CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 settembre 2022
Cassazione n. 32740/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18907/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., elettivamente domiciliat o in Roma, via del Banco di [OSCURATO:PERSONA] n. 42, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lorappresenta e difende per procura speciale in calceal ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., -intimata - avverso la Sentenza d ella C orte d’Appello di L’Aquila n. 2299 /201 7 depositata il13. 12 . 201 7 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14.9.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] EstateS.r.l. stipularono nel 2004 un contratto preliminare di compravendita di immobili condizionato sospensivamente alla stipulazione di un contratto d’appalto per la realizzazione di un villaggio turistico, con pattuizioni che vennero modificate e rinnovate nel 2005 e nel 2008. Dopo che l’immobile era stato attinto da sequestro penale preventivo, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. attivò la clausola arbitrale, chiedendo all’arbitro di trasferire gli immobiliai sensi dell’art. 2932 c.c. – o, in subordine, di dichiarare la risoluzione del preliminare – e di condannare [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. al pagamento di un importo fatturato a titolo di corrispettivo per prestazioni di avvio e progettazione dell’iniziativa, oltre al risarcimento dei danni da inadempimento. All’esito del contraddittorio, l’arbitro unico accolse la domanda subordinata, pronunciando la risoluzione del contratto e la condanna di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. al risarcimento del danno quantificato in € 5.000.000. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. impugnò il lodo davanti alla Corte d’Appello di L’Aquila, che, instaurato nuovamente il contraddittorio, dichiarò l’impugnazione inammissibile. Contro tale decisione Acque ChiareS.r.l. – della quale è stato nel frattempo dichiarato il fallimento e, quindi, in persona degli organi fallimentari –ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. non si è costituita, rimanendo intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, il fallimento [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 77, 83 e 100 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4c.p.c.». 1.1. Il ricorrente rilev ò , per la prima volta davanti alla corte d’appello, che la persona fisica che aveva sottoscritto la procura alle liti per la difesa di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. davanti all’arbitro unico non era il legale rappresentante della società. La Corte d’Appello di L’Aquila ha dismesso la questione ritenendola tardivamente sollevata, in mancanza di specifica eccezione nella prima difesa davanti all’arbitro. Parte ricorrente sostiene invece che l’eccezione di difetto di rappresentanza processuale può essere sollevata in qualunquestato e grado del giudizio e che , quindi, avrebbe dovuto essere affrontata nel merito dalla corte d’appello. 1.2. Il motivo è infondato, anche se la motivazione del giudice a quo– incentrata sul richiamo di Cass. S.u. 20596/2007 e, quindi, su un precedente relativo al difetto di rappresentanza nel processo civile –deve essere modificata (art. 384, comma 4, c.p.c.) . Infatti, nell’ambito del giudizio arbitrale vige la più specifica norma contenuta nell’art. 829, comma 2, c.p.c., in forza della quale «La parte … che non ha eccepito nella prima istanza o difesa successiva la violazione di una regola che disciplina lo svolgimento del procedimento arbitrale, non può per questo motivo impugnare il lodo». Poiché è pacifico chela violazione delle regole che disciplinano la rappresentanza in giudizio delle partinon venne eccepita davanti all’arbitro, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. non poteva impugnare il lodo denunciando quel vizio;dal che discende l’ infondat ezza de l ricorso per cassazione contro la decisione della corte d’appello che ha dichiarato inammissibile quel primo motivo di impugnazione. 2. Con il secondo motivo, ilricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 1230, 1353, 1362 e 1965 c.c., nonché dell’art. 100 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, c.p.c.». 2.1. In questo caso, si censura la decisione della Corte d’Appello di L’Aquila nella parte in cui ha escluso la nullità del lodo per avere disattesola proposta eccezione di cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione. Occorre riferire che, in data 26.1.2010, le parti stipularono un «accordo quadro» volto a definire in via transattiva la controversia insorta. L’accordo era sospensivamente condizionato alla «sottoscrizione … di un qualsiasi accordo di [OSCURATO:PERSONA]» tra altri due soggetti. Tale accordo di gestione turistica venne poi effettivamente stipulato, ma a sua volta sottoposto alla condizione sospensiva della liberazione degli immobili dal sequestro penale; condizione non verificatasi, almeno fino alla pronuncia del lodo. 2.1.1. Mentre l’arbitro ritenne di non poter esaminare nel merito l’eccezione, in quanto esulante dai quesiti a lui formulati, la corte d’appello la qualificò eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio e non soggetta a preclusioni, ma – esaminatala nel merito – la rigettò, dando decisiva rilevanza al l’inefficacia dell’accordo di gestione turistica (in quanto sottoposto a condizione sospensiva) per giudicare non realizzatasi la condizione sospensiva cui era sottoposto anche l’«accordo quadro» transattivo. 2.1.2. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. impugna tale decisione sostenendo che la condizione sospensiva cui era subordinato l’«accordo quadro» era la mera sottoscrizionee non anche l’efficacia dell’accordo di gestione turistica. 2.2. Il motivo è inammissibile, perché la parte ricorrente prospetta una diversa interpretazione dell’accordo transattivo, senza specifica indicazione dei canoni legali per l’interpretazione dei contratti che sarebbero stati violati e senza spiegare in che modo la diversa interpretazione preferita dal giudice a quo avrebbe viola to quei canoni. L’interpretazione del contratto è una questione di fatto che nonpuò essere riproposta in sede di legittimità, se non sotto il profilo della violazione dei canoni legali o del difetto assoluto di motivazione (Cass. nn. 10554/2010; 22536/2007; 10420/2005; 11342/2004; 16099/2003). Dal riferimento nella rubrica all’art.1362 c.c. e dall’argomentazione a sostegno del motivo, si intuisce che il ricorrente propone una interpretazione dell’accordo transattivo basata sul «senso letterale delle parole», ma ciò non basta per dare corpo a una censura di violazione di legge, posto che la stessa disposizione invocata ammonisce il giudice a «non limitarsial senso letterale delle parole». 3.Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione dell’art. 829 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». 3.1. Il ricorrente si lamenta che la corte d’appello abbia dichiarato improponibili alcuni motivi di impugnazione del lodo (dal sesto al nono nell’esposizione di quell’impugnazione), perché riguardanti il merito della controversia definita in sede arbitrale, mentre «la denuncia di nullità del lodo arbitrale postula, siccome ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, l’esplicita allegazione dell’erroneità del canone di diritto applicato rispetto a tali elementi» (pag. 28 della sentenza impugnata). Sostiene il ricorrente di avere, invece, «chiaramente evidenziato i canoni di diritto che il lodo ha violato» (pag. 22 del ricorso). 3.2. Il motivo è infondato, perché non merita censura la valutazione preliminare effettuata dalla corte d’appello sui motivi di impugnazione del lodo di cui qui si discute. 3.2.1. Sotto le dichiarat e denunc e di «omessa pronuncia», «omessa motivazione» e «disposizioni contraddittorie», A cque [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe in realtà preteso dalla corte d’appello un riesame dell’accertamento in fatto dell’arbitro con riguardo all’inadempimento del contratto da parte sua e a ll’assenza di un contrapposto inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. 3.2.2. Ne è riprova la stessa illustrazione di questo motivo di ricorso per cassazione (pagg. 20 e ss. del ricorso), ove ci si limita a contestare la mancata considerazione e la errata valutazione di alcune prove, documentali e testimoniali,e a prospettare una diversa interpretazione di talune clausole contrattuali. In sostanza, si pongono questioni di fatto, la cui diversa soluzione è il presupposto necessario per sostenere, poi,le critiche in diritto. 3.2.3. Anche le pretese «disposizioni contraddittorie» (art. 829, comma 1, n. 11, c.p.c.) in altro non consistono che in una valutazione del materiale probatorio non gradita dal ricorrente (in particolare con riferimento alla valorizzazione del sequestro preventivo penale degli immobili quale fatto noto di cui tenere conto per risalire in via presuntiva alla prova dell’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.), fermo restando che «In tema di arbitrato, la sanzione di nullità prevista dall’art. 829, comma 1, n. 4[ora n. 11], c.p.c. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie non corrisponde a quella dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l’impossibilità assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale» (Cass. n. 2747/2021; conf. 11895/2014; 3768/2006). 4. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazionedegli artt. 112 e 132 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». 4.1.La parte ricorrente contesta l’assenza di motivazione sul mancato accoglimento di quello che era il decimo motivo di impugnazione del lodo, incentrato sulla liquidazionedel danno ai fini della condanna al risarcimento pronunciata dall’arbitro. 4.1.1. Sul punto, la motivazione della corte d’appello è limitata alla seguente laconica affermazione: «Il decimo motivo rimane assorbito». 4.2. Il motivo è fondato e comporta la cassazione della sentenza in parte qua. 4.2.1. È del tutto evidente che proprio il rigetto dei motivi di impugnazione volti a contestare la legittimità formale del lodo e l’accertamento della responsabilità da inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. comportava la necessità di esaminare anche il motivo volto a contestare la quantificazione del danno da risarcire. Al contrario, sarebbe stato l’accoglimento di alcuno dei primi motivi di impugnazione del lodo a rendere superfluo l’esame di quello volto a contestare soltanto il quantum debeatur (e si sarebbe trattato del c.d. assorbimento in senso proprio, ovverosia per mancanza di interesse della parte, già vittoriosa sotto altro profilo, alla pronuncia anche sulla domanda o sull’eccezione assorbita; viceversa si parla di assorbimento in senso improprio quando la decisione assorbente comporta un implicito rigetto delle domandeassorbite). 4.2.2. Sull’esatta natura del vizio della sentenza in cui sia stata erroneamente dichiarata assorbita una domanda o un’eccezione sono prospettabili diverse tesi: «vizio di motivazione del tutto omessa» (Cass. nn. 28995/2018; 33764/2019), «omessa pronunzia» (Cass. n. 12193/2020) oppure tertium genus, distinto dai precedenti, ancorato alla violazione dei canoni di operatività dell’assorbimento, come elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Ma, quale che sia la tesi preferita, rimane in ogni caso la nullità della sentenza che omette di esaminare nel merito una domanda o un’eccezione sulla base della errata e ingiustificata affermazione che quell’esame sarebbe reso superfluo, o comunque impedito, da altra pronuncia contenuta nella medesima sentenza. 5.In definitiva, rigettati i primi tre motivi di ricorso (il secondo perché inammissibile) e accolto il quarto, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alla censura accolta, con rinvio del processo alla Corte d’Appello di L’Aquila, perché decida nuovamente, in diversa composizione, sulla impugnazione del lodo in parte quae sulle spese di lite, anche con riferimento al presente grado di legittimità. P.Q.M. accoglie il quarto motivo di ricorso e, rigettati i rimanenti tre motivi, ca