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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 2025

Cassazione n. 36124/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 14935 /2025 - Udienza del 24 settembre 2025 - [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli, che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato il non doversi procedere nei confronti del ricorrente per il reato di bancarotta commesso il 04/04/2008 ai danni della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per intervenuta prescrizione, confermando, per il resto, la condanna del [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'ulteriore reato di bancarotta fraudolenta documentale ai danni della società Worker sistem s.r.1, dichiarata fallita il 28/10/2009.

Il ricorso non è manifestamente infondato in quanto effettivamente la Corte di appello non ha dato riscontro al motivo aggiunto che invocava la sostituzione della pena, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il termine massimo di prescrizione del reato è decorso il 28/10/2024, una volta spirato il termine di 12 anni e 6 mesi decorrente dalla data di commissione del fatto (29/10/2009), cui vanno aggiunti i periodi di sospensione della prescrizione, pari a complessivi anni 2, mesi 6 e giorni 1: Dal 12 novembre 2018 al 23 settembre 2019, per rinvio su istanza della difesa (gg. 315); Dal 23 settembre 2019 al 13 maggio 2020, per rinvio su istanza della difesa (gg. 233); Dal 27 aprile 2022 al 30 gennaio 2023, per rinvio su istanza della difesa (gg. 278); Dal 23 maggio 2024 al 20 giugno 2024, per rinvio su istanza della difesa (gg. 27); Dal 20 giugni 20242 al 10 ottobre 2024 per legittimo impedimento del difensore (gg. 28).

Va nel contempo sottolineato che non sussistono i presupposti per un proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. perché, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ocuii, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.

U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274).

Nel caso di specie, le doglianze formulate, lungi dall'evidenziare elementi di per sé stessi direttamente indicativi della insussistenza del reato addebitato, riguardano il profilo sanzionatorio, donde il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275).

Rilevato, pertanto, che la sentenza di secondo grado deve essere annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 24 settembre 2025 Il consigliere ensore •

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 14935 /2025 - Udienza del 24 settembre 2025 - [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli, che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato il non doversi procedere nei confronti del ricorrente per il reato di bancarotta commesso il 04/04/2008 ai danni della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per intervenuta prescrizione, confermando, per il resto, la condanna del [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'ulteriore reato di bancarotta fraudolenta documentale ai danni della società Worker sistem s.r.1, dichiarata fallita il 28/10/2009. Il ricorso non è manifestamente infondato in quanto effettivamente la Corte di appello non ha dato riscontro al motivo aggiunto che invocava la sostituzione della pena, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il termine massimo di prescrizione del reato è decorso il 28/10/2024, una volta spirato il termine di 12 anni e 6 mesi decorrente dalla data di commissione del fatto (29/10/2009), cui vanno aggiunti i periodi di sospensione della prescrizione, pari a complessivi anni 2, mesi 6 e giorni 1: Dal 12 novembre 2018 al 23 settembre 2019, per rinvio su istanza della difesa (gg. 315); Dal 23 settembre 2019 al 13 maggio 2020, per rinvio su istanza della difesa (gg. 233); Dal 27 aprile 2022 al 30 gennaio 2023, per rinvio su istanza della difesa (gg. 278); Dal 23 maggio 2024 al 20 giugno 2024, per rinvio su istanza della difesa (gg. 27); Dal 20 giugni 20242 al 10 ottobre 2024 per legittimo impedimento del difensore (gg. 28). Va nel contempo sottolineato che non sussistono i presupposti per un proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. perché, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ocuii, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Nel caso di specie, le doglianze formulate, lungi dall'evidenziare elementi di per sé stessi direttamente indicativi della insussistenza del reato addebitato, riguardano il profilo sanzionatorio, donde il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). Rilevato, pertanto, che la sentenza di secondo grado deve essere annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 24 settembre 2025 Il consigliere ensore •