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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 settembre 2021

Cassazione n. 21949/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibilità lette le conclusioni della parte civile comune di Sori che ha chiesto dichiararsi inammissibili o rigettarsi il ricorso e condannare gli imputati alla rifusione delle spese sostenute nel grado; letta la memoria depositata nell'interesse di entrambi gli imputati con la quale si esponeva che la corte di appello non aveva preso in considerazione l'istanza di rinnovazione istruttoria presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e si insisteva nelle doglianze avanzate per lo stesso; nell'interesse di Polipodio deduceva la mancanza di motivazione.

Uditi i difensori avv.ti Fossati per la parte civile comune di Sori che si riporta alla memoria depositata e la condanna alla rifusione delle spese Avv.to [OSCURATO:PERSONA] per Polipodio che insiste; avv.to [OSCURATO:PERSONA] per entrambi che insiste per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza emessa in data 20 settembre 2021, la corte di appello di Genova, parzialmente riformando la sentenza del tribunale di Genova del 15 gennaio 2020, confermava l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 600 di multa per il reato di cui all'art. 640 c.p., commesso in concorso tra loro, oltre al risarcimento dei danni subìti dalla parte civile costituita, Comune di Sori, da liquidarsi in separato giudizio. 1.2 Avverso detta sentenza, proponeva ricorso per cassazione il difensore degli imputati, Avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo con distinti motivi, e con riferimento ad entrambi gli imputati: - violazione dell'art. 606, co. 1 lett. e) cod.proc.pen., per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'art. 640 cod.pen..

Nello specifico, si censuravano le valutazioni del secondo giudice nella parte in cui aveva ritenuto integrato l'elemento materiale della truffa sulla base di elementi (quali l'inquadramento del [OSCURATO:PERSONA] all'interno della società del Polipodio, le prestazioni svolte dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] o la scelta della collocazione in aspettativa) che in realtà costituivano libero esercizio di diritti garantiti dalla Costituzione e dallo Statuto dei lavoratori.

Sicché, la regolarità del rapporto di lavoro instaurato avrebbe escluso già di per sé il dolo del reato. - violazione, ex art. 606, co. 1 lett. b) cod.proc.pen., degli artt. 3 D.Igs. 564/1996, 31

I. 300/1970, nonché 81 D.Igs. 267/2000 (c.d.

T.U.E.L.).

In particolare, si evidenziava il fatto che il [OSCURATO:PERSONA], al momento dell'elezione, non fosse iscritto ad alcuna forma assicurativa, perché non impegnato in nessuna attività lavorativa o professionale: pertanto, non vi sarebbe stato il presupposto, sancito all'art. 81 T.U.E.L., per la richiesta di aspettativa.

Da qui, il venir meno degli elementi costitutivi della truffa.

Per il solo [OSCURATO:PERSONA] si deduceva ancora: - violazione dell'art. 606, co. 1 lett. e) cod.proc.pen., per mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'art. 640 cod.pen., con riferimento all'affermazione di penale responsabilità dello stesso per la truffa, sulla base della mera posizione ricoperta nella società datrice di lavoro del [OSCURATO:PERSONA], senza considerare la valenza probatoria delle condotte da questi realmente poste in essere. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Tutti i motivi sono infondati, ed i ricorsi, pertanto, devono essere respinti.

Invero, con riferimento alla prima doglianza, la sentenza impugnata non appare affetta dal lamentato vizio di motivazione, in quanto il secondo giudice ha enucleato una serie di elementi dai quali ricavava la condotta fraudolenta realizzata dagli imputati, a nulla rilevando la circostanza che si tratti di valutazioni sul merito del rapporto contrattuale.

Nello specifico, infatti, non si rinviene un quadro probatorio carente o contraddittorio: pur essendo, i singoli richiami al rapporto di lavoro, espressione di libertà nella sua regolazione (inquadramento del lavoratore, momento iniziale e finale del contratto, mansioni svolte), nel caso di specie gli stessi sono stati correttamente valutati quali indizi che, globalmente considerati, connotano in maniera univoca la fittizietà del rapporto di lavoro instaurato, e dunque la condotta fraudolenta perpetrata ai danni delle casse comunali.

Pertanto, l'apparato motivazionale della sentenza impugnata risulta ampio e privo delle manifeste illogicità lamentate dai ricorrenti.

Nell'affermare la penale responsabilità degli imputati, si rileva, il giudice territoriale ha fatto buon governo dei princìpi sanciti dalla giurisprudenza di questa Corte: difatti, in caso analogo, relativo all'erogazione, da parte dell'INPS, di prestazioni previdenziali in forza di fittizie assunzioni di braccianti agricoli, si è ritenuto integrare il reato di truffa aggravata (e non l'ipotesi di illecito amministrativo di cui agli artt. 115 e 116 del R.D.L. n. 1827 del 1935) il fatto di chi, mediante dichiarazioni false, indebitamente abbia ottenuto prestazioni erogate da istituti previdenziali o assistenziali, così indotti in errore (Sez. 2, n. 45365 del 05/11/2008, [OSCURATO:PERSONA]. 241969).

E nel caso in esame i giudici di merito a sostegno della tesi della assoluta fittizietà del rapporto di lavoro hanno segnalato oltre la non congruenza delle mansioni svolte rispetto al contratto di lavoro applicato anche la coincidenza tra le date di inizio e cessazione del rapporto di lavoro con quelle dell'elezione e successiva scadenza dalla carica di Sindaco così che l'affermazione risulta fondata su plurimi elementi di fatto valutati in assenza di qualsiasi illogicità tanto più manifesta. 2.2 Quanto, infine, al restante motivo di ricorso, si rileva come questo sia fondato sulle medesime ragioni già dedotte in grado d'appello e ritenute infondate dal secondo giudice: pertanto, la doglianza deve considerarsi non specifica.

Invero, la censura mossa si limita a riproporre la violazione delle disposizioni normative indicate, invocando l'impossibilità di configurare la truffa, stante l'assenza dei presupposti per poter richiedere l'aspettativa: l'imputato [OSCURATO:PERSONA], si è detto, non avrebbe potuto fare richiesta di collocamento in aspettativa perché, nel momento in cui ha assunto la carica di sindaco, non risultava lavoratore dipendente.

Ebbene, la difesa non si confronta con le argomentazioni della decisione impugnata, che ha puntualmente evidenziato come tale circostanza non escludesse l'integrazione degli elementi costitutivi del reato.

Ciò che infatti rileva, ai fini della consumazione del delitto ex art. 640 c.p., è che la condotta artificiosa degli imputati abbia indotto in errore l'ente pubblico, con conseguente duplice evento di profitto per l'agente e danno patrimoniale per il comune; tutti elementi che, con logica motivazione, la corte di appello ha ritenuto integrati nel caso di specie.

Nello specifico, il momento in cui è stata presentata la richiesta non fa venir meno la frode, poiché in quella data, come correttamente evidenziato nella decisione impugnata, la posizione lavorativa del [OSCURATO:PERSONA] presso la società del Polipodio risultava già in essere.

Pertanto, a fronte di una domanda di aspettativa, fondata sull'esistenza di un rapporto di lavoro risultante da un contratto, gli uffici comunali, indotti in errore, non hanno potuto fare altro che procedere all'erogazione dei contributivi figurativi e delle quote di accantonamento del T.F.R., secondo le disposizioni del testo unico degli enti locali.Alcuna rilevanza assume, dunque, l'asserita violazione, delle specifiche previsioni normative indicate nell'atto di impugnazione, poiché, anche a ritenere sostenibile l'osservazione circa il tenore letterale dell'art. 81 T.U.E.L., questa non impedirebbe di configurare l'illecito contestato, sussistendone tutti gli elementi. 2.3 Neppure coglie nel segno il motivo di gravame proposto nell'interesse del solo [OSCURATO:PERSONA], con cui si lamenta un vizio argomentativo nella parte in cui il secondo giudice, ribaltando la decisione di primo grado, è giunto a ritenere responsabile anche il prevenuto per la truffa aggravata, in concorso con il [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, la corte di appello ha desunto tale conclusione dalla considerazione, indiziaria, ma senz'altro significativa ed univoca, per cui questi, per la posizione apicale ricoperta all'interno della società-datrice di lavoro del [OSCURATO:PERSONA], e per il suo ruolo di Vice-Sindaco dello stesso non poteva che essere pienamente consapevole e condividere la sua condotta truffaldina.

Sul punto, anche le concrete modalità di svolgimento del rapporto lavorativo, terminato pochi giorni dopo la fine del mandato, nonché il legame di stretta collaborazione con quest'ultimo, sono stati ritenuti evocativi del contributo causale apportato e conducono a ritenere logica e giustificata la conclusione del giudice di appello.

In conclusione, la decisione impugnata appare priva delle violazioni lamentate con i motivi di ricorso.

Alla declaratoria di rigetto consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

La natura del reato di truffa a consumazione prolungata accertata nel corso del presente procedimento esclude il rilievo della prescrizione iniziando a decorrere il termine della causa estintiva solo dalla cessazione dei pagamenti al gennaio del 2015.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile comune di Sori che liquida in complessivi euro 4.560,00 oltre accessori di legge.

Roma, 18 maggio 2022 L CO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibilità lette le conclusioni della parte civile comune di Sori che ha chiesto dichiararsi inammissibili o rigettarsi il ricorso e condannare gli imputati alla rifusione delle spese sostenute nel grado; letta la memoria depositata nell'interesse di entrambi gli imputati con la quale si esponeva che la corte di appello non aveva preso in considerazione l'istanza di rinnovazione istruttoria presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e si insisteva nelle doglianze avanzate per lo stesso; nell'interesse di Polipodio deduceva la mancanza di motivazione. Uditi i difensori avv.ti Fossati per la parte civile comune di Sori che si riporta alla memoria depositata e la condanna alla rifusione delle spese Avv.to [OSCURATO:PERSONA] per Polipodio che insiste; avv.to [OSCURATO:PERSONA] per entrambi che insiste per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza emessa in data 20 settembre 2021, la corte di appello di Genova, parzialmente riformando la sentenza del tribunale di Genova del 15 gennaio 2020, confermava l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 600 di multa per il reato di cui all'art. 640 c.p., commesso in concorso tra loro, oltre al risarcimento dei danni subìti dalla parte civile costituita, Comune di Sori, da liquidarsi in separato giudizio. 1.2 Avverso detta sentenza, proponeva ricorso per cassazione il difensore degli imputati, Avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo con distinti motivi, e con riferimento ad entrambi gli imputati: - violazione dell'art. 606, co. 1 lett. e) cod.proc.pen., per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'art. 640 cod.pen.. Nello specifico, si censuravano le valutazioni del secondo giudice nella parte in cui aveva ritenuto integrato l'elemento materiale della truffa sulla base di elementi (quali l'inquadramento del [OSCURATO:PERSONA] all'interno della società del Polipodio, le prestazioni svolte dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] o la scelta della collocazione in aspettativa) che in realtà costituivano libero esercizio di diritti garantiti dalla Costituzione e dallo Statuto dei lavoratori. Sicché, la regolarità del rapporto di lavoro instaurato avrebbe escluso già di per sé il dolo del reato. - violazione, ex art. 606, co. 1 lett. b) cod.proc.pen., degli artt. 3 D.Igs. 564/1996, 31 I. 300/1970, nonché 81 D.Igs. 267/2000 (c.d. T.U.E.L.). In particolare, si evidenziava il fatto che il [OSCURATO:PERSONA], al momento dell'elezione, non fosse iscritto ad alcuna forma assicurativa, perché non impegnato in nessuna attività lavorativa o professionale: pertanto, non vi sarebbe stato il presupposto, sancito all'art. 81 T.U.E.L., per la richiesta di aspettativa. Da qui, il venir meno degli elementi costitutivi della truffa. Per il solo [OSCURATO:PERSONA] si deduceva ancora: - violazione dell'art. 606, co. 1 lett. e) cod.proc.pen., per mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'art. 640 cod.pen., con riferimento all'affermazione di penale responsabilità dello stesso per la truffa, sulla base della mera posizione ricoperta nella società datrice di lavoro del [OSCURATO:PERSONA], senza considerare la valenza probatoria delle condotte da questi realmente poste in essere. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Tutti i motivi sono infondati, ed i ricorsi, pertanto, devono essere respinti. Invero, con riferimento alla prima doglianza, la sentenza impugnata non appare affetta dal lamentato vizio di motivazione, in quanto il secondo giudice ha enucleato una serie di elementi dai quali ricavava la condotta fraudolenta realizzata dagli imputati, a nulla rilevando la circostanza che si tratti di valutazioni sul merito del rapporto contrattuale. Nello specifico, infatti, non si rinviene un quadro probatorio carente o contraddittorio: pur essendo, i singoli richiami al rapporto di lavoro, espressione di libertà nella sua regolazione (inquadramento del lavoratore, momento iniziale e finale del contratto, mansioni svolte), nel caso di specie gli stessi sono stati correttamente valutati quali indizi che, globalmente considerati, connotano in maniera univoca la fittizietà del rapporto di lavoro instaurato, e dunque la condotta fraudolenta perpetrata ai danni delle casse comunali. Pertanto, l'apparato motivazionale della sentenza impugnata risulta ampio e privo delle manifeste illogicità lamentate dai ricorrenti. Nell'affermare la penale responsabilità degli imputati, si rileva, il giudice territoriale ha fatto buon governo dei princìpi sanciti dalla giurisprudenza di questa Corte: difatti, in caso analogo, relativo all'erogazione, da parte dell'INPS, di prestazioni previdenziali in forza di fittizie assunzioni di braccianti agricoli, si è ritenuto integrare il reato di truffa aggravata (e non l'ipotesi di illecito amministrativo di cui agli artt. 115 e 116 del R.D.L. n. 1827 del 1935) il fatto di chi, mediante dichiarazioni false, indebitamente abbia ottenuto prestazioni erogate da istituti previdenziali o assistenziali, così indotti in errore (Sez. 2, n. 45365 del 05/11/2008, [OSCURATO:PERSONA]. 241969). E nel caso in esame i giudici di merito a sostegno della tesi della assoluta fittizietà del rapporto di lavoro hanno segnalato oltre la non congruenza delle mansioni svolte rispetto al contratto di lavoro applicato anche la coincidenza tra le date di inizio e cessazione del rapporto di lavoro con quelle dell'elezione e successiva scadenza dalla carica di Sindaco così che l'affermazione risulta fondata su plurimi elementi di fatto valutati in assenza di qualsiasi illogicità tanto più manifesta. 2.2 Quanto, infine, al restante motivo di ricorso, si rileva come questo sia fondato sulle medesime ragioni già dedotte in grado d'appello e ritenute infondate dal secondo giudice: pertanto, la doglianza deve considerarsi non specifica. Invero, la censura mossa si limita a riproporre la violazione delle disposizioni normative indicate, invocando l'impossibilità di configurare la truffa, stante l'assenza dei presupposti per poter richiedere l'aspettativa: l'imputato [OSCURATO:PERSONA], si è detto, non avrebbe potuto fare richiesta di collocamento in aspettativa perché, nel momento in cui ha assunto la carica di sindaco, non risultava lavoratore dipendente. Ebbene, la difesa non si confronta con le argomentazioni della decisione impugnata, che ha puntualmente evidenziato come tale circostanza non escludesse l'integrazione degli elementi costitutivi del reato. Ciò che infatti rileva, ai fini della consumazione del delitto ex art. 640 c.p., è che la condotta artificiosa degli imputati abbia indotto in errore l'ente pubblico, con conseguente duplice evento di profitto per l'agente e danno patrimoniale per il comune; tutti elementi che, con logica motivazione, la corte di appello ha ritenuto integrati nel caso di specie. Nello specifico, il momento in cui è stata presentata la richiesta non fa venir meno la frode, poiché in quella data, come correttamente evidenziato nella decisione impugnata, la posizione lavorativa del [OSCURATO:PERSONA] presso la società del Polipodio risultava già in essere. Pertanto, a fronte di una domanda di aspettativa, fondata sull'esistenza di un rapporto di lavoro risultante da un contratto, gli uffici comunali, indotti in errore, non hanno potuto fare altro che procedere all'erogazione dei contributivi figurativi e delle quote di accantonamento del T.F.R., secondo le disposizioni del testo unico degli enti locali.Alcuna rilevanza assume, dunque, l'asserita violazione, delle specifiche previsioni normative indicate nell'atto di impugnazione, poiché, anche a ritenere sostenibile l'osservazione circa il tenore letterale dell'art. 81 T.U.E.L., questa non impedirebbe di configurare l'illecito contestato, sussistendone tutti gli elementi. 2.3 Neppure coglie nel segno il motivo di gravame proposto nell'interesse del solo [OSCURATO:PERSONA], con cui si lamenta un vizio argomentativo nella parte in cui il secondo giudice, ribaltando la decisione di primo grado, è giunto a ritenere responsabile anche il prevenuto per la truffa aggravata, in concorso con il [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, la corte di appello ha desunto tale conclusione dalla considerazione, indiziaria, ma senz'altro significativa ed univoca, per cui questi, per la posizione apicale ricoperta all'interno della società-datrice di lavoro del [OSCURATO:PERSONA], e per il suo ruolo di Vice-Sindaco dello stesso non poteva che essere pienamente consapevole e condividere la sua condotta truffaldina. Sul punto, anche le concrete modalità di svolgimento del rapporto lavorativo, terminato pochi giorni dopo la fine del mandato, nonché il legame di stretta collaborazione con quest'ultimo, sono stati ritenuti evocativi del contributo causale apportato e conducono a ritenere logica e giustificata la conclusione del giudice di appello. In conclusione, la decisione impugnata appare priva delle violazioni lamentate con i motivi di ricorso. Alla declaratoria di rigetto consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. La natura del reato di truffa a consumazione prolungata accertata nel corso del presente procedimento esclude il rilievo della prescrizione iniziando a decorrere il termine della causa estintiva solo dalla cessazione dei pagamenti al gennaio del 2015. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile comune di Sori che liquida in complessivi euro 4.560,00 oltre accessori di legge. Roma, 18 maggio 2022 L CO
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