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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20223/2026

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O [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; tRilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato all'esito di giudizio abbreviato alla pena di dieci mesi e venti giorni di reclusione ed euro 1.600,00 di multa, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando un unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio; Considerato che il motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità perché relative al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, in quanto il giudice di secondo grado ha correttamente motivato la determinazione della pena, anche applicando le circostanze attenuanti generiche in misura massima, ed ha fissato la pena base in due anni di reclusione e 3.600,00 euro di multa, ossia in misura superiore al minimo edittale (ma inferiore al medio), in ragione della natura di droga pesante della sostanza stupefacente rinvenuta, della capacità organizzativa dimostrata nel commettere il fatto e del precedente penale per analogo reato commesso nel 2024, ed accertato con sentenza divenuta irrevocabile il 30 ottobre 2024, ossia otto mesi prima del delitto in contestazione, commesso il 7 luglio 2025; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; tRilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato all'esito di giudizio abbreviato alla pena di dieci mesi e venti giorni di reclusione ed euro 1.600,00 di multa, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando un unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio; Considerato che il motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità perché relative al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, in quanto il giudice di secondo grado ha correttamente motivato la determinazione della pena, anche applicando le circostanze attenuanti generiche in misura massima, ed ha fissato la pena base in due anni di reclusione e 3.600,00 euro di multa, ossia in misura superiore al minimo edittale (ma inferiore al medio), in ragione della natura di droga pesante della sostanza stupefacente rinvenuta, della capacità organizzativa dimostrata nel commettere il fatto e del precedente penale per analogo reato commesso nel 2024, ed accertato con sentenza divenuta irrevocabile il 30 ottobre 2024, ossia otto mesi prima del delitto in contestazione, commesso il 7 luglio 2025; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 20223/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris