CassazionedecretoSezione 2Decisione del 4 ottobre 2022
Cassazione n. 36011/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27723/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] COATTA AMMINISTRATIVA -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 1413/2017 depositata il18/07/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.In data 7 febbraio 2007, la Cooperativa LIATRIS concluse un contratto d’appalto con [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto la realizzazione di una palazzina di edilizia residenziale agevolata composta da tredici alloggi da erigere sul lotto f/a ricadente nel piano di zona ex legge 167/1962, di c.d. Cicchetto del Comune di Vittoria, per il corrispettivo di €1.551.884,25. 1.2. Poiché non tutte le fatture venivano pagate, [OSCURATO:PERSONA] richiese al Tribunale di Ragusa decreto ingiuntivo per l’importo di € 175.995,00. 1.3. Espose che, in virtù dell’art. 11 del contratto, la Cooperativa si era impegnata a pagare, in corso d’opera, acconti sul corrispettivo, previa una trattenuta cauzionale del 10%, in base agli stati di avanzamento dei lavori (SAL) ogni volta che l’importo degli stessi raggiungeva la somma di € 100.000,00 , attraverso l’erogazione di un mutuo contratto con l’I.R.C.A.C., pari all’80% dell’importo di ogni avanzamento, al netto dell’iva. 1.4.Ad ogni redazione dello stato di avanzamento lavori, la Cooperativa LIATRIS richiedeva all’I.R.C.A.C., sulla base della relativa fattura emessa dall’appaltatore, munita di quietanza, l’erogazione della frazione di mutuo corrispondente, che,una volta accreditata alla Cooperativa, veniva poi girata all’appaltatore. 1.5.Poiché la Cooperativa era priva di risorse finanziarie proprie, gli acconti sul corrispettivo che risultavano dai SAL e dalle relative fatture venivano corrisposti esclusivamente con accrediti provenienti dall’Istituto mutuante, al quale venivano inviati tanto i SAL che le fatture, e di converso si richiedeva la quietanza “di comodo”. 1.6. Concesso il decreto ingiuntivo, la Cooperativa propose opposizione, sostenendo che tutte le fatture emesse risultavano pagate, come risultava dalle quietanze di pagamento, mentre i lavori realizzati in extracapitolato non erano mai stati realizzati. 1.7.Costituendosi in giudizio l’appaltatore disconosceva la sottoscrizione della quietanza apposta alla fattura n° 5/2009, deduceva che i lavori extracontrattuali erano stati effettivamente eseguiti e che le quietanze apposte su tutte le fatture non corrispondevano ad un contestuale pagamento, tanto che dalla documentazione risultava che gli assegni emessi a favore dell’appaltatore risultavano tutti di data posteriore rispetto alle quietanze. 1.8.Il Tribunale di Ragusa,con sentenza n° 172 del 4/6 marzo 2013 , accolse parzialmente l’opposizione proposta dalla Cooperativa e rideterminò la somma dovuta all’Emulo. 1.9.Avverso tale sentenza propose appello l’Emulo sulla base di tre motivi: a) per non aver tenuto conto che la sottoscrizione della quietanza sulla fattura n° 5/2009 era stata disconosciuta senza che la Cooperativa avesse proposto istanza di verificazione; b) per aver escluso il credito per i lavori extracontrattuali pur esistendo la prova documentale della loro esecuzione; c) per non aver ritenuto provata la simulazione delle quietanze di comodo. 1.10.Nel giudizio di appello si costituì la LIATRIS in liquidazione coatta amministrativa. 1.11.La Corte d’appello di Catania accolse p arzialmente l’appello e determinòin € 18.700,00 l’importo dovuto ad [OSCURATO:PERSONA]. 1.12.Quanto alla fattura N.5/2009, la Corte ritenne che il disconoscimento della quietanza da parte di [OSCURATO:PERSONA] fosse stato implicitamente revocato nel corso del giudizio. La Corte trasse detto convincimento dal contenuto della comparsa di costituzione, da cui risultava che la sigla sulla quietanza era stata apposta dal fratello dell’Emulo, e dalle dichiarazioni rese dallo stesso Emulo in sede di interrogatorio formale, avendo il predetto confessato che “per prassi” era il fratello che firmava al suo posto. 1.13.La Corte ravvisò quindi una revoca del disconoscimento della scrittura privata poiché l’Emulo aveva ammesso di aver autorizzato il fratello a firmare in sua vece. La revoca del disconoscimento rendeva quindi irrilevante la mancanza di richiesta di verificazione della scrittura privata da parte della Cooperativa, unita alla confessione sulla riconducibilità all’Emulo della firma apposta dal fratello. 1.14. In ogni caso, tale situazione configurava un’ipotesi di apparenza del diritto con riguardo alla rappresentanza del terzo. 1.15.Quanto alla simulazione delle quietanze apposte su alcune fatture, la Corte di merito fece applicazione della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la quietanza costituisce atto unilaterale di riconoscimento del pagamento ed integra una confessione stragiudiziale che può essere contestata per errore di fatto e violenza, nella specie non dedotti. 2.Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi. 2.1.[OSCURATO:PERSONA] LIATRIS in liquidazione non ha svolto attività difensiva 2.2.In prossimità dell’udienza, il ricorrente ha depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 214 e 216 c.p.c. nonché degli artt. 1189 e 2702 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., oltre all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per avere la Corte di merito erroneamen te ravvisato nella dichiarazione contenuta nella comparsa di costituzione e nella dichiarazione resa in sede di interrogatorio formale, relativa all’ autorizzazione alla firma delle quietanze in favore del fratello, una revoca del disconoscimento della sottoscrizione. Sostiene il ricorrente che non è amm i ss ibile la revoca del disconoscimento ma, al più, la rinuncia, che, tuttavia, non poteva essere rilevata d’ufficio. Anche il riferimento all’apparenza del diritto sarebbe errato in quanto mancherebbe il requisito dell’errore scusabile , nella specie insussistente. 1.1.Il motivo è infondato. 1.2.La Corte di merito ha accertato che il disconoscimento della sottoscrizione della quietanza, cui non seguì la richiesta di verificazione della scrittura, era stata revocata implicitamente dal ricorrente per effetto del riconoscimento dell’autorizzazione alla firma delle quietanze da parte del fratello, come poteva evincersi dal contenuto d ella comparsa di costituzione e d a lle dichiarazioni rese dall’Emulo in sede di interrogatorio formale reso in data 15 dicembre 2010, nel corso del quale egli aveva dichiarato che per prassi la sua firma era apposta dal fratello. 1.3.Correttamente, la corte di merito ha tratto da tali dichiarazioni la convinzione che vi fosse la confessione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all’altra parte, e cioè che quella firma era a lui imputabile e riferibile, avendo autorizzato il fratello a firmare a suo nome. 1.4. Dette dichiarazioni implicano la revoca del disconoscimento della scrittura privata, che ha come scopo quello di negare l’autenticità della sottoscrizione, nel caso di specie insussistente, posto che vi era un’autorizzazionein virtù della quale le firme sulle quietanze venivano apposte dal fratello del ricorrente. 1.5.L’autorizzazione in favore del fratello ad apporre la firma aveva creato nel titolare del diritto una situazione tale da far apparire l’esecutore materiale come un rappresentante della persona fisica indicata nella firma in quanto, poiché [OSCURATO:PERSONA] firmava a nome del fratello, e così rendeva evidente all’esterno di essere stato autorizzato a tal fine. Non è pertinente la distinzione tra revoca e rinuncia al disconoscimento in quanto, nel caso in esame, viene in gioco la volontà della parte di disconoscere l’autenticità della sottoscrizione di un atto firmato dal terzo su sua espressa autorizzazione. 1.6.Ai sensi dell'art. 214 cod. proc. civ., il disconoscimento di scrittura privata postula che la parte, contro la quale la scrittura è prodotta in giudizio, impugni l'autenticità della stessa, nella sua interezza, o limitatamente allasottoscrizione, anche solo dichiarando di non conoscere la scrittura o lasottoscrizione del pr oprio autore mentre, nel caso in esame, è stato lo stesso ricorrente a dichiarare di aver autorizzato il fratello a firmare la quietanza. 1.7. La divergenza tra stato di fatto e di diritto consistente nella sottoscrizione della quietanza da soggetto diverso dal creditore ha generato, inoltre, una situazione di apparenza del diritto in ordine alla legittimazione del terzo a ricevere il pagamento. 1.8.Il principio dell'apparenza del diritto, che mira alla tutela della buona fede dei terzi, trova applicazione quando concorrano le seguenti condizioni: a) stato di fatto non corrispondente alla situazione didiritto; b) convincimento del terzo, derivante daerrore scusabile, che lo stato di fatto rispecchi la realt à giuridica. Pertanto, per l’applicazione del principio dell'apparenzadel diritto occorre procedere all'indagine, da compiersi caso per caso, non solo sulla buona fede del terzo, ma altres ì sulla ragionevolezza dello affidamento, il quale perciò non pu ò essere invocato da chi versi in una situazione di colpa per aver trascurato l'obbligo, derivantegli dalla stessa legge, oltre che dalla osservanza delle norme di comune prudenza, di accertarsi della realtàdelle cose, facilmente controllabile e per essersi affidato alla meraapparenza ( Cass. Civ., Sez. I, 5.4.2016, n.6563; Sez. 3, Sentenza n. 3988 del 22/04/1999, Rv. 525608 -01) 1.9. Nel caso in esame, è lo stesso ricorrente ad affermare - e la dichiarazione costituisce confessione giudiziale perché resa contra se -che di prassi era il fratello a sottoscrivere le quietanze sicchè, in un contesto di reciproco affidamento per ragioni familiari e lavorative, aveva generato nei terzi l’incolpevole convincimento che questi avesse i poteri rappresentativi. 1.10. Come correttamente affermato dalla Corte di merito, l’attività posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] deve essere riferita al ricorrente anche se la sottoscrizione della quietanza non è a lui riconducibile, per avere creato una situazione di apparenza in forza del quale il fratelloagiva come suo rappresentante. 2.Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1417, 2722, 2724 e 2726 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., oltre all’omesso esame di un punto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. La Corte, dopo aver condiviso i principi affermati da questa Corte in tema di simulazione della quietanza, richiamando Cass. 19888/2014, in relazione alla prova della simulazione della quietanza, avrebbe dovuto verificare se sussisteva quel principio di prova scritta previsto dall’art. 2724 n.1 c.c., che avrebbe reso ammissibile non solo la prova per testi ma anche quella presuntiva, attesa la loro equiparazione, ai fini del divieto, sancita dall’art. 2729 comma 2 c.c. Al riguardo, la Corte di merito avrebbe ignorato la clausola contenuta all’art. 11 comma 1 del contratto d’appalto che prevedeva: “si intende che i pagamenti (in acconto) avverranno utilizzando esclusivamente le somme che l’IRCAC erogherà in relazione agli stati avanzamento ”, nonché la clausola al comma 4 “per la differenza tra l’importo erogato dall’IRCAC e quello dovuto all’impresa i soci della cooperativa s’impegnano a corrispondere la differenza mediante versamenti alla cooperativa nelle date e nei tempi previsti nel piano finanziario”. Tali clausole attesterebbero inequivocabilmente che gli acconti sul corrispettivo d’appalto, in base ai SAL, andavano corrisposti all’appaltatore solo a mezzo delle erogazioni del mutuo da parte dell’IRCAC, con l’esclusione di pagamenti in via anticipata da parte del committente a mezzo di fondi propri. Dalla produzione documentale risulta che tutti gli accrediti dell’IRCAC erano successivi alla formazione dei SAL e all’emissione delle relative fatture quietanzate, e che tutti i pagamenti erano successivi ai sopraindicati accrediti, indice di un accordo simulatorio tra committente e appaltatore diretto a far apparire che l’erogazione del mutuo da parte dell’IRCAC doveva seguire al pagamento degli acconti commisurati ai SAL emessi, mentre in realtà quell’erogazione era espressamente prevista quale unica fonte alla quale la committente doveva attingere. La Corte non avrebbe, pertanto, dovuto disattendere i risultati della prova testimoniale, da cui sarebbe emersa la prova de ll’esistenza dell’accordo simulatorio sulle quietanze di comodo, inidonee, pertanto a provare l’estinzione del credito del ricorrente. 2.1.Il motivo è infondato. 2.2.La Corte di merito ha correttamente condiviso l’orientamento della Suprema Corte a Sezioni Unite con sentenza N.19888/2014, secondo cui, oltre all’ipotesi della quietanza non veritiera frutto di una determinazione unilaterale del creditore quietanzante, esiste anche il caso dell’accordo simulatorio tra creditore e debitore, sostenuto dal ricorrente in tutti gli atti del giudizio. In tale ipotesi, si considera ammissibile la dimostrazione dell’accordo simulatorio tra l’emittente della quietanza e il destinatario della stessa, rispetto al quale però la prova resta soggetta alle limitazioni previste dagli artt. 2722 e 2726 c.c., essendo necessaria la produzione della controdichiarazione scritta, con le sole eccezioni previste dall’art. 2724 del codicecivile. 2.3.Secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite con la citata sentenza, la quietanza “tipica”, essendo indirizzata al " solvens ", fa piena prova dell'avvenuto pagamento, sicché il quietanzante non è ammesso alla prova contraria per testi, salvo dimostri, in applicazione analogica dell'art. 2732 cod. civ., che il rilascio della quietanza è avvenuto per errore di fatto o per violenza. 2.4.Nel caso di specie, la Corte di merito ha interpretato la domanda proposta dall' Emulo, osservando che quest'ultimo non aveva mai dedotto di essere caduto in errore o di essere stato destinatario di violenza, ma di avere sottoscritto unaquietanza, nonostante l'assenza di pagamento, sulla base del meccanismo di pagamento sopra evidenziato che rifletteva una programmazione negoziale, vale a dire un accordo tra creditore e debitore volto a rendere ostensibile ai terzi l'attestazione dell'avvenuto pagamento, la cui non conformità alla realtà era nota alle parti e da queste condivisa. 2.5.In tali ipotesi, nelle quali la dichiarazione di ricevuto pagamento, scientemente non veridica, è frutto di un'intesa diretta a creare un'apparenza di solutio (e, si ripete, del tutto irrilevanti sono i motivi per cui le parti a ciò si siano indotte), questa Corte si è da tempo mostrata aperta all'ammissibilità della dimostrazione di un accordosimulatorio tra l'emittente di una quietanza "di favore" o "di comodo" e il destinatario della stessa, pervenendo a riconoscere che lasimulazione della quietanza ("atto unilaterale recettizio contenente la confessione stragiudiziale del pagamento di una somma determinata") "presuppone, ai sensi dell'art.1414 c.c., comma 2, un precedente o coevo accordo, tra il dichiarante ed il destinatario, diretto a porre in essere solo apparentemente il negozio confessorio" (Cass. Sez. Unite 22.9.2014, n.19888). 2.6.Secondo la soluzione ermeneutica offerta con la sentenza n. 6877 del 2002 e richiamata dalle Sezioni Unite, il creditore quietanzante, per dimostrare l'oggettiva falsità ideologica della quietanza "di favore", emessa contro la realtà per accordo con il destinatario di quell'atto unilaterale, non può ricorrere alla prova testimoniale, ma può far valere la simulazione mediante la controdichiarazione scritta dal debitore. In altri termini, il creditore, autore della quietanza "di favore", rilasciata nella piena consapevolezza della sua non rispondenza al vero in attuazione di un accordo simulatorio con il debitore, è ammesso a contestare la contra se pronuntiatio asseverativa del ricevimento del pagamento contenuta nella quietanza, e a neutralizzarne la vincolatività e l'efficacia di prova legale, nei limiti r ivenienti dagli artt. 1417, 2722e 2726 c.c., quindi, di regola, non mediante testimoni, ma attraverso la produzione della controdichiarazione scritta, ferma restando l'ammissibilità della prova testimoniale, oltre che nelle ipotesi previste dall'art.2724 c.c., quando questa sia diretta a consentire un recupero di legalità per il tramite dell'emersione della illiceità dell'intesa simulatoria sottesa al rilascio della quietanza ideologicamente falsa. 2.7.Nel caso di specie, la corte di merito ha accertato l’assenza di una controdichiarazione scritta avente ad oggetto l’accordo simulatorio idoneo a dimostrare che le fatture quietanzate venivano trasmesse alla Liatris prima che questa ricevesse il finanziamento da parte dell’ente e, conseguentemente, prima della ricezione del pagamento in favore del ricorrente, tanto più che le quietanze erano prive di data, né la data certa poteva essere ricavata dalla data di emissione della fattura ( Cass. Civ., 20.4.2012, n. 6265). 2.8. Ne consegue che l’accordo simulatorio non poteva essere provato attraverso le prove per testi, non vertendosi nell’ipotesi di illiceità dell’accordo, né da ll’art.11 del contratto d’appalto del 7.2.2007, il quale prevedeva che i pagamenti sarebbero avvenuti utilizzando esclusivamente le somme che l’IRCAC avrebbe erogato in relazione agli stati di avanzamento ; non costituisce controdichiarazione nemmeno la clausola secondo cui “per la differenza tra l’importo erogato dall’IRCAC e quello dovuto all’impresa, i soci della cooperativa si impegnano a corrispondere la differenza mediante versamenti alla cooperativa nelle date e nei tempi previsti dal piano finanziario”. Tali clausole, lungi dal dimostrare l’esistenza di un accordo simulatorio regolavano le modalità dei pagamenti sulla base dei finanziamenti ricevuti dalla Cooperativa. 2.Il ricorso va pertanto rigettato. 2.1.Non deve provvedersi sulle spese in quanto la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione è rimasta intimata. 3.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorren