 49 D.Lgs. n. 23 1/07, elevandoli ad euro 3.000,00, rispettivamente, (i) per il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi; e (ii) per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall’art. 17-bisdel D.Lgs. n. 141/10. Si tratta, dunque, di altro rispetto all’emissione di assegni bancari, a nulla rilevando che questi ultimi, oltre che nominativi, possono essere emessi anche al portatore. L’espressione “titoli al portatore” di cui al primo comma dell’art. 49 D.Lgs. ult. cit. si riferisce ai titoli tali per loro natura, con esclusione degli assegni bancari, i quali restano espressamente e diversamente disciplinati dal quinto comma del medesimo art. 49, non a caso rimasto del tutto inalterato nel testo sopra riprodotto. Oltre ad aver sovrapposto il primo al quinto comma di detto articolo, la Corte distrettuale è incorsa nell’ulteriore errore di ritenere applicabile alla fattispecie il principio del favor rei di cui all’art. 23-bis, terzo comma, D.P.R. n. 148/88, come introdotto dall’art. 1, secondo comma, legge n. 326/00, e una sentenza di questa Corte (la n. 15705/09) pronunciata al riguardo. Ciò senza considerare che l’uno e l’altra si riferiscono alle sanzioni amministrative per infrazioni in materia valutaria, la quale concerne la normativa nazionale ed internazionale concernente i trasferimenti di denaro, titoli di credito e attività finanziarie da e per l’estero, materia nella quale non rientra la disciplina dell’emissione di assegni bancari all’interno del territorio nazionale. 3. - Il ricorso va, dunque, accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa deve essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, seconda ipotesi, c.p.c., rigettando l’opposizione. 4. - Le spese dei gradi di merito e del presente giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte intimata. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione e condanna l’opponente al pagamento in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze delle spese dell’intero giudizio, che liquida per il primo grado in € 1.300,00, per il secondo grado in € 1.500,00 e per il processo di cassazione in € 1.000,00, il tutto oltre
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