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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 ottobre 2023

Cassazione n. 30608/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3236-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] indebito R.G.N.3236/2017 Cron.

Rep.

Ud.12/10/2023 CC pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 539/2016 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 16/06/2016 R.G.N. 1158/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Palermo confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda di ripetizione d’indebito svolta da [OSCURATO:PERSONA], già liquidatore giudiziale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e avente ad oggetto le trattenute previdenziali e assistenziali pagate all’Inps sulle retribuzioni dei lavoratori.

Riteneva la Corte che il liquidatore fosse l’unico soggetto obbligato, essendo cessato dalla carica l’amministratore della società.

Avverso la sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] per due motivi, illustrati da memoria.

L’Inps resiste con controricorso.All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione dell’art.2115 c.c.

Sostiene che unico soggetto obbligato al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali è il datore di lavoro, ovvero colui che paga le retribuzioni.

Di contro, egli non aveva pagato alcuna retribuzione ai dipendenti, essendo entrato in carica il 15.9.08 e avendo proceduto al loro licenziamento in data

18.9.08. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.2033 c.c.

L’Inps, pur sapendo che il liquidatore non era il soggetto obbligato al pagamento, aveva intimato il pagamento prospettando possibili conseguenze penali in caso contrario, sicché l’ente non poteva essere considerato in buona fede.

In ricorso è inammissibile per superamento del termine semestrale di cui all’art.327 c.p.c.

La sentenza fu pubblicata il 16.6.16 e il ricorso fu portato alla notifica il

12.1.17. Né il termine era soggetto a sospensione feriale, vertendosi in materia di causa previdenziale.

La domanda attorea, formalmente qualificata dal ricorrente come di ripetizione d’indebito ex art.2033 c.c., involge in realtà un accertamento negativo sulla sussistenza dell’obbligo contributivo.

Essendo perciò destinata a far stato sul rapporto previdenziale, la causa ha natura previdenziale, dovendosi aggiungere che il pagamento indebito di contributi ha una sua disciplina pre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3236-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] indebito R.G.N.3236/2017 Cron. Rep. Ud.12/10/2023 CC pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 539/2016 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 16/06/2016 R.G.N. 1158/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Palermo confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda di ripetizione d’indebito svolta da [OSCURATO:PERSONA], già liquidatore giudiziale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e avente ad oggetto le trattenute previdenziali e assistenziali pagate all’Inps sulle retribuzioni dei lavoratori. Riteneva la Corte che il liquidatore fosse l’unico soggetto obbligato, essendo cessato dalla carica l’amministratore della società. Avverso la sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] per due motivi, illustrati da memoria. L’Inps resiste con controricorso.All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione dell’art.2115 c.c. Sostiene che unico soggetto obbligato al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali è il datore di lavoro, ovvero colui che paga le retribuzioni. Di contro, egli non aveva pagato alcuna retribuzione ai dipendenti, essendo entrato in carica il 15.9.08 e avendo proceduto al loro licenziamento in data 18.9.08. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.2033 c.c. L’Inps, pur sapendo che il liquidatore non era il soggetto obbligato al pagamento, aveva intimato il pagamento prospettando possibili conseguenze penali in caso contrario, sicché l’ente non poteva essere considerato in buona fede. In ricorso è inammissibile per superamento del termine semestrale di cui all’art.327 c.p.c. La sentenza fu pubblicata il 16.6.16 e il ricorso fu portato alla notifica il 12.1.17. Né il termine era soggetto a sospensione feriale, vertendosi in materia di causa previdenziale. La domanda attorea, formalmente qualificata dal ricorrente come di ripetizione d’indebito ex art.2033 c.c., involge in realtà un accertamento negativo sulla sussistenza dell’obbligo contributivo. Essendo perciò destinata a far stato sul rapporto previdenziale, la causa ha natura previdenziale, dovendosi aggiungere che il pagamento indebito di contributi ha una sua disciplina pre
Sentenza Cassazione n. 30608/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris