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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 febbraio 2023

Cassazione n. 11300/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione Avv.to [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi ed insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza in data 1 dicembre 2021, confermava la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 4 luglio 2016 che aveva condannato alle pene di legge [OSCURATO:PERSONA] in quanto ritenuto colpevole del delitto di truffa ascrittogli, commesso il 27 aprile 2011, esclusa la contestata recidiva. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 dispatt. cod.proc.pen.: - violazione di legge e difetto di motivazione quanto all'omessa declaratoria di prescrizione; - violazione di legge processuale e difetto di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria; - apparenza della motivazione di appello quanto all'affermazione di responsabilità; - erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione in relazione agli elementi oggettivo e soggettivo del reato contestato. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il primo motivo di ricorso è fondato; ed invero a fronte della esclusione della contestata recidiva già ad opera del giudice di primo grado, il reato di truffa contestato risulta estinto per intervenuta prescrizione anteriormente l'inizio della fase di appello, e precisamente il 27 ottobre 2018, perché consumato il 27-4-2011.

Alla luce delle predette considerazioni l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

Non sussistono i presupposti per l'accoglimento dei rimanenti motivi con i quali si contesta l'affermazione di responsabilità in assenza dei presupposti richiesti dall'art. 129 secondo comma cod.proc.pen. secondo cui in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice che procede pronuncia assoluzione solo quando l'insussistenza del fatto risulti evidente, circostanza nel caso di specie esclusa dalla doppia conforme di responsabilità delle fasi di merito in relazione alla contestata truffa ritenuta correttamente procedibile in presenza di regolare querela.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Roma, 17 febbraio 2023 L CONSIGLI ,E EST. io P [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione Avv.to [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi ed insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza in data 1 dicembre 2021, confermava la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 4 luglio 2016 che aveva condannato alle pene di legge [OSCURATO:PERSONA] in quanto ritenuto colpevole del delitto di truffa ascrittogli, commesso il 27 aprile 2011, esclusa la contestata recidiva. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 dispatt. cod.proc.pen.: - violazione di legge e difetto di motivazione quanto all'omessa declaratoria di prescrizione; - violazione di legge processuale e difetto di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria; - apparenza della motivazione di appello quanto all'affermazione di responsabilità; - erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione in relazione agli elementi oggettivo e soggettivo del reato contestato. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il primo motivo di ricorso è fondato; ed invero a fronte della esclusione della contestata recidiva già ad opera del giudice di primo grado, il reato di truffa contestato risulta estinto per intervenuta prescrizione anteriormente l'inizio della fase di appello, e precisamente il 27 ottobre 2018, perché consumato il 27-4-2011. Alla luce delle predette considerazioni l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. Non sussistono i presupposti per l'accoglimento dei rimanenti motivi con i quali si contesta l'affermazione di responsabilità in assenza dei presupposti richiesti dall'art. 129 secondo comma cod.proc.pen. secondo cui in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice che procede pronuncia assoluzione solo quando l'insussistenza del fatto risulti evidente, circostanza nel caso di specie esclusa dalla doppia conforme di responsabilità delle fasi di merito in relazione alla contestata truffa ritenuta correttamente procedibile in presenza di regolare querela. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Roma, 17 febbraio 2023 L CONSIGLI ,E EST. io P [OSCURATO:PERSONA]
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