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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 ottobre 2024

Cassazione n. 42912/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Trento indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza pronunciata dal Tribunale di Rovereto che lo ha condannato per il reato di tentato furto in abitazione aggravato.

L'esponente lamenta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità e al bilanciamento delle circostanze, chiedendo sollevarsi questione di costituzionalità in ordine all'art. 69, comma IV, cod. pen., relativamente al divieto di bilanciamento del recidivo in presenza del riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62, n 6, cod. pen. 2.

Il primo motivo è inammissibile, in quanto si sostanzia in censure di merito, tendenti ad ottenere dalla Corte di cassazione una diversa - e per il ricorrente più favorevole - ricostruzione dei fatti.

È noto, tuttavia, che siffatte doglianze esulano dal sindacato della Corte di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto essenzialmente riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. (Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).

Orbene, nessuna illogicità si coglie nella motivazione della sentenza impugnata, in cui si è rilevato, con coerenti argomentazioni, che l'imputato era stato riconosciuto da [OSCURATO:PERSONA] alle 16.40, immediatamente dopo l'orario in cui risultavano effettuati i prelievi illeciti di €.250 e 500 tramite il bancomat sottratto alla persona offesa, ed era stato così identificato come colui che aveva eseguito i prelievi stessi.

Non è dunque illogica la conclusione della Corte che attribuisce all'imputato la responsabilità del furto commesso, in considerazione del valore probatorio delle dichiarazioni della persona offesa.

2. La questione di costituzionalità non è rilevante, posto che il divieto previsto dall' art. 69 comma IV cod. pen. non costituisce unico supporto argomentativo al giudizio di equivalenza, motivato anche in ragione " dei numerosi, specifici e recenti precedenti penali dell'imputato".

Deve allora ribadirsi che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010 Ud. (dep. 18/03/2010 ) Rv. 245931 - 01, Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017 Ud. (dep. 26/06/2017 ) Rv. 270450 - 01).

La Corte ha quindi argomentato il giudizio di equivalenza considerando, in modo congruo e non illogico,che la negativa personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti anche per furto, non fosse meritevole di una applicazione delle riconosciute attenuanti con giudizio di prevalenza./ (//

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Trento indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza pronunciata dal Tribunale di Rovereto che lo ha condannato per il reato di tentato furto in abitazione aggravato. L'esponente lamenta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità e al bilanciamento delle circostanze, chiedendo sollevarsi questione di costituzionalità in ordine all'art. 69, comma IV, cod. pen., relativamente al divieto di bilanciamento del recidivo in presenza del riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62, n 6, cod. pen. 2. Il primo motivo è inammissibile, in quanto si sostanzia in censure di merito, tendenti ad ottenere dalla Corte di cassazione una diversa - e per il ricorrente più favorevole - ricostruzione dei fatti. È noto, tuttavia, che siffatte doglianze esulano dal sindacato della Corte di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto essenzialmente riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). Orbene, nessuna illogicità si coglie nella motivazione della sentenza impugnata, in cui si è rilevato, con coerenti argomentazioni, che l'imputato era stato riconosciuto da [OSCURATO:PERSONA] alle 16.40, immediatamente dopo l'orario in cui risultavano effettuati i prelievi illeciti di €.250 e 500 tramite il bancomat sottratto alla persona offesa, ed era stato così identificato come colui che aveva eseguito i prelievi stessi. Non è dunque illogica la conclusione della Corte che attribuisce all'imputato la responsabilità del furto commesso, in considerazione del valore probatorio delle dichiarazioni della persona offesa. 2. La questione di costituzionalità non è rilevante, posto che il divieto previsto dall' art. 69 comma IV cod. pen. non costituisce unico supporto argomentativo al giudizio di equivalenza, motivato anche in ragione " dei numerosi, specifici e recenti precedenti penali dell'imputato". Deve allora ribadirsi che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010 Ud. (dep. 18/03/2010 ) Rv. 245931 - 01, Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017 Ud. (dep. 26/06/2017 ) Rv. 270450 - 01). La Corte ha quindi argomentato il giudizio di equivalenza considerando, in modo congruo e non illogico,che la negativa personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti anche per furto, non fosse meritevole di una applicazione delle riconosciute attenuanti con giudizio di prevalenza./ (// 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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