CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35100/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]; Atei)[OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Roma in data 10 ottobre 2025 ha confermato la pronuncia del locale Tribunale che lo aveva ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990, così riqualificata l'originaria imputazione, condannandolo, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 2000,00 di multa. Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla ritenuta esclusione del consumo di gruppo della sostanza di stupefacente oggetto di sequestro; con il secondo assume il vizio motivazionale in ordine al giudizio di bilanciamento delle circostanze ed alla determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale. 2. La prima doglianza, é inammissibile in quanto priva di adeguato confronto con la motivazione resa a riguardo dalla Corte di merito la quale ha ritenuto provata, alla luce delle emergenze istruttorie, la destinazione della sostanza stupefacente (segnatamente cocaina dalla quale erano ricavabili n. 65 dosi singole medie) alla cessione a terzi, ritenendo priva di fondamento la tesi difensiva secondo cui la stessa sarebbe stata acquistata per un uso di gruppo. Ha osservato, invero, la Corte di merito, che non può dirsi certa l'identità dei mandanti né l'imputato ha addotto elementi per stabilire da chi sia stato finanziato l'ipotetico acquisto. In tal modo la Corte di merito si è posta nel solco del principio secondo cui in tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, la non punibilità della codetenzione implica la prova rigorosa che la droga sia stata acquistata o detenuta da uno dei partecipanti al gruppo su preventivo mandato degli altri, in vista della futura ripartizione e destinazione al consumo esclusivo dei medesimi ed attraverso una partecipazione di tutti alla predisposizione dei mezzi finanziari occorrenti (Sez. 4, n. 7939 del 14/01/2009, Rv. 243870). Il secondo motivo é manifestamente infondato. Ed invero, con riguardo al giudizio di bilanciamento delle circostanze, la Corte di merito, con motivazione non manifestamente illogica, ha dato conto che il giudizio di equivalenza tra le concesse attenuanti generiche e l'aggravante contestata, si fonda sulla caratura criminale dell'imputato, gravato da un precedente penale specifico e recente. Quanto alla dosimetria della pena, va ricordato che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misuraprossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197-01). 3. Il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di . colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichi P.Q.M