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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 febbraio 2020

Cassazione n. 04879/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale rilasciata con atto separato allegato, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Bari, che ha indicato recapito Pec, avendo la parte dichiarato di eleggere domicilio presso lo “[OSCURATO:PERSONA]” –Avv. [OSCURATO:PERSONA], alla via A. Basile n. 5 in Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1127, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia il 10.02.2020, e pubblicata l’8.06.2020; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 14.12.2022, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto:Irpef, Irap - PVC - Accertamento -Reddito non dichiarato -Scrittura privata prodotta dal ricorrente - Conseguenze sul proposto disconoscimento. la Corte osserva: Fatti di causa

1. L’Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA], in data 18.08.2015, l’avviso di accertamento n.

TVS010901166/2015, con il quale rettificava la dichiarazione dei redditi da questi presentata per l’anno d’imposta 2013.

Il provvedimento impositivo traeva origine dalle risultanze delle attività di verifica operate dalla Guardia di Finanza e confluite nel [OSCURATO:PERSONA] di Costatazione del 22.01.2015.

Mediante il controllo, veniva appurato che il contribuente ometteva di dichiarare redditi d’impresa, derivanti dal conferimento all’impresa “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]”, dedita al commercio di minerali ferrosi, di rifiuti di incerta provenienza, percependo somme pari ad euro 7.894,00.

2. Il contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Bari, sollevando una pluralità di censure contro l’avviso di accertamento.

In particolare il contribuente, pur ammettendo di aver svolto saltuariamente l’attività in questione, contestava di avervi provveduto in misura inferiore rispetto a quella accertata. [OSCURATO:PERSONA] di Bari, con sentenza n. 3609/2016, rigettava tutti i motivi del ricorso proposto dal contribuente.

3. [OSCURATO:PERSONA] spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita in primo grado, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, riproponendo le medesime censure fatte valere in primo grado.

La CTR rigettava l’impugnativa e confermava la decisione dei giudici della CTP.

4. Ha proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia del giudice dell’appello [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi di ricorso.

L’Agenzia delle Entrate resiste mediante controricorso.

Il contribuente ha pure depositato memoria.

Ragioni della decisione

1. Mediante il primo motivo di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente sostiene la nullità del procedimento per violazione dell’art. 214 cod. proc. civ.

2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., il contribuente censura ancora la nullità della pronuncia della CTR, in conseguenza della violazione dell’art. 1 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 112 cod. proc. civ., per effetto della mancatacorrispondenza tra chiesto e pronunciato (ultrapetizione), per avere il giudice dell’appello affermato la tardività del disconoscimento delle sottoscrizioni apparentemente apposte dal contribuente sui buoni di consegna, sebbene l’argomento non fosse stato affatto proposto dall’Agenzia delle Entrate.

3. Preliminarmente deve rilevarsi che nella sua memoria il contribuente ha domandato la riunione di questo giudizio con altro pendente tra le stesse parti.

L’istanza non può essere accolta perché il giudizio che si domanda di riunire è già stato definito da questa Corte, con pronuncia 22.11.2022, n. 33676.

4. Tanto premesso, con il primo strumento di impugnazione, il ricorrente afferma la nullità della decisione assunta dal giudice dell’appello per aver ritenuto la legittimità dell’avviso di accertamento, sebbene fondato esclusivamente sui buoni di consegna del materiale ferroso che sarebbero stati sottoscritti dal contribuente, mentre egli aveva provveduto a disconoscere tempestivamente le sottoscrizioni.

4.1. Risulta allora opportuno evidenziare subito che l'art. 214 cod. proc. civ. stabilisce che "Colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione" e che, dunque, come già chiarito con la innanzi richiamata Cass. sez.

VI- T, 22.11.2022, n. 33676, la facoltà di disconoscimento è attribuita alla parte nei cui confronti venga prodotta una scrittura privata e non alla parte che produce la scrittura.

Non vi è pertanto che da richiamare la precisazione già più volte proposta da questa Corte, secondo cui “la parte che produce in giudizio una scrittura privata … da lei apparentemente sottoscritta e della quale contesta l'autenticità deve fornire la prova, con gli ordinari mezzi, della falsità della sottoscrizione, non sussistendo un onere della controparte di chiederne la verificazione.

Invero, non trovano applicazione al riguardo gli artt. 214 e 215 c.p.c., che presuppongono che il documento del quale si deduca la falsità della firma sia stato prodotto in giudizio dall'altra parte, e non dall'apparente sottoscrittore”, Cass. sez.

I, 1°.12.2016, n. 24539 (evidenza aggiunta).

In conseguenza le censure proposte dal ricorrente risultano infondate.

4.2. Inoltre, il motivo di ricorso appare formulato in misura incompleta.

Il giudice dell’appello ha ritenuto legittimo l’accertamento non soltanto sul fondamento della sottoscrizione dei buoni di consegna da parte del contribuente.

La CTR ha innanzitutto osservato che il disconoscimento delle sottoscrizioni dei buoni di consegna da parte del contribuente è risultata parziale, pertanto il Cascione ha ammesso di aver effettuato talune consegne di materiali ferrosi percependone il compenso.

Tuttavia il contribuente, in un giudizio di natura impugnatoria, qual è il processo tributario anche in primo grado, non ha provveduto ad indicare quali siano le quantità di rottami effettivamente consegnate e quali siano invece le consegne che contesta.

Anzi, anche in relazione alle consegne, non specificate, che avrebbe effettuato, il contribuente contesta i quantitativi riportati nei buoni, ma non indica quali siano stati i quantitativi che avrebbe consegnato, e neppure come ne abbia fornito la prova.

4.3. Ancora, la CTR osserva che il contribuente ha affermato di aver avuto tardiva conoscenza dei buoni di consegna perché non provvedeva a ritirarli quando conferiva i rottami, ma la circostanza, a livello indiziario, non appare credibile né provata.

Aggiunge inoltre la CTR, che in presenza dell’ammissione da parte del Cascione di aver consegnato rottami ferrosi ricevendone il pagamento, il contribuente non ha dichiarato il reddito conseguito, e neppure ha istituito le relative scritture contabili.

Pertanto, essendo pacificamente dovuto il pagamento dei relativi tributi, sarebbe stato onere del contribuente provare l’esatto quantitativo dei rottami conferiti ed il compenso ricevuto, ma non vi ha provveduto, né ha domandato di farlo.

I buoni di consegna sottoscritti dal contribuente e, parzialmente, da lui disconosciuti, costituiscono pertanto non l’unica ragione della decisione, come afferma il contribuente, ma (solo) una delle ragioni della pronuncia, e le ulteriori non sono state contestate.

5. Mediante il secondo strumento di impugnazione il contribuente censura ancora la nullità della pronuncia della CTR, in conseguenza della mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato (ultrapetizione), per avere il giudice dell’appello affermato la tardività del disconoscimento delle sottoscrizioni apparentemente apposte dal contribuente sui buoni di consegna, sebbene l’argomento non fosse stato affatto proposto dall’Agenzia delle Entrate.

Premesso tutto quanto osservato in relazione al primo motivo di impugnazione, che importa l’assorbimento del secondo motivo di ricorso, lo stesso appare anche infondato.

In generale, appartiene ai poteri del giudice rilevare la tempestività, o meno, dell’esercizio dei poteri processuali delle parti, anche in assenza di eccezioni proposte dalle stesse.

6. Al mancato accoglimento dei due motivi di impugnazione consegue il rigetto del ricorso, e la condanna dell’impugnante al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in considerazione delle ragioni della pronuncia e del valore della controversia.

6.1. Sussistono anche i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente del c.d. doppio contributo.

La Corte, P.Q.M. rigetta il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], assorbito il secondo, e condanna il ricorrente al pagamento in favore della costituita Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio, liquidate in euro 2.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di cont

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale rilasciata con atto separato allegato, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Bari, che ha indicato recapito Pec, avendo la parte dichiarato di eleggere domicilio presso lo “[OSCURATO:PERSONA]” –Avv. [OSCURATO:PERSONA], alla via A. Basile n. 5 in Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1127, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia il 10.02.2020, e pubblicata l’8.06.2020; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 14.12.2022, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto:Irpef, Irap - PVC - Accertamento -Reddito non dichiarato -Scrittura privata prodotta dal ricorrente - Conseguenze sul proposto disconoscimento. la Corte osserva: Fatti di causa 1. L’Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA], in data 18.08.2015, l’avviso di accertamento n. TVS010901166/2015, con il quale rettificava la dichiarazione dei redditi da questi presentata per l’anno d’imposta 2013. Il provvedimento impositivo traeva origine dalle risultanze delle attività di verifica operate dalla Guardia di Finanza e confluite nel [OSCURATO:PERSONA] di Costatazione del 22.01.2015. Mediante il controllo, veniva appurato che il contribuente ometteva di dichiarare redditi d’impresa, derivanti dal conferimento all’impresa “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]”, dedita al commercio di minerali ferrosi, di rifiuti di incerta provenienza, percependo somme pari ad euro 7.894,00. 2. Il contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Bari, sollevando una pluralità di censure contro l’avviso di accertamento. In particolare il contribuente, pur ammettendo di aver svolto saltuariamente l’attività in questione, contestava di avervi provveduto in misura inferiore rispetto a quella accertata. [OSCURATO:PERSONA] di Bari, con sentenza n. 3609/2016, rigettava tutti i motivi del ricorso proposto dal contribuente. 3. [OSCURATO:PERSONA] spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita in primo grado, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, riproponendo le medesime censure fatte valere in primo grado. La CTR rigettava l’impugnativa e confermava la decisione dei giudici della CTP. 4. Ha proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia del giudice dell’appello [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi di ricorso. L’Agenzia delle Entrate resiste mediante controricorso. Il contribuente ha pure depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Mediante il primo motivo di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente sostiene la nullità del procedimento per violazione dell’art. 214 cod. proc. civ. 2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., il contribuente censura ancora la nullità della pronuncia della CTR, in conseguenza della violazione dell’art. 1 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 112 cod. proc. civ., per effetto della mancatacorrispondenza tra chiesto e pronunciato (ultrapetizione), per avere il giudice dell’appello affermato la tardività del disconoscimento delle sottoscrizioni apparentemente apposte dal contribuente sui buoni di consegna, sebbene l’argomento non fosse stato affatto proposto dall’Agenzia delle Entrate. 3. Preliminarmente deve rilevarsi che nella sua memoria il contribuente ha domandato la riunione di questo giudizio con altro pendente tra le stesse parti. L’istanza non può essere accolta perché il giudizio che si domanda di riunire è già stato definito da questa Corte, con pronuncia 22.11.2022, n. 33676. 4. Tanto premesso, con il primo strumento di impugnazione, il ricorrente afferma la nullità della decisione assunta dal giudice dell’appello per aver ritenuto la legittimità dell’avviso di accertamento, sebbene fondato esclusivamente sui buoni di consegna del materiale ferroso che sarebbero stati sottoscritti dal contribuente, mentre egli aveva provveduto a disconoscere tempestivamente le sottoscrizioni. 4.1. Risulta allora opportuno evidenziare subito che l'art. 214 cod. proc. civ. stabilisce che "Colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione" e che, dunque, come già chiarito con la innanzi richiamata Cass. sez. VI- T, 22.11.2022, n. 33676, la facoltà di disconoscimento è attribuita alla parte nei cui confronti venga prodotta una scrittura privata e non alla parte che produce la scrittura. Non vi è pertanto che da richiamare la precisazione già più volte proposta da questa Corte, secondo cui “la parte che produce in giudizio una scrittura privata … da lei apparentemente sottoscritta e della quale contesta l'autenticità deve fornire la prova, con gli ordinari mezzi, della falsità della sottoscrizione, non sussistendo un onere della controparte di chiederne la verificazione. Invero, non trovano applicazione al riguardo gli artt. 214 e 215 c.p.c., che presuppongono che il documento del quale si deduca la falsità della firma sia stato prodotto in giudizio dall'altra parte, e non dall'apparente sottoscrittore”, Cass. sez. I, 1°.12.2016, n. 24539 (evidenza aggiunta). In conseguenza le censure proposte dal ricorrente risultano infondate. 4.2. Inoltre, il motivo di ricorso appare formulato in misura incompleta. Il giudice dell’appello ha ritenuto legittimo l’accertamento non soltanto sul fondamento della sottoscrizione dei buoni di consegna da parte del contribuente. La CTR ha innanzitutto osservato che il disconoscimento delle sottoscrizioni dei buoni di consegna da parte del contribuente è risultata parziale, pertanto il Cascione ha ammesso di aver effettuato talune consegne di materiali ferrosi percependone il compenso. Tuttavia il contribuente, in un giudizio di natura impugnatoria, qual è il processo tributario anche in primo grado, non ha provveduto ad indicare quali siano le quantità di rottami effettivamente consegnate e quali siano invece le consegne che contesta. Anzi, anche in relazione alle consegne, non specificate, che avrebbe effettuato, il contribuente contesta i quantitativi riportati nei buoni, ma non indica quali siano stati i quantitativi che avrebbe consegnato, e neppure come ne abbia fornito la prova. 4.3. Ancora, la CTR osserva che il contribuente ha affermato di aver avuto tardiva conoscenza dei buoni di consegna perché non provvedeva a ritirarli quando conferiva i rottami, ma la circostanza, a livello indiziario, non appare credibile né provata. Aggiunge inoltre la CTR, che in presenza dell’ammissione da parte del Cascione di aver consegnato rottami ferrosi ricevendone il pagamento, il contribuente non ha dichiarato il reddito conseguito, e neppure ha istituito le relative scritture contabili. Pertanto, essendo pacificamente dovuto il pagamento dei relativi tributi, sarebbe stato onere del contribuente provare l’esatto quantitativo dei rottami conferiti ed il compenso ricevuto, ma non vi ha provveduto, né ha domandato di farlo. I buoni di consegna sottoscritti dal contribuente e, parzialmente, da lui disconosciuti, costituiscono pertanto non l’unica ragione della decisione, come afferma il contribuente, ma (solo) una delle ragioni della pronuncia, e le ulteriori non sono state contestate. 5. Mediante il secondo strumento di impugnazione il contribuente censura ancora la nullità della pronuncia della CTR, in conseguenza della mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato (ultrapetizione), per avere il giudice dell’appello affermato la tardività del disconoscimento delle sottoscrizioni apparentemente apposte dal contribuente sui buoni di consegna, sebbene l’argomento non fosse stato affatto proposto dall’Agenzia delle Entrate. Premesso tutto quanto osservato in relazione al primo motivo di impugnazione, che importa l’assorbimento del secondo motivo di ricorso, lo stesso appare anche infondato. In generale, appartiene ai poteri del giudice rilevare la tempestività, o meno, dell’esercizio dei poteri processuali delle parti, anche in assenza di eccezioni proposte dalle stesse. 6. Al mancato accoglimento dei due motivi di impugnazione consegue il rigetto del ricorso, e la condanna dell’impugnante al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in considerazione delle ragioni della pronuncia e del valore della controversia. 6.1. Sussistono anche i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente del c.d. doppio contributo. La Corte, P.Q.M. rigetta il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], assorbito il secondo, e condanna il ricorrente al pagamento in favore della costituita Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio, liquidate in euro 2.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di cont
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