CassazionedecretoSezione 7Decisione del 6 marzo 2025
Cassazione n. 16793/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Milano in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], diretta ad ottenere il riconoscimento, ex art. 671 cod. proc. pen., del vincolo della continuazione tra reati giudicati con quattro sentenze definitive, in parte, già riuniti ex art. 81, comma secondo cod. pen., con ordinanza della Corte di appello di Salerno, quale Giudice dell'esecuzione, in data 20 febbraio 2024. Considerato che i motivi proposti dalla difesa, avv. F. Conte (violazione dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen, e vizio di motivazione - primo motivo; violazione dell'art. 156, comma 1, cod. proc. pen. per omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza al detenuto - secondo motivo) sono inammissibili perché prospettano deduzioni generiche e prive delle specifiche ragioni di diritto e di fatto che sorreggono la richiesta con riferimento al carattere reiteratOdell'istanza, trattandosi di provvedimento adottato ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. (primo motivo), nonché manifestamente infondate. Rilevato, invero, quanto ad entrambi i motivi, che la censura deduce asserito difetto o contraddittorietà della motivazione non emergente dal contenuto del provvedimento impugnato (cfr. p. 2) e che, quanto al secondo motivo di ricorso, si denuncia asserita violazione di norme processuali, smentita dalla verifica degli atti processuali, tenuto conto che la notifica dell'avviso all'istante detenuto che si indica come del tutto omesso, risulta in atti, invece, avvenuta il 18 ottobre 2024; né, peraltro, si deduce la tardività dell'avviso, tenuto conto che l'udienza camerale è stata celebrata in data 24 ottobre 2024, né si deduce l'eventuale, tempestiva, eccezione svolta all'udienza camerale, sicché il motivo è generico. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo tenuto conto dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 6 marzo 2025 Il Consigliere estensore " Il