Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 14117/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o, con gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA]Arrigo e AlessiaSantomauro- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente e ricorrente incidentale -[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PALERMONumero registro generale 19174/2022Numero sezionale 1113/2026Numero di raccolta generale 14117/2026Data pubblicazione 14/05/2026GABRIELLA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] N. 8 - MASCALUCIA- intimati-avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 1056/2022,depositata il 20 maggio 2022, notificata il 25 maggio 2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29aprile 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] convenne innanzi al Tribunale di Catania-sezionedistaccata di Mascalucia- la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., proprietariadel fondo adiacente a un terreno di sua proprietà, lamentando chequest’ultima vi aveva realizzato un edificio senza il rispetto delledistanze minime prescritte fra le costruzioni e rispetto alle condottefognarie e di passaggio dell’acqua e del gas, nonché in violazione dellenorme urbanistiche in materia di altezza massima degli edifici.L’attrice rilevò inoltre che, nell’eseguire le opere, la convenutaaveva cagionato danni strutturali al suo immobile e aggravatol’esercizio di una preesistente servitù di passaggio fra i due fondiconfinanti.Chiese dunque, e fra l’altro, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] riduzione in pristino delle opere illegittimamente realizzate.La società si costituì spiegando domanda riconvenzionale per lacondanna dell’attrice al risarcimento dei danni, qualificata la suacondotta come emulativa.Nel corso del giudizio, dopo aver trascritto la domanda (a distanzadi cinque anni dalla notifica dell’atto di citazione), l’attrice chiese eottenne che fossero chiamati in causa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], i quali avevano acquistato dalla convenuta alcuneNumero registro generale 19174/2022Numero sezionale 1113/2026Numero di raccolta generale 14117/2026Data pubblicazione 14/05/2026unità immobiliari site nell’edificio con atto trascritto anteriormente alladomanda e dovevano ritenersi, pertanto, litisconsorti necessari; iltribunale dispose, inoltre, l’estensione del contraddittorio alcondominio costituitosi nell’edificio di nuova costruzione.Si costituirono i terzi chiamati – ad eccezione del condominio e diMichele Messina – e chiesero il rigetto della domanda, formulando, perl’ipotesi di accoglimento, richiesta di manleva nei confronti dellaconvenuta e del direttore dei lavori [OSCURATO:PERSONA], che chiamaronoin causa.Il tribunale accolse la domanda limitatamente alla denunziataviolazione delle distanze, e nei soli confronti di [OSCURATO:PERSONA].2.

A seguito dell’appello proposto da quest’ultima, la Corted’appello di Catania pronunziò una prima, articolata ordinanza inrelazione al contraddittorio.Rilevò, anzitutto, che il litisconsorzio necessario sussistevasoltanto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Costoro, infatti, erano gli unici ad aver acquistato una porzionedell’edificio con atto anteriore alla domanda (e non solo alla suatrascrizione), che, in quanto diretta alla demolizione di un beneappartenente anche a loro, ne imponeva la partecipazione al giudizio.Ciò posto, e rilevato che il Messina non era stato regolarmentecitato nel giudizio d’appello, dispose la rinnovazione della citazione neisuoi confronti.Quindi osservò che agli acquirenti con atto successivo alladomanda, quantunque trascritto anteriormente, non andava attribuitala qualità di litisconsorti necessari, ma si poneva piuttosto «unproblema di efficacia nei loro confronti […] di sentenza resa neiconfronti della loro dante causa»; costoro, infatti, non essendo aconoscenza dell’esistenza della domanda (perché non ancora trascrittaNumero registro generale 19174/2022Numero sezionale 1113/2026Numero di raccolta generale 14117/2026Data pubblicazione 14/05/2026al momento del loro acquisto), avrebbero potuto «respingere gli effettidella sentenza pronunciata».Condivisa, quindi, la decisione del primo giudice di estendere ilcontraddittorio anche a tali acquirenti, la Corte rilevò tuttavia che nonera stato chiamato in giudizio [OSCURATO:PERSONA], quantunque latrascrizione del suo acquisto fosse anteriore a quella della domanda.Ritenne, in ogni caso, che costui potesse essere chiamato per laprima volta in appello, trattandosi di successore a titolo particolare neldiritto controverso ex art. 111, comma terzo, c.p.c., che, come tale,«può intervenire o essere chiamato in causa in ogni grado o fase delprocesso» e rilevando che, comunque, la chiamata in causa potevaessere disposta iussu iudicis «onde scongiurare l’eventualità che,diversamente, con la successiva proposizione di opposizione di terzo,questi potesse eccepire l’ineseguibilità nei suoi confronti» dellasentenza di condanna resa verso la sua dante causa.Dispose quindi la chiamata in casa di [OSCURATO:PERSONA].Quest’ultimo e [OSCURATO:PERSONA] si costituirono chiedendo lareiezione dell’appello di Esmeralda e, in subordine, la condanna diquesta a tenerli indenni; il [OSCURATO:PERSONA] chiese di poter chiamare in causaSarah [OSCURATO:PERSONA], alla quale, con atto successivo alla trascrizione delladomanda, aveva alienato la propria unità immobiliare.A seguito di tale richiesta, la Corte autorizzò la chiamata in causaonerandone «la parte più diligente», ritenendo che l’intervento iussuiudicis potesse essere disposto anche in appello in base all’art. 344c.p.c., concernendo un terzo legittimato a proporre opposizione anorma dell’art. 404.Quindi, rilevata la tardività della chiamata effettuata dal [OSCURATO:PERSONA],ne dispose la rinnovazione, sempre a cura della parte più diligente; erimasto anche tale ordine disatteso, dispose la cancellazione dellaNumero registro generale 19174/2022Numero sezionale 1113/2026Numero di raccolta generale 14117/2026Data pubblicazione 14/05/2026causa dal ruolo e dichiarò l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 291,ultimo comma, c.p.c.3.

Avverso detta statuizione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. haproposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati dasuccessiva memoria.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e proposto ricorsoincidentale affidato a tre motivi; i restanti intimati non hanno svoltodifese.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degliartt. 106, 107, 111 e 269 c.p.c.La ricorrente censura la decisione con la quale la Corte d’appello diCatania ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti diGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], suoi successori a titoloparticolare.Trattandosi, infatti, di intervento iussu iudicis, in quanto i relativiincombenti erano stati posti a carico della parte più diligente, lo stessopoteva essere disposto solo dal giudice di primo grado; nel giudizio diappello, infatti, sono consentiti soltanto l’intervento volontario delterzo e quello disposto su istanza di parte ex art. 269 c.p.c.2.

Il secondo motivo – che costituisce dichiaratamente uno«sviluppo argomentativo» del primo – denunzia violazione degli artt.106, 107, 111, 164, 269, 270, 291 e 307 c.p.c.ricorrente assume che la Corte territoriale ha errato anche nelsanzionare la mancata citazione di [OSCURATO:PERSONA] con l’estinzione delgiudizio.Tale statuizione, in particolare, sarebbe «frutto di molteplici vizi diviolazione di norme di legge», in quanto: (a) l’art. 270 c.p.c. faNumero registro generale 19174/2022Numero sezionale 1113/2026Numero di raccolta generale 14117/2026Data pubblicazione 14/05/2026conseguire alla mancata citazione del terzo la sola cancellazione dellacausa dal ruolo; (b) [OSCURATO:PERSONA] non era litisconsorte necessario,sicché la sua mancata partecipazione al giudizio non avrebbe reso lasentenza inutiliter data; (c) la chiamata in causa della predetta sigiustificava solo sul disposto dell’art. 111 c.p.c., permanendo dunque,in caso di mancata integrazione del contraddittorio, l’efficacia nei suoiconfronti della sentenza resa all’esito del giudizio al quale avevapartecipato il suo dante causa; (d) in ogni caso, la mancataintegrazione del contraddittorio nei confronti del successore a titoloparticolare nel diritto controverso non può inficiare la validità delprocesso e della sentenza, essendo così del tutto erroneo il richiamoall’art. 291 c.p.c. operato dai giudici d’appello.Su queste basi, la ricorrente deduce l’illegittimità della pronunciaestintiva, in quanto fondata su un presupposto non previstodall’ordinamento.3.

Il terzo motivo, infine, si articola in quattro profili.La ricorrente denunzia anzitutto l’omesso esame di un fattocontroverso e decisivo per il giudizio, assumendo che la Corteterritoriale avrebbe omesso di rilevare che «l’azione promossa in primogrado difettava di uno dei suoi presupposti necessari, ossia la c.d.possibilità giuridica».La censura ha ad oggetto il segmento della domanda relativo alledistanze dei vani contatori per l’acqua e il gas, dei quali era statochiesto l’arretramento per violazione delle distanze prescritte.Su tale aspetto, la ricorrente rileva di aver eccepito, fin nel primogrado di giudizio, la mancata estensione del contraddittorio neiconfronti degli erogatori del servizio, da intendersi legittimatipassivamente in base alla costante giurisprudenza di legittimità; e laCorte d’appello non aveva mai esaminato detta questione.Numero registro generale 19174/2022Numero sezionale 1113/2026Numero di raccolta generale 14117/2026Data pubblicazione 14/05/2026Una tale omissione, e qui il secondo profilo di censura,configurerebbe la violazione dell’art. 949 c.p.c., consistendonell’omessa verifica di un presupposto per la proponibilità dell’actionegatoria.Ancora, si sarebbe verificata un’omissione di pronunzia, conconseguente nullità della sentenza per contrasto con l’art. 112 c.p.c.Infine, la mancata evocazione in giudizio dei soggetti erogatori delservizio di acqua e gas, proprietari del vano contatori di cui è statadedotta la natura abusiva, si porrebbe in contrasto con gli artt. 102 e354 c.p.c.4.

Con il primo motivo del ricorso incidentale è dedotta violazionedegli artt. 111 c.p.c., 2643, 2644 e 2652 c.c., nonché nullità peromessa pronunzia.La sentenza d’appello è censurata nella parte in cui ha omesso dipronunziarsi sull’opponibilità a [OSCURATO:PERSONA] delle trascrizioni chehanno interessato la domanda giudiziale.5.

Con il secondo motivo, denunziando violazione e falsaapplicazione degli artt. 325, 344 e 404 c.p.c., la ricorrente incidentaleassume che la Corte territoriale «non poteva e non doveva disporre»la chiamata in causa della [OSCURATO:PERSONA], in quanto essa le aveva giànotificato la sentenza di primo grado ed era perento il termine perproporre opposizione di terzo.6.

Il terzo mezzo, infine, deduce nullità della sentenza per omessapronunzia sui motivi di appello incidentale concernenti il merito dellastatuizione del tribunale, in particolare quanto alla solidarietà,nell’obbligo accertato a carico della società, degli aventi causa diquesta e alle ulteriori richieste – risarcitoria e di riparazione dei danniconseguiti ai lavori – avanzate nei suoi confronti.Numero registro generale 19174/2022Numero sezionale 1113/2026Numero di raccolta generale 14117/2026Data pubblicazione 14/05/20267.

I primi due motivi del ricorso principale sono meritevoli discrutinio congiunto per la loro connessione.Con essi, infatti, la ricorrente pone due questioni fra lorologicamente consequenziali, ovvero la legittimità del dispostointervento iussu iudicis e della dichiarazione di estinzione del giudizioche è derivata dall’inerzia delle parti a fronte del relativo ordine; iltutto, evidentemente, in relazione alla sola posizione di [OSCURATO:PERSONA] DiMauro, interessata dall’inosservanza che ha poi dato causa alladeclaratoria di estinzione del giudizio.7.1.

I motivi sono fondati.Gli argomenti della ricorrente vanno condivisi anzitutto per la parteconcernente la possibilità di disporre l’intervento iussu iudicis nelgiudizio di appello.L’istituto processuale in questione si fonda sul riconoscimento diun potere discrezionale del giudice, il quale può disporre che le partiintegrino il contraddittorio nei confronti di un terzo, provvedendo allasua chiamata mediante citazione, quando ritenga che la causa sia a luicomune.Il fondamento di tale potere è stato individuato da questa Corte,con risalente indirizzo (Cass. 28/4/1987, n. 4083; Cass. 30/6/1980,n. 3611), nell’attuazione del principio di economia dei giudizi e nellanecessità di evitare giudicati contrastanti; si è affermato, inparticolare, che l’intervento iussu iudicis risponde a un interesse diordine pubblico che trascende quello delle stesse parti originarie o deiterzi, dal che si giustifica la non sindacabilità, nel merito, della relativadecisione (Cass. 10/5/1995, n. 5082; conformi Cass. 19/1/2004, n.707; Cass. 13/7/2004, n. 12930).Per questa ragione, d’altra parte, la stessa giurisprudenza hacostantemente affermato che il potere di ordinare la chiamata del terzoNumero registro generale 19174/2022Numero sezionale 1113/2026Numero di raccolta generale 14117/2026Data pubblicazione 14/05/2026può essere esercitato solo nel giudizio di primo grado e non anche nelgiudizio di appello (così, espressamente, Cass. 22/6/1995, n. 7083;nello stesso senso, fra le altre, Cass. 22/3/2002, n. 4129; Cass.13/3/2013, n. 6208), fondandosi su una valutazione che coinvolgenecessariamente la trattazione dell’intero processo.Ciò posto, deve ritenersi consentito alla parte un sindacato sull’usoillegittimo di tale potere nella misura in cui ciò ha prodotto effetti lesividel suo diritto a una decisione nel merito del giudizio.È vero, infatti, che la scelta del giudice di ordinare la chiamata incausa del terzo non è sindacabile in cassazione (cfr., fra le altre, Cass.12/7/2023, n. 19974; Cass. 5/9/2008, n. 22419; Cass. 30/1/2012, n.1291; Cass. 14/6/2007, n. 13907); ma è altrettanto vero che,controvertendosi in questa sede sull’estinzione del processoconseguita alla sua inosservanza, tale scelta può essere oggetto di unvaglio di legittimità ove se ne deduca il difetto dei presupposti, poichétale deduzione non incide sull’uso del potere discrezionale (in questosenso, seppure in tema di intervento disposto in assenza dellacondizione legittimante l’ordine sotto il profilo del rapporto sostanziale,v.

Cass. 14/6/2007, n. 13908).7.2.

Del resto, e come si è osservato, nel ritenere legittimo l’ordinedi intervento, la sentenza impugnata ha fatto riferimento all’art. 344c.p.c., a mente del quale nel giudizio di appello «è ammesso soltantol’intervento dei terzi che potrebbero proporre opposizione a normadell’art. 404»; fra questi ultimi rientrerebbe, per l’appunto,l’acquirente di una delle unità immobiliari interessate dalla pretesa diarretramento dell’edificio, originariamente rivolta alla sua dante causa.Così statuendo, tuttavia, la Corte territoriale ha omesso diconsiderare che l’intervento del terzo in grado di appello, contemplatodalla richiamata previsione codicistica, può essere solo volontario;Numero registro generale 19174/2022Numero sezionale 1113/2026Numero di raccolta generale 14117/2026Data pubblicazione 14/05/2026consentire, infatti, l’intervento su istanza di parte o iussu iudicisfinirebbe con il privare l’interessato, senza il suo consenso, dellagaranzia del doppio grado di giudizio.Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenereche l’art. 344 c.p.c. riguarda solo le ipotesi previste dall’art. 404testualmente richiamato, riferito a un’iniziativa volontariadell’interessato, con esclusione degli altri tipi di intervento contemplatidagli artt. 105, 106 e 107 c.p.c. (così, in motivazione, Cass.22/2/2026, n. 3916; si vedano anche Cass. 5/7/2004, n. 12282; Cass.22/5/1997, n. 4568).Significativo, del resto, è che la Corte d’appello abbia richiamato,a sostegno della propria decisione, il precedente costituito da Cass.sez.

U, 26/8/2019, n. 21690, secondo cui «ai sensi dell’art. 111,comma 3, c.p.c., il successore a titolo particolare nel dirittocontroverso può intervenire o essere chiamato in causa in ogni gradoo fase del processo, sicché la chiamata non soggiace alle forme e aitermini prescritti dall’art. 269 c.p.c.»; tale principio, infatti, èchiaramente circoscritto ai casi di intervento, volontario o su istanzadi parte, in presenza di un fenomeno successorio nel dirittocontroverso, al quale non può conseguire – in caso di inosservanza –un effetto estintivo del giudizio, poiché la sentenza fa comunque statoanche nei confronti del successore.7.3.

La sentenza impugnata è errata, in ogni caso, anche laddoveha pronunziato l’estinzione del giudizio.Per un verso, infatti, nel caso di inosservanza dell’ordine dichiamata in causa del terzo, si applica l’art. 270, comma secondo,c.p.c., a mente del quale «il giudice istruttore dispone con ordinanzanon impugnabile la cancellazione della causa dal ruolo»; l’effettoestintivo, dunque, non è immediato, ma si produce solo in caso diNumero registro generale 19174/2022Numero sezionale 1113/2026Numero di raccolta generale 14117/2026Data pubblicazione 14/05/2026mancata riassunzione nel termine previsto dall’art. 307, comma primo,c.p.c.In ogni caso, e come questa Corte ha precisato (Cass. 10/11/2023,n. 31312), la chiamata in causa di un terzo ex art. 107 c.p.c. nonrichiede che il rapporto sostanziale sia indivisibile rispetto ai soggettichiamati, potendo essere disposta anche solo sulla base di un giudiziodi mera opportunità processuale, con la conseguenza che il terzochiamato in causa per ordine del giudice non è necessariamentelitisconsorte necessario sostanziale ab origine, e la sua mancatacitazione nel giudizio di appello comporta la violazione dell’art. 331c.p.c. solo nel caso in cui risulti che la decisione di estendere ilcontraddittorio discenda dall'inscindibilità delle cause determinatadalla sussistenza di un litisconsorzio necessario.Tale ultima fattispecie non ricorre nel caso in questione, nonsussistendo, all’evidenza, alcun litisconsorzio necessario con ilsuccessore a titolo particolare nel diritto controverso.Anche la seconda censura, pertanto, è fondata.8.

Il ricorso va dunque accolto in relazione ai primi due motivi,restando in tale statuizione logicamente assorbito l’esame dellarestante censura e dei motivi di ricorso incidentale.La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, conrinvio al giudice a quo affinché, in diversa composizione, provveda alriesame della vicenda conformandosi agli indicati principii.Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spesedel presente giudizio.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso in relazione ai primi due motivi, assorbitiil restante e i motivi di ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnataNumero registro generale 19174/2022Numero sezionale 1113/2026Numero di raccolta generale 14117/2026Data pubblicazione 14/05/2026e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Catania in diversacomposizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Suprema Cortedi cassazione, il 29 aprile 2026 e, a seguito di riconvocazione, l’11maggio 2026.Il PresidenteMauro Mocci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o, con gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA]Arrigo e AlessiaSantomauro- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente e ricorrente incidentale -[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PALERMONumero registro generale 19174/2022Numero sezionale 1113/2026Numero di raccolta generale 14117/2026Data pubblicazione 14/05/2026GABRIELLA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] N. 8 - MASCALUCIA- intimati-avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 1056/2022,depositata il 20 maggio 2022, notificata il 25 maggio 2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29aprile 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] convenne innanzi al Tribunale di Catania-sezionedistaccata di Mascalucia- la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., proprietariadel fondo adiacente a un terreno di sua proprietà, lamentando chequest’ultima vi aveva realizzato un edificio senza il rispetto delledistanze minime prescritte fra le costruzioni e rispetto alle condottefognarie e di passaggio dell’acqua e del gas, nonché in violazione dellenorme urbanistiche in materia di altezza massima degli edifici.L’attrice rilevò inoltre che, nell’eseguire le opere, la convenutaaveva cagionato danni strutturali al suo immobile e aggravatol’esercizio di una preesistente servitù di passaggio fra i due fondiconfinanti.Chiese dunque, e fra l’altro, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] riduzione in pristino delle opere illegittimamente realizzate.La società si costituì spiegando domanda riconvenzionale per lacondanna dell’attrice al risarcimento dei danni, qualificata la suacondotta come emulativa.Nel corso del giudizio, dopo aver trascritto la domanda (a distanzadi cinque anni dalla notifica dell’atto di citazione), l’attrice chiese eottenne che fossero chiamati in causa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], i quali avevano acquistato dalla convenuta alcuneNumero registro generale 19174/2022Numero sezionale 1113/2026Numero di raccolta generale 14117/2026Data pubblicazione 14/05/2026unità immobiliari site nell’edificio con atto trascritto anteriormente alladomanda e dovevano ritenersi, pertanto, litisconsorti necessari; iltribunale dispose, inoltre, l’estensione del contraddittorio alcondominio costituitosi nell’edificio di nuova costruzione.Si costituirono i terzi chiamati – ad eccezione del condominio e diMichele Messina – e chiesero il rigetto della domanda, formulando, perl’ipotesi di accoglimento, richiesta di manleva nei confronti dellaconvenuta e del direttore dei lavori [OSCURATO:PERSONA], che chiamaronoin causa.Il tribunale accolse la domanda limitatamente alla denunziataviolazione delle distanze, e nei soli confronti di [OSCURATO:PERSONA].2. A seguito dell’appello proposto da quest’ultima, la Corted’appello di Catania pronunziò una prima, articolata ordinanza inrelazione al contraddittorio.Rilevò, anzitutto, che il litisconsorzio necessario sussistevasoltanto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Costoro, infatti, erano gli unici ad aver acquistato una porzionedell’edificio con atto anteriore alla domanda (e non solo alla suatrascrizione), che, in quanto diretta alla demolizione di un beneappartenente anche a loro, ne imponeva la partecipazione al giudizio.Ciò posto, e rilevato che il Messina non era stato regolarmentecitato nel giudizio d’appello, dispose la rinnovazione della citazione neisuoi confronti.Quindi osservò che agli acquirenti con atto successivo alladomanda, quantunque trascritto anteriormente, non andava attribuitala qualità di litisconsorti necessari, ma si poneva piuttosto «unproblema di efficacia nei loro confronti […] di sentenza resa neiconfronti della loro dante causa»; costoro, infatti, non essendo aconoscenza dell’esistenza della domanda (perché non ancora trascrittaNumero registro generale 19174/2022Numero sezionale 1113/2026Numero di raccolta generale 14117/2026Data pubblicazione 14/05/2026al momento del loro acquisto), avrebbero potuto «respingere gli effettidella sentenza pronunciata».Condivisa, quindi, la decisione del primo giudice di estendere ilcontraddittorio anche a tali acquirenti, la Corte rilevò tuttavia che nonera stato chiamato in giudizio [OSCURATO:PERSONA], quantunque latrascrizione del suo acquisto fosse anteriore a quella della domanda.Ritenne, in ogni caso, che costui potesse essere chiamato per laprima volta in appello, trattandosi di successore a titolo particolare neldiritto controverso ex art. 111, comma terzo, c.p.c., che, come tale,«può intervenire o essere chiamato in causa in ogni grado o fase delprocesso» e rilevando che, comunque, la chiamata in causa potevaessere disposta iussu iudicis «onde scongiurare l’eventualità che,diversamente, con la successiva proposizione di opposizione di terzo,questi potesse eccepire l’ineseguibilità nei suoi confronti» dellasentenza di condanna resa verso la sua dante causa.Dispose quindi la chiamata in casa di [OSCURATO:PERSONA].Quest’ultimo e [OSCURATO:PERSONA] si costituirono chiedendo lareiezione dell’appello di Esmeralda e, in subordine, la condanna diquesta a tenerli indenni; il [OSCURATO:PERSONA] chiese di poter chiamare in causaSarah [OSCURATO:PERSONA], alla quale, con atto successivo alla trascrizione delladomanda, aveva alienato la propria unità immobiliare.A seguito di tale richiesta, la Corte autorizzò la chiamata in causaonerandone «la parte più diligente», ritenendo che l’intervento iussuiudicis potesse essere disposto anche in appello in base all’art. 344c.p.c., concernendo un terzo legittimato a proporre opposizione anorma dell’art. 404.Quindi, rilevata la tardività della chiamata effettuata dal [OSCURATO:PERSONA],ne dispose la rinnovazione, sempre a cura della parte più diligente; erimasto anche tale ordine disatteso, dispose la cancellazione dellaNumero registro generale 19174/2022Numero sezionale 1113/2026Numero di raccolta generale 14117/2026Data pubblicazione 14/05/2026causa dal ruolo e dichiarò l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 291,ultimo comma, c.p.c.3. Avverso detta statuizione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. haproposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati dasuccessiva memoria.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e proposto ricorsoincidentale affidato a tre motivi; i restanti intimati non hanno svoltodifese.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degliartt. 106, 107, 111 e 269 c.p.c.La ricorrente censura la decisione con la quale la Corte d’appello diCatania ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti diGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], suoi successori a titoloparticolare.Trattandosi, infatti, di intervento iussu iudicis, in quanto i relativiincombenti erano stati posti a carico della parte più diligente, lo stessopoteva essere disposto solo dal giudice di primo grado; nel giudizio diappello, infatti, sono consentiti soltanto l’intervento volontario delterzo e quello disposto su istanza di parte ex art. 269 c.p.c.2. Il secondo motivo – che costituisce dichiaratamente uno«sviluppo argomentativo» del primo – denunzia violazione degli artt.106, 107, 111, 164, 269, 270, 291 e 307 c.p.c.ricorrente assume che la Corte territoriale ha errato anche nelsanzionare la mancata citazione di [OSCURATO:PERSONA] con l’estinzione delgiudizio.Tale statuizione, in particolare, sarebbe «frutto di molteplici vizi diviolazione di norme di legge», in quanto: (a) l’art. 270 c.p.c. faNumero registro generale 19174/2022Numero sezionale 1113/2026Numero di raccolta generale 14117/2026Data pubblicazione 14/05/2026conseguire alla mancata citazione del terzo la sola cancellazione dellacausa dal ruolo; (b) [OSCURATO:PERSONA] non era litisconsorte necessario,sicché la sua mancata partecipazione al giudizio non avrebbe reso lasentenza inutiliter data; (c) la chiamata in causa della predetta sigiustificava solo sul disposto dell’art. 111 c.p.c., permanendo dunque,in caso di mancata integrazione del contraddittorio, l’efficacia nei suoiconfronti della sentenza resa all’esito del giudizio al quale avevapartecipato il suo dante causa; (d) in ogni caso, la mancataintegrazione del contraddittorio nei confronti del successore a titoloparticolare nel diritto controverso non può inficiare la validità delprocesso e della sentenza, essendo così del tutto erroneo il richiamoall’art. 291 c.p.c. operato dai giudici d’appello.Su queste basi, la ricorrente deduce l’illegittimità della pronunciaestintiva, in quanto fondata su un presupposto non previstodall’ordinamento.3. Il terzo motivo, infine, si articola in quattro profili.La ricorrente denunzia anzitutto l’omesso esame di un fattocontroverso e decisivo per il giudizio, assumendo che la Corteterritoriale avrebbe omesso di rilevare che «l’azione promossa in primogrado difettava di uno dei suoi presupposti necessari, ossia la c.d.possibilità giuridica».La censura ha ad oggetto il segmento della domanda relativo alledistanze dei vani contatori per l’acqua e il gas, dei quali era statochiesto l’arretramento per violazione delle distanze prescritte.Su tale aspetto, la ricorrente rileva di aver eccepito, fin nel primogrado di giudizio, la mancata estensione del contraddittorio neiconfronti degli erogatori del servizio, da intendersi legittimatipassivamente in base alla costante giurisprudenza di legittimità; e laCorte d’appello non aveva mai esaminato detta questione.Numero registro generale 19174/2022Numero sezionale 1113/2026Numero di raccolta generale 14117/2026Data pubblicazione 14/05/2026Una tale omissione, e qui il secondo profilo di censura,configurerebbe la violazione dell’art. 949 c.p.c., consistendonell’omessa verifica di un presupposto per la proponibilità dell’actionegatoria.Ancora, si sarebbe verificata un’omissione di pronunzia, conconseguente nullità della sentenza per contrasto con l’art. 112 c.p.c.Infine, la mancata evocazione in giudizio dei soggetti erogatori delservizio di acqua e gas, proprietari del vano contatori di cui è statadedotta la natura abusiva, si porrebbe in contrasto con gli artt. 102 e354 c.p.c.4. Con il primo motivo del ricorso incidentale è dedotta violazionedegli artt. 111 c.p.c., 2643, 2644 e 2652 c.c., nonché nullità peromessa pronunzia.La sentenza d’appello è censurata nella parte in cui ha omesso dipronunziarsi sull’opponibilità a [OSCURATO:PERSONA] delle trascrizioni chehanno interessato la domanda giudiziale.5. Con il secondo motivo, denunziando violazione e falsaapplicazione degli artt. 325, 344 e 404 c.p.c., la ricorrente incidentaleassume che la Corte territoriale «non poteva e non doveva disporre»la chiamata in causa della [OSCURATO:PERSONA], in quanto essa le aveva giànotificato la sentenza di primo grado ed era perento il termine perproporre opposizione di terzo.6. Il terzo mezzo, infine, deduce nullità della sentenza per omessapronunzia sui motivi di appello incidentale concernenti il merito dellastatuizione del tribunale, in particolare quanto alla solidarietà,nell’obbligo accertato a carico della società, degli aventi causa diquesta e alle ulteriori richieste – risarcitoria e di riparazione dei danniconseguiti ai lavori – avanzate nei suoi confronti.Numero registro generale 19174/2022Numero sezionale 1113/2026Numero di raccolta generale 14117/2026Data pubblicazione 14/05/20267. I primi due motivi del ricorso principale sono meritevoli discrutinio congiunto per la loro connessione.Con essi, infatti, la ricorrente pone due questioni fra lorologicamente consequenziali, ovvero la legittimità del dispostointervento iussu iudicis e della dichiarazione di estinzione del giudizioche è derivata dall’inerzia delle parti a fronte del relativo ordine; iltutto, evidentemente, in relazione alla sola posizione di [OSCURATO:PERSONA] DiMauro, interessata dall’inosservanza che ha poi dato causa alladeclaratoria di estinzione del giudizio.7.1. I motivi sono fondati.Gli argomenti della ricorrente vanno condivisi anzitutto per la parteconcernente la possibilità di disporre l’intervento iussu iudicis nelgiudizio di appello.L’istituto processuale in questione si fonda sul riconoscimento diun potere discrezionale del giudice, il quale può disporre che le partiintegrino il contraddittorio nei confronti di un terzo, provvedendo allasua chiamata mediante citazione, quando ritenga che la causa sia a luicomune.Il fondamento di tale potere è stato individuato da questa Corte,con risalente indirizzo (Cass. 28/4/1987, n. 4083; Cass. 30/6/1980,n. 3611), nell’attuazione del principio di economia dei giudizi e nellanecessità di evitare giudicati contrastanti; si è affermato, inparticolare, che l’intervento iussu iudicis risponde a un interesse diordine pubblico che trascende quello delle stesse parti originarie o deiterzi, dal che si giustifica la non sindacabilità, nel merito, della relativadecisione (Cass. 10/5/1995, n. 5082; conformi Cass. 19/1/2004, n.707; Cass. 13/7/2004, n. 12930).Per questa ragione, d’altra parte, la stessa giurisprudenza hacostantemente affermato che il potere di ordinare la chiamata del terzoNumero registro generale 19174/2022Numero sezionale 1113/2026Numero di raccolta generale 14117/2026Data pubblicazione 14/05/2026può essere esercitato solo nel giudizio di primo grado e non anche nelgiudizio di appello (così, espressamente, Cass. 22/6/1995, n. 7083;nello stesso senso, fra le altre, Cass. 22/3/2002, n. 4129; Cass.13/3/2013, n. 6208), fondandosi su una valutazione che coinvolgenecessariamente la trattazione dell’intero processo.Ciò posto, deve ritenersi consentito alla parte un sindacato sull’usoillegittimo di tale potere nella misura in cui ciò ha prodotto effetti lesividel suo diritto a una decisione nel merito del giudizio.È vero, infatti, che la scelta del giudice di ordinare la chiamata incausa del terzo non è sindacabile in cassazione (cfr., fra le altre, Cass.12/7/2023, n. 19974; Cass. 5/9/2008, n. 22419; Cass. 30/1/2012, n.1291; Cass. 14/6/2007, n. 13907); ma è altrettanto vero che,controvertendosi in questa sede sull’estinzione del processoconseguita alla sua inosservanza, tale scelta può essere oggetto di unvaglio di legittimità ove se ne deduca il difetto dei presupposti, poichétale deduzione non incide sull’uso del potere discrezionale (in questosenso, seppure in tema di intervento disposto in assenza dellacondizione legittimante l’ordine sotto il profilo del rapporto sostanziale,v. Cass. 14/6/2007, n. 13908).7.2. Del resto, e come si è osservato, nel ritenere legittimo l’ordinedi intervento, la sentenza impugnata ha fatto riferimento all’art. 344c.p.c., a mente del quale nel giudizio di appello «è ammesso soltantol’intervento dei terzi che potrebbero proporre opposizione a normadell’art. 404»; fra questi ultimi rientrerebbe, per l’appunto,l’acquirente di una delle unità immobiliari interessate dalla pretesa diarretramento dell’edificio, originariamente rivolta alla sua dante causa.Così statuendo, tuttavia, la Corte territoriale ha omesso diconsiderare che l’intervento del terzo in grado di appello, contemplatodalla richiamata previsione codicistica, può essere solo volontario;Numero registro generale 19174/2022Numero sezionale 1113/2026Numero di raccolta generale 14117/2026Data pubblicazione 14/05/2026consentire, infatti, l’intervento su istanza di parte o iussu iudicisfinirebbe con il privare l’interessato, senza il suo consenso, dellagaranzia del doppio grado di giudizio.Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenereche l’art. 344 c.p.c. riguarda solo le ipotesi previste dall’art. 404testualmente richiamato, riferito a un’iniziativa volontariadell’interessato, con esclusione degli altri tipi di intervento contemplatidagli artt. 105, 106 e 107 c.p.c. (così, in motivazione, Cass.22/2/2026, n. 3916; si vedano anche Cass. 5/7/2004, n. 12282; Cass.22/5/1997, n. 4568).Significativo, del resto, è che la Corte d’appello abbia richiamato,a sostegno della propria decisione, il precedente costituito da Cass.sez. U, 26/8/2019, n. 21690, secondo cui «ai sensi dell’art. 111,comma 3, c.p.c., il successore a titolo particolare nel dirittocontroverso può intervenire o essere chiamato in causa in ogni gradoo fase del processo, sicché la chiamata non soggiace alle forme e aitermini prescritti dall’art. 269 c.p.c.»; tale principio, infatti, èchiaramente circoscritto ai casi di intervento, volontario o su istanzadi parte, in presenza di un fenomeno successorio nel dirittocontroverso, al quale non può conseguire – in caso di inosservanza –un effetto estintivo del giudizio, poiché la sentenza fa comunque statoanche nei confronti del successore.7.3. La sentenza impugnata è errata, in ogni caso, anche laddoveha pronunziato l’estinzione del giudizio.Per un verso, infatti, nel caso di inosservanza dell’ordine dichiamata in causa del terzo, si applica l’art. 270, comma secondo,c.p.c., a mente del quale «il giudice istruttore dispone con ordinanzanon impugnabile la cancellazione della causa dal ruolo»; l’effettoestintivo, dunque, non è immediato, ma si produce solo in caso diNumero registro generale 19174/2022Numero sezionale 1113/2026Numero di raccolta generale 14117/2026Data pubblicazione 14/05/2026mancata riassunzione nel termine previsto dall’art. 307, comma primo,c.p.c.In ogni caso, e come questa Corte ha precisato (Cass. 10/11/2023,n. 31312), la chiamata in causa di un terzo ex art. 107 c.p.c. nonrichiede che il rapporto sostanziale sia indivisibile rispetto ai soggettichiamati, potendo essere disposta anche solo sulla base di un giudiziodi mera opportunità processuale, con la conseguenza che il terzochiamato in causa per ordine del giudice non è necessariamentelitisconsorte necessario sostanziale ab origine, e la sua mancatacitazione nel giudizio di appello comporta la violazione dell’art. 331c.p.c. solo nel caso in cui risulti che la decisione di estendere ilcontraddittorio discenda dall'inscindibilità delle cause determinatadalla sussistenza di un litisconsorzio necessario.Tale ultima fattispecie non ricorre nel caso in questione, nonsussistendo, all’evidenza, alcun litisconsorzio necessario con ilsuccessore a titolo particolare nel diritto controverso.Anche la seconda censura, pertanto, è fondata.8. Il ricorso va dunque accolto in relazione ai primi due motivi,restando in tale statuizione logicamente assorbito l’esame dellarestante censura e dei motivi di ricorso incidentale.La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, conrinvio al giudice a quo affinché, in diversa composizione, provveda alriesame della vicenda conformandosi agli indicati principii.Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spesedel presente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso in relazione ai primi due motivi, assorbitiil restante e i motivi di ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnataNumero registro generale 19174/2022Numero sezionale 1113/2026Numero di raccolta generale 14117/2026Data pubblicazione 14/05/2026e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Catania in diversacomposizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Suprema Cortedi cassazione, il 29 aprile 2026 e, a seguito di riconvocazione, l’11maggio 2026.Il PresidenteMauro Mocci
Sentenza Cassazione n. 14117/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris