CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2022
Cassazione n. 37035/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA]Angelo e [OSCURATO:PERSONA]Angelo sono inammissibili. Il motivo di ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA]Angelos deduce vizio della motivazione per non avere la Corte di appello considerato che la condotta del ricorrente, sanzionata ex artt. 337, 582 (calci e pugni) e 535 cod. pen., nei confronti di agenti della Questura di Milano costituì la reazione a un atto dei pubblici ufficiali da lui percepito come arbitrario è manifestamente infondato: i testi escussi hanno escluso condotte aggressive degli agenti e lo stesso ricorrente ha dichiarato d'essere consapevole ch'essi operavano per chiedelia parte sua l'uso della mascherina protettiva anti-covid all'epoca dei fatti obbligatorio anche all'aperto. Quanto al secondo e al terzo motivo di ricorso, deve registrarsi che la Corte di appello ha adeguatamente giustificato il diniego delle circostanze attenuanti generiche con l'assenza elementi di valutazione favorevoli e con la presenza di precedenti penali connotanti in termini negativi ila personalità del ricorrente, mentre, per altro verso, lo scostamento (modesto) della pena-base dal minimo edittale e l'aumento (contenuto) per la continuazione sono stati giustificati con la valutazione della gravità della condotta attuata a danno di due pubblici ufficiali anche provocando loro lesioni personali. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]Angelo, padre di Davide, non si confronta con la parte della motivazione della sentenza impugnata in cui non erroneamente i Giudici di merito hanno ravvisato il suo concorso nei reati di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni personali per essere intervenuto con forza per liberare il figlio dalla presa degli agenti che volevano arrestarlo. Del tutto aspecifico, inoltre, risulta il motivo di ricorso concernente la determinazione della pena se si considera che la pena-base è stata determinata nel minimo edittale e che contenuto risulta l'aumento per la continuazione relativa al reato di lesioni personali. Dalla inammissibilità dei ricorsi deriva ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore I) li l' OSIT.\T.\ ( [OSCURATO:PERSONA] nte