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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 23814/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

'appello di Roma.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dellaRepubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe la Corte d’appello di Roma, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha revocato, su richiesta del Procuratore generale presso la stessa Corte, ilbeneficio della sospensione condizionale della pena concesso ad [OSCURATO:PERSONA] con lasentenza emessa il 3 novembre 2014 dal Tribunale di Latina, parzialmente riformata dallasentenza della suddetta Corte del 12/03/2021, irrevocabile il 31/01/2022.

Ha, poi,riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con detta sentenza e quelligiudicati con la sentenza del 2/11/2020 della stessa Corte di appello, irrevocabile il17/02/2022, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Latina del28/03/2019.

Ha, conseguentemente, determinato la pena complessiva in anni tre e mesidieci di reclusione, con pari durata delle pene accessorie.2. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore difiducia.2.1.

Col primo motivo di impugnazione vengono dedotti violazione degli artt. 168 cod.pen. e 671 cod. proc. pen. e motivazione apparente.Si rileva che dei tre requisiti necessari per la revoca della sospensione condizionaledella pena ai sensi dell’art. 168, comma primo, n. 2 cod. pen., quali la successiva sentenzadi condanna, il superamento dei limiti di pena di cui all’art. 163 cod. pen. da parte della penacumulata e l’anteriorità del reato, difetta quest’ultimo, risultando il reato di cui alla condannasuccessiva commesso in data 15 novembre 2013 e, quindi, in data successiva, e nonanteriore come impone la norma, rispetto a quello della sentenza del 12/03/2021 dicondanna a pena sospesa, commesso, invece, in data 1° ottobre 2009.

Si osserva che,pertanto, non si sarebbe potuto procedere alla revoca disposta e che, comunque, il giudicedell’esecuzione avrebbe dovuto provvedere prima sulla richiesta di unificazione esuccessivamente sulla revoca.2.2.

Col secondo motivo di ricorso vengono denunciati violazione degli artt. 663, 670 e674 cod. proc. pen. e apparenza motivazionale.Ci si duole, da un lato, che il P.m. dell’esecuzione non abbia previamente ottenuto larevoca del beneficio dal Giudice dell’esecuzione per, poi, redigere il provvedimento dicumulo delle pene, procedendo autonomamente e illegittimamente allo stesso prima ancoradella revoca.

Senza, quindi, considerare che avrebbe potuto non ottenerla, in ragione,altresì, dell’insussistenza del requisito dell’anteriorità del reato e del carattere facoltativodella revoca.La difesa insiste, alla luce dei suddetti motivi, per l’annullamento dell’ordinanzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.1.1.

Infondato è il primo motivo di impugnazione.La revoca della sospensione condizionale della pena, nel caso in esame, è stata dispostaai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 2 cod. pen., che riguarda il caso di colui che riportialtra condanna per un delitto anteriormente commesso che, cumulata a quellaprecedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall’art. 163 cod. pen.

Risulta dall’ordinanza impugnata che i fatti per i quali la [OSCURATO:PERSONA] ha riportato la condanna(ad anni due di reclusione) condizionalmente sospesa, irrevocabile il 31/01/2022, furonocommessi in data 1° ottobre 2009, mentre la sentenza a fondamento della revoca,irrevocabile il 17/02/2022, riguarda fatti commessi il 15 novembre 2013.La difesa, nel dolersi che detti ultimi fatti siano successivi a quelli giudicati con penasospesa e nel rilevare consequenzialmente che non sussisterebbe il requisito dell’anterioritàdei reati oggetto della successiva condanna, non si confronta con il principio, su cui fa levacorrettamente l’ordinanza impugnata, peraltro richiamato anche dal ricorso, secondo cui intema di revoca della sospensione condizionale della pena, l'anteriorità del reatosuccessivamente giudicato va determinata con riferimento alla data in cui divieneirrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non a quella di commissione del reato alquale essa si riferisce (da ultimo Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, Pmt, Rv. 280056; in sensoconforme: Sez. 1, n. 607 del 10/12/2015, dep. 2016, Loiero, Rv. 265724).Pertanto, considerato che la sentenza recante la pena sospesa risulta essere divenutairrevocabile il 31/01/2022, i delitti di cui alla seconda sentenza sono anteriori a detta data e,in uno col superamento del limite di cui all’art. 163 cod. pen. ad opera della pena inflitta dallaseconda sentenza di condanna (anni 3 e mesi 4 di reclusione, per un cumulo totale di anni 5e mesi 4), giustificano la revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell’art.168, primo comma, n. 2 cod. pen., atteso che alla data di irrevocabilità della sentenzarevocatoria (17/03/2022) non era perento il termine quinquennale decorrente dal 31/01/2022.1.2.

Infondati sono anche i rilievi difensivi di cui al secondo motivo di ricorso.Invero, circa la non eseguibilità della pena nelle more della decisione del Giudicedell’esecuzione, va, invero, osservato che nel caso in cui la revoca di un beneficio siaprevista "ex lege" come obbligatoria e automatica, il pubblico ministero è legittimato a porredirettamente in esecuzione la pena coperta dalla misura di favore caducata, sempre che, nelcontempo, richieda al competente giudice dell'esecuzione di pronunciare, nelle formepreviste, la declaratoria di cui all'art. 674 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 19894 del 08/02/2022,Pmt, Rv. 283092: fattispecie relativa a revoca obbligatoria e di diritto della sospensionecondizionale della pena ai sensi dell'art. 168, comma primo, cod. pen.).

Pertanto, nel caso in esame, trattandosi di revoca obbligatoria e di diritto, il P.m.dell’esecuzione ha potuto procedere a redigere il cumulo includendo la pena per cui erarichiesta detta revoca.Infine, il fatto, lamentato nel ricorso, che il Giudice dell’esecuzione ha disposto prima larevoca e poi proceduto all’unificazione sotto il vincolo della continuazione non rileva alla lucedi una pena complessiva elevata e non contenibile nella sospensione condizionale dellapena, quale quella determinata in anni tre e mesi dieci di reclusione.2.

Al rigetto del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 10/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'appello di Roma.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dellaRepubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte d’appello di Roma, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha revocato, su richiesta del Procuratore generale presso la stessa Corte, ilbeneficio della sospensione condizionale della pena concesso ad [OSCURATO:PERSONA] con lasentenza emessa il 3 novembre 2014 dal Tribunale di Latina, parzialmente riformata dallasentenza della suddetta Corte del 12/03/2021, irrevocabile il 31/01/2022. Ha, poi,riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con detta sentenza e quelligiudicati con la sentenza del 2/11/2020 della stessa Corte di appello, irrevocabile il17/02/2022, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Latina del28/03/2019. Ha, conseguentemente, determinato la pena complessiva in anni tre e mesidieci di reclusione, con pari durata delle pene accessorie.2. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore difiducia.2.1. Col primo motivo di impugnazione vengono dedotti violazione degli artt. 168 cod.pen. e 671 cod. proc. pen. e motivazione apparente.Si rileva che dei tre requisiti necessari per la revoca della sospensione condizionaledella pena ai sensi dell’art. 168, comma primo, n. 2 cod. pen., quali la successiva sentenzadi condanna, il superamento dei limiti di pena di cui all’art. 163 cod. pen. da parte della penacumulata e l’anteriorità del reato, difetta quest’ultimo, risultando il reato di cui alla condannasuccessiva commesso in data 15 novembre 2013 e, quindi, in data successiva, e nonanteriore come impone la norma, rispetto a quello della sentenza del 12/03/2021 dicondanna a pena sospesa, commesso, invece, in data 1° ottobre 2009. Si osserva che,pertanto, non si sarebbe potuto procedere alla revoca disposta e che, comunque, il giudicedell’esecuzione avrebbe dovuto provvedere prima sulla richiesta di unificazione esuccessivamente sulla revoca.2.2. Col secondo motivo di ricorso vengono denunciati violazione degli artt. 663, 670 e674 cod. proc. pen. e apparenza motivazionale.Ci si duole, da un lato, che il P.m. dell’esecuzione non abbia previamente ottenuto larevoca del beneficio dal Giudice dell’esecuzione per, poi, redigere il provvedimento dicumulo delle pene, procedendo autonomamente e illegittimamente allo stesso prima ancoradella revoca. Senza, quindi, considerare che avrebbe potuto non ottenerla, in ragione,altresì, dell’insussistenza del requisito dell’anteriorità del reato e del carattere facoltativodella revoca.La difesa insiste, alla luce dei suddetti motivi, per l’annullamento dell’ordinanzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.1.1. Infondato è il primo motivo di impugnazione.La revoca della sospensione condizionale della pena, nel caso in esame, è stata dispostaai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 2 cod. pen., che riguarda il caso di colui che riportialtra condanna per un delitto anteriormente commesso che, cumulata a quellaprecedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall’art. 163 cod. pen. Risulta dall’ordinanza impugnata che i fatti per i quali la [OSCURATO:PERSONA] ha riportato la condanna(ad anni due di reclusione) condizionalmente sospesa, irrevocabile il 31/01/2022, furonocommessi in data 1° ottobre 2009, mentre la sentenza a fondamento della revoca,irrevocabile il 17/02/2022, riguarda fatti commessi il 15 novembre 2013.La difesa, nel dolersi che detti ultimi fatti siano successivi a quelli giudicati con penasospesa e nel rilevare consequenzialmente che non sussisterebbe il requisito dell’anterioritàdei reati oggetto della successiva condanna, non si confronta con il principio, su cui fa levacorrettamente l’ordinanza impugnata, peraltro richiamato anche dal ricorso, secondo cui intema di revoca della sospensione condizionale della pena, l'anteriorità del reatosuccessivamente giudicato va determinata con riferimento alla data in cui divieneirrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non a quella di commissione del reato alquale essa si riferisce (da ultimo Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, Pmt, Rv. 280056; in sensoconforme: Sez. 1, n. 607 del 10/12/2015, dep. 2016, Loiero, Rv. 265724).Pertanto, considerato che la sentenza recante la pena sospesa risulta essere divenutairrevocabile il 31/01/2022, i delitti di cui alla seconda sentenza sono anteriori a detta data e,in uno col superamento del limite di cui all’art. 163 cod. pen. ad opera della pena inflitta dallaseconda sentenza di condanna (anni 3 e mesi 4 di reclusione, per un cumulo totale di anni 5e mesi 4), giustificano la revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell’art.168, primo comma, n. 2 cod. pen., atteso che alla data di irrevocabilità della sentenzarevocatoria (17/03/2022) non era perento il termine quinquennale decorrente dal 31/01/2022.1.2. Infondati sono anche i rilievi difensivi di cui al secondo motivo di ricorso.Invero, circa la non eseguibilità della pena nelle more della decisione del Giudicedell’esecuzione, va, invero, osservato che nel caso in cui la revoca di un beneficio siaprevista "ex lege" come obbligatoria e automatica, il pubblico ministero è legittimato a porredirettamente in esecuzione la pena coperta dalla misura di favore caducata, sempre che, nelcontempo, richieda al competente giudice dell'esecuzione di pronunciare, nelle formepreviste, la declaratoria di cui all'art. 674 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 19894 del 08/02/2022,Pmt, Rv. 283092: fattispecie relativa a revoca obbligatoria e di diritto della sospensionecondizionale della pena ai sensi dell'art. 168, comma primo, cod. pen.). Pertanto, nel caso in esame, trattandosi di revoca obbligatoria e di diritto, il P.m.dell’esecuzione ha potuto procedere a redigere il cumulo includendo la pena per cui erarichiesta detta revoca.Infine, il fatto, lamentato nel ricorso, che il Giudice dell’esecuzione ha disposto prima larevoca e poi proceduto all’unificazione sotto il vincolo della continuazione non rileva alla lucedi una pena complessiva elevata e non contenibile nella sospensione condizionale dellapena, quale quella determinata in anni tre e mesi dieci di reclusione.2. Al rigetto del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 10/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA]
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