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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 dicembre 2024

Cassazione n. 16868/2025

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a seguente ORDINANZA U)- tànNe sul *ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANO Aed dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha revocato la semilibertà, misura in atto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pena in esecuzione di cui al titolo n.

SIEP 2022/4477 del Pubblico ministero presso il Tribunale di Milano.

Considerato che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento risulta proposto personalmente, senza ministero del difensore, con atto sottoscritto, depositato il 18 dicembre 2024, dunque in data successiva al 3 agosto 2017 e all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente, così imponendo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011 - 01).

Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA U)- tànNe sul *ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO Aed dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha revocato la semilibertà, misura in atto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pena in esecuzione di cui al titolo n. SIEP 2022/4477 del Pubblico ministero presso il Tribunale di Milano. Considerato che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento risulta proposto personalmente, senza ministero del difensore, con atto sottoscritto, depositato il 18 dicembre 2024, dunque in data successiva al 3 agosto 2017 e all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente, così imponendo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011 - 01). Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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