CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 maggio 2026
Cassazione n. 15011/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore;-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia, n. 171/2021 depositata il 12/01/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n.171/2021 depositata il 12.01.2021 e non notificata veniva respintol’appello principale del comune di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenzadella [OSCURATO:PERSONA] di Milano che aveva accolto ilNumero registro generale 21873/2021Numero sezionale 1838/2026Numero di raccolta generale 15011/2026Data pubblicazione 19/05/2026ricorso della [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappresentante p.t.,avverso l’avviso di accertamento a titolo di Ici per un’area consideratafabbricabile per l’anno d’imposta 2009.I giudici di secondo grado, in sede di giudizio di rinvio in ragionedell’annullamento della Cassazione (sentenza n. 13697/2019) dellasentenza già emessa dalla CTR della Lombardia n. 2624/2017, rigettavanol’appello principale dell’ente comunale unitamente al rigetto dell’appelloincidentale proposto dalla società contribuente.Ad avviso dei giudici regionali, l’introduzione delle modifiche normativerelative all’invio telematico del modello MUI da parte del notaio all’Agenziadel territorio dell’atto di compravendita dell’immobile generaval’indicazione di tutti i dati indispensabili per l’identificazione dell’immobile(ubicazione dati catastali e prezzo di compravendita) utili per rilevare labase imponibile per calcolare l’ICI.Pertanto, per i giudici regionali la pretesa comunale di chiedere ladifferenza di € 309,00 a titolo di ICI con applicazione di una sanzione di €30.264,00 (cento volte superiore all’imposta dovuta) non era supportatadalle modifiche normative citate che seppur soggette a diversainterpretazione comunque “hanno creato affidamento e buona fede incapo alla contribuente, la quale ha ritenuto che con l’invio del modello MUIda parte del notaio, non fosse più obbligata all’invio della dichiarazione Iciper informare il Comune sul nuovo acquisto di terreno edificabile”.I giudici di secondo grado sostenevano quindi che erano state le modifichenormative ad escludere l’obbligatorietà della presentazione delladichiarazione Ici da parte del contribuente, una volta che il notaio avevainoltrato il modello Mui all’esito della compravendita e comunque i giudicidi appello statuivano che “né può essere giustificata una sanzione cosìgrave sulla base del presunto aggravio di lavoro del Comune perricostruire la giusta base imponibile”.Numero registro generale 21873/2021Numero sezionale 1838/2026Numero di raccolta generale 15011/2026Data pubblicazione 19/05/2026Con riferimento all’imposta Ici per l’anno 2009 in ragione dell’omessacontestazione in giudizio da parte della società contribuente, andavariconosciuta la pretesa comunale.Infine, quanto al governo delle spese, a causa della soccombenzareciproca la Commissione disponeva la compensazione delle spese di lite,compreso il giudizio di Cassazione.Avverso la predetta pronuncia della CTR della Lombardia l’ente comunalericorrente proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi diricorso.La società di persone è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia violazione ofalsa applicazione degli artt. 5 e 10 D. Lgs. n. 504/1992 e dell’art. 37comma 53 D.L. n. 223/2006 in relazione all’art. 360 n. 4 (rectius n.3)c.p.c. per avere la sentenza sancito “l’abolizione dell’obbligo dipresentazione della dichiarazione ICI in seguito dell’obbligo ditrasmissione del modello MUI all’Agenzia del Territorio da parte del notaiorogante”.1.1 Con il secondo motivo di impugnazione, la ricorrente lamentaviolazione e mancata applicazione dell’art. 10 e 14 D. Lgs. n. 504/1992,dell’art. 14 D. lgs 473/1997 in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. (rectiusn.3) per avere la sentenza mal interpretato le disposizioni normative cheprevedono l’obbligo di presentazione delle dichiarazioni ICI e quelle chehanno introdotto il modello Mui e le esenzioni derivanti dalla presentazionedello stesso.1.2 Con il terzo motivo di gravame, la ricorrente si duole della violazionedell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4) c.p.c., censurando lastatuizione della sentenza impugnata relativa al governo delle spese ed inparticolare la decisone di compensare le spese del giudizio di Cassazione.Numero registro generale 21873/2021Numero sezionale 1838/2026Numero di raccolta generale 15011/2026Data pubblicazione 19/05/20262. I primi due motivi che possono essere trattati congiuntamente,sollevando entrambi censure relative a violazione di legge, non meritanoaccoglimento, dovendosi condividere la motivazione della sentenzaimpugnata.A tal riguardo, sembra dirimente il dettato normativo di cui al d.l. 4 luglio2006, n. 223, art. 37, comma 53, conv. in l. 4 agosto 2006, n. 248 cosìcome modificato dall’art. 1, comma 174, della legge 27 dicembre 2006, n.296, che prevede: «A decorrere dall'anno 2007, è soppresso l'obbligo dipresentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugliimmobili (ICI), di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30dicembre 1992, n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall'articolo59, comma 1, lettera l), n. 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997,n. 446. Restano fermi gli adempimenti attualmente previsti in materia diriduzione dell'imposta. Fino alla data di effettiva operatività del sistema dicircolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimentodel direttore dell'Agenzia del territorio, rimane in vigore l'obbligo dipresentazione della dichiarazione ai fini dell'ICI, di cui all'articolo 10,comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero dellacomunicazione prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1), deldecreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Resta fermo l'obbligo dipresentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai finidell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le proceduretelematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico».L’obbligo dichiarativo, quindi, è stato soppresso dall’art. 37, comma 53,del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4agosto 2006, n. 248, così come modificato dall’art. 1, comma 174, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, tuttavia rimane, comunque, fermo «neicasi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per iquali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’articolo 3-Numero registro generale 21873/2021Numero sezionale 1838/2026Numero di raccolta generale 15011/2026Data pubblicazione 19/05/2026bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente ladisciplina del modello unico informatico» (cfr. Cass. 22 dicembre 2022, n.37505; Cass.17 luglio 2024, n. 19684; Cass. 14 ottobre 2016, n. 20797;Cass. 2 novembre 2018, n. 28043; Cass. 25 gennaio 2023, n. 2321).Con successivo Decreto del Ministero dell’Economia del [OSCURATO:DATA_NASCITA] èstato approvato il modello di dichiarazione agli effetti ICI che deve essereutilizzato in tutti gli altri casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’impostacomunale sugli immobili non sono acquisibili da parte dei comunidel decreto 12/05/2009).Tra gli elementi da dichiarare, non dovrebbe includersi il valore di mercatodelle aree fabbricabili in relazione agli eventuali atti di vendita, atti chesono conosciuti dal Comune, preventivamente, al momento della richiestadel certificato di destinazione urbanistica da allegare al contratto divendita e, successivamente, al momento della trascrizione dell’atto pressola Conservatoria immobiliare, trasmesso con il modello unico informatico acui il Comune ha libero accesso.Ed invero, secondo un approdo di questa Corte che questo Collegiocondivide: “La variazione del valore di mercato delle aree fabbricabili,pertanto, non deve essere oggetto di dichiarazione al Comune, essendorelativa a dati che l’ente locale può agevolmente prelevare dall’Anagrafetributaria (Banca dati catastale) (cfr. Cass. n. 25304/2017).Nella fattispecie, come agevolmente desumibile dalla gravata sentenza, ilvalore imponibile dei terreni edificabili è stato desunto proprio dall’atto dicompravendita.Da ultimo, giova segnalare un orientamento della Suprema Corte cheriflette sulla portata generale della soppressione dell’obbligo dichiarativo inesame tutte le volte in cui il dato imponibile da dichiarare è patrimonioconoscitivo dell’ente comunale, per cui la dichiarazione si appalesa comerispondente ad un logica di mero formalismo: “…alla luce del precetto diNumero registro generale 21873/2021Numero sezionale 1838/2026Numero di raccolta generale 15011/2026Data pubblicazione 19/05/2026cui al cit. art. 10, la ratio della soppressione dell’obbligo dichiarativoprevista dall’art. 37, comma 53, d.l. n. 223/2006 - secondo cui restafermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui glielementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sonoapplicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decretolegislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modellounico informatico –, che va individuata nella irrilevanza della dichiarazionetutte le volte in cui il dato imponibile da dichiarare sia comunqueconoscibile attraverso le procedure telematiche, è ravvisabile altresì intutte le ipotesi in cui il dato imponibile sia già a conoscenza dell’enteimpositore.In conclusione, l’obbligo dichiarativo a carico del contribuente nonsopravvive neppure nelle ipotesi di elementi ed informazioni già acquisitealiunde dall’ente impositore – e, dunque, non solo in quelle situazioni incui esse sono agevolmente acquisibili tramite le summenzionate proceduretelematiche e banche catastali –, traducendosi altrimenti in un meroformalismo privo di contenuto: pertanto, la presentazione delladichiarazione si rivela superflua allorquando correlata alla trasformazionedella destinazione (urbanistica) di un’area rimessa alle prescrizioni dellapianificazione urbanistica comunale e, dunque, variazione deliberatadall’ente medesimo” (cfr. Cass. n. 26921/2025).3. Non merita accoglimento nemmeno il terzo motivo di gravame fondatosull’asserita erronea decisione dei giudici regionali di compensare le spesedel giudizio di Cassazione, a fronte della soccombenza della societàappellata.A parere del Collegio, censurare la disposta compensazione reclamandoche, nel giudizio di cassazione, il ricorso dell’ente comunale era statoaccolto, vuol dire pretermettere il costante insegnamento della [OSCURATO:PERSONA] il quale la disciplina delle spese processuali va operata secondol’esito finale del giudizio.Numero registro generale 21873/2021Numero sezionale 1838/2026Numero di raccolta generale 15011/2026Data pubblicazione 19/05/2026Ed invero il Collegio non può che condividere l’approdo consolidato diquesta Corte, a tenore del quale “Il criterio della soccombenza, al fine didell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esitofinale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio laparte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essafavorevole” (cfr. Cass., 25 marzo 2022, n. 9785; Cass., 18 maggio 2021,n. 13356; Cass., 13 marzo 2013, n. 6369).Ed ancora con specifico riferimento al giudizio di rinvio, giova ribadire ilprincipio come affermato anche dalle sezioni unite: “In tema di speseprocessuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche perprovvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere alprincipio della soccombenza applicato all’esito globale del processo,piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché nondeve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, inrelazione all’esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad unprovvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero,addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione – e,tuttavia, complessivamente soccombente – al rimborso delle stesse infavore della controparte” (cfr. Cass., 19 gennaio 2023, n. 1570; Cass.Sez. U., 8 novembre 2022, n. 32906; Cass., 19 giugno 2019, n. 16503;Cass., 9 ottobre 2015, n. 20289).Pertanto, nella fattispecie, la decisione di compensare tutte le spese digiudizio esula da una valutazione frazionata delle singole fasi di giudizio eriposa su una valutazione complessiva dell’esito della lite.4. Nulla va disposto in ordine alle spese processuali in difetto dellacostituzione in giudizio della parte intimata. P.Q.MLa Corte, rigetta il ricorso.Numero registro generale 21873/2021Numero sezionale 1838/2026Numero di raccolta generale 15011/2026Data pubblicazione 19/05/2026Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrentedell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso principale, a norma del comma 1° bis dello stesso articolo13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/02/2026.Il PresidenteLiberato Paolitto