CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 giugno 2025
Cassazione n. 26702/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 831/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - UP - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 4029/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] "alias [OSCURATO:PERSONA]" [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2024 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’annullamento senza rinvio con riduzione della pena di 1/3 per il rito. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 25 ottobre 2021, previa riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e conferma della continuazione con il reato di resistenza ritenuto più grave di cui al capo B) e con il reato meno grave di lesioni personali sub capo c), ha rideterminato la pena in due anni e mesi otto di reclusione. 2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b, e), cod. proc. pen. Con il primo motivo rileva che la pena base per il reato di resistenza è stata determinata senza considerare i mezzi e la gravità dei danni cagionati, valorizzando la personalità negativa dell’imputato con motivazione apparente. Con il secondo motivo rileva che la recidiva specifica e reiterata è stata affermata in assenza del presupposto formale costituito da una precedente condanna con dichiarazione di recidiva semplice. Con il terzo motivo denuncia l’assenza del presupposto sostanziale della recidiva della maggiore pericolosità, per l’oggettiva rudimentalità dell’attività svolta. Con il quarto motivo evidenzia che la Corte territoriale nel rideterminare la pena non ha tenuto conto della riduzione di un terzo prevista per il giudizio abbreviato. [OSCURATO:PERSONA] 1. È fondato solo il quarto motivo, mentre tutti gli altri motivi di ricorso sul trattamento sanzionatorio sono inammissibili per genericità. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 26702/2025 Roma, lì, 21/07/2025 [OSCURATO:PERSONA] d'appello ha applicato correttamente i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. per determinare l'entità della sanzione nei confronti del ricorrente, né vi ècontraddizione con il bilanciamento in termini di equivalenza delle circostanze attenuanti di cui all'art.62-biscod. pen. con la recidiva specifica e reiterata, potendo la valutazione negativa della personalità condurre ad una pena superiore al minimo edittale per il reato più grave, individuato correttamente in quello previsto dall’art. 337 cod. pen. Del resto deve essere ribadito che, in tema di determinazione della pena, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti, senza necessità, dunque, di analizzare tutti gli elementi (anche quelli favorevoli) che possano incidere sul giudizio. La sentenza impugnata, infatti, ha analiticamente indicato le ragioni poste a base di tale decisione, ed in particolare i molteplici, gravi e specifici precedenti penali, evidenziando come ai fini della recidiva reiterata è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice(Sez.U, n.32318del30/03/2023, Sabbatini, Rv.284878). E' stata così offerta una motivazione che, sul punto, è completa e del tutto immune da vizi logici o giuridici, con conseguente manifesta infondatezza e genericità dei primi tre motivi di ricorso. 2. Risulta, invece, fondato il quarto motivo. In sede di nuova determinazione della pena operata dalla Corte di appello è stata effettivamente omessa l’applicazione della riduzione di un terzo per il rito abbreviato, che era stata invece correttamente considerata nel computo della maggiore pena irrogata con la sentenza di primo grado. Si tratta di un evidente errore di diritto nelle modalità di calcolo della pena che è stato denunciato dal ricorrente in sede di ricorso per cassazione, non essendo rilevabile prima poiché non riguardante la sentenza di primo grado. Ne consegue, pertanto, l’annullamento della decisione impugnata in ordine alla mancata applicazione della riduzione della pena prevista per il giudizio abbreviato. Trattandosi di un calcolo vincolato che non comporta valutazioni discrezionali essendo prevista per legge la riduzione nella misura fissa di un terzo della pena, può procedersi in questa sede alla nuova determinazione della pena, che deve essere individuata nella stessa pena irrogata dalla Corte di appello, pari ad anni due e mesi otto di reclusione (p.b. anni due per il reato di resistenza, aumento di mesi sette per il reato in materia di sostanze stupefacenti e di un mese per il reato di lesioni), ridotta di un terzo in quella di un anno, mesi nove e giorni dieci di reclusione. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e ridetermina la pena in anni uno, mesi nove e giorni dieci di reclusione. Così è deciso, 24/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]