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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 2025

Cassazione n. 09383/2026

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svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 15 aprile 2025 con cui la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], confermando la sentenza di primo grado, l'ha condannata alla pena di anni uno di reclusione per il reato di cui agli artt. 99, comma 2, cod. pen. e 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 commesso in data 23/09/2017; rilevato che la ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione, per avere la Corte di appello confermato la condanna nonostante che la violazione fosse stata commessa nel 2017 a seguito di una valutazione di pericolosità risalente al 2014, non rivalutata dal giudice della prevenzione nonostante in detto periodo ella fosse stata sottoposta ad un periodo di detenzione, e senza valutare l'insussistenza del necessario dolo specifico, per avere ella avvisato le Forze dell'ordine della propria volontà di allontanarsi dal luogo in cui le era stato imposto l'obbligo di soggiorno, presumibilmente per ragioni di sicurezza essendo ella sottoposta ad un programma di protezione per soggetti collaboranti, agendo quindi senza alcuna volontà di sottrarsi ai controlli; ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché la sentenza impugnata ha, con iter argomentativo logico e completo, ritenuto non giustificata la violazione commessa, e perché tale violazione, consistente nell'ingiustificata violazione dell'obbligo di soggiorno nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], risulta sufficiente per la qualificazione della condotta come penalmente rilevante, trattandosi di una prescrizione c.d.

"specifica", alla luce della sentenza Sez.

U, n. 40076 del 27/04/2017, Paternò, Rv. 270496; ritenuto in particolare che il primo motivo sia inammissibile sia perché il tema della legittimità della misura di prevenzione imposta, per omessa rivalutazione della pericolosità, non è stato sollevato davanti al giudice di appello, con la conseguenza che non può essere proposto per la prima volta al giudice di legittimità, per il divieto stabilito dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., sia perché esso è del tutto generico, in quanto la ricorrente parla di un periodo di detenzione che sarebbe intercorso tra la prima applicazione della misura, risalente al 12 dicembre 2015, e la sua rinnovata applicazione, il 18 luglio 2017, senza indicarne né la durata né le ragioni; ritenuto che la sentenza impugnata abbia correttamente valutato la sussistenza dell'elemento soggettivo, da individuarsi non nel dolo specifico, come Isostenuto dalla ricorrente, ma nel dolo generico (vedi Sez. 1, n. 11929 del 02/02/2024, Rv. 286010), ritenendolo dimostrato dall'avere la ricorrente preannunciato alla [OSCURATO:PERSONA] la propria volontà di tornare nel luogo di originaria residenza, peraltro riferendo, poi, ai Carabinieri, di voler abbandonare il programma di collaborazione, pur avendo da poche settimane ricevuto il decreto che stabiliva l'obbligo di soggiorno nella diversa località indicata, ed essendo consapevole del contenuto di tale obbligo e della rilevanza penale di ogni sua violazione; ritenuto il ricorso inammissibile perché, di fatto, il ricorrente chiede a questa Corte una diversa valutazione dei medesimi elementi posti a base della decisione impugnata relativa alla sussistenza del necessario dolo, senza che questa risulti viziata da manifesta illogicità o contraddittorietà, valutazione non consentita al giudice di legittimità, che è competente solo ad esaminare la correttezza del provvedimento impugnato e non a sostituire ad esso una propria, diversa opinione (vedi, tra le molte, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Rv. 280747; Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M.

D P.Q.[OSCURATO:PERSONA] U.R.P. [OSCURATO:PERSONA] k Go t\ A2 P/L' GSr) g'St' e ke k¦' U.kk 56 /3 - J1 • (àkea ef\io '‘.-9 /o G, e L iO\, ' \A,\_o(23 s Ask, Q. 'LA:UV- kk,e1( tA [1.CA-1 .. 1\ 0 t'e ellLedfg-. \r\ S) 3ok,:e 6 C (Ate\-e 0.(¦„\"*".•-0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 15 aprile 2025 con cui la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], confermando la sentenza di primo grado, l'ha condannata alla pena di anni uno di reclusione per il reato di cui agli artt. 99, comma 2, cod. pen. e 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 commesso in data 23/09/2017; rilevato che la ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione, per avere la Corte di appello confermato la condanna nonostante che la violazione fosse stata commessa nel 2017 a seguito di una valutazione di pericolosità risalente al 2014, non rivalutata dal giudice della prevenzione nonostante in detto periodo ella fosse stata sottoposta ad un periodo di detenzione, e senza valutare l'insussistenza del necessario dolo specifico, per avere ella avvisato le Forze dell'ordine della propria volontà di allontanarsi dal luogo in cui le era stato imposto l'obbligo di soggiorno, presumibilmente per ragioni di sicurezza essendo ella sottoposta ad un programma di protezione per soggetti collaboranti, agendo quindi senza alcuna volontà di sottrarsi ai controlli; ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché la sentenza impugnata ha, con iter argomentativo logico e completo, ritenuto non giustificata la violazione commessa, e perché tale violazione, consistente nell'ingiustificata violazione dell'obbligo di soggiorno nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], risulta sufficiente per la qualificazione della condotta come penalmente rilevante, trattandosi di una prescrizione c.d. "specifica", alla luce della sentenza Sez. U, n. 40076 del 27/04/2017, Paternò, Rv. 270496; ritenuto in particolare che il primo motivo sia inammissibile sia perché il tema della legittimità della misura di prevenzione imposta, per omessa rivalutazione della pericolosità, non è stato sollevato davanti al giudice di appello, con la conseguenza che non può essere proposto per la prima volta al giudice di legittimità, per il divieto stabilito dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., sia perché esso è del tutto generico, in quanto la ricorrente parla di un periodo di detenzione che sarebbe intercorso tra la prima applicazione della misura, risalente al 12 dicembre 2015, e la sua rinnovata applicazione, il 18 luglio 2017, senza indicarne né la durata né le ragioni; ritenuto che la sentenza impugnata abbia correttamente valutato la sussistenza dell'elemento soggettivo, da individuarsi non nel dolo specifico, come Isostenuto dalla ricorrente, ma nel dolo generico (vedi Sez. 1, n. 11929 del 02/02/2024, Rv. 286010), ritenendolo dimostrato dall'avere la ricorrente preannunciato alla [OSCURATO:PERSONA] la propria volontà di tornare nel luogo di originaria residenza, peraltro riferendo, poi, ai Carabinieri, di voler abbandonare il programma di collaborazione, pur avendo da poche settimane ricevuto il decreto che stabiliva l'obbligo di soggiorno nella diversa località indicata, ed essendo consapevole del contenuto di tale obbligo e della rilevanza penale di ogni sua violazione; ritenuto il ricorso inammissibile perché, di fatto, il ricorrente chiede a questa Corte una diversa valutazione dei medesimi elementi posti a base della decisione impugnata relativa alla sussistenza del necessario dolo, senza che questa risulti viziata da manifesta illogicità o contraddittorietà, valutazione non consentita al giudice di legittimità, che è competente solo ad esaminare la correttezza del provvedimento impugnato e non a sostituire ad esso una propria, diversa opinione (vedi, tra le molte, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Rv. 280747; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M. D P.Q.[OSCURATO:PERSONA] U.R.P. [OSCURATO:PERSONA] k Go t\ A2 P/L' GSr) g'St' e ke k¦' U.kk 56 /3 - J1 • (àkea ef\io '‘.-9 /o G, e L iO\, ' \A,\_o(23 s Ask, Q. 'LA:UV- kk,e1( tA [1.CA-1 .. 1\ 0 t'e ellLedfg-. \r\ S) 3ok,:e 6 C (Ate\-e 0.(¦„\"*".•-0