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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 16193/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 4552-2023 proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 51/2023 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 92/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 26.1.2023, la Corte d’appello dell’Aquila, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto [OSCURATO:PERSONA] del dovere R.G.N.4552/2023 Cron.

Rep.

Ud.27/03/2025 la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta al riconoscimento dei benefici spettanti alle vittime del dovere ex art. 1, l. n. 266/2005, in relazione alle lesioni riportate in data 16.5.1999; che avverso tale pronuncia il Ministero dell’Interno ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura; che [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo di censura, il Ministero ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2934, 2935 e 2943 c.c. per avere la Corte di merito ritenuto che la condizione di vittima del dovere costituisse uno status e conseguentemente fosse imprescrittibile, salva nondimeno la prescrizione dei ratei delle singole prestazioni assistenziali ad essa correlate; che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 2934, 2935 e 2946 c.c. per non avere la Corte territoriale comunque considerato che, costituendo l’assegno vitalizio mensile ex art. 2, l. n. 407/1998, e lo speciale assegno vitalizio ex art. 5, comma 3, l. n. 206/2004, oggetto di un’obbligazione unica, ancorché adempiuta periodicamente, la proposizione della domanda oltre il termine prescrizionale avrebbe determinato l’estinguersi dell’obbligazione e non soltanto dei singoli ratei; che, con il terzo motivo, il ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, l. n. 407/1998, e dell’art. 5, comma 3, l. n. 206/2004, per avere i giudici territoriali accolto la domanda concernente l’assegno vitalizio reversibile e lo speciale assegno vitalizio non reversibile senza prima accertare la percentuale di invalidità residuata in capo all’odierno controricorrente; che, con il quarto motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2, d.P.R. n. 510/1999, per avere la Corte di merito pronunciato sentenza di condanna anche in relazione ai benefici dell’esenzione dalla compartecipazione alle spese sanitarie e dell’assistenza psicologica a spese dello Stato, rispetto ai quali difetterebbe la legitimatio ad causam, essendo posti a carico del [OSCURATO:PERSONA]; che il primo motivo è infondato, avendo i giudici territoriali deciso conformemente alla giurisprudenza consolidata di questa Corte secondo cui la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall’art. 1, commi 563-564, l. n. 266/2005, ha natura di status, con conseguente imprescrittibilità dell’azione volta al suo accertamento, ancorché non dei benefici economici che in tale statustrovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge (Cass. n. 17440 del 2022, cui hanno dato continuità, tra le molte, Cass. nn. 37522 del 2022, 3868 e 8960 del 2023, 9449 e 15461 del 2024, 617 e 2658 del 2025); che del pari infondato è il secondo motivo, avendo questa Corte già disatteso l’apodittica prospettazione di parte ricorrente secondo cui l’assegno vitalizio mensile ex art. 2, l. n. 407/1998, e lo speciale assegno vitalizio ex art. 5, comma 3, l. n. 206/2004, formerebbero oggetto di un’obbligazione unica, ancorché adempiuta periodicamente, e affermato piuttosto che entrambi danno luogo ad una prestazione periodica, con conseguente applicabilità della regola generale della prescrizione dei singoli ratei (Cass. nn. 36225 del 2023 e 5426 del 2025); che il terzo motivo è inammissibile, essendo volto ad introdurre la questione del profilo dell’effettiva entità delle lesioni subite dall’odierno controricorrente, che è questione di fatto di cui la sentenza impugnata nulla dice e che dal ricorso per cassazione non risulta essere mai stata proposta nei precedenti gradi di merito; che il quarto motivo, infine, è infondato, risultando dal petitum del ricorso introduttivo del giudizio che l’odierno controricorrente ebbe a chiedere non già la condanna del Ministero dell’Interno alla corresponsione dei benefici assistenziali concernenti l’esenzione dalla compartecipazione alle spese sanitarie e l’assistenza psicologica a spese dello Stato, bensì soltanto la declaratoria del diritto ad ottenerli (cfr. pag. 3 del ricorso per cassazione, dove la domanda è debitamente trascritta), che è pronuncia che, essendo strettamente correlata all’accertamento dello statuse destinata a valere erga omnes, correttamente è stata proposta nei confronti dell’odierno ricorrente, la legittimazione degli organi competenti del [OSCURATO:PERSONA] potendo venire in rilievo soltanto allorché si controverta della qualità e della misura dell’esenzione ovvero dell’assistenza psicologica; che il ricorso, conclusivamente, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza e si distraggono come da richiesta del difensore antistatario; che non v’ha luogo a pronuncia circa il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, essendo le amministrazioni dello Stato esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo in virtù della c.d. prenotazione a debito; P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 4.200,00, di cui € 4.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge, e si distraggono in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente decisione in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 4552-2023 proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 51/2023 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 92/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 26.1.2023, la Corte d’appello dell’Aquila, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto [OSCURATO:PERSONA] del dovere R.G.N.4552/2023 Cron. Rep. Ud.27/03/2025 la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta al riconoscimento dei benefici spettanti alle vittime del dovere ex art. 1, l. n. 266/2005, in relazione alle lesioni riportate in data 16.5.1999; che avverso tale pronuncia il Ministero dell’Interno ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura; che [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo di censura, il Ministero ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2934, 2935 e 2943 c.c. per avere la Corte di merito ritenuto che la condizione di vittima del dovere costituisse uno status e conseguentemente fosse imprescrittibile, salva nondimeno la prescrizione dei ratei delle singole prestazioni assistenziali ad essa correlate; che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 2934, 2935 e 2946 c.c. per non avere la Corte territoriale comunque considerato che, costituendo l’assegno vitalizio mensile ex art. 2, l. n. 407/1998, e lo speciale assegno vitalizio ex art. 5, comma 3, l. n. 206/2004, oggetto di un’obbligazione unica, ancorché adempiuta periodicamente, la proposizione della domanda oltre il termine prescrizionale avrebbe determinato l’estinguersi dell’obbligazione e non soltanto dei singoli ratei; che, con il terzo motivo, il ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, l. n. 407/1998, e dell’art. 5, comma 3, l. n. 206/2004, per avere i giudici territoriali accolto la domanda concernente l’assegno vitalizio reversibile e lo speciale assegno vitalizio non reversibile senza prima accertare la percentuale di invalidità residuata in capo all’odierno controricorrente; che, con il quarto motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2, d.P.R. n. 510/1999, per avere la Corte di merito pronunciato sentenza di condanna anche in relazione ai benefici dell’esenzione dalla compartecipazione alle spese sanitarie e dell’assistenza psicologica a spese dello Stato, rispetto ai quali difetterebbe la legitimatio ad causam, essendo posti a carico del [OSCURATO:PERSONA]; che il primo motivo è infondato, avendo i giudici territoriali deciso conformemente alla giurisprudenza consolidata di questa Corte secondo cui la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall’art. 1, commi 563-564, l. n. 266/2005, ha natura di status, con conseguente imprescrittibilità dell’azione volta al suo accertamento, ancorché non dei benefici economici che in tale statustrovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge (Cass. n. 17440 del 2022, cui hanno dato continuità, tra le molte, Cass. nn. 37522 del 2022, 3868 e 8960 del 2023, 9449 e 15461 del 2024, 617 e 2658 del 2025); che del pari infondato è il secondo motivo, avendo questa Corte già disatteso l’apodittica prospettazione di parte ricorrente secondo cui l’assegno vitalizio mensile ex art. 2, l. n. 407/1998, e lo speciale assegno vitalizio ex art. 5, comma 3, l. n. 206/2004, formerebbero oggetto di un’obbligazione unica, ancorché adempiuta periodicamente, e affermato piuttosto che entrambi danno luogo ad una prestazione periodica, con conseguente applicabilità della regola generale della prescrizione dei singoli ratei (Cass. nn. 36225 del 2023 e 5426 del 2025); che il terzo motivo è inammissibile, essendo volto ad introdurre la questione del profilo dell’effettiva entità delle lesioni subite dall’odierno controricorrente, che è questione di fatto di cui la sentenza impugnata nulla dice e che dal ricorso per cassazione non risulta essere mai stata proposta nei precedenti gradi di merito; che il quarto motivo, infine, è infondato, risultando dal petitum del ricorso introduttivo del giudizio che l’odierno controricorrente ebbe a chiedere non già la condanna del Ministero dell’Interno alla corresponsione dei benefici assistenziali concernenti l’esenzione dalla compartecipazione alle spese sanitarie e l’assistenza psicologica a spese dello Stato, bensì soltanto la declaratoria del diritto ad ottenerli (cfr. pag. 3 del ricorso per cassazione, dove la domanda è debitamente trascritta), che è pronuncia che, essendo strettamente correlata all’accertamento dello statuse destinata a valere erga omnes, correttamente è stata proposta nei confronti dell’odierno ricorrente, la legittimazione degli organi competenti del [OSCURATO:PERSONA] potendo venire in rilievo soltanto allorché si controverta della qualità e della misura dell’esenzione ovvero dell’assistenza psicologica; che il ricorso, conclusivamente, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza e si distraggono come da richiesta del difensore antistatario; che non v’ha luogo a pronuncia circa il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, essendo le amministrazioni dello Stato esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo in virtù della c.d. prenotazione a debito; P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 4.200,00, di cui € 4.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge, e si distraggono in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario. Dispone che, in caso di utilizzazione della presente decisione in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazion