CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 09803/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
D I N A N Z A sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa per procura alle liti in calce al ricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatapresso il suo studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 101. Ricorrente contro Ministero della Economia e Finanze. Intimato avverso il decreto n. 166/2021 della Corte di appello di Perugia, depositat o il 22. 4. 2021. Udita la relazione della causa svolta alla camera di consiglio del 16. 3. 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Poletti. Fatti di causae ragioni della decisione Con ricorso ex art. 5-ter legge 24 marzo 2001, n. 89, depositato innanzi alla Corte d’Appello di Roma, [OSCURATO:PERSONA] chie se l’indennizzo per equa riparazione per l’irragionevole durata del giudizio da lei promosso nel febbraio R.G. N. 28153/2021.1998 dinanzi al [OSCURATO:PERSONA], definito con provvedimento di perenzione del 10. 10. 2011. La Corte di Roma dichiarò la propria incompetenza ed il processo venne quindi riassunto dinanzi alla Corte di appello di Perugia, che,con decreto n. 79 del 10. 1. 2018, accolse solo in parte la domanda, condannando l’Amministrazione convenuta al pagamento, a titolo di equo indennizzo, della somma di euro 2.542,00, riducendo la durata irragionevole del giudizio presupposto per la mancata presentazione dell’istanza di prelievo, prevista dall’art. 54 d.l. n. 112 del 2008, conv. con l. n. 133 del 2008. Con ordinanza n. 5977 del 4. 3. 2020 questa Corte, su ricorso della parte privata, cassò il predetto decreto, dando atto che l’art. 54 citato era stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 34 del 6. 3. 2019, rinviando la causa alla Corte territoriale di Perugia, in diversa composizione. Riassunto il giudizio, la Corte perugina, quale giudice del rinvio, affermò che ai fini del computo della durata del processo presupposto non poteva tenersi conto del periodo di tempo successivo al 16. 9.2010, data in cui era entrato in vigore il d. lgs. n. 104/2010, atteso che il processo era stato dichiarato perento.Tenuto conto della durata precedente del processo, calcolò la durata non ragionevole in 7 anni e 4 mesi e liquidòl’indennizzo nella misura complessiva di 3.666,00, pari ad euro 500,00 per ogni anno di ritardo.Compensò quindi integralmente le spese del giudizio di merito e di quello di legittimità e condannò il Ministero al pagamento delle spese del giudizio di rinvio. Per la cassazione di questo decreto, con atto notificato il 9. 11. 202 1 , ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tr e motivi , illustrati da successiva memoria. Il Ministero della Economia e delle Finanze non ha svolto attività difensiva. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 89del 2001, censurando la parte della decisione che ha escluso dal computo complessivo della durata del processo presupposto il periodo di tempo successivo al 16. 9. 2010 (data di entrata in vigore del codice del R.G. N. 28153/2021.processo amministrativo di cui al D. Lgs. n. 104/2010), atteso che il giudizio era stato definito con decreto di perenzione. Si assume che la soluzione censurata è in contrasto con la giurisprudenza di legittimità,che ha costantemente ribadito che la dichiarazione di perenzione non esclude che debba considerarsi l'intera durata del processo ai fini della liquidazione dell'equo indennizzo. Il mezzo è fondato. Questa Corte ha ripetutamente affermato che in materia di equa riparazione per la durata irragionevole del processo, la dichiarazione di perenzione del giudizio da parte del giudice amministrativo non consente di ritenere insussistente il danno per disinteresse della parte a coltivare il processo, in quanto in tal modo verrebbe a darsi rilievo ad una circostanza sopravvenuta - la dichiarazione di estinzione del giudizio - successiva rispetto al superamento del limite di durata ragionevole del processo. Ne consegue che va riconosciuto il diritto all'equa riparazione con riferimento al superamento del termine di durata decorso il primo triennio, potendosi limitare l'ammontare annuo dell'indennizzo solo in considerazione dell'esiguità della causa dichiarata perenta (Cass. n. 16413 del 2020; Cass. n. 14386 del 2015; Cass. n. 15 del 2014; Cass. n. 21047 del 2014; Cass. n. 6619del 2010 ). Si è poi altresì precisato che tale principio deve essere tenuto fermo anche a seguito dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 104 del 2010, e precisamente della previsione di cui all'art. 1,comma 1, delle norme transitorie di cui all'allegato 3, che appunto prevede che "Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, le parti presentano una nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura di cui all'articolo 24 del codice e dal suo difensore, relativamente ai ricorsi pendenti da oltre cinque anni e per i quali non èstata ancora fissata l'udienza di discussione. In difetto, il ricorso è dichiarato perento con decreto del presidente ", che non immuta rispetto alle conclusioni sopra esposte circa l'impossibilità di poter di per sé escludere un danno indennizzabile per la sola declaratoria di perenzione del processo( Cass. n. 16413 del 2020 ). R.G. N. 28153/2021.Il secondo e terzo motivo, che investono la regolamentazione delle spese di lite, si dichiarano assorbiti, stante la necessità per il giudice del rinvio di dover procedere alla liquidazione delle spese di lite anche per le precedenti fasi e tenuto conto dell'importo che riterrà di liquidare a titolo di equa riparazione, valutata la durata complessiva del processo. In accoglimento del primo motivo di ricorso, il decreto impugnato deve pertanto essere cassato con rinvio alla Corte d'Appello di Perugia, in diversa composizione, che si atterrà nel decidere al principio di diritto sopra enunciato e provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso,assorbiti gli altri; cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Perugia in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 marzo 2023. Si dà atto che l’ordinanza, a seguito del provvedimento del 4. 4. 2024, è stata redatta e depositata dal presidente del Collegio, stante l’imp